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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere -

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -

Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1131/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 03/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Fasano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Il 3 novembre 2009 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 10 dicembre 2008, all'esito di giudizio abbreviato, dal gip del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato B.A. colpevole dei delitti di tentato omicidio in danno dell'ex fidanzata, P.D., tentata estorsione, violenza privata, sequestro di persona, minaccia, illegale detenzione di armi e, ritenuta la continuazione tra il reati, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, e aveva disposto che, a pena espiata, l'imputato venisse sottoposto alla libertà vigilata per la durata di due anni.

2. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che B., non rassegnandosi alla rottura della relazione sentimentale con P. D., aveva dapprima posto in essere condotte persecutorie e intimidatorie a mano armata in danno della ragazza, costringendola a salire a forza a bordo della sua auto e a rimanervi per un considerevole lasso di tempo e, quindi, anche nei confronti dei suoi genitori, recandosi presso la loro abitazione per conoscere il nuovo indirizzo di casa della donna e minacciandoli di morte, qualora non avessero restituito una somma equivalente ai regali effettuati e alle spese sostenute durante il periodo di fidanzamento. Infine, il (OMISSIS), B. era entrato armato in casa di P. D. e aveva esploso contro di lei un colpo d'arma da fuoco che aveva attinto la giovane alla gamba sinistra. In tale contesto aveva anche ferito con un altro colpo d'arma da fuoco P.G. al dito anulare della mano destra, mentre questi cercava di opporsi all'ingresso di B. in casa. Un terzo colpo era andato a vuoto e aveva colpito il termosifone.

Il delitto di tentato omicidio veniva ritenuto sussistente avuto riguardo alla reiterazione dei colpi, alla micidialità del mezzo usato, alla durata della condotta, all'insistenza manifestata nel ricercare la vittima.

I giudici di merito ritenevano provati tutti i reati ascritti all'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da D. e P.A., da R.D., D.S.C. e P. G., dei rilievi tecnici e fotografici effettuati nell'immediatezza dei fatti.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta; a) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento di una perizia balistica, tanto più necessaria alla luce del fatto che dal verbale di sopralluogo del 29 novembre 2007 risultava che la posizione dei bossoli e delle ogive non era probabilmente quella trovata dalla polizia giudiziaria; b) violazioni dei canoni di valutazione probatoria, tenuto conto della inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle testimonianze, in merito alle quali la motivazione della sentenza è insufficiente e illogica; c) violazione di legge per omessa derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni volontarie, mancando la prova della univocità e idoneità degli atti e del dolo omicidi ano; d) violazione di legge e vizio della motivazione per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona; e) violazione di legge e vizio della motivazione per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione che avrebbe dovuto essere derubricato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con assorbimento delle ipotesi di cui agli artt. 581 e 612 c.p. quali elementi strutturali del reato previsto dall'art. 393 c.p.; f) violazione di legge e insufficienza della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Diritto

Il ricorso non è fondato.

1. Relativamente alla prima censura il Collegio osserva che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.

Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5, 1.2.2000, n. 01075, ric. Lavista, riv. 215772; Sez. 2, 7.7.2000, n. 08106, rie. Accettala, riv. 216532; Sez. 5, 8.8.2000, n, 08891, ric. Callegari, riv. 217209).

Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.

2. Parimente priva di pregio è la seconda censura.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossìa realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d)non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula).

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perchè il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha evidenziato le ragioni per le quali le testimonianze rese da D. e P.A., R.D., D.S.C. e P.G. sono intrinsecamente credibili, si confortano reciprocamente nella ricostruzione dei fatti e nella loro attribuibilità soggettiva e trovano ulteriori elementi di conforto nella documentazione sanitaria, negli accertamenti tecnici espletati, nei rilievi fotografici esperiti.

3. Non fondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove, come nel caso in esame, manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente.

Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perchè altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass., Sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511; Cass., Sez. 1, 7 giugno 1997, rv. 207824).

La sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza illustrati, ha, con motivazione compiuta e logica, argomentato la sussistenza del dolo omicidiario sulla base della reiterazione dei colpi esplosi (tre), della breve distanza da cui gli stessi venivano esplosi, dalla posizione reciproca tra aggressore (in piedi e armato di una pistola) e vittima (accovacciata a terra), dalla traiettoria dei colpi, compreso quello che i familiari di P.D. non riuscivano a deviare e che raggiungeva il termosifone nella parte alta sotto la manopola, nonchè della tipologia delle lesioni riportate da P.D., attinta alla gamba sinistra, e da P.G. che rimaneva ferito alla mano destra nell'atto di disarmare il ricorrente.

4. Parimenti priva di pregio è la quarta censura.

L'elemento oggettivo del sequestro di persona consiste nella privazione della libertà personale, intesa come libertà di locomozione. Non è necessario che la privazione della libertà di movimento sia totale, essendo sufficiente l'esistenza di un ostacolo che il soggetto passivo non è in grado di vincere per realizzare la sua piena libertà di movimento nè ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione. Integra, pertanto, il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che - come nel caso di specie - , costringe con minaccia la vittima a salire su un'automobile, atteso che, ai fini della integrazione del reato, è sufficiente che si sia verificata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere anche breve (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2005, n. 6488, rv. 231422).

Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata ha fornito, sulla base delle emergenze processuali acquisiste, una motivazione esente da vizi logici e giuridici.

5. La quinta doglianza non è fondata.

Il delitto di estorsione si differenzia dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che, solo nel caso disciplinato dall'art. 393 c.p. la violenza o minaccia sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata nè conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, 22 aprile 2009, n. 25613, rv. 244160).

In questo contestato integra gli estremi del delitto disciplinato dagli artt. 56 e 629 c.p. il comportamento di un fidanzato che (come nel caso di specie), dopo la rottura della relazione sentimentale con la propria ragazza, faccia ricorso a condotte violente ed intimidatorie per far valere nei confronti della stessa e dei suoi familiari la richiesta - non assistita da alcuna forma di tutela giuridica nel nostro ordinamento - di restituzione di oggetti e somme di denaro elargiti per mero spirito di liberalità come manifestazione del proprio affetto.

La sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, avendo, con corretto iter argomentativo, evidenziato che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, non si trattava, come sostenuto dal ricorrente, di doni obnuziali, bensì di doni rientranti nella consuetudine di offrire regali alla propria fidanzata.

6. Anche l'ultima censura non è fondata.

Entrambi i giudici territoriale, in conformità ai principi costantemente enunciati da questa Corte, hanno, con motivazione adeguata e corretta, fondato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla estrema gravità dei fatti che, solo per un caso fortuito, non hanno avuto conseguenze ben più gravi e sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e significativi precedenti penali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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