Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 23 gennaio
2008, n. 1431
Presidente Senese –
Relatore Nobile Pm Matera – conforme – Ricorrente F. –
Controricorrente P. Italia Srl ed altro
Svolgimento del
processo
Con ricorso del
7-11-1997 Simonetta F. esponeva: di aver svolto, alle dipendenze
della P. Italiana s.p.a., mansioni di sovrintendenza all'intero
progetto per la sperimentazione della Trovafoxacina nell'ambito della
divisione E. ; di avere segnalato al suo diretto superiore, Giuseppe
F. , alcune irregolarità in ordine ai contratti in essere tra
la società e la CRO H. ; di aver ricevuto, per contro, dal F.
la richiesta di lunghi chiarimenti scritti, rivolti ad intimidirla;
di essere stata, al rientro dalle ferie, prima tenuta del tutto
inattiva e poi assegnata a mansioni sostanzialmente fittizie; di aver
ricevuto contestazione disciplinare in data 6-10-1997 attinente alla
sua attività di informazione dell'azienda ed a colloqui avuti
al riguardo con il dott. B. , superiore funzionale del Direttore
della E. ; di essere stata, dopo aver fornito le proprie repliche
alla società, licenziata con effetto immediato con nota del
20-10-1997.
Ciò premesso
la F. impugnava il licenziamento intimatole chiedendo la condanna
della società alla reintegra nel posto di lavoro e al
risarcimento dei danni e la condanna del F. al risarcimento di tutti
i danni materiali e morali per le vessazioni e le prevaricazioni alle
quali era stata sottoposta. Instauratosi il contraddittorio, si
costituivano i resistenti, contestando il fondamento della domanda e
chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni
derivanti dal comportamento della F. .
Il Pretore di Roma,
con sentenza in data 26-10-1998, dichiarava la illegittimità
del licenziamento, ordinava la immediata reintegrazione nel posto di
lavoro, condannava la società al risarcimento del danno da
liquidare in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal
licenziamento alla reintegra e rigettava le ulteriori domande
risarcitorie.
Avverso tale
decisione proponevano appello sia la società che la
lavoratrice. Instauratosi il contraddittorio, ciascuna di tali parti
si costituiva, resistendo al gravame proposto nei propri confronti;
il F. si costituiva nel solo gravame proposto dalla F. .
Riuniti gli appelli,
il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 18-3-2004, in
parziale riforma della impugnata sentenza, rigettava le domande
proposte in primo grado dalla F. e condannava quest'ultima a
restituire alla società la somma di Euro 18.264,29, oltre
interessi dai pagamenti al saldo, nonché a rimborsare alla
società le spese del doppio grado e al F. quelle di appello.
In sostanza il
Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti emersi, osservava che la
lavoratrice non si era limitata ad informare la società di
presunte irregolarità commesse, ma era andata "ben
oltre....".
Valutata, quindi, la
gravità del comportamento della lavoratrice sotto vari aspetti
e nelle varie ripercussioni, anche a prescindere dalla effettiva
sussistenza delle irregolarità dalla stessa denunciate, il
Tribunale affermava che in tale situazione non era senz'altro
possibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro,
essendo venuto meno il vincolo di fiducia necessario.
Il Tribunale,
inoltre, rigettava le domande risarcitorie proposte dalla F. (quella
nei confronti della società in conseguenza del rigetto della
domanda sulla illegittimità del licenziamento e quella nei
confronti del F. perché del tutto generica).
Per la cassazione
della detta sentenza ha proposto ricorso la F. con quattro motivi. La
P. Italia s.r.l. e il F. hanno resistito ciascuno con proprio
controricorso. La società ha altresì depositato memoria
ex art. 378 c.p.c.
Motivi della
decisione
Con il primo motivo
la ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione
dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 53 del c.c.n.l.",
in sostanza lamenta la tardività della contestazione del
6-10-1997, in quanto riferita a "tre distinte ed autonome
pretese mancanze disciplinari, avvenute la prima in data 20-1-1997,
la seconda in data 29-4-1997 e la terza in data 14-8-1997". In
particolare la F. deduce di aver eccepito la mancata tempestività
della contestazione sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia
nelle note autorizzate in primo grado.
Il motivo è
inammissibile. Della questione non vi è traccia nella sentenza
impugnata, né la ricorrente indica in alcun modo se, con quale
atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente
riproposta in grado di appello. In tema questa Corte ha ripetutamente
affermato che "nel giudizio di cassazione è preclusa alle
parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di
contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non
compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non
abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale
contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 27-8-2003 n.
12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel
contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una
determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di
fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata,
il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, alfine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di
allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di
merito, indicando altresì in quale atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di
Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"
(v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Peraltro per
superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art.
346 c.p.c., è necessario che "la parte vittoriosa in
primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue
tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi"
manifesti "in maniera esplicita e precisa la propria volontà
di riproporre la domanda o le eccezioni respinte" (v. fra le
altre Cass. 17-12-1999 n. 14267, Cass. sez. I 20-7-2004 n. 13401).
Orbene nel caso in esame la F. lamenta in questa sede la mancata
tempestività della contestazione, richiamando semplicemente un
generico accenno della narrativa del ricorso di primo grado ("non
si possono avanzare contestazioni per fatti avvenuti svariati mesi
prima") e le note autorizzate (dove si invocava espressamente il
principio di immediatezza della contestazione), ma nulla specifica in
ordine ad una chiara e precisa riproposizione della relativa
questione in appello.
Con il secondo
motivo la ricorrente, denunciando formalmente un "travisamento
dei fatti", in sostanza lamenta che la impugnata decisione
sarebbe stata fondata su insussistenti elementi probatori ed in
specie sulla nota della ("coinvolta") H. (che "avrebbe
dovuto essere, tutt'al più, oggetto di prova orale" -
sulla cui richiesta istruttoria, però, nulla viene specificato
-) nonché sui "non utilizzabili" "affidavit"
a firma dei dirigenti inglesi (di cui al terzo motivo). La ricorrente
riportandosi, poi, alla propria ricostruzione dei fatti contenuta nel
ricorso introduttivo, lamenta che la stessa sarebbe stata "ignorata"
dai giudici di appello e ribadisce la propria tesi circa una "lunga
serie di vessazioni e di prevaricazioni" subite, fonte di
"pregiudizio in re ipsa".
Anche tale motivo è
inammissibile, non solo per come risulta formulato bensì anche
per come si sviluppa in sostanza la censura. Innanzitutto è
consolidato il principio secondo cui il (vero e proprio) travisamento
dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione,
costituendo un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex
art. 395, n. 4, c.p.c, (v. Cass. sez. II 30-1-2003 n. 1512, Cass.
sez. III 18-11-2004 n. 21870, Cass. sez. III 29-7-2004 n. 14482,
Cass. sez. III 20-7-2004 n. 13452, Cass. sez. III 27-4-2004 n. 7980,
Cass. 1-4-2005 n. 6894). Questa Corte ha, poi, ripetutamente chiarito
che "il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunciabile
per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., postula che il
giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che,
dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali
in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di
valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito
apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo
abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece,
l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà,
nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed
immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la
cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti
di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile
esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art.
395 n. 4 c.p.c." (v. Cass. sez. III 27-7-2005 n. 15672, Cass.
sez. III 18-1-2006 n. 830, Cass. sez. III 2-3-2006 n. 4660, Cass.
25-8-2006 n. 18498, Cass. S.U. 20-6-2006 n. 14100). In ordine al
primo vizio, poi, è stato più volte precisato che "il
controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall'art 360 n. 5 c.p.c, non equivale alla revisione del
"ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della
questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà,
non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe
sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità;
ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di
motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere
ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria
valutazione delle risultanze degli atti di causa", (v., fra le
altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789). Del resto l'art. 360 n. 5
c.p.c. "non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza
giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al
quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento,
e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità
e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione " (v. Cass.
S.U. 11-6-1998 n. 5802), non incontrando, al riguardo, lo stesso
giudice, "alcun limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili
con la decisione adottata" (v. fra le altre Cass. 7-8-2003 n.
11933). Orbene, nella fattispecie, la impugnata sentenza da un lato
non ha affatto ignorato la tesi attorea, dall'altro ha ricostruito i
fatti in base al complesso degli elementi emersi (non solo la nota
della H. e gli "affidavit" citati, bensì anche
l'esito ultimo degli accertamenti all'uopo disposti dalla società
nonché il comportamento complessivo della F. , culminato nella
reiterata mancata collaborazione "al fine di consentire di fare
piena luce sulla vicenda" e valutato nella sua gravità,
oggettiva e soggettiva, a prescindere finanche dalla eventuale
"esistenza effettiva delle irregolarità denunciate"
dalla stessa F. ), il tutto con motivazione congrua e priva di vizi
logici, a fronte della quale, nella sostanza, la ricorrente si limita
soltanto a contrapporre la propria valutazione delle risultanze di
causa.
Con il terzo motivo
la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 2721 e seguenti c.c, per quanto riguarda gli "affidavit"
citati, deduce che la normativa di cui ai detti articoli del c.c. non
consente "di surrogare le prove per testi, assunte - con il
rigore di forma previsto - dal magistrato, con dichiarazioni rese
aliunde, anche se in forma più o meno solenne "e, per
quanto concerne la nota della H. , afferma che trattandosi di un
documento proveniente da una terza parte, della quale si era rilevato
l'interesse al giudizio e, comunque, immediatamente contestato, non
si vede come, in violazione a qualsivoglia norma sull'assunzione
delle prove, il Tribunale di Roma abbia potuto basare su di esso la
sua decisione".
Il motivo è
in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo la
ricorrente non specifica se e in che termini avesse chiesto al
riguardo, in particolare, una prova testimoniale, che possa essere
stata, in sostanza, "surrogata" dal Tribunale. La
valutazione, poi, dei detti documenti, è stata inserita dai
giudici di appello nel quadro complessivo dell'esame delle risultanze
di causa" è ciò del tutto legittimamente.
Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, "in forza del
principio di cui all'art. 116 cod. proc. civ., il giudice può
legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove
cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di
giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto
critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di
dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione"
(v. Cass. 27-3-2003 n. 4666). In particolare questa Corte (v. Cass.
sez. III 26-9-2000 n. 12763, v. anche Cass. 27-3-2003 n. 4666) ha
anche precisato che "gli scritti provenienti da terzi, pur non
avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti
nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di
prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del
merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili
dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di
convincimento, specie ove di essi sia stata provata la veridicità
formale" (nella fattispecie non contestata).
Con il quarto
motivo, infine, la ricorrente, denunciando un vizio di motivazione,
lamenta che la sentenza di appello, a differenza della sentenza di
primo grado, avrebbe trascurato di considerare le prescrizioni del
regolamento interno che, secondo il primo giudice, legittimavano
pienamente il comportamento contestato e posto a base del
licenziamento.
La censura è
infondata.
La sentenza
impugnata, non solo non ha affatto ignorato il citato regolamento
interno, ma ha anche motivato congruamente le ragioni del proprio
dissenso rispetto alla valutazione fatta dal giudice di primo grado.
In particolare, infatti, i giudici di appello hanno osservato che "il
lavoratore, dunque, nel caso in esame, non sì è
limitato ad informare la società di presunte irregolarità
commesse, come prescritto dal manuale aziendale di condotta prodotto
in atti. Egli è andato ben oltre, insultando apertamente un
superiore mediante comunicazione a dirigenti dell'azienda, insinuando
reiteratamente sospetti sul suo operato, rifiutando di collaborare al
fine di consentire di fare piena luce sulla vicenda, nonostante la
richiesta di messa a disposizione dei documenti in suo possesso e di
invio di nota esplicativa sulle irregolarità denunciate;
comportamento quest'ultimo tanto più ingiustificato a fronte
del comportamento della società, che aveva prontamente avviato
i dovuti accertamenti, terminati con il riscontro della insussistenza
delle irregolarità denunciate".
Il ricorso va
pertanto respinto.
Infine, in
considerazione dell'esito alterno dei giudizi di merito, le spese
vanno equamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il
ricorso e compensa le spese.