SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 24 giugno - 11
novembre 2008, n. 26972
(Pres.
Carbone - Rel. Preden)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
L.A.,
sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia
inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del
testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 in
seguito ad inutili terapie antalgiche.
Nel
marzo del 1992 convenne in giudizio il dott. F.S. e la U.L.S.S. n. 8
(in seguito n. 6) di Vicenza, assumendo che il secondo intervento era
stato reso necessario da errori connessi al primo e domandando la
condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
Il
Tribunale di Vicenza, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il
danno biologico, condannò i convenuti a versare all'attore la
somma ulteriore di £ 6.411.484 a titolo di interessi maturati
sulla somma di £ 23.000.000 già corrisposta nel 1995
dall'assicuratore dei convenuti.
Con
sentenza n. 1933/04 la corte d'appello di Venezia ha rigettato il
gravame dell'A. in punto di liquidazione del danno sui rilievi: che
dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente emerso che la
perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità
riproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un limitato danno
permanente all'integrità fisica dell'A., apprezzato nella
misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del danno
esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di
appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art.
345 c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari
inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali
articolate per supportare la relativa domanda.
Avverso
detta sentenza ricorre per cassazione l'A., affidandosi a due motivi,
illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso F.S.
L'intimata
U.L.S.S. n. 6 di Vicenza non ha svolto attività difensiva.
All'udienza
del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe
questione di particolare importanza, in relazione al ed. danno
esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale
assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni svolte
con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella
medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.
Il
Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni
unite.
MOTIVI
DELLA DECISONE
A)
Esame della questione di particolare importanza
1.
L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n.
10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza
sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in
esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno
non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali,
l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma
categoria, del danno esistenziale - inteso, secondo una tesi
dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come
pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in
assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal ed.
danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore
del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto -
l'altro contrario.
Osserva
l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito
rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del
risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno
affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo
nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera
dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto
illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo
costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai
contenuti, hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur
costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in
pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.
A
questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato
continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n.
233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso
riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da
intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.
Ricorda
ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità
hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un tertium
genus di danno non patrimoniale, definito "esistenziale":
tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività
realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità
familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si
distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone
l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perché
non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo
soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza
menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n.
6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza
delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa
definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale
della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal
danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno
esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.
L'ordinanza
di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole
alla configurabilità del danno esistenziale come categoria
autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un
diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla
nuova figura di danno.
Secondo
questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo
risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali
rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003, i casi di lesione di valori della persona
costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità,
che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi
dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire
categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che
finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della
tipicità. Tra le decisioni espressione di questo orientamento
l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 15760/2006, n.
23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.
Così
riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di rimessione
conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto
"quesiti".
1. Se
sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal
danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione
del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di
valori costituzionalmente garantiti.
2. Se
sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella
necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della
persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle
conseguenze da essa derivate.
3. Se
sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale
"tipico", nega la concepibilità del danno
esistenziale.
4. Se
sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe
risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito
del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più
generale principio secondo cui il danno esistenziale trova
cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito
contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se
sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute
intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di
benessere.
6.
Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno
esistenziale.
7. Se
costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il ed.
danno tanatologico o da morte immediata.
8.
Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi
domanda il ristoro del danno esistenziale.
2. Il
risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art.
2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge ".
All'epoca
dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del
risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185
del codice penale del 1930.
La
giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si
consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era
risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il
contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza
contingente, turbamento dell'animo transeunte.
2.1.
L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è
stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n.
8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto
dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso
nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica.
Sorreggono
l'affermazione i seguenti argomenti:
a) il
cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di
espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale
anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla
compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998; art 29,
comma 9, 1. n. 675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 2
1. n. 89/2001, con conseguente ampliamento del rinvio effettuato
dall'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge;
b) il
riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla
sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno non
patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che è il
danno biologico, formula con la quale si designa la lesione
dell'integrità psichica e fisica della persona;
c)
l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non
patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno
morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n.
2367/2000);
d)
l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale,
anche in assenza di reato, nel caso di lesione di interessi di rango
costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento
costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è
assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si
risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perché il
rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non
patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale,
atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti
inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal
modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello,
di risarcimento del danno non patrimoniale.
2.2.
Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura,
costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.
2.3.
Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo,
l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica.
Il suo
risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei
quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito
dall'art. 2043 c.c.
L'art.
2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva
di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni
non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto
della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura
dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre
norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità
oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale
tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo
dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di
interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue
(danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost.
n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
2.4.
L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle
leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non
patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non
patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono
siffatta tutela.
2.5.
Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la
risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato
("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
2.6.
Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono
previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di
valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla
privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di
funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di
modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44,
comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per
motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato
rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
2.7.
Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del
principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti
costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di
danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili
della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per
effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059
c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.
32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli
artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa
(sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è
noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al
collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da
Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art.
2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine
trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della
Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto
dal congiunto della vittima primaria).
Trova
adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai
soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia
(artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti
la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto
parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità
del congiunto).
Eguale
sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla
reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti
inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata
dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).
2.8.
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come
norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale
inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della
responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità
prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003;
n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Sul
piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi
costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento
dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le
due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso,
e cioè di lesione dell'interesse protetto.
Sotto
tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto
illecito è connotato da atipicità, postulando
l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di
qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre
quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità,
perché tale danno è risarcibile solo nei casi
determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento
di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili
della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
2.9.
La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano
dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui
lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo,
negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di
interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la
sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico
diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla
minima tutela risarcitoria.
2.10.
Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo
astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il
danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli
ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo:
sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia
accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la
persona non connotati da rilevanza economica.
La
limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale soggettivo
transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo
tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo
assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né
l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono
rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano
della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale
cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben
potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo
riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto
danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia
del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza.
al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n.
21683/2005) .
Va
conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale
del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non
individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i
vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio,
costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé
considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo
non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo
della quantificazione del risarcimento.
In
ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza
del reato é risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale
conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili
(come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si
configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o
lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la
compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente
alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da
siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento
(secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché
la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto
dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del
legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da
reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza
dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela
penale.
2.11.
Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi
è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi
previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento è
collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla
libertà personale, alla riservatezza, a non subire
discriminazioni.
Non
può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il
catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la
tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi
inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti
inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost.
n. 87/1979).
Situazione
che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la
legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguitisi,
ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti,
poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la
distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali,
non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte
costituzionale, né può essere parificata, a tali fini,
all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte
cost. n. 348/2007).
2.12.
Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela
risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la
lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una
ingiustizia costituzionalmente qualificata.
2.13.
In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale
"danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si
concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al
massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del
danno non patrimoniale.
E'
solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad
esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.),
si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in
tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo
negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle
assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella
"lesione temporanea o permanente all'integrità
psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale
applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente
acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ed è
ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica
definizione di danno da perdita del rapporto parentale.
In tal
senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le
distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da
perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del
2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte
costituzionale.
Le
menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare
che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria
del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole
in vario modo (n. 8828/2003) , e di rilevare che la lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere
riguardata non già come occasione di incremento delle poste di
danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli
stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela
risarcitoria della persona (n. 8827/2003) . Considerazioni che le
Sezioni unite condividono.
2.14.
Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero
chiuso.
La
tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della
persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente
momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost.
ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete
rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano
idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà
sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di
rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona
umana.
3. Si
pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del
danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il
c.d. danno esistenziale.
3.1.
Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno
esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto
dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043
c.c. in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione
dell'integrità psicofisica, e dal ed. danno morale soggettivo
(unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato,
secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in
collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera
interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del
soggetto.
Tale
figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela
risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti
sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e
seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di
operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice
del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello
non patrimoniale concernente la persona.
Si
affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività
realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella
vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si
realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo
ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno
esistenziale"
Il
pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di
relazione, nella perdita della qualità della vita, nella
compromissione della dimensione esistenziale della persona.
Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale
soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel
non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e
non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità
psicofisica.
3.2.
Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale
veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella
descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento
della qualità della vita, l'alterazione del fare non
reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai
fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse
l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e
l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa
all'ammissione a risarcimento.
Di
siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito,
mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così
descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini
sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è
stata invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti
alle sentenze gemelle del 2003.
La
sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed
impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della
Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto
all'epoca avveniva per il danno biologico, ravvisò il
fondamento della tutela nella lesione del diritto costituzionalmente
protetto del figlio all'educazione ed all'istruzione, integrante
danno-evento. La decisione non sorregge quindi la tesi che vede il
danno esistenziale come categoria generale e lo dice risarcibile
indipendentemente dall'accertata lesione di un interesse rilevante.
La
menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza n.
4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica
provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di
reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era
rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del
danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria
del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di
legittimità che nega, nel caso di morte immediata o
intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del
danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n.
491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per
la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per
un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n.
4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, la sentenza
persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo,
delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo.
Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della
sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata
contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo.
Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno
biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e
morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella
sua nuova più ampia accezione. Né, d'altra parte, può
in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo
giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un
argomentato dissenso.
In
tema di danno da irragionevole durata del processo (art. 2 della
legge n. 89/2001) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato
la distinta risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in
quanto costituente solo una "voce" del danno non
patrimoniale, risarcibile per espressa previsione di legge.
Altre
decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e
quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo
questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno
esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n.
9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei
detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e
quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia
costituzionalmente qualificata.
Al
danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in
relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili,
prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di
esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa,
l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il
disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni
illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di
animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione
determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano
pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere
dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito
dell'ingiustizia.
3.3.
Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della
dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del
danno esistenziale.
Dopo
che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio,
condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di
una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica
norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la
tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi
determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici
diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una
ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale
come autonoma categoria di danno non è più dato
discorrere.
3.4.
Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era
stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di
tutela, che ormai più non sussiste.
3.4.1.
In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che
limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo,
identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la
risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più
ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente
nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale
determinata dal non poter fare) è risarcibile.
La
tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia
conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente
protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le
convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la
legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il
requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la
previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della
rilevanza dell'interesse leso.
3.4.2.
In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge,
pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché
conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Ipotesi
che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita
familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita
del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo
esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
In
questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto
attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi
possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che
tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
Altri
pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale
della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non
rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo
giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico"
che del ed. "danno alla vita di relazione"), saranno
risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un
diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità
psicofisica.
Ipotesi
che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986)
dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata
l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e
direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti,
quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante,
insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio.
Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione
dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del
soggetto leso nella sua integrità psicofisica.
3.5.
Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è
quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia
costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si
riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della
persona non è data tutela risarcitoria.
Per
superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo
cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso,
bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il
pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del
fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò
soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza
necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la
consistenza della sua tutela costituzionale.
La
tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento
al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al
diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il
piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da
dimostrare, e va disattesa.
Essa
si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art.
2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché
cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di
fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non
patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile
della persona, e cioè in presenza di ingiustizia
costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.
3.6.
Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato
sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con
la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può
scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.
La
tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il
preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il
risarcimento è dato purché sia leso un interesse
genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato
principio della tipicità del danno non patrimoniale.
E non
è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art.
2059 c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle
del 2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi
previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non
patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma
di interessi genericamente rilevanti, poiché la tutela
risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione
dei diritti inviolabili (Corte cost. n. 87/1979).
3.7.
Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non
patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la
rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può
derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del
danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della
prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
Va
ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è
quello non già di caducare, nell'accezione propria del
termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che
tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia
innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n.
1512/1998; Cass. n. 4466/2005).
3.8.
Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il tema
del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del
diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale
biologico o esistenziale da demansionamento o dequalificazione,
nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno
esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva
ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare
areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli
assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di
vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno. La pronuncia è stata
seguita da altre sentenze (n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007;
n. 26561/2007).
Non
sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito della
affermata natura contrattuale della responsabilità del datore
di lavoro (così ponendo la più ampia questione della
risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di
obbligazioni, che sarà trattata più avanti e
positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il
danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere
rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.
Le
menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo
esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del
rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo
dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in
considerazione diritti della persona del lavoratore che, già
tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della
Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela
dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto
alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti
inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei
pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento
contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento
di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente
prevista.
3.9.
Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a
titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in
disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della
vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali
ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non
vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari,
come il diritto alla qualità della vita, allo stato di
benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere
felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo
la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente
individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non
patrimoniale.
In tal
senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è
stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si
affermava "stressata" per effetto dell'istallazione di un
lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione
della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati
interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale
(sent. n. 3284/2008).
E per
eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il
pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da
corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale,
privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura
costituzionale (sent. n.14846/2007).
3.10.
Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato
frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla
proliferazione delle ed. liti bagatellari.
Con
tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno
conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo
oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza
sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
In
entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini
di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente
esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge)
l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.
La
differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo,
nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è
richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale
futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o
bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è
priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre
una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale
dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente
ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato
dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di
lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è
leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla
libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere
limitato per varie ragioni).
3.11.
La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per
l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona
conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il
diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando
un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di
offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere
meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di
tolleranza.
Il
filtro della gravità della lesione e della serietà del
danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà
verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il
risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso
in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il
pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità
ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve
accettare in virtù del dovere della tolleranza che la
convivenza impone (art. 2 Cost.).
Entrambi
i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro
costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico
(criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n.
17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).
3.12.
I limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal
giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro
millecento, in cui decide secondo equità.
La
norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste
Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela
risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore
della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che
il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità,
deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).
3.13.
In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è
categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie
variamente etichettate. In particolare, non può farsi
riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno
esistenziale", perché attraverso questa si finisce per
portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia
pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura
categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono
fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della
risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione
non è voluta dal legislatore ordinario né è
necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c.,
che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori
della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione
(principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n.
23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
3.14.
Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i
quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria
del danno esistenziale.
4. 11
danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle
obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in
giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.
L'ostacolo
era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità
contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in
materia di fatti illeciti.
Per
aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse
configurabile lesione del principio del neminem laedere, la
giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni,
contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla
n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni
nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in
materia di tutela del lavoratore).
A
parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina), la
tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non
patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in
relazione all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti
dell'art. 2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p., sicché
il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto
illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale
soggettivo.
Dalle
strettoie dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno biologico,
azionato in sede di responsabilità aquiliana, grazie al suo
inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184/1986) .
4.1.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
consente ora di affermare che anche nella materia della
responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei
danni non patrimoniali.
Dal
principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili
della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento,
consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che
abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di
risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità,
contrattuale o extracontrattuale.
Se
l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione
degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche
la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la
tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere
versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza
ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
4.2.
Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza
nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato
dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che
forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore.
L'individuazione,
in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi
compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto
patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta
accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi
degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a
realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato;
sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come
condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
4.3.
Vengono in considerazione, anzitutto, i ed. contratti di protezione,
quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi
gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in
senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è
suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando
pregiudizi non patrimoniali.
In tal
senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha
avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità
contrattuale la responsabilità del medico e della struttura
sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla
struttura, hanno applicato il principio della responsabilità
da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al
paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti
protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al
nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n.
5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni
del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n.
14488/2004; n. 20320/2005).
I
suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione
del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto
il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n.
1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32,
comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore
diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se
interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e
nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n.
544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30
Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi
citate.
4.4.
Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra
l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte
nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli
interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla
integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità
del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).
4.5.
L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla
realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente
presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso
in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera
della legge.
E'
questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c.
("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di
lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità
fisica e la personalità morale) già implicava che, nel
caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era
dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il
presidio dei detti interessi della persona ad opera della
Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi
rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è
suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto
il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32
Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della
lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32
Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità
da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle
aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che
si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.
Nell'ipotesi
da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte
(sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha
valenza prevalentemente nominalistica, poiché i
danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione
altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita
professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale,
ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di
responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi
di ingiustizia costituzionalmente qualificata.
4.6.
Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità
fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del
vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.) .
Il
vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di
responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel
sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato
(lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento
all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione
all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.
4.7.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento
sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in
senso costituzionalmente orientato.
L'art.
1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno, non può quindi essere riferito al solo danno
patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non
patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di
diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio
contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il
risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il
mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta,
riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i
pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati
diritti.
D'altra
parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi
dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di
cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità
da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.),
restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al
danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è
sorta.
Il
rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i
patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi
dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo di
esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in
cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).
Varranno
le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come
precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel
senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è
già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art.
2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica,
costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie.
Il
riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo
denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del
rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica
il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E'
compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio
allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali
ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e
provvedendo alla loro integrale riparazione.
Viene
in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito
configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la
figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza
ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non
patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé
considerata, non come componente di più complesso pregiudizio
non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il
turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla
persona diffamata o lesa nella identità personale, senza
lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano
dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno
biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua
natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi
duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno
biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente
liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il
giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella
sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la
congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché
la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita
altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va
integralmente ed unitariamente ristorato.
Possono
costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto
dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai
assorbito il ed. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo
esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti
a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe
luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente
incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità
psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione
della sessualità, del quale non può, a pena di
incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo
(diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo
eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed
egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio
consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato
separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il
ed. danno estetico pacificamente incorpora.
Il
giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il
solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla
vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo
la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole
attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela
determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel
caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento
lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita
(sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la
perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un
tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e
successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima
intensità anche se di durata contenuta, non essendo
suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni
e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico,
va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia
accezione.
4.10.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione
di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza
(Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere
allegato e provato.
Va
disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento
dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è
stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita
da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.
E del
pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione
che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in
re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento,
che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento
di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Per
quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente
normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede
l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al
quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento
esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del
giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente
tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento
medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla
persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause),
ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a
fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili
acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle
nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri
pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova
testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non
biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è
destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire
anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice,
non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v.,
tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà
tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie,
siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che
consentano di risalire al fatto ignoto.
B)
Ricorso n. 734/06
1. Con
il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa
applicazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c, nel testo vigente prima
del 30.4.1995, e vizio di motivazione su punto decisivo, in
riferimento alla affermata inammissibilità della domanda di
risarcimento del danno esistenziale.
Il
ricorrente si duole anzitutto che la corte d'appello abbia ritenuto
che la richiesta di risarcimento del danno esistenziale integrasse
una domanda nuova senza considerare che essa costituiva la mera
riproposizione di richieste già formulate in primo grado.
Afferma che, in quella sede, ci si era specificamente riferiti alle
singole voci di danno (estetico, alla vita di relazione, alla vita
sessuale) che sarebbero state poi ricompresse nella nozione di danno
esistenziale, all'epoca non ancora elaborata, e censura la sentenza
per aver dato rilievo alla qualificazione giuridica data alla
richiesta, piuttosto che alle circostanze di fatto poste a fondamento
della domanda originaria: circostanze identiche, come poteva
rilevarsi dalla lettura dell'atto di citazione e di quello di appello
(i cui passi sono riportati in ricorso), e concernenti lo stato di
disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un testicolo, con
conseguenti ripercussioni negative nella sfera relativa ai propri
rapporti sessuali.
Sostiene
poi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la
nozione di danno alla salute ricomprenda i concreti pregiudizi alla
sfera esistenziale, che concerne invece la lesione di altri interessi
di rango costituzionale inerenti alla persona (che nella specie
potevano ritenersi provati anche mediante ricorso a presunzioni).
2. Con
il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione
dell'art. 345, comma 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente prima del
30.4.1995, con riferimento alla affermata inammissibilità
della prova richiesta in appello in punto di disagio del leso nel
mostrare i propri organi genitali e delle conseguenti limitazioni dei
suoi rapporti sessuali.
La
sentenza è censurata per aver ritenuto inammissibile la prova
testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna"
provato dal ricorrente nei momenti di intimità interpersonale
e sul suo conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i
rapporti sessuali.
Si
sostiene che, una volta escluso che fosse stata proposta una domanda
nuova, l'art. 345, comma 2, c.p.c, nella previgente formulazione, non
sarebbe stato d'ostacolo all'ammissione della prova testimoniale,
invece ritenuta inammissibile proprio perché vertente su una
domanda erroneamente qualificata come nuova, e come tale
inammissibile.
2.1.
Il primo motivo è fondato nei sensi che seguono.
Le
considerazioni svolte in sede di esame della questione di particolare
importanza consentono di affermare che il pregiudizio della vita di
relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali,
allorché dipenda da una lesione dell'integrità
psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi
negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il
giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e
non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e
segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).
Al
danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente
omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal
d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private
("per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente dell'integrità psico-fisica della persona,
suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale,
anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è
stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i
pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato".
Ed al
danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità
di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13) .
Nella
specie, in primo grado, l'attore aveva fatto valere, tra i pregiudizi
denunciati, quello concernente la limitazione dell'attività
sessuale nei suoi rapporti interpersonali, qualificandolo come
pregiudizio di tipo esistenziale. Il primo giudice aveva riconosciuto
il danno biologico, senza considerare il segnalato aspetto attinente
alla vita relazionale. Di ciò si era lamentato, con l'appello,
l'attore ed aveva richiesto prove a sostegno del dedotto profilo di
danno, qualificandolo come esistenziale (prove che potevano essere
richieste in secondo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo
previgente, trattandosi di giudizio introdotto prima del 30.4.2005).
Ma la corte territoriale ha ritenuto nuova tale domanda e
conseguentemente inammissibili le prove.
La
decisione non è corretta.
La
domanda risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per la limitazione
dell'attività sessuale del leso non era nuova, come è
univocamente evincibile dalla sostanziale identità di
contenuto delle deduzioni del primo e del secondo grado, al di là
della richiesta di risarcimento del "danno esistenziale"
subordinatamente formulata col terzo motivo di appello; appello col
quale l'attuale ricorrente s'era doluto della inadeguata
considerazione delle conseguenze del tipo di lesione subita in
relazione alla sua età all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo
stato civile di celibe.
La
corte territoriale ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen
iuris assegnato dall'appellante alla richiesta di risarcimento del
pregiudizio che viene in considerazione e che era stato già
puntualmente prospettato in primo grado, dove era stato anche
correttamente inquadrato nell'ambito del danno biologico.
3.
All'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione consegue
quello del secondo, avendo la corte d'appello escluso che la prova
testimoniale fosse ammissibile per la sola ragione che essa si
riferiva ad una domanda erroneamente ritenuta nuova.
4. La
sentenza va dunque cassata.
5. Il
giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in
diversa composizione, non dovrà necessariamente procedere
all'ammissione della prova testimoniale, non essendogli precluso di
ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva - che
la lesione in questione abbia prodotto le conseguenze che si mira a
provare per via testimoniale e di procedere, dunque, all'eventuale
personalizzazione del risarcimento (nella specie, del danno
biologico); la quale non è mai preclusa dalla liquidazione
sulla base del valore tabellare differenziato di punto, segnatamente
alla luce del rilievo che il consulente d'ufficio ha dichiaratamente
ritenuto di non attribuire rilevanza, nella determinazione del grado
percentuale di invalidità permanente, al disagio che la
menomazione in questione provoca nei momenti di intimità (ed
ai suoi consequenziali riflessi).
6. Il
giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di
cassazione.
7.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla
corte d'appello di Venezia in diversa composizione;
dispone
che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi
forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati.
Roma,
24 giugno 2008
L'estensore
Il
Presidente
IL
CANCELLIERE
DEPOSITATA
OGGI 11 NOVEMBRE 2008