In fatto
Nelmarzo del 2006 M. M. propose appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Caserta, che ne aveva rigettato la domanda - proposta nei
confronti dello IACP, di quel Comune e dell' Assitalia s.p.a. -- volta
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dalla caduta da
uno scalino sconnesso di una assai mal illuminata rampa di scale posta
all'interno del fabbricato di proprietà del predetto istituto autonomo.
L' impugnazione fu rigettata dal giudice unico presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere.
La sentenza è stata impugnata dalla M. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
In diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al suo primo e quarto motivo.
Con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione di nome di diritto. Falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
Il motivo – manifestamente fondato- si conclude con il seguente quesito di diritto:
Dica la corte se, considerato il contenuto della norma di cui all’art.
2051 c.c. – Danno cagionato da cose in custodia – e considerato il
proprio indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il semplice
rapporto con la cosa in custodia e il nesso causale tra la cosa e il
danno arrecato fa sorgere la responsabilità oggettiva di chi si trova
in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e
controllare i rischi ad essa inerenti, sempre che il danno sia
provocato dalla cosa sussistendo, quale limite di responsabilità, il
caso fortuito ed essendo il danneggiato tenuto a provare soltanto
l’esistenza di un effettivo nesso causale tra cosa e danno, spettando,
invece, al custode provare positivamente il fatto estraneo alla sua
sfera di controllo avente impulso causale autonomo rimanendo la
responsabilità in capo al custode qualora persista l'incertezza
sull'individuazione della causa concreta, nella sentenza impugnata
l'applicazione della norma al caso di specie è stato frutto di error in
iudicando, essendo il giudice del gravame giunto a conseguenze diverse
da quelle previste dalla norma stessa che contraddicono la pur corretta
sua applicazione per aver proceduto al .rilievo di ufficio della
sussistenza del caso fortuito derivante da fatto di parte danneggiata e
all'accertamento e valutazione del grado di diligenza di tale parte
nell’uso della cosa in custodia, pur sussistendo in primo grado la
contumacia del custode-convenuto, compiendo indagini e rilievi di
ufficio in violazione della regolamentata distribuzione dell'onere
della prova, compiendo attività che la norma non consente rendendo, di
conseguenza, una sentenza viziata da falsa applicazione di norma di
diritto.
Osserva il collegio che corretta e condivisibile appare la doglianza
della difesa del ricorrente nella parte in cui lamenta un patente,
duplice error iuris della sentenza impugnata che ha patentemente
disatteso la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità
in materia di responsabilità del custode (ex permultis, Cass. 25029/08;
2047/06: 2284/06), il cui dictum è correttamente riportato in seno al
motivo e al quesito dianzi esposti.
Con il quarto motivo, (da esaminarsi con precedenza, attesane la
fondatezza, rispetto alle restanti censure), si denuncia omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Omesso esame di fatto decisivo per la controversia.
Il motivo – corredato, a conclusione della sua esposizione, da un
rituale e ammissibile quesito di diritto – è a sua volta fondato,
avendo il giudice territoriale del tutto omesso l’esame della
testimonianza del sig. L.S. (il cui contenuto è puntualmente riportato
in seno al motivo in esame, in ossequio al principio di autosufficienza
del ricorso), della cui rilevanza ai fini della decisione di merito non
è lecito dubitare.
Con il secondo motivo, si denuncia emessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per la controversia. Omesso controllo delle
argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.
Il motivo si conclude con un quesito di diritto che lo rende
inammissibile poiché la denuncia del vizio di motivazione è destinata a
concludersi (non con un quesito di diritto ma) con l'esposizione di una
chiara sintesi del fatto controverso, onde consentire alla corte di
legittimità di inferirne la decisività sub specie del vizio
motivazionale denunciato: il quesito (che lamenta, nella specie , come
"il giudice del gravame non abbia proceduto al controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza formale delle
argomentazioni svolte dal giudice di I grado, considerato che nell'atto
di appello compiutamente era stata criticata la sentenza di primo grado
e criticata la correttezza giuridica della decisione appellata,
emettendo una decisione viziata per omessa motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio”), pur volendone ipotizzare una
sorta di “conversione formale” in sintesi del fatto controverso, è
palesemente affetto da irredimibile astrattezza e genericità, onde la
sua inammissibilità anche sotto tale profilo.
Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Omessa indicazione delle
argomentazioni logico-formali in merito alla valutazione delle prove.
La doglianza è inammissibile, oltre che per la erronea formulazione del
quesito di diritto in luogo della sintesi del tutto controverso, per
patente difetto di autosufficienza, non risultando riportato (se non
con parziale e del tutto insufficiente riferimento per relationem a
brani della sentenza impugnata, di cui al f. 17 del ricorso) il
contenuto delle testimonianze, ritenute irrilevanti in parte qua, delle
quali è oggi denunciata l'omessa, erronea e contraddittoria valutazione
da parte del giudice territoriale.
Il ricorso è, pertanto, accolto nel suo primo e quarto motivo, mentre deve essere rigettato negli altri.
Il procedimento è rinviato al Tribunale di S. Maria Capua Vetere che,
in altra composizione, provvederà anche alla disciplina delle spese del
procedimento di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli
altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in altra
composizione.