LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo
- Presidente -
Dott. SIOTTO Maria
Cristina - Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo
- Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele
- Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la
seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A.
N. IL (OMISSIS);
avverso
la sentenza n. 1131/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/11/2009;
visti
gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita
in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito
il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
Udito
il difensore Avv. Fasano che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.
Fatto
1. Il
3 novembre 2009 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza
emessa il 10 dicembre 2008, all'esito di giudizio abbreviato, dal gip
del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato B.A. colpevole dei
delitti di tentato omicidio in danno dell'ex fidanzata, P.D., tentata
estorsione, violenza privata, sequestro di persona, minaccia,
illegale detenzione di armi e, ritenuta la continuazione tra il
reati, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di
otto anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore
delle costituite parti civili, e aveva disposto che, a pena espiata,
l'imputato venisse sottoposto alla libertà vigilata per la
durata di due anni.
2. Da
entrambe le sentenze di merito emergeva che B., non rassegnandosi
alla rottura della relazione sentimentale con P. D., aveva dapprima
posto in essere condotte persecutorie e intimidatorie a mano armata
in danno della ragazza, costringendola a salire a forza a bordo della
sua auto e a rimanervi per un considerevole lasso di tempo e, quindi,
anche nei confronti dei suoi genitori, recandosi presso la loro
abitazione per conoscere il nuovo indirizzo di casa della donna e
minacciandoli di morte, qualora non avessero restituito una somma
equivalente ai regali effettuati e alle spese sostenute durante il
periodo di fidanzamento. Infine, il (OMISSIS), B. era entrato armato
in casa di P. D. e aveva esploso contro di lei un colpo d'arma da
fuoco che aveva attinto la giovane alla gamba sinistra. In tale
contesto aveva anche ferito con un altro colpo d'arma da fuoco P.G.
al dito anulare della mano destra, mentre questi cercava di opporsi
all'ingresso di B. in casa. Un terzo colpo era andato a vuoto e aveva
colpito il termosifone.
Il
delitto di tentato omicidio veniva ritenuto sussistente avuto
riguardo alla reiterazione dei colpi, alla micidialità del
mezzo usato, alla durata della condotta, all'insistenza manifestata
nel ricercare la vittima.
I
giudici di merito ritenevano provati tutti i reati ascritti
all'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da D. e P.A., da
R.D., D.S.C. e P. G., dei rilievi tecnici e fotografici effettuati
nell'immediatezza dei fatti.
2.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta; a)
violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa riapertura
dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento di una perizia
balistica, tanto più necessaria alla luce del fatto che dal
verbale di sopralluogo del 29 novembre 2007 risultava che la
posizione dei bossoli e delle ogive non era probabilmente quella
trovata dalla polizia giudiziaria; b) violazioni dei canoni di
valutazione probatoria, tenuto conto della inattendibilità
intrinseca ed estrinseca delle testimonianze, in merito alle quali la
motivazione della sentenza è insufficiente e illogica; c)
violazione di legge per omessa derubricazione del reato di tentato
omicidio in quello di lesioni volontarie, mancando la prova della
univocità e idoneità degli atti e del dolo omicidi ano;
d) violazione di legge e vizio della motivazione per insussistenza
degli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona; e)
violazione di legge e vizio della motivazione per insussistenza degli
elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione che avrebbe
dovuto essere derubricato nel reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con assorbimento delle ipotesi di cui agli artt. 581
e 612 c.p. quali elementi strutturali del reato previsto dall'art.
393 c.p.; f) violazione di legge e insufficienza della motivazione in
relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Diritto
Il
ricorso non è fondato.
1.
Relativamente alla prima censura il Collegio osserva che, in tema di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art.
603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si
tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo
grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero
di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il
giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere
allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l'istruzione,
osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della
stessa.
Con
riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di
presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado,
la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di
carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso
esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità,
di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di
rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà
essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della
sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di
elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di
responsabilità dell'imputato (Sez. 5, 1.2.2000, n. 01075, ric.
Lavista, riv. 215772; Sez. 2, 7.7.2000, n. 08106, rie. Accettala,
riv. 216532; Sez. 5, 8.8.2000, n, 08891, ric. Callegari, riv.
217209).
Considerato,
quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza
della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica
di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi
ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel
solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato
degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito
ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e
giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza
delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha
dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base
della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità,
ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti
di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente
evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate
prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale
probatorio raccolto e valutato.
2.
Parimente priva di pregio è la seconda censura.
Alla
luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e),
novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del
giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la
motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non
meramente apparente, ossìa realmente idonea a rappresentare le
ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti
sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da
evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non
sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità
logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d)non
risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti
del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal
ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in
termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto
il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è,
dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente
siano semplicemente "contrastanti" con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè
che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più
persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio,
infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non
univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per
essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e
convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare
obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento.
E',
invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal
ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione
siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa
tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare
l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o
da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione
(Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula).
Il
giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere
un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva,
non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche
a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi
"atti del processo" e di una correlata pluralità di
motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente
unitario e globale, sulla reale "esistenza" della
motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica
del ragionamento del giudice.
Al
giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di
controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte
nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la
peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a
controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici
di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza)
rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di
capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal
giudice per giungere alla decisione.
Esaminata
in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae
alle censure che le sono state mosse, perchè il provvedimento
impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da
interne contraddizioni, ha evidenziato le ragioni per le quali le
testimonianze rese da D. e P.A., R.D., D.S.C. e P.G. sono
intrinsecamente credibili, si confortano reciprocamente nella
ricostruzione dei fatti e nella loro attribuibilità soggettiva
e trovano ulteriori elementi di conforto nella documentazione
sanitaria, negli accertamenti tecnici espletati, nei rilievi
fotografici esperiti.
3. Non
fondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Nell'ipotesi
di omicidio tentato, la prova del dolo - ove, come nel caso in esame,
manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura
essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni
e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro
non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei
ad esprimere il fine perseguito dall'agente.
Assume
valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus
necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto,
senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perchè
altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe
sempre inidonea nel delitto tentato il giudizio di idoneità
consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento
alla situazione che si presentava all'imputato al momento
dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso
particolare (Cass., Sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511; Cass., Sez. 1,
7 giugno 1997, rv. 207824).
La
sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza
illustrati, ha, con motivazione compiuta e logica, argomentato la
sussistenza del dolo omicidiario sulla base della reiterazione dei
colpi esplosi (tre), della breve distanza da cui gli stessi venivano
esplosi, dalla posizione reciproca tra aggressore (in piedi e armato
di una pistola) e vittima (accovacciata a terra), dalla traiettoria
dei colpi, compreso quello che i familiari di P.D. non riuscivano a
deviare e che raggiungeva il termosifone nella parte alta sotto la
manopola, nonchè della tipologia delle lesioni riportate da
P.D., attinta alla gamba sinistra, e da P.G. che rimaneva ferito alla
mano destra nell'atto di disarmare il ricorrente.
4.
Parimenti priva di pregio è la quarta censura.
L'elemento
oggettivo del sequestro di persona consiste nella privazione della
libertà personale, intesa come libertà di locomozione.
Non è necessario che la privazione della libertà di
movimento sia totale, essendo sufficiente l'esistenza di un ostacolo
che il soggetto passivo non è in grado di vincere per
realizzare la sua piena libertà di movimento nè ha
rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione. Integra,
pertanto, il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che
- come nel caso di specie - , costringe con minaccia la vittima a
salire su un'automobile, atteso che, ai fini della integrazione del
reato, è sufficiente che si sia verificata in concreto una
limitazione della libertà fisica della persona, in modo da
privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a
nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà,
che può essere anche breve (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2005, n.
6488, rv. 231422).
Anche
sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata ha fornito, sulla
base delle emergenze processuali acquisiste, una motivazione esente
da vizi logici e giuridici.
5. La
quinta doglianza non è fondata.
Il
delitto di estorsione si differenzia dal reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il
fatto che, solo nel caso disciplinato dall'art. 393 c.p. la violenza
o minaccia sono esercitate per far valere un diritto già
esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece,
l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione
giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata nè
conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un
ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di
estorsione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, 22 aprile 2009, n. 25613,
rv. 244160).
In
questo contestato integra gli estremi del delitto disciplinato dagli
artt. 56 e 629 c.p. il comportamento di un fidanzato che (come nel
caso di specie), dopo la rottura della relazione sentimentale con la
propria ragazza, faccia ricorso a condotte violente ed intimidatorie
per far valere nei confronti della stessa e dei suoi familiari la
richiesta - non assistita da alcuna forma di tutela giuridica nel
nostro ordinamento - di restituzione di oggetti e somme di denaro
elargiti per mero spirito di liberalità come manifestazione
del proprio affetto.
La
sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, avendo, con
corretto iter argomentativo, evidenziato che, nella fattispecie
sottoposta al suo esame, non si trattava, come sostenuto dal
ricorrente, di doni obnuziali, bensì di doni rientranti nella
consuetudine di offrire regali alla propria fidanzata.
6.
Anche l'ultima censura non è fondata.
Entrambi
i giudici territoriale, in conformità ai principi
costantemente enunciati da questa Corte, hanno, con motivazione
adeguata e corretta, fondato il diniego di concessione delle
circostanze attenuanti generiche sulla estrema gravità dei
fatti che, solo per un caso fortuito, non hanno avuto conseguenze ben
più gravi e sulla negativa personalità dell'imputato,
gravato da numerosi e significativi precedenti penali.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così
deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 giugno 2010.
Depositato
in Cancelleria il 30 luglio 2010