LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 12.2.2010 n.
3240
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo
- Primo Presidente f.f. -
Dott. PAPA Enrico
- Presidente di Sezione -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio
- Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto
- Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio
- Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio
- Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi
- Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore
- Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18553-2007 proposto da: pu
P.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato MANCINI MARCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDSTATTER GERHARD,
per delega a margine del ricorso;
I.N.P.S. - ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario
della S.C.C.I. S.P.A., in persona del Presidente pro - tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso
dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI
ANTONIETTA, per delega in
calce al controricorso;
avverso la sentenza n.
34/2007 della CORTE D'APPELLO di Trento - Sezione distaccata di
BOLZANO, depositata il 16/04/2007;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2010 dal
Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
uditi gli avvocati Marco
MANCINI, Lelio MARITATO;
udito il P.M. in
persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in
epigrafe indicata la Corte d'appello di Trento confermava la
statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da
P.G. nei confronti dell'Inps, per sentir dichiarare che non erano da
lui dovuti i contributi alla Gestione Commercianti come socio
d'opera, per il periodo 1997-2001 richiesti dall'Istituto con la
cartella di pagamento notificata il 29 maggio 2003. Assumeva infatti
di non essere tenuto a detta iscrizione in quanto già iscritto
alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma
26, avendo operato quale amministratore unico della società
xxx srl. L'appellante parte privata aveva censurato la decisione di
rigetto della domanda sostenendo non essere stato provato lo
svolgimento, da parte sua, di mansioni e compiti diversi da quelli
spettanti all'amministratore di società, essendosi limitato ad
operare come vertice dell'azienda, avvalendosi di oltre 50
collaboratori ed operando ai meri fini dell'organizzazione e
controllo a grandi linee del personale, oltre che alla stipula dei
contratti con i soli fornitori principali.
La Corte territoriale
escludeva preliminarmente che a questa fattispecie fosse applicabile
la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 in tema di attività
prevalente, sul rilievo che la L. n. 335 del 1995 impone la
iscrizione alla gestione separata anche a coloro che svolgono lavoro
autonomo. Quanto all'effettivo esercizio di attività presso
l'impresa commerciale, la Corte territoriale affermava che le stesse
allegazioni dell'appellante conducevano alla risposta positiva,
trattandosi di compiti propri del potere decisionale e di gestione
che competono a chi dirige l'impresa, non già
dell'amministratore che si occupa dell'organizzazione e direzione.
Inoltre il teste di parte
resistente aveva riferito che questi adempiva abitualmente, con
presenza quotidiana nella sede aziendale, a compiti di minuto
disbrigo degli affari inerenti all'attività di impresa, ossia
la gestione amministrativa negli aspetti più rilevanti, come
l'organizzazione delle ferie e delle retribuzioni.
Avverso detta sentenza il
soccombente propone ricorso con un unico motivo illustrato da
memoria.
Resiste l'Inps con
controricorso.
La questione è
stata rimessa a queste Sezioni unite con ordinanza del 15 marzo 2009,
per risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto nella Sezione
lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si
denunzia violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208
e difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato
la vigenza della regola della doppia iscrizione, per cui il relativo
obbligo presso la gestione commercianti non verrebbe meno neppure ove
si dimostri che l'attività prevalentemente espletata non era
quella di partecipazione al lavoro aziendale, ma quella di
amministratore della srl. Sostiene invece il ricorrente che con la L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 si sarebbe inteso escludere
l'obbligo della doppia iscrizione e quindi della doppia
contribuzione. La sentenza impugnata avrebbe altresì errato
nel considerare come partecipazione abituale nel lavoro aziendale,
con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti,
attività che erano invece proprie dell'amministratore di
società, che non si limitano alla definizione degli indirizzi
strategici della compagine, ma svolgono anche compiti operativi.
Il ricorso merita
accoglimento.
La questione posta alla
Corte, concernente l'interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, commi da 202 a 208, è la seguente:
se il socio di una
società commerciale nella forma della srl, il quale partecipi
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo
un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e debba versare la
contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali,
ossia alla gestione commercianti per la prima attività ed alla
gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione
presso una sola delle due, da individuare come quella di competenza
per la attività prevalente.
La giurisprudenza di
questa Corte, disattendendo la tesi dell'Istituto sulla duplicità
di iscrizione e contribuzione, si è orientata in quest'ultimo
senso con numerose pronunce: tra le tante Cass. n. 20886/07, n. 149
dell'8 gennaio 2008, n. 854 del 17 gennaio 2008, n. 12103 del 14
maggio 2008, n. 24403 del 2 ottobre 2008.
Invero, anche la sentenza
n. 13215 del 22 maggio 2008 - indicata nella ordinanza di rimessione
come appartenente all'indirizzo minoritario - concorda, secondo il
criterio della prevalenza, sulla "unicità" della
gestione cui iscrivere il socio lavoratore della srl commerciale, che
svolga anche compiti di amministratore, ma se ne discosta quanto al
meccanismo operativo da applicare, per quanto riguarda l'ammontare
dei redditi da sottoporre a contribuzione.
Considerata la vastità
del contenzioso che ne viene coinvolto ed i notevoli risvolti
economici, appare opportuno riesaminare funditus la questione, e i
riflessi sul piano contributivo della alternativa prescelta.
A tal fine occorre
esaminare i tratti fondamentali che regolano la assicurazione presso
la gestione separata e la assicurazione commercianti, ossia le due
gestioni di coinvolte.
1. La gestione separata.
Con la creazione di
questa nuova gestione si è inteso estendere la copertura
assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di
universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano
completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte,
a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività
e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale,
solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna
corrispondesse una forma di assicurazione.
La norma è stata
introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale
dispone: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps,
e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per
professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività
di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e
successive modificazioni e integrazioni, nonchè i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art.
49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
Sono dunque soggetti ad
assicurazione due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui
all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale
ancorchè non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui
al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di
amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
1.2. La gestione separata
presenta quindi aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e
le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani,
coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione
compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla
attività lavorativa svolta, per cui alla gestione AGO sono
iscritti i lavoratori dipendenti, alla gestione coltivatori diretti
coloro che esercitano questa attività ecc. Diversamente, nel
citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e
supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del
TUIR), per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva
è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito:
più che un contributo destinato ad integrare un settore
previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata
hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi
di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di
costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro.
1.3. Si tratta quindi di
una nuova tutela previdenziale che può essere o "unica",
in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure
"complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il
soggetto è iscritto in relazione all'altra attività
lavorativa espletata.
Inoltre, la
compatibilità, per i lavoratori autonomi che percepiscono i
redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è
testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59,
comma 16, che ha operato la distinzione, all'interno della gestione
separata, tra coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria e quanti non lo sono: per i primi viene infatti
mantenuta l'aliquota del 10% sui compensi percepiti, mentre per i
secondi il contributo è stato elevato di 1,5 punti
percentuali.
1.4. Questo comporta
alcune differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le
altre sopra indicate, si tratta, sinteticamente:
a) contribuzione basata
sul criterio di cassa e non di competenza; b) mancanza di un minimale
contributivo, esistente invece, oltre che per l'AGO, anche per
l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito
ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una
certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c);
la negazione del principio dell'attività prevalente.
Va ancora precisato che
nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente
ai compensi percepiti. I decreti ministeriali a cui fa rimando la L.
n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995 ed
il successivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri per il
versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui
art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato
del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto
percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti
nelle gestioni Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e
i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano
dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è
invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la
gestione AGO dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo
analogo a quello previsto per il sostituto di imposta (il D.P.R. n.
917 del 1986 è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003,
n. 344, con effetti dal primo gennaio 2004, ma l'impianto
fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso).
1.5. La regola generale è
quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa,
quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve
corrispondere la duplicità di iscrizione. Non si ha, peraltro,
duplicazione di contribuzione, perchè a ciascuna fa capo una
attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni
contributive viene parametrata sulla base dei compensi
rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e
sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo. Ad es. non vi è
dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO,
presso la quale il datore versa la contribuzione, se, oltre alla
attività subordinata, svolge compiti di amministratore di
società, per questa attività debba essere iscritto alla
gestione separata e ad essa la società debba versare i
contributi sul corrispettivo erogato.
2. Passando ora all'esame
della gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata
modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che
così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
1:
"L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o
gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e
gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena
responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è
richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita
nonchè per i soci di società a responsabilità
limitata;
c) partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove
previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'art. 1, comma 208
citato dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti
commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie
attività autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività
alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale
della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione
corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale
decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro
90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di
amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva,
sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni
pensionistiche".
La iscrizione alla
gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino
congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la
titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in
prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena
responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione
proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove
richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività
propria, di licenze e qualifiche professionali.
La novità più
rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la
iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per
il socio amministratore di società a responsabilità
limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è
finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura
societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine,
venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non
si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta
commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione
commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci
che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e
prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla
iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo
previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai
profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di
dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1,
che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori
autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L'imponibile
contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà
sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini
fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di
partecipazione societaria.
2.3. Se le modifiche alla
assicurazione commercianti si fermassero alle disposizioni sopra
trascritte, non vi sarebbe dubbio - sulla base della regola generale
(punto 1.5.) per cui all'espletamento di duplice attività
lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa,
deve corrispondere la duplicità di iscrizione - che il socio
di società commerciale che ivi lavora e che, nel contempo,
svolge attività di amministratore, dovrebbe essere iscritto ad
entrambe le gestioni, stante l'esistenza dei fatti costitutivi cui la
legge subordina il diritto-obbligo di iscrizione a ciascuna (per la
gestione separata l'insorgenza dell'obbligo è automatica al
percepimento di redditi ricavati dalla attività di lavoro
autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, tra cui è
ricompresa quella di amministratore di società, anche se
svolta non in via esclusiva).
3. Vi è però
una disposizione speciale della medesima legge che, se si tratta di
impresa commerciale, lo preclude, si tratta del successivo comma 208
sulla attività prevalente. Recita la disposizione"
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino
contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchia ed i superstiti, sono iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli
stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente".
3.1. La norma potrebbe, a
prima vista, sembrare pleonastica: se lo svolgimento di altra
attività è prevalente su quella commerciale, è
inevitabile che venga meno l'obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti, perchè non è soddisfatto il criterio
della prevalenza cui al comma 203, lett. a) e c) sopra riportati. Il
che però non è, giacchè la prevalenza della
partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione
alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto
all'attività della propria impresa e della sua preminenza
rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo
interno. Diversamente, la prevalenza prevista dal comma 208 si
riferisce alla varie attività svolte dal soggetto,
nell'esercizio di una o di più imprese, e postula un giudizio
comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale
gestione ricorra l'obbligo contributivo.
3.2. La fattispecie in
fatto - del socio della srl che effettivamente lavora per la società
commerciale e che nel contempo ricava altri redditi dall'attività
di lavoro autonomo di amministratore prestato a favore della medesima
società di cui è socio (oppure di altre) si presta ad
essere sussunta nella A, previsione di cui al comma 208 con
applicazione del principio della prevalenza, e quindi di unica
iscrizione, perchè, innegabilmente, l'attuale ricorrente
"esercita contemporaneamente varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS".
In questi casi va dunque
individuata quale sia l'attività che il soggetto spiega in via
prevalente e, sulla base di essa, va individuata la gestione cui
effettuare la iscrizione, che sarà l'unica cui il soggetto
sarà tenuto.
3.3. Va ancora
evidenziato che la disposizione sulla prevalenza regola solo le
posizioni di coloro che gestiscono da soli o come soci di srl, una
società commerciale, tale è infatti il riferimento "i
soggetti di cui ai precedenti commi...", per cui non si applica
quando si svolgano una pluralità di attività autonome
non riguardanti la gestione commercianti, nè quando la
attività commerciale venga gestita da una società per
azioni (posto che i commi precedenti al 208 fanno riferimento alla
attività commerciale gestita dal singolo, oppure dalla società
a responsabilità limitata).
Pertanto, in questi casi
di svolgimento di più attività di lavoro autonomo
(nessuna delle quali riguardi l'attività commerciale) -
mancando la disposizione "sull'assorbimento" nella gestione
cui appartiene l'attività prevalente - ciascuna attività
determina la iscrizione alla rispettiva gestione, secondo la regola
generale già indicata.
3.4. Quanto alla tesi
dell'Inps, non è ravvisabile alcun riferimento nè
letterale, nè logico, nè sistematico che valga a
circoscrivere l'applicazione il principio della "prevalenza"
e quindi dell'unica iscrizione, esclusivamente alle cosi dette
attività miste di artigiano e commerciante, come si sostiene
in contro ricorso, con l'esempio del fornaio che produce il pane e lo
vende insieme ad altri prodotti, e dell'orologiaio che effettua le
riparazioni e svolge anche attività di vendita.
Certamente, anche nei
casi di doppia attività richiamati dall'Istituto è
applicabile il comma 208 sulla attività prevalente, questo
però non opera solo per essi ma, come recita la norma, in
tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla
gestione commercianti esercitino, contemporaneamente "vane
attività autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ", e non vi è dubbio che il caso del socio
lavoratore di una società commerciale, che percepisca anche un
compenso come amministratore, sia sussumibile in questa previsione
normativa e quindi valga anche per lui la regola ivi introdotta per
cui la gestione cui iscriversi è una sola ed è quella
che corrisponde alla attività prevalente.
Nè in tale
contesto rileva, come sostiene l'Istituto, il fatto che l'attività
protetta dalla gestione separata possa avere natura "complementare"
(cfr. punto 1.3) per cui dovrebbe necessariamente valere la regola
della doppia iscrizione e non già quella dell'assorbimento. La
norma sulla prevalenza vale infatti, lo si ripete, quando si
esercitino contemporaneamente "varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti" e, non
essendo escluso alcun tipo di "assicurazione obbligatoria",
la regola non può che valere anche per la gestione separata
che è sicuramente obbligatoria.
Inoltre vi è un
elemento letterale che smentisce la tesi dell'Inps:
il medesimo comma 208
applica la regola della prevalenza anche quando le due attività
autonome vengano esercitate presso imprese diverse, dal momento che
si precisa "anche in un'unica impresa", mentre i casi di
"attività miste" indicate dall'Istituto,
presuppongono sì lo svolgimento di una duplice attività
ma solo in una impresa unica.
3.5. Il riferimento
effettuato dal comma 208 ai "soggetti di cui ai precedenti
commi" vale invero a spiegare la ratio della disposizione.
Come già rilevato
al precedente punto 2, si è innovativamente disposta
l'estensione (comma 203, lett. c) dell'obbligo di iscrizione, e
quindi dell'obbligo assicurativo, ai "soci" delle società
commerciali costituite in società a responsabilità
limitata. (Infatti la prima legge di tutela dei commercianti, che
riguardava l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ossia la
L. 27 novembre 1960, n. 1397, che elencava i soggetti a cui poi
sarebbe stata estesa l'assicurazione IVS dalla L. 22 luglio 1966, n.
613, art. 2 prevedeva che tutti i soci collaboranti nell'impresa si
intendessero come titolari della stessa quando si trattava di società
di persone, escludendo però espressamente le imprese aventi
personalità giuridica. Inoltre la noma di inclusione nella
assicurazione commercianti anche dei soci delle società a r.l.
non trova riscontro nella disciplina delle altre gestioni dei
lavoratori autonomi, che pure sono nate quasi contestualmente ed
hanno molti tratti comuni, ossia nè nella gestione degli
artigiani, nè per quella dei coltivatori diretti, per i quali
l'obbligo continua a valere solo per il titolare e per i familiari
coadiuvanti).
Con queste disposizioni
(comma 203, lett. c e comma 208) si intese, da un lato, evitare che,
grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di
lavoro del socio, resa nell'impresa commerciale, venisse sottratta
alla contribuzione; dall'altro lato, proprio in corrispondenza con
questa estensione, si volle evitare la doppia iscrizione, e quindi la
doppia imposizione contributiva, per il socio d'opera - partecipante
ad una società commerciale di modeste dimensione, magari
titolare di una quota altrettanto modesta - il quale, in aggiunta al
lavoro prestato per la società, spiegasse anche una attività
ulteriore di natura autonoma. Si pensi al socio d'opera di società
commerciale a r.l. che, curando con modesto impegno i bilanci
societari, riceva per questa attività un altrettanto modesto
compenso. Si pensi ancora al socio che per la sua società
commerciale partecipi personalmente al lavoro aziendale e, che, nel
contempo, spieghi, in via del tutto saltuaria e trascurabile, anche
attività di cura della contabilità e dei bilanci a
favore di altre imprese. In mancanza della disposizione sulla
prevalenza di cui al comma 208, questi dovrebbe pagare sia i
contributi alla gestione commercianti sul reddito di impresa
proporzionato alla sua quota di partecipazione, sia i contributi alla
gestione speciale sui proventi ricavati dai terzi per l'opera
professionale resa. In tali casi il legislatore, sia per non gravare
oltremodo l'attività di lavoro autonomo, sia nella convinzione
che scarsa sarebbe la contribuzione ricavabile da un' attività
assolutamente secondaria dell'interessato, rinuncia su di esso
all'onere contributivo, anche considerando che la scarsità di
quello "spezzone" di contribuzione difficilmente potrebbe
condurre al conseguimento di un trattamento pensionistico.
3.6. Certamente
attraverso questo meccanismo consegue che la attività "non
prevalente" finisce col non essere assicurata, restando esenti
da contribuzione i redditi da essa ricavati. Il predetto comma 208
infatti prescrive in questi casi una "unica iscrizione", e
se unica deve essere la iscrizione, altrettanto unica deve essere la
contribuzione.
In altri termini,
contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di questa Corte n.
13215/2008, non è possibile sottoporre, alla contribuzione
prevista dalla unica gestione presso la quale viene dedicata la
attività prevalente, anche i redditi ricavati dall'interessato
per l'attività "recessiva", giacchè ciascuna
gestione può ricevere esclusivamente i contributi di sua
competenza.
Inoltre l'imponibile
contributivo è diverso, e diverso è anche il soggetto
obbligato al pagamento, perchè, come indicato al precedente
punto 2.2. il socio lavoratore paga personalmente i contributi sul
reddito di impresa secondo la propria quota, mentre i contributi sul
compenso percepito come amministratore vengono pagati dalla società
che eroga il compenso medesimo (punto 1.4), nè vi è
alcuna norma che ne consenta cumuli di sorta. Tuttavia
l'inconveniente ravvisato, per cui l'attività non prevalente
non viene assicurata, sembra di modesto rilievo, se sì
considera che si verifica, nella sostanza, solo in corrispondenza
dell'estensione della assicurazione commercianti al socio delle
società commerciali a r.l. e serve a semplificare, senza
apportare danno, giacchè si tratta pur sempre di attività
secondaria, talvolta del tutto saltuaria, nell'assetto di interessi
del lavoratore. Per converso, è chiaro che l'unico titolare
dell'impresa commerciale dovrà essere sempre iscritto alla
gestione commercianti, non essendovi dubbio che quella sia la sua
attività prevalente.
3.7. Devesi quindi
concludere che il principio dell'assorbimento, ossia dell'unica
iscrizione presso la gestione ove si svolge l'attività
prevalente opera anche in relazione alla fattispecie
dell'amministratore della società per cui è causa.
Non ci si nasconde, come
evidenziato da alcuni commentatori, che a questa ricostruzione
seguirà, verosimilmente, una diffusa richiesta tendente alla
trasmigrazione dalle gestioni commercianti alla gestione separata.
Infatti nella attuale realtà economica, in cui l'esercizio
delle attività imprenditoriali, anche di natura commerciale,
avviene sempre più frequentemente mediante la costituzione di
piccole società di capitali - qual è appunto la srl,
piuttosto che sotto forma di imprese individuali o società di
persone - gli interessati si potrebbero indurre a preferire l'obbligo
contributivo presso la gestione separata, in quanto priva di un
minimale contributivo (a differenza di quanto avviene per la gestione
commercianti), ed ancorato, nell'an e nel quantum, ad un compenso
sulla cui determinazione lo stesso interessato è spesso in
grado di influire.
Tuttavia spetta pur
sempre all'Istituto, ai sensi del medesimo comma 8, decidere su quale
sia la attività prevalente.
4. Proprio ai fini di
individuare quale sia l'attività prevalente, conviene indicare
gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività
di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente
(rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale,
condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione
alla gestione commercianti.
E' noto che non esistono
disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati
alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che
non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di
atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la
gestione della società, e dunque una attività di
contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e
nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il
momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle
determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere
caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali
elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla
gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a
protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già
dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso
commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che
tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo
momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento
prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno
dell'impresa.
5. Va quindi enunciato il
principio di diritto per cui "La regola dettata dalla L. n. 662
del 1996, art. 1, comma 208, - secondo la quale i soggetti che
esercitano contemporaneamente, in una o più imprese
commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista
per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la
loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al
socio di società a responsabilità limitata che eserciti
attività commerciale nell'ambito della medesima e,
contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche
unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui
alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli
esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, spetta all'INPS, secondo il carattere di
prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base
dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le
regole vigenti nella gestione di competenza.
La sentenza impugnata,
che non si è attenuta a detto principio, va dunque cassata,
rimettendosi al giudice del rinvio di accertare: 1.
Se l'attuale ricorrente
partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri
fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro
aziendale lo come svolgimento dell'attività operativa in cui
si estrinseca l'oggetto dell'impresa; 2. In caso di verifica della
insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione
alla gestione commercianti, non vi sarà necessità di
procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e
quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del
ricorrente esclusivamente alla gestione separata; 3. Se invece verrà
accertato l'elemento di cui al n. 1, si dovrà procedere al
giudizio di prevalenza, verificando se il medesimo ricorrente dedichi
personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai
compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di
cui al n. 1. Il Giudice del rinvio, che si designa nella Corte
d'appello di Trieste, provvedere anche per la spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello
di Trieste.
Così deciso in Roma, il 12
gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12
febbraio 2010