SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 15 ottobre 2009 -
22 marzo 2010, n. 6861
(Presidente Vittoria -
Relatore Dogliotti)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in
data 25/7/1998, A. A. chiedeva pronunciarsi separazione personale con
addebito dal marito F. M.. Con ricorso depositato il 29/7/1998,
quest'ultimo chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano
riuniti i procedimenti.
Il Tribunale di Brindisi,
con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale dei
coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all'A.;
condannava il F. alla corresponsione di assegno di mantenimento per
la moglie e per il figlio D., maggiorenne ma non ancora
autosufficiente economicamente.
Con ricorso depositato il
15/9/2004, il F. proponeva appello avverso la sentenza predetta, in
punto assegnazione della casa coniugale e corresponsione dell'assegno
periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne.
Costituitosi il
contraddittorio, l'A. chiedeva rigettarsi l'appello proposto e, in
via incidentale, dichiararsi l'addebito al marito ed elevarsi
l'assegno di mantenimento a suo favore.
La Corte d'Appello di
Lecce, con sentenza in data 22/11-7/12/2005, elevava l'assegno di
mantenimento a favore dell'A.; rigettava l'appello principale e, per
il resto, quello incidentale.
Ricorre per cassazione F.
M., sulla base di due motivi.
Resiste, con
controricorso, l'A..
Il F. ha depositato
memoria per l'udienza.
Motivi della decisione
Va accolta
preliminarmente l'eccezione di inammissibilità, per tardività
del controricorso. Il ricorso è stato notificato dal F. in
data 3/4/2006; il controricorso doveva essere notificato ai sensi del
combinato disposto degli artt. 369-370 c.p.c. entro venti giorni dal
termine stabilito per il deposito del ricorso stesso (giorni venti
dalla notificazione).
Il controricorso è
stato notificato in data 28/7/2006, e dunque ben oltre il termine
prescritto.
Va dichiarato
inammissibile per tardività il controricorso, del cui
contenuto non si potrà tenere conto.
Con il primo motivo, il
ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 155, 156 c.c.; 115, 116
c.p.c.; 2734 e 2735 c.c.; 229 c.p.c.) ed omessa od insufficiente
motivazione della sentenza impugnata, in punto assegnazione della
casa coniugale all'A., ritenuta ingiusta e gravatoria, in quanto
questa, fin da tempo anteriore alla separazione non l'aveva mai
abitata.
Il motivo va rigettato,
in quanto infondato.
Con motivazione adeguata
e non illogica, il giudice a quo chiarisce che dalle informative
richieste alla Guardia di Finanza emerge che l'A. abita con la figlia
M. nell'abitazione sita in omissis, e cioè nella casa ex
coniugale. Pur essendo il F. proprietario esclusivo dell'abitazione,
per giurisprudenza costante (tra le altre Cass. n. 6774/90; n.
2574/94), è legittima l'assegnazione della casa coniugale alla
moglie che la abita insieme ai figli (sulla posizione di M. non vi
sono contestazioni) maggiorenni, ma non autosufficienti
economicamente.
Con il secondo motivo, il
ricorrente lamenta violazione degli artt. 155, 156 c.c.; 115, 116
c.p.c.; 2734 e 2735 c.c.; 229 c.p.c., in punto condanna a
corrispondere assegno all'A. per sé e per il figlio D..
Il motivo va rigettato,
in quanto infondato.
Il giudice a quo esamina
specificamente la posizione reddituale delle parti, valutando assai
più solida quella del F., precisando che l'A. non svolge più
alcuna attività lavorativa, tra quelle in precedenza
saltuariamente espletate.
Quanto alla posizione del
figlio D., maggiorenne, la prova dell'autosufficienza economica e
della non convivenza con la madre, che escluderebbe la legittimazione
di questa a ricevere jure proprio l'assegno per il figlio, a titolo
di rimborso (così Cass. n. 11320/05), doveva essere fornita
dall'obbligato (al riguardo Cass. n. 565/98).
Precisa la sentenza
impugnata che non è stata fornita prova di un'attività
lavorativa stabile, e tale da garantire a D. un sufficiente reddito
proprio, anche se questi “sembrerebbe non vivere più ad
omissis”. È evidente che il dubbio espresso dal giudice
a quo è strettamente collegato alla condizione di non
autosufficienza economica del soggetto.
Come precisa questa Corte
(Cass. n. 11320/05, già indicata), la presenza del figlio,
soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi
di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far
venir meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo
pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove
il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.
Il trasferimento ad altro
Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere collegato
- come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale - ad
una ricerca di lavoro, magari provvisoria. Sarebbe ipotizzabile una
scissione tra domicilio, luogo in cui il soggetto ha stabilito (o
conservato) la sede principale dei suoi affari ed interessi
(personali e patrimoniali) e residenza, luogo di dimora abituale
(provvisoriamente differente), come indicato dall'art. 43 c.c..
Va conclusivamente
rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese,
essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso e non avendo
il resistente svolto difese orali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso.