SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 10 marzo 2010, n.
5856
REPUBBLICA ITALIANA
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ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
...omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino albanese
xxxx, con ricorso 15 novembre 2007 proposto innanzi al Tribunale per
i minorenni di Milano, chiese di essere autorizzato ai sensi
dell'art. 31 del T.U. sull'Immigrazione alla temporanea permanenza
sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del d«lgs
n, 206 del 1998 nell'interesse dei figli minori xxxx e xxxx nati dal
matrimonio celebrato il 26 febbraio 1997 con xxxx, titolare di
permesso di soggiorno ed in attesa della cittadinanza italiana a
seguito di adozione da parte del sig. xxxx pronunciata con sentenza
n. 15/2005 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Il Tribunale adito
respinse l'istanza con decreto 24 settembre 2000 che, impugnato
dall'istante innanzi alla Corte d'appello di Milano, e stato
confermato con decreto n. 1009 depositato il 5 febbraio 2009.
Avverso tale pronuncia ha
proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente col primo
motivo, articolato in duplice profilo e corredato di conclusivo e
pertinente guesito di diritto, deduce:
1.- violazione dell'art.
31 del d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e dell'art. 3 della
Convenzione sui diritti dell'infanzia. Sostiene a conforto che La
circostanza che la presenza del genitore di un minore straniero è
indispensabile, sia per l'attuazione di un processo positivo
dll'individuazicne-separazione, sia per il sano sviluppo
psico-fisico, concreta la condizione transeunte ed eccezionale che
legittima la deroga agli ordinari prìncipi in tema
d'immigrazione;
2.- violazione dell'art.
115 c.p.c. per non aver la Corte territoriale preso in esame prova
decisiva, rappresentata dalla relazione redatta dai servizi sociali
del Comune di Gallarate su incarico del Tribunale per i minori, da
cui era emerso che il suo allontanamento dalla famiglia comporterebbe
"non solo destabilizzarla, ma riguardo ai figli, un vero e
proprio depauperamento sentimentale che andrebbe necessariamente ad
incidere sul loro futuro", e che approfondiva nel resto le
condizioni di disagio quanto meno del figlio.
Col secondo motivo il
ricorrente deduce vizio d'omessa ed illogica motivazione, deducendone
la non attinenza alle ragioni sottostanti la domanda, fondata sulla
rappresentata necessità di completare il faticoso percorso di
ravvicinamento ai propri figli, da tempo avviato.
Il primo motivo è
privo di fondamento.
La Corte territoriale ha
respinto il reclamo proposto dall'odierno ricorrente in ragione
dell'accertata insussistenza di una gualche situazione eccezionale e
contingente relativa ai figli minori, tale da integrare il
presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore,
privo di permesso di soggiorno, alla permanenza in territorio
italiano, che non può concretarsi nella condizione di mero
disagio del minore, quale quella rappresentata come ecceiionale nel
ricorso, dipendente dall'incertezza relativa al completamento del
ciclo scolastico, laddove il minore ha il diritto di seguire il
genitore espulso nel luogo di destinazione.
Tale statuizione,
sorretta puntuale tessuto argomentativo e fondata sull'apprezzamento
delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del reclamo, è
immune da critica. Fonda infatti l'approdo conclusivo
sull'interpretazione del disposto normativo dell'art. 31 del d.lgs
266 del 1998 condotta nel solco dell'indirizzo esegetico ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato le
esigenze di tutela del minore che si trovi nei territorio italiano
che consentono al suo familiare la permanenza per un periodo di tempo
determinato, solo se i gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico del minore concretino situazione d'emergenza
rappresentata come conseguenza della mancanza o dell'allontanamento
improvviso, che il Tribunale per i minori accerti, anche attraverso
c.t.u., essere eccezionale e temporanea, e ponga in grave pericolo lo
sviluppo normale della personalità del minore, sia fisico che
psichico, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio
dello Stato.
Tenendo ben presente
l'inserimento della disposizione normativa nell'ambito delle nome
contenute nel titolo IV del t.u. finalizzate all'unità
familiare, suddetta ricostruzione della voluntas legls,
necessariamente restrittiva in ragione della natura eccezionale del
dettato normativo che prevede l'autorizzazione in discorso "anche
in deroga alle altre disposizioni" della legge, subordina la
necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo
educativo, formativo o scolastico si realizzi con l'assistenza del
genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio
italiano al più generale interesse della tutela delle
frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che
convalidano il decreto d'espulsione. In questo contesto sistematico,
privilegia suddetta esigenza, dandovi concreta attuazione, solo se,
apprezzata in relazione all'età ed alle condizioni del minore,
assuma carattere di emergenza, non necessariamente correlata a
condizioni di salute, e sia altresì contingente ed
eccezionale, dunque non abbia tendenziale stabilità.
Appare invero evidente
che la specifica previsione che l'ingresso o la permanenza del
familiare possono essere autorizzati "per un periodo di tempo
determinato" non è compatibile con la tutela di
situazioni caratterizzate da essenziale normalità e
tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo
educativo-formativo del minore.
Il diritto del minore a
crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia del
resto trova adeguata garanzia nel riconoscimento del diritto
all'unità familiare, regolato dagli artt. 29 e 30 d.lgs. cit,,
che lo tutelano attraverso lfistituto dei ricongiungimento, il quale
può essere invocato soltanto nell'ipotesi di regolare presenza
in Italia del genitore o del minore, laddove, del resto,
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. cit., ha
diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione
(cfr.j ex plurimis Cass. n. 11624/2001, n. 3991/2002, n. 9088/2002,
n. 17194/2003; n. 4301/2004; n. 396/2006).
La tesi opposta,
propugnata dal ricorrente, fondata sulla natura autonoma della
disposizione contenuta nell'art. 31, consentirebbe lo stabile
radicamento nel territorio italiano di siffatto nucleo e finirebbe
col "legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri
strumentalizzando l'infanzia".
Ad ulteriore conferma, i
recenti arresti n. 747/2007 e n. 10135/2007, postisi in continuità
con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22216 del 2006, hanno escluso
dal paradigma del disposto normativo le esigenze di salvaguardia di
una situazione di integrazione nel tessuto sociale che renda le
condizioni di vita del minore consone alle esigenze evolutive proprie
dell'età e migliori rispetto a quelle godute o godibili nel
paese di origine o altrove, in quanto si ricollegano, al normale
processo educativo-formativo del minore stesso e sono perciò
d'indeterminabile o lunghissima durata. Indi successiva sentenza n.
4197/2008 ha affermato la compatibilità di tale
interpretazione con l'art. 3 della Convenzione di New York 20
novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 27
maggio 1991 n. 176 e richiamata dall'art. 28 dello stesso d.lgs n.
286/1998 in tema di diritto all'unità familiare, che
attribuisce efficacia preminente all'interesse superiore del
fanciullo, chiarendo che le esigenze di legalità sottese
all'espulsione non sono recessive rispetto al suddetto interesse,
atteso peraltro che la convenzione rappresenta norma d'indirizzo
generale che non ha portata né generale né illimitata.
La conclusione, nonostante il richiamo nel testo normativo al diritto
all'unità familiare protetto dalla convenzione, in uno sforzo
di equo bilanciamento tra le esigenze rappresentate dal legislatore,
ha valorizzato il criterio interpretativo sistematico attribuendo
prevalenza ai diritto alL'unità familiare, rubricato nello
stesso art. 31 "a favore del minore", rispetto al generale
interesse alla legalità solo nei casi che secondo corretta
esegesi, condotta alla stregua della stessa lettera della norma,
possano giustificare la prevista, e per sua stessa natura eccezionale
"deroga".
Il bilanciamento
dell'interesse dello straniero alla permanenza nel territorio dello
Stato con altri valori potati di tutela costituzionale nel senso più
rigoroso innanzi prospettato trova ulteriore conferma nel disposto
dell'art. 28 lett. C) del regolamento di attuazione del t.u. (d.p.r.
31 agosto 1999 n. 394), che in relazione al divieto di espulsione
delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita (art. 19 comma 2 lett. D) del t.u.) prevede il rilascio del
permesso di soggiorno "per cure mediche, per il tempo attestato
mediante idonea certificazione sanitaria".
È noto a questo
collegio che a diversa soluzione é pervenuta questa Corte con
la sentenza n. 22080 del 2009, che ha ritenuto ipotizzabile la grave
compromissione del diritto del minore ad un percorso di crescita
armonico e compiuto derivante dall'allontanamento di un genitore.
L'arresto, isolato nel
complessivo panorama giurisprudenziale, si pone in contrasto
inconsapevole con il consolidato indirizzo esegetico riferito in
quanto non coltiva, nel suo articolato tessuto argomentativo, alcun
argomento critico che lo smentisca o ne confuti la correttezza in
chiave esegetica. Improntata all'esigenza tutela del superiore
interesse del fanciullo inquadrata nel complessivo contesto di
protezione sia costituzionale che convenzionale internazionale, la
decisione affronta la tematica dell'istituto in questa segmentata
prospettiva, offrendone una lettura apparentemente estensiva ma in
realtà riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia
delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico
nel complessivo impianto normativo, alla cui voluntas, rimasta
inesplorata, non risulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica
benché, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, l'intenzione del
legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della
mens legis.
Analogamente, l'ordinanza
di questa Corte n. 323/2010, emessa ai sensi dell'art, 380 bis c.p.c,
che richiama il precedente sopra indicato, asserendo che
l'allontanamento di un genitore o l'impossibilità anche solo
di vederlo costituisce un sicuro danno che può porre in
pericolo il suo sviluppo psico-fisco, non ripercorre, tanto meno
confuta espressamente l'esegesi consolidata j cui la relazione del
relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c aveva fatto
riferimento. Non si ritiene pertanto di trarre da tale ultimissima
giurisprudenza alcun argomento che, nonostante il contrasto col xxxx
consolidato orientamento, induca ad una sua rivisitazione o alla
rimessione alle Sezioni Unite.
Muovendo da esatti
presupposti, la Corte territoriale col decreto impugnato ha concluso
nel senso che l'art. 31 del testo unico non può essere diretto
a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il
proprio genitore, essendo invece essa correlata esclusivamente alla
sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere
carattere di normalità e stabilità callegate al ciclo
scolastico, Può aggiungersi che il fatto che essi si siano
inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano intrecciato
stabili amicizie non è circostanza eccezionale né
transeunte, poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino
al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza
ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo.
Appare, quindi, palese
come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei
principi sopra enunciati.
L'esigenza rappresentata
dal ricorrente e ribadita anche nel presente ricorso si correla a
situazione normale, siccome relativa alle comuni necessità
evolutive proprie dell'età, destinata a durare non già
per un tempo determinato ma almeno sino alla maggiore età dei
suoi figli.
Il secondo motivo è
inammissibile in quanto non espone quesito che, sia pur omettendo
rigidità formali, concretizzi in un'esposizione chiara e
sintetica il fatto controverso, in relazione al quale si assume la
sussistenza del vizio di motivazione, ed illustri il successivo
momento di sintesi attraverso cui poter cogliere la fondatezza della
censura (Cass. S.U. n. 16528/2008, Cass. 4556/2009).
Il ricorso, pertanto,
deve essere rigettato.
Nulla è a
pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione. La
parte pubblica, in questa sede, non ha svolto attività,
difensiva alcuna, né comunque sarebbe destinataria di una
pronunzia attributiva della refusione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso.
Dispone di ufficio che. a
cura della Cancelleria, sia apposta su questa sentenza l'annotazione,
di cui all'art. 52, primo e sesto comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, con il divieto di riportare le generalità del ricorrente,
in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in
Roma, il 14 gennaio 2010.
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Marcia Rosaria
Cultrera)
Il Presidente
(Dott.ssa Maria Gabriella
Luccioli)
Depositato in Cancelleria
il 10 MAR 2010.