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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 21 marzo
2008, n. 7650
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
La Corte d'appello
di Campobasso, accogliendo l'appello, ha dichiarato la
legittimità del licenziamento irrogato il 18 febbraio 2000
dalla s.p.a. Poste Italiane al proprio dipendente D.G. Salvatore,
resosi responsabile, nello svolgimento dei compiti di addetto al
recapito (portalettere), dell'appropriazione continuata di somme
di danaro riscosse all'atto della consegna di materiale postale
gravato di assegno.La Corte molisana ha rilevato come la
forte propensione al gioco d'azzardo riscontrata nel lavoratore
non valesse a giustificare o ad attenuare la gravità
dell'addebito, quale elemento idoneo a pregiudicare
irreparabilmente il vincolo fiduciario.Ricorre per
cassazione il D.G. Poste Italiane resiste con
controricorso.Disposta la trattazione del ricorso in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, secondo comma,
c.p.c., il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni
scritte, il rigetto per manifesta infondatezza.Il
ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con l'unico motivo,
denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione
all'art. 52 c.c.n.l. Poste Italiane dell'11 gennaio 2001, degli
artt. 2106, 2110 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 604 del
1966, nonché vizio di motivazione, il ricorrente critica
l'impugnata sentenza per non aver considerato che in sede di
c.t.u. era stato accertato che il dipendente nel momento in cui
l'azione illecita fu compiuta si trovava, a causa della
patologica dedizione al gioco d'azzardo (videopoker), nella
condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla
propria volontà, pur presumibilmente capendo il
significato di quanto andava compiendo. Di conseguenza, la Corte
d'appello avrebbe dovuto escludere la gravità
dell'infrazione sotto il profilo soggettivo in relazione al
disposto dell'art. 2106 c.c. e considerare che non era in
discussione il potere del datore di lavoro di procedere a
licenziamento per giusta causa durante la malattia.Il
motivo è infondato. La forte spinta al gioco d'azzardo,
anche ammesso che abbia assunto dimensioni patologiche, non può
giustificare l'appropriazione del danaro, che il D.G. riscuoteva
dai consegnatari dei plichi, trattandosi di comportamento
autonomo rispetto all'impulso a giocare d'azzardo, pur se
finalizzato a soddisfare questa esigenza. Peraltro, la sentenza
impugnata riferisce che l'impossessamento illecito del danaro
avvenne non in una, ma in più occasioni, sicché si
sarebbe dovuto dimostrare, e ciò non è avvenuto,
che ogni volta il lavoratore agì sotto un'irrefrenabile
spinta a delinquere. Si aggiunga che il D.G. non ha mostrato
alcuna disponibilità al superamento del suo stato
patologico, giacché, come riferisce la Corte di merito,
egli "ha più volte mentito allo stesso medico curante
ed ha altresì continuato a giocare nonostante la cura",
rivelando in tal modo un'assoluta inidoneità alle
funzioni. Pertanto, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto
integrata la giusta causa anche sotto il profilo soggettivo.Il
ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in
ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per
esborsi e in Euro 3.000,00 per onorario, oltre a spese generali,
IVA e CPA.
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