LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Primo
Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto -
Presidente di Sezione -
Dott. PROTO Vincenzo -
Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - rel.
Consigliere -
Dott. SALME’ Giuseppe
- Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi -
Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio -
Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio -
Consigliere -
Dott. D’ALESSANDRO Paolo
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 11418/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, - ricorrenti -
contro
CREDITO xx – controricorrente -
avverso la sentenza n. 394/01/04 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE di PALERMO, depositata il 05/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito l’Avvocato Eleuterio ZUENA per delega
dell’avvocato Roberto Vilardo; udito il P.M. In persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Il C.E. s.p.a. Ha promosso giudizio di ottemperanza,
con ricorso proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale
della Sicilia, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per
ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una
sentenza, passata in giudicato, pronunciata dal medesimo giudice
tributario (n. 197/1/02), con la quale l’amministrazione
finanziaria era stata condannata ad effettuare un rimborso fiscale.
L’amministrazione convenuta, pur riconoscendo
il diritto al rimborso richiesto, come si legge nella sentenza
impugnata, ha eccepito di averne sospeso l’esecuzione in forza
del combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, (che
prevede la sospensione dei pagamenti nei confronti di chi sia
debitore di altre amministrazioni dello Stato) e D.Lgs. n. 472 del
1997, art. 23, (che autorizza la sospensione dei pagamenti nei
confronti degli autori ai illeciti fiscali).
La commissione tributaria provinciale adita ha
accolto il ricorso del C.I.s.p.a. Ritenendo illegittimo, nel merito,
il provvedimento di sospensione.
L’amministrazione finanziaria ricorre oggi per
la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in
epigrafe, sulla base di due motivi. Il C.I. s.p.a. Resiste con
controricorso.
Diritto
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, l’amministrazione
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 70, ed il difetto di giurisdizione del giudice
tributario, sostenendo la tesi che in relazione al provvedimento di
fermo amministrativo, opposto alla richiesta di ottemperanza, il
giudice tributario era carente di giurisdizione.
Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 70, comma 1, “Salvo quanto previsto dalle norme del codice
di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di
condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse,
può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti
dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato
mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria
della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata
in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla
segreteria della commissione tributaria regionale”. La
competenza (rectius: giurisdizione), dunque, appartiene al giudice
che ha pronunciato la sentenza della quale viene richiesta
l’ottemperanza, e prescinde dalle eventuali eccezioni
prospettate dalla controparte, il cui contenuto non può
ampliare il thema decidendum fine a farlo travalicare, a posteriori,
dai limiti della giurisdizione del giudice che si è
pronunciato nei merito. Nella specie, la sentenza in relazione alla
quale è stata richiesta l’ottemperanza è stata
pronunciata dalla CTP di Palermo e legittimamente il relativo ricorso
è stato proposto dinanzi allo stesso giudice. Come questa
Corte ha già avuto modo di affermare, “In tema di
giudizio d’ottemperanza alle decisioni delle commissioni
tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va
esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto
della controversia definita col giudicato, di tal che può
essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti
dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale
significato, ma non può essere attributo un diritto nuovo ed
ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.
Pertanto, la possibilità di applicare al giudizio di
ottemperanza l’istituto civilistico della compensazione (nella
specie opposta dall’Ufficio finanziario) deve ritenersi
esclusa, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per
compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i
limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla
sua competenza” (Cass. 13681/2005, coni. 25696/2009).
Con riferimento alla specifica fattispecie all’esame
del Collegio, questa Corte ha già affermato il principio di
diritto, dal quale non v’è motivo di discostarsi,
secondo il quale “La facoltà concessa
all’amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di
un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di
eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di
quest’ultimo, prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art.
69, (cosiddetto “fermo amministrativo”)/ può
essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad
oggetto l’accertamento della pretesa restitutoria vantata dal
contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza
favorevole a quest’ultimo. Il giudizio di ottemperanza,
infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello
dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si
chiede l’esecuzione, con la conseguenza che è inibito a
quel giudice prendere in esame. L’applicabilità della
compensazione civilistica, alla quale è preordinato l’istituto
del fermo amministrativo” (Cass. 30058/2008).
Conseguentemente, il primo motivo di ricorso va
rigettato, in quanto legittimamente è stata investita del
giudizio di ottemperanza la CTP di Palermo. L’eccezione della
intervenuta sospensione, formulata dall’amministrazione
finanziaria, andava dichiarata inammissibile, in forza della citata
giurisprudenza, prima ancora di essere rigettata nel merito e,
quindi, in questi sensi va corretta la motivazione della sentenza
impugnata (art. 384 c.p.c., u.c.) che va invece confermata nella
parte dispositiva. A parte la considerazione che la stessa
amministrazione finanziaria non ha mai prodotto un formale
provvedimento di sospensione (si parla di un mero atto “interno”
che sarebbe comunque inopponibile all’inconsapevole
destinatario), che comunque avrebbe potuto essere impugnato dal suo
destinatario per ottenere una pronuncia di annullamento, secondo le
ordinarie regole di tutela giurisdizionale.
Con il secondo motivo, l’amministrazione
ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione
della sentenza impugnata che non consentirebbe di individuare la
reale ratio decidendi. Secondo la ricorrente, il giudice
dell’ottemperanza affermando che, nella specie, manca la prova
della intervenuta sospensione e non sussiste il diritto alla
compensazione, non lascia comprendere in base a quale rilievo abbia
rigettato le eccezioni della convenuta. Denuncia anche la violazione
del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, ma sul punto valgono le
considerazioni relative alla inammissibilità della eccezione
proposta dinanzi al giudice dell’ottemperanza.
Nel merito, la censura è infondata perchè
si tratta di due autonome e non inconciliabili rationes decidendi. Ma
prima ancora delle valutazioni di merito, il Collegio ha l’obbligo
di rilevare la inammissibilità del motivo. Infatti, a norma
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, u.c., avverso le sentenze del
giudice dell’ottemperanza il ricorso per cassazione è
proponibile soltanto per inosservanza delle norme sul. Procedimento,
ovvero, in forza dell’art. 111 Cost., comma 7, “per
violazione di legge” in generale, e non anche per vizi di
motivazione. Nella specie non opera l’estensione di cui
all’art. 360 c.p.c., comma 4, sostituito dal D.Lgs. n. 40 del
2006, art. 2, perchè la sentenza impugnata è –
stata pubblicata prima del 2 marzo 2006, data di entrata in vigore
del citato D.L. n. 40 del 2006.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese
del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna
l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00), di cui Euro 2.300,00
(duemilatrecento/00) per onorario, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010