LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo
- Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel.
Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano -
Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 31630/2006 proposto
da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo
studio legale CARABBA & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli
avvocati VESCI GERARDO, ALBANESE LUCA, giusta delega a margine del
ricorso;
• ricorrente -
contro
XXXXX.;
• intimata -
e sul ricorso 908/2007 proposto da:
BANCHE POPOLARI UNITE S.C.P.A. (già
s.c.a.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso
lo studio dell’avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CICOLARI
ALESSANDRO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
• controricorrente e
ricorrente incidentale -
contro
G.M., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio legale CARABBA
& PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati VESCI GERARDO,
ALBANESE LUCA, giusta delega a margine del ricorso;
• controricorrente al
ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 4073/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2006 R.G.N. 3316/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO; udito
l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito l’Avvocato CAGGESE MARGHERITA per delega
PATRIZIA MITTIGA ZANDRI;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al
Tribunale di Roma depositato il 20.9.02, G.M. Impugnava il
licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Banca Popolare di
Bergamo in data 9.10.2001, del quale assumeva l’illegittimità
sia sotto il profilo formale, sia per insussistenza di giusta causa
e/o proporzionalità della sanzione.
In particolare, esponeva di essere stato assunto
dalla Banca nel 1993 con qualifica di Quadro; di essere stato
nominato Quadro Super nel 1994; di essere stato assegnato al servizio
Fidi e Sviluppo nel 1995; di aver acquisito la qualifica di
Funzionario con decorrenza dal 1.9.96; di avere assunto la
responsabilità della Filiale di (OMISSIS) con decorrenza dal
16.6.97; che, in virtù dei suoi meriti, aveva ricevuto
riconoscimenti di ordine economico e professionale ed aveva
conseguito la promozione alla qualifica professionale di Funzionario
di (OMISSIS); che a seguito di un’ispezione del 21.8.01 la
Banca con lettera del 24.8.2001 gli aveva contestato disciplinarmente
“gravi irregolarità”; che con lettera del 30.8.01
aveva respinto ogni accusa, procedendo ad una “compiuta ed
esaustiva contestazione” delle irregolarità addebitate
ed aveva chiesto di essere sentito oralmente a difesa; che tale
richiesta era rimasta senza esito; che con lettera del 24.9.01 gli
erano state contestate ulteriori irregolarità, alle quali
aveva risposto con lettera del 9.10.01; che in data 27.9.2001, prima
del completo decorso del termine difensivo, la Banca gli aveva
chiesto in restituzione le chiavi della filiale, così di fatto
estromettendolo dall’azienda.
Tutto ciò premesso, deduceva che il
licenziamento era stato adottato in violazione della L. n. 300 del
1970, art. 7, commi 2 e 5, non avendo la società dato ingresso
alla sua richiesta di essere sentito oralmente; che un’ulteriore
violazione procedimentale era consistita nell’avere la Banca
imposto la restituzione delle chiavi della filiale prima dello
scadere dei cinque giorni dalla contestazione; che il licenziamento
era altresì illegittimo perchè tardivo rispetto alle
operazioni contestate, anche tenuto conto che la Banca aveva modo di
rilevare mensilmente, mediante il sistema di controllo SIC, i conti
correnti e di segnalare eventuali anomalie esistenti; che era carente
la giusta causa e comunque la sanzione era sproporzionata, anche in
considerazione dell’elevato grado di professionalità e
della correttezza dimostrati in precedenza dal ricorrente. Deduceva
che il grave stress psichico prodotto dal licenziamento gli aveva
arrecato danni alla salute e che era stato costretto a rientrare in
Francia con scarse possibilità di trovare una valida
occupazione.
Chiedeva quindi l’accertamento della
inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del
licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento
dei danni psicofisico, biologico, morale e alla reputazione.
2. La Banca convenuta
deduceva che le indagini avevano fatto emergere che il G. aveva
ripetutamente concesso sconfinamenti di rilevante importo, in
violazione del Regolamento Fidi e delle direttive aziendali, ed aveva
ripetutamente effettuato erogazione di credito mediante l’utilizzo
della competenza locale a singole controparti che avrebbero dovuto
essere considerate unitariamente e di conseguenza costituite in
gruppi economici, come stabilito dal Regolamento Fidi, evitando in
tal modo la valutazione delle concessione da parte dell’organo
superiore e comunque in violazione delle disposizioni del
Regolamento; che erano state accertate gravi irregolarità
nella concessione ed erogazione di diversi prestiti, a causa della
incompleta o insufficiente documentazione delle pratiche, della non
rintracciabilità di alcuni mutuatari, nonché delle
modalità di erogazione “assolutamente anomale”;
che, sostanzialmente, il G. aveva consentito che un cliente, F.M.,
fosse “libero di agire nella filiale, accedendo ai dati della
clientela ed operando su conti correnti per i quali non aveva alcuna
autorizzazione” e l’operatività del F. su tali
conti aveva avuto riflessi sulla veridicità sostanziale delle
registrazioni dei dati nell’archivio unico informativo della
c.d. Normativa antiriciclaggio.
Deduceva che non vi era stata la violazione
dell’art. 7 Stat. Lav. Per non avere il G. mai formulato in
modo esplicito una richiesta di audizione orale, ma avendo solo
riservato l’esercizio del relativo diritto; che
l’allontanamento dal servizio mediante la richiesta di
restituzione delle chiavi non costituiva altro che esercizio della
facoltà di sospensione cautelare prevista dall’art. 36
CCNL; che la contestazione non era tardiva poiché il sistema
SIC non poteva evidenziare i fatti emersi in istruttoria, avendo lo
stesso ricorrente occultato la potenziale rilevanza delle situazioni
dei clienti, attribuendo loro codifiche di rischio lievi.
3. Con sentenza in
data 2.12.2003 il Tribunale di Roma dichiarava l’illegittimità
del licenziamento e, per l’effetto, condannava la convenuta a
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con ogni conseguenza
di ordine economico.
Osservava il Tribunale che il provvedimento
disciplinare era viziato per inosservanza delle garanzie
procedimentali e segnatamente per avere la Banca irrogato la sanzione
senza dare al lavoratore la possibilità di esporre oralmente
le proprie ragioni, come dallo stesso specificamente richiesto ed
anche al fine di meglio valutare l’elemento psicologico della
condotta posta in essere, visto anche il corretto passato
professionale del G..
4. Con ricorso
depositato il 2.4.04 proponeva tempestivo appello, nella qualità
di successore a titolo universale dell’originaria banca
convenuta, la Banche Popolari Unite s.c.r.l. (nella quale la prima si
era fusa) che lamentava l’erroneità dell’interpretazione
seguita dal Tribunale, non avendo il ricorrente mai formulato in modo
chiaro una richiesta di audizione orale e comunque avendo lo stesso
già compiutamente esposto le proprie difese nella lettera del
30.8.01; né istanze in tal senso erano state formulate
successivamente nella lettera del 18.9.01 o in quella del 28.9.02, in
risposta alla seconda lettera di contestazione disciplinare del
24.9.01 ; nemmeno in giudizio il G. aveva integrato i contenuti della
difesa svolta nella originaria lettera di giustificazioni,
limitandosi solo a fornire una diversa lettura degli eventi oggetto
di contestazione. Ribadiva le proprie difese in merito all’esistenza
della giusta causa di licenziamento e concludeva rassegnando le
conclusioni di cui in epigrafe.
L’appellato, in via preliminare, eccepiva il
difetto di legittimazione ad impugnare di Banche Popolari Unite
s.c.r.l., sostenendo che il giudizio era stato promosso nei confronti
della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e tale
società si era costituita in giudizio con memoria del
2.1.2002; che solo con note difensive dell’11.11.03 era apparsa
in giudizio la Banche Popolari Unite s.c.r.l., già Banca
Popolare di Bergamo – Credito Varesino, assumendo di essere
subentrata all’originaria convenuta a seguito di atto di
fusione del 24.6.03, con effetto dal 1.7.03; che in tale data era
avvenuta la fusione con il gruppo Banca Popolare Commercio e
Industria, la quale aveva portato alla creazione della nuova
capogruppo denominata B.P.U.; che, tuttavia, la Banca Popolare di
Bergamo – Credito Varesino aveva scorporato la propria rete di
sportelli, dando luogo alla Banca Popolare di Bergamo s.p.a. E,
quindi, sempre dal 1.7.03 vi era stata l’operazione di
conferimento di ramo di azienda bancario di BPB – CV e la
costituzione della predetta Banca Popolare di Bergamo s.p.a.; che,
avendo il G. sempre operato nel c.d. Ramo banca e non rientrando la
filiale di (OMISSIS) nel novero delle filiali o agenzie attribuite
alla BPU, doveva ritenersi che la medesima fosse stata attribuita
alla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., come peraltro risultante anche
da visure camerali.
Nel merito insisteva per il rigetto dell’appello;
reiterava tutte le eccezioni e difese di primo grado rimaste
assorbite.
Svolgeva appello incidentale per ottenere il
risarcimento del danno biologico e dei danni da licenziamento
ingiurioso.
5. La Corte d’appello
di Roma, con sentenza del 15 maggio – 16 giugno 2006 accoglieva
l’appello principale, assorbito quello incidentale, e rigettava
l’originaria domanda.
6. Avverso questa
pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario
ricorrente.
Resiste con controricorso la parte intimata che
propone anche ricorso incidentale cui ha resistito il ricorrente con
controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso
principale è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto
di legittimazione passiva della banca appellante con conseguente
inammissibilità dell’appello da quest’ultima
proposto e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Sostiene in particolare il ricorrente che, essendoci stato un
trasferimento di ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività
bancaria della società Banca Popolare di Bergamo –
Credito Varesino s.c.r.l., poi fusa nella società B.P.U. -
Banche Popolari Unite s.c.r.l., il rapporto di lavoro ricostituito a
seguito della sentenza di primo grado doveva ritenersi parimenti
ceduto e quindi la legittimazione passiva nel giudizio era passata
alla società cessionaria, società Banca Popolare di
Bergamo s.p.a., unica legittimata a proporre appello.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, come
violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, la sua mancata previa
audizione prima dell’adozione del licenziamento disciplinare e
contesta l’interpretazione della Corte d’appello secondo
cui la presentazione di esaustive giustificazioni scritte renda
ultronea la richiesta di audizione.
Con il terzo motivo il ricorrente, ancora sotto il
profilo della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, deduce la
tardività della seconda contestazione di addebito, quella
comunicatagli con lettera del 24 sett. 2001.
Con il quarto motivo, sempre sotto il profilo della
violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, il ricorrente deduce che
il licenziamento (disciplinare) gli era stato intimato dalla società
per fatti concludenti (mediante ingiunzione di restituzione delle
chiavi della filiale in data 27 settembre 2001); ciò che era
avvenuto prima dello spirare del termine di cinque giorni dalla
(seconda) contestazione di addebito, anche se poi il licenziamento
per iscritto gli era stato intimato il 9 ottobre 2001.
Con il quinto motivo il ricorrente nega la
sussistenza degli addebiti contestatigli, non sussistendo le gravi
irregolarità nella gestione del credito nella filiale di cui
era responsabile e comunque tali fatti non integrano gli estremi
della giusta causa.
Infine con il sesto motivo il ricorrente censura
l’impugnata sentenza per aver disconosciuto il carattere
ingiurioso del licenziamento.
2. Con il ricorso
incidentale condizionato, consistente in un unico motivo, la società
intimata deduce che il ricorrente, a seguito della prima
contestazione degli addebiti, aveva fatto una mera riserva di
formulare la richiesta di essere sentito; sicchè non
sussisteva la dedotta violazione della regola procedurale prevista
dalla L. n. 300 del 1970, art. 7.
3. I giudizi promossi
con i due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti avendo ad
oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il primo motivo del
ricorso principale (sulla negata legittimazione ad appellare della
società attualmente intimata) è infondato, pur dovendo
puntualizzarsi la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Nel regime precedente alla riforma del diritto
societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la fusione societaria
realizzava una situazione giuridica corrispondente a quella della
successione universale (cfr, Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n.
27183; Cass., sez. 3^, 13 marzo 2009, n. 6167); sicchè la
società che risultava dalla fusione assumeva i diritti e gli
obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo
in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Ciò perchè in generale la società incorporata o
le società partecipanti alla fusione paritaria, si
estinguevano come soggetti di diritto, provocando una successione a
titolo universale della società incorporante o della società
risultante dalla fusione (Cass. 6 maggio 2005, n. 9432; Cass. 25
novembre 2004, n. 22236; Cass. 3 agosto 2005, n. 16194; Cass. 24
giugno 2005, n. 13695). Ed intatti l’art. 2504 bis c.c., comma
1, nella precedente formulazione, statuiva: “La società
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e
gli obblighi delle società estinte”. Il testuale
riferimento alle “società estinte” aveva fatto
parlare, a giurisprudenza e dottrina, di successione a titolo
universale.
Quindi il giudizio proseguiva nei confronti della
società risultante dalla fusione in ragione del generale
disposto dell’art. 110 c.p.c., che disciplina appunto la
successione nel processo del successore a titolo universale.
Dopo la riforma del diritto societario il tenore
dell’art. 2504 bis c.c., comma 1, quale risulta modificato dal
predetto D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 6, è diverso: “La
società che risulta dalla fusione o quella incorporante
assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti
alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali
anteriori alla fusione”.
La fusione tra società – si è
ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 24
marzo 2006, n. 6686) – non determina più, nel caso di
fusione per incorporazione, l’estinzione della società
incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di
fusione paritaria, bensì attua l’unificazione per
integrazione reciproca delle società partecipanti alla
fusione. La fusione, quindi, diventa una mera modifica che lascia
sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia
pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e
senza alcun effetto successorio ed estintivo. In altri termini la
fusione configura una vicenda meramente evolutivo –
modificativa dello stesso soggetto, allo stesso modo di quanto
avviene con la trasformazione.
A maggior ragione, allora, in questa nuova
prospettiva la società risultante dalla fusione è
legittimata a proseguire il giudizio già pendente nei
confronti della società partecipante alla fusione.
Nella specie la società risultante dalla
fusione della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino
s.c.r.l., originaria convenuta in giudizio, con altre due banche
nella nuova società B.P.U. - Banche Popolari Unite s.c.r.l.,
fusione fatta con atto pubblico del 24 giugno 2003 (in epoca quindi
anteriore all’entrata in vigore del cit. D.Lgs. n. 6 del 2003,
fissata dall’art. 10, nel 1 gennaio 2004), era legittimata, in
quanto successore a titolo universale (art. 110 c.p.c.), a
costituirsi nel giudizio di primo grado – così come ha
fatto, senza peraltro contestazioni da parte del ricorrente e, dopo
la sentenza di primo grado a sé sfavorevole, era parimenti
legittimata a proporre appello.
La circostanza che, contestualmente alla fusione, ci
sia stato anche il trasferimento di un ramo d’azienda –
l’attività bancaria della società Banca Popolare
di Bergamo – Credito Varesino s.c.r.l. Alla società
Banca Popolare di Bergamo s.p.a. - comporta sì, come
correttamente deduce il ricorrente, che il suo rapporto di lavoro,
riguardante proprio l’attività bancaria della Banca
Popolare di Bergamo – Credito Varesino s.c.r.l., fosse da
ritenersi trasferito anch’esso alla cessionaria Banca Popolare
di Bergamo s.p.a., una volta ricostituito il rapporto stesso ad opera
della sentenza di primo grado recante l’ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro per essere illegittimo il
licenziamento. Ma ciò non ha fatto venir meno in alcun modo la
legittimazione della società risultante dalla fusione, bensì
si è aggiunta la legittimazione del successore a titolo
particolare, qual era la società cessionaria del ramo
d’azienda, stante appunto il disposto dell’art. 111
c.p.c., che, in caso di trasferimento a titolo particolare del
diritto controverso, al comma 2, conserva la legittimazione (attiva o
passiva) del successore a titolo universale a proseguire il giudizio
e a maggior ragione, nel nuovo regime della fusione societaria, del
soggetto in cui si sia trasformato l’originario contraddittore;
ed al comma 3, aggiunge che in ogni caso il successore a titolo
particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e,
se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore
universale può esserne estromesso.
Esattamente pertanto – anche se con correzione
della motivazione ex art. 384 c.p.c., - la Corte d’appello ha
ritenuto la legittimazione della società risultante dalla
fusione, già costituita in primo grado, ad impugnare con atto
d’appello la sentenza di primo grado a se sfavorevole.
5. Il secondo motivo è
parimenti infondato, pur se, anche sotto questo profilo, la
motivazione della sentenza impugnata va puntualizzata.
La L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, prescrive,
come garanzia procedimentale in favore del lavoratore al quale il
datore di lavoro intenda applicare una sanzione disciplinare, che
quest’ultimo non possa adottare alcun provvedimento
disciplinare non solo senza aver preventivamente contestato
l’addebito al lavoratore, ma anche “senza averlo sentito
a sua difesa”.
La giurisprudenza di questa Corte ha più
volte affermato che questa specifica garanzia (la previa audizione a
difesa) opera non già indistintamente, ma solo se il
lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (Cass., sez.
lav., 4 marzo 2004, n. 4435).
Però, una volta che l’espressa
richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa audizione
costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che
legittima l’adozione della sanzione disciplinare anche
nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla
richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro
giustificazioni scritte; le quali per il solo fatto che si
accompagnino alla richiesta di audizione – sono ritenute dal
lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le
giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o
precisi in sede di audizione.
Quindi – a differenza di quanto ritenuto dalla
Corte d’appello che, pur traendo spunto da quanto affermato da
questa Corte (Cass., sez. lav., 13 gennaio 2005, n. 488, che a sua
volta richiama Cass., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4187) in ordine
alle richieste di audizione meramente dilatorie e generiche, ha
introdotto una distinzione, ambigua e foriera solo di incertezze,
ritenendo che il datore di lavoro possa omettere l’audizione
pur richiesta del lavoratore allorchè le giustificazioni
scritte siano di per sé esaustive – deve affermarsi,
come principio di diritto, che il datore di lavoro, il quale intenda
adottare una sanzione disciplinare, non può omettere
l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne
abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione,
nel termine di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 5, di
giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente
esaustive. Cfr. Cass., sez. lav., 6 luglio 1999, n. 7006, che ha
affermato che la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore
incolpato, di giustificazioni scritte non “consuma”
l’esercizio del diritto di difesa allorchè vi sia la
richiesta di audizione del lavoratore medesimo, sicchè permane
l’obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il
dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare; obbligo questo
che – va ora ulteriormente precisato – permane in ogni
caso, in presenza di espressa richiesta di audizione, anche se le
giustificazioni scritte apparissero già di per sé ampie
ed esaustive. Non di meno il decisum della Corte d’appello è
nella specie corretto perchè, come ha fondatamente dedotto la
società resistente (che sul punto ha svolto anche ricorso
incidentale), risulta testualmente dalla stessa sentenza impugnata –
ed è pacifico tra le parti che il ricorrente, nel fornire le
giustificazioni scritte alla prima lettera di contestazione degli
addebiti, ebbe ad aggiungere: “mi riservo il diritto di poter
parlare oralmente alla Direzione Generale”. Quindi egli si era
meramente riservato di esercitare la facoltà di chiedere
l’audizione a difesa; e a seguito della seconda lettera di
contestazione degli addebiti, pur formulando ulteriori
giustificazioni scritte, non scioglieva la riserva e non chiedeva
l’audizione a difesa (circostanza anche questa pacifica tra le
parti).
In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 16
settembre 2000, n. 12268) ha affermato – e qui ribadisce –
che, qualora, a seguito della contestazione di un addebito
disciplinare, il lavoratore fornisca, alla scadenza dei cinque giorni
a tal fine a sua disposizione, una giustificazione scritta e intenda
al contempo essere sentito, lo stesso ha l’onere di comunicare
la propria volontà in termini univoci, a tutela
dell’affidamento del datore di lavoro (in quel caso, molto
simile al caso di specie, il lavoratore aveva reso giustificazioni
scritte riservandosi “di meglio esporre l’intera
situazione in un opportuno colloquio con codesta Direzione Generale”;
questa Corte, in applicazione dell’esposto principio, ha
confermato la decisione di merito secondo cui la richiesta di
audizione personale era ipotetica ed eventuale e non effettiva e il
datore di lavoro non aveva l’obbligo di darvi seguito).
In conclusione esattamente la Corte d’appello,
seppur con motivazione bisognevole della puntualizzazione sopra
esposta, ha ritenuto non violato il disposto della L. n. 300 del
1970, art. 7, comma 2, cit., nella parte in cui prescrive la previa
audizione del lavoratore incolpato.
6. Il terzo motivo del
ricorso (concernente la contestata tempestività della
contestazione dell’addebito) è anch’esso
infondato.
Va ribadito quanto già affermato da questa
Corte (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2007, n. 22066) secondo cui nel
licenziamento per giusta causa la necessaria immediatezza della
contestazione disciplinare rispetto ai fatti che lo giustificano va
intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, esser
compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento
e la valutazione di tali fatti, specie quando il comportamento del
lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica
condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria,
ovvero quando la complessità dell’organizzazione
aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di
un diretto contatto del dipendente con la persona titolare
dell’organo abilitato ad esprimere la volontà
imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i
tempi di percezione e di accertamento dei fatti.
Nella specie motivatamente la Corte d’appello
ha tenuto conto della complessità della ricostruzione delle
operazioni di concessione di fidi da parte della filiale di cui era
responsabile il ricorrente e quindi, con valutazione di merito non
censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto la
tempestività della (duplice) contestazione degli addebiti
effettuata di seguito all’ispezione interna sulla contabilità
della filiale stessa.
7. Infondato è
anche il quarto motivo di ricorso.
La determinazione della banca datrice di lavoro di
esigere dal lavoratore ricorrente la consegna delle chiavi della
filiale di cui quest’ultimo era responsabile, nel ristretto
periodo di tempo (cinque giorni dalla contestazione per iscritto
dell’addebito) in cui è precluso, dall’art. 7,
comma 5, cit., l’applicazione di provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale, costituisce una condotta materiale
suscettibile di valutazione da parte dei giudici di merito, non
censurabile in sede di legittimità.
Nella specie la Corte d’appello, tenuto anche
conto che dopo qualche giorno è stato intimato al ricorrente
il licenziamento, ha ritenuto motivatamente che la menzionata
consegna delle chiavi avesse una finalità meramente cautelare,
mentre la determinazione di recedere dal rapporto era contenuta solo
nel successivo (di pochi giorni) licenziamento disciplinare, intimato
nel rispetto del termine dilatorio suddetto; apprezzamento questo in
fatto che – si ripete – non è censurabile in sede
di legittimità essendo assistito da motivazione sufficiente e
non contraddittoria.
7. Per analoga ragione
è infondato altresì il quinto motivo di ricorso.
La Corte d’appello, con una motivazione molto
puntuale e dettagliata, ha esaminato la gestione della filiale
suddetta da parte del ricorrente riscontrando, come risultante
documentalmente dalla ispezione interna disposta dalla banca, una
serie di violazioni delle disposizioni regolamentari interne quanto
alla erogazione del credito oltre i limiti consentiti, concludendo,
come valutazione complessiva, che il complesso delle operazioni
bancarie esaminate rivelava che “il G. prestò un
atteggiamento non già di vigilanza e controllo, ma addirittura
di collaborazione, omettendo quanto alle pratiche di prestito –
di acquisire tutta le documentazione richiesta ai fini istruttori,
erogando in definitiva il prestito ad enti risultati inesistenti
presso le sedi indicate (e quindi sostanzialmente riconducibili a
nominativi di comodo) e consentendo poi al (...) di accreditare i
relativi importi su conti correnti facenti capo ai suoi interessi
(operazioni solo successivamente ripianate)”.
Correttamente la Corte d’appello ha
considerato il comportamento del ricorrente, responsabile di una
filiale della banca, in base alla diligenza richiesta, ex art. 2104
c.c., dalla natura della prestazione dovuta, la cui inosservanza, nel
particolare settore del lavoro bancario, specialmente se reiterata e
concretantesi in numerose operazioni irregolari, senza rispettare le
precise istruzioni del datore di lavoro, può essere lesiva e
dell’immagine della banca e dell’essenziale affidamento
che quest’ultima ripone nella lealtà e correttezza dei
propri dipendenti (cfr. Cass., sez. lav., 27 maggio 1998, n. 5258).
né la Corte d’appello si è
sottratta alla valutazione di gravità degli addebiti avendo
motivatamente affermato che i fatti ascritti al ricorrente (reiterate
irregolarità nell’erogazione del credito) erano
consapevoli e volontari ed assurgevano a gravità tale da
giustificare il recesso datoriale, in considerazione dell’inerenza
del comportamento a fasi pertinenti all’esercizio delle
funzioni di preposto alla erogazione del credito e di responsabile di
filiale. In sintesi – ha ritenuto la Corte d’appello –
l’operato del ricorrente si è svolto in evidente
difformità alle disposizioni e direttive della società
datrice di lavoro, sì da esporre la stessa a rischi nello
svolgimento della sua attività creditizia, con evidente
compromissione del vincolo fiduciario instaurato tra le parti e
legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Infondato è
infine il sesto motivo di ricorso.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 11 giugno 2008, n.
15469) ha affermato – e qui ribadisce – che il
licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e
dell’onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del
danno, non si identifica con la mancanza di giustificatezza, bensì
nelle particolari forme o modalità offensive del recesso
datoriale, le quali vanno rigorosamente provate unitamente al
lamentato pregiudizio.
Nella specie la Corte d’appello, con una
valutazione (ancora una volta) di merito non censurabile in sede di
legittimità, ha escluso che fossero emerse circostanze che
denunciassero il carattere ingiurioso del licenziamento; né il
ricorrente ha dedotto elementi di fatto non esaminati dalla Corte
d’appello che avrebbero potuto condurre ad una diversa
valutazione.
9. Il ricorso
principale va quindi rigettato con conseguente assorbimento di quello
incidentale condizionato.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione
dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e
delle rilevate parziali inesattezze dell’impugnata sentenza la
cui motivazione è stata in parte corretta ex art. 384 c.p.c.)
per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso
principale, assorbito quello incidentale; compensa tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010