SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 23 settembre - 20
ottobre 2009, n. 40587
(Presidente Mocali -
Relatore Romis)
Svolgimento del processo
B. C. veniva citato in
giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per rispondere del
reato di omicidio colposo per avere per colpa - consistita in
imperizia, imprudenza, negligenza, nonché inosservanza della
disciplina sulla circolazione stradale per aver circolato alla guida
di un autocarro in condizioni di sovraccarico in relazione al
trasporto di materiale inerte in quantità superiore alla
portata consentita, ed altresì senza rispettare le regole di
comportamento dettate dagli arti 140 e 141, primo comma, del codice
della strada - provocato la morte del piccolo M. F. D. investendolo
mentre questi, alla guida della sua bicicletta, sfilava, procedendo
nel senso opposto a quello seguito dal B., nel ristrettissimo spazio
di carreggiata tra il lato destro dell'automezzo ed il marciapiede;
al B. veniva altresì contestato di aver omesso, in presenza di
siffatte condizioni, di arrestare l'autocarro: fatto avvenuto il
omissis.
All'esito del
dibattimento, svoltosi con il rito abbreviato, il Tribunale
condannava il B. alla pena ritenuta di giustizia, con il
riconoscimento delle attenuanti generiche.
A seguito di rituale
gravame, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava l'impugnata
decisione, e, richiamando la dinamica dell'incidente quale
ricostruita in base alle risultanze processuali già
evidenziate dal primo giudice, dava conto del proprio convincimento
con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a)
l'autocarro, condotto dal B., procedeva a pieno carico ad una
velocità di circa 20 km/h come desumibile dai rilievi
planimetrici e dalla consulenza tecnica; b) lo stesso imputato aveva
dichiarato che, avendo visto due bambini sopraggiungere in
bicicletta, aveva rallentato l'andatura per poi riprendere la marcia
a passo d'uomo una volta resosi conto che i due bambini si erano
accostati sul terrapieno posto sul lato della strada; c) appariva
pertanto del tutto condivisibile la dinamica ricostruita dal
Tribunale secondo cui, mentre l'autocarro proseguiva la sua marcia ad
andatura ridotta, dopo aver superato il punto in cui si trovavano i
due bambini, il piccolo F. aveva perso l'equilibrio finendo a terra,
venendo così travolto dalle ruote del pesante automezzo; d)
l'imputato aveva quindi violato le norme di comportamento previste
dal codice della strada, nonché quelle di prudenza e
diligenza, avendo omesso di arrestare il veicolo alla vista dei due
bambini i quali in bicicletta stavano sfilando in uno spazio angusto
compreso tra l'autocarro ed il marciapiede: né il nesso di
causalità, tra la condotta del B. - imprudente, negligente e
contraria alle norme di legge - e l'evento poteva ritenersi
interrotto dal comportamento del bambino, posto che la giovanissima
età di quest'ultimo, la precaria stabilità della
bicicletta, le ridotte dimensioni dello spazio tra l'autocarro ed il
margine della strada, erano circostanze tali da consentire la
rappresentazione di una situazione di concreto pericolo per il
minore, anche alla luce dei principi enunciati in materia dalla
Suprema Corte.
Ha proposto ricorso per
Cassazione il B., deducendo vizio motivazionale relativamente alla
valutazione delle risultanze processuali in ordine all'affermazione
di colpevolezza, e denunciando mancanza di motivazione relativamente
alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del
danno, che era stato sollecitato sul rilievo della richiesta
risarcitoria avanzata in sede civile con citazione nei confronti
della compagnia di assicurazione per la responsabilità civile
e dello stesso imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere
rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La censura relativa alla
ritenuta colpevolezza è infondata.
Per quel che riguarda la
ricostruzione del sinistro, e la conseguente affermazione di
colpevolezza dell'imputato, la Corte di Appello ha fornito congrua
motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal
primo giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze
probatorie acquisite agli atti (in particolare: i dati riportati
nella planimetria, la consulenza tecnica e le dichiarazioni dello
stesso B.). Sicché i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente
alla sentenza impugnata presentano profili ai limiti della
inammissibilità, posto che si risolvono in censure concernenti
sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più
ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito
va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a
Sezioni Unite (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793;
Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric.
Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di
fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è
riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla
specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza
di legittimità è stato altresì enunciato, e più
volte ribadito, il principio secondo cui “la ricostruzione di
un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -
valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti,
accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è
rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di
fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se
sorretti da adeguata motivazione” (in tal senso, tra le tante,
Sez. 4, n. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960). Il convincimento
espresso dai giudici del merito si pone altresì in assoluta
sintonia con i principi enunciati da questa Corte nella specifica
materia di investimenti di bambini che possono così
sintetizzarsi: il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in
movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se
occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di
prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente
prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'art.
102, comma 3, c. str. (vecchio codice; attuale art. 141, comma 4),
dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti,
portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi;
pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la
responsabilità del conducente che non abbia moderato
particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la
condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata
possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza
causale esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art.
41, comma 2, c.p. (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 5, 25 marzo 1982,
Naticchioni); “Esattamente è affermata la responsabilità
del conducente di una autovettura per omicidio colposo per
l'investimento di un bambino (nella specie di anni 9) che, giocando a
rincorrersi con coetanei su uno stretto marciapiede adiacente alla
carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per
non avere tenuto una velocità adeguata alla situazione di
pericolo, costituita dalla presenza dei bambini, tempestivamente
avvistata. Invero, il conducente, avvistati i bambini a congrua
distanza, era tenuto, per il disposto dell'art. 102 comma terzo cod.
strad. e per norma di comune prudenza, a regolare la velocità,
rallentando fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di
investimento, in quanto si trattava di bambini, che non sono in grado
di valutare ed ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione
stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti
e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti e che tardano
a scansarsi.” (in termini, Sez. 4, n. 2191 del 15/12/1964 Ud. -
dep. 18/05/1965 - Rv. 099400).
Quanto al mancato
riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, la
doglianza del ricorrente è priva di fondamento, posto che la
richiesta risarcitoria in sede civile in alcun modo può
assumere la valenza di un avvenuto risarcimento del danno ai fini del
riconoscimento della corrispondente attenuante.
Al rigetto del ricorso
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.