CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Sentenza 13.8.2008 n. 21586
Svolgimento del processo
1. La sentenza di cui si chiede
la cassazione rigetta l’appello di M.L. e conferma la decisione
del Tribunale di Udine n. 92/2003, di rigetto della domanda proposta
nei confronti del Comune di San Giorgio di Nogaro per l’accertamento
dell’invalidità del recesso dal contratto di lavoro per
mancato superamento del periodo di prova e l’emanazione delle
consequenziali statuizioni di condanna.
2. I motivi di appello sono
giudicati infondati sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) la tesi della nullità
del patto di prova, perchè inserito in un momento successivo
alla costituzione del rapporto, non è fondata, atteso che, per
il contratto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
è prescritta la forma scritta ad substantiam, con conseguente
irrilevanza delle prestazioni svolte di fatto prima della sua
stipulazione (in data 24.9.2001)” in ogni caso, il patto di
prova è previsto da inderogabili disposizioni normative ed era
contemplato dal bando di concorso, mentre l’atto di nomina
comunicato il 28.6.2001 non poteva essere equiparato al contratto;
2) le mansioni risultavano
precisate analiticamente nel patto di prova inserito nel contratto di
lavoro ed erano relative al profilo di collaboratore professionale
autista di scuolabus, con riguardo a compiti principali e accessori,
e, comunque, il mancato superamento della prova era stato motivato
essenzialmente con l’inidoneità della condotta di guida,
con le difficoltà di inserimento della squadra operai e con il
rifiuto di accettare la flessibilità richiesta dalla posizione
lavorativa;
3) non era ammissibile, perchè
questione sollevata per la prima volta in appello, la contestazione
della veridicità dei rilievi posti dall’amministrazione
comunale alla base del recesso.
3. Il ricorso di M.L. si
articola in tre motivi; resiste con controricorso il Comune di San
Giorgio di Nogaro.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte
rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità
del ricorso per difetto di valida procura speciale, sollevata nel
controricorso.
Costituisce ius receptum il
principio secondo cui la procura apposta in calce (come nella specie)
o a margine del ricorso per cassazione rispetta il requisito della
specialità, senza che occorra per la sua validità
alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza
contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito
è con certezza deducibile, in base all’interpretazione
letterale, teleologica e sistematica, dell’art. 83 c.p.c.,
(nella nuova formulazione di cui alla L. n. 141 del 1997) per il
fatto che la procura forma materialmente corpo con il ricorso (o il
controricorso), essendo la posizione topografica della procura idonea
- salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla
presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio
cui l’atto accede (vedi, tra numerose, Cass. 21 maggio 2007, n.
11741).
2. Il primo motivo del ricorso
denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001,
artt. 2 e 51, in relazione all’art. 1325 c.c., n. 4 e art. 2096
c.c..
Si sostiene che il contratto di
lavoro doveva reputarsi validamente stipulato con la comunicazione
della nomina in data 28.6.01, all’esito dell’approvazione
della graduatoria di concorso, nomina recante tutte le necessarie
specificazioni negoziali, ma non il patto di prova , e con l’inizio
delle prestazioni in data 1.8.2001, dovendosi escludere la nullità
del contratto per mancanza di un elemento accidentale, quale il patto
di prova .
2.1. Il motivo non ha fondamento
giuridico perchè l’art. 2096 c.c., ed i principi
elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma, non sono
applicabili allo “speciale” (vedi Corte Costituzionale,
decisioni n. 313/1996; 309/1997, 89/2003, 199/2003) rapporto di
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, risultando
l’istituto della prova regolato da diverse, specifiche,
disposizioni, secondo la salvezza formulata dal D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, art. 2, comma 2. 1.2. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70,
comma 13, dispone, infatti, che “in materia di reclutamento, le
pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni,
per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e
36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi
ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. E l’art.
17 della richiamata fonte normativa (Assunzioni in servizio), al
comma 1, reca le seguenti disposizioni, candidati dichiarati
vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in
prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale
risultano vincitori. La durata del periodo di prova è
differenziata in ragione della complessità delle prestazioni
professionali richieste e sarà definita in sede di
contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi. La regola è poi ripetuta dall’art.
28, comma 1, con riguardo alle assunzioni degli avviati al lavoro
dagli uffici di collocamento: Le amministrazioni e gli enti
interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio
i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per
scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di
graduatoria integrata.
2.3. Il richiamato quadro
normativo rende evidente che tutte le assunzioni alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito
positivo di un periodo di prova , e ciò avviene ex lege e
non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro
dall’autonomia contrattuale. L’autonomia contrattuale è
abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del
periodo di prova , ma tale abilitazione è data dalle norme
esclusivamente alla contrattazione collettiva (vedi, per questo
profilo della regolazione, l’art. 14 bis, del CCNL del
6.7.1995, comparto del personale delle regioni - autonomie locali,
introdotto dal CCNL 13 maggio 1996), restando escluso che il
contratto individuale possa discostarsene (D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 2, comma 3). Ed anche questa regolamentazione conduce ad
escludere il contratto individuale possa validamente stabilire i
contenuti del patto di prova.
2.4. Il precisato regime
giuridico rende irrilevante, ai fini della decisione della
controversia, la fondatezza in diritto della tesi del ricorrenti,
secondo cui vi era stata valida assunzione già per effetto
dell’atto formale di nomina, contenente tutti gli elementi del
contratto, e dell’accettazione implicita nell’esecuzione
della prestazione (come, si desume dal testo del cit. D.P.R. n. 487
del 1997, art. 17, comma 1, e come ha ritenuto la giurisprudenza
della Corte: vedi Cass. 16 aprile 2008, n. 9977), siccome il
condizionamento della stabilizzazione del rapporto al buon esito
dell’esperimento deriva direttamente dalla legge.
3. Il secondo motivo di ricorso
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.,
nonchè vizio di motivazione per essere mancata l’indagine
diretta ad accertare quali fossero le mansioni da svolgere nel
periodo di prova, avendo il giudice del merito fatto riferimento a
tutti i profili professionali della qualifica funzionale, compresi
persino quelli attinenti ai servizi cimiteriali, espressamente
depennati nella proposta contrattuale 24.9.2001; in ogni caso,
l’esito negativo del periodo di prova era stato riferito alle
mansioni di conducente di scuola bus e di addetto alla manutenzione
del patrimonio, senza alcuna motivazione sui fatti che avevano
portato al giudizio negativo, fatti che, in realtà, dovevano
essere identificati esclusivamente nel rifiuto di svuotamento dei
cestini e di pulizia della strada (episodio verificatisi il
14.11.2001), certamente estranei alle mansioni per le quali era stato
assunto e che dovevano essere svolte nel periodo di prova .
3.1. Al secondo motivo risulta
connesso il terzo motivo, che denuncia falsa applicazione dell’art.
437 c.p.c., comma 2, perchè era stato dedotto il mancato
adempimento dell’obbligo di motivazione del recesso contemplato
dal contratto collettivo e questo equivaleva a contestare la
veridicità del fatti allegati dall’amministrazione,
perchè motivare significa giustificare; ed ancora, era stata
articolata prova per testi, non ammessa, in relazione alle
contestazioni che gli erano state mosse con la lettera di
licenziamento.
3.2. Anche questi motivi, da
esaminare congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni,
non possono trovare accoglimento.
2.3. I principi enunciati dalla
Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro
subordinato di diritto comune in prova (Corte costituzionale, 22
dicembre 1980, n. 189) sono certamente applicabili al periodo di
prova ex lege dei dipendenti pubblici.
La giurisprudenza della Corte di
cassazione precisa, infatti, che, anche nei rapporti di lavoro
“privatizzati” alle dipendenze di pubblica
amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del
periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere
di provarne la giustificazione (altrimenti sarebbe equiparato ad un
recesso assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo restando che
l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la
causa del patto di prova , che consiste nel consentire alle parti
del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza;
cosicchè, non sarebbe
configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso
qualora le modalità dell’esperimento non risultassero
adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in
prova , ovvero risultasse il perseguimento di finalità
discriminatorie o altrimenti illecite, ma è sul lavoratore che
incombe l’onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e
In tema, poi, di obbligo di
motivare il recesso in periodo di prova , contrattualmente
previsto (nella specie, dal contratto collettivo di comparto), con
specifico riferimento al lavoro pubblico la giurisprudenza della
Corte ammette la verificabilità giudiziale della coerenza
delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità
della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento
della prova stessa, ma senza che resti escluso il potere di
valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice di
lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per
mancato superamento della prova a quella della giustificazione del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovendosi, di
conseguenza, escludere che l’obbligo di motivazione possa
spostare l’onere della prova sul datore di lavoro (Cass. 5
novembre 2007, n. 23061; 8 gennaio 2008, n. 143).
2.4. Da questi principi non si è
discostata la sentenza impugnata.
Vi è l’accertamento
di fatto che il M. è stato adibito ai compiti propri del
profilo professionale della categoria di assunzione (conducente di
scuola - bus e addetto alla manutenzione del patrimonio), al quale il
ricorrente si limita a contrapporre l’affermazione che gli
sarebbe stato ordinato di svolgere mansioni non confacenti alla
categoria di inquadramento, ma omettendo di specificare i fatti sui
quali l’indagine sarebbe stata insufficiente o mancata (nel
corpo del terzo motivo si parla della mancata ammissione di prova
testimoniale, senza specificare, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, l’oggetto della
prova mediante riproduzione dei capitoli).
Vi è la verifica
dell’esistenza della motivazione e della sua coerenza con la
funzione della prova : condotta di guida non consona all’utenza
trasportata; difficoltà di inserimento della squadra di lavoro
e rifiuto di accettare forme di flessibilità operative.
Resta, di conseguenza,
irrilevante la motivazione della sentenza relativa alla novità
della deduzione in appello in ordine alla non veridicità dei
fatti valutati negativamente ai fini dell’esito della prova .
In realtà, si trattava della contestazione di una
valutazionediscrezionale, sostenendosi che la decisione di recesso
non aveva valide giustificazioni, contestazione che, come si è
innanzi precisato, non può rilevare ai fini della validità
del recesso da rapporto di lavoro in prova.
4. La natura delle questioni
trattate, valutata in relazione alla recente formazione della
giurisprudenza ordinaria in materia di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, giustifica la compensazione per l’intero
delle spese del giudizio di cassazione per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa per l’intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma,
nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 13
agosto 2008