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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 10 marzo 2010, n. 5856

REPUBBLICA ITALIANA

IN HOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino albanese xxxx, con ricorso 15 novembre 2007 proposto innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, chiese di essere autorizzato ai sensi dell'art. 31 del T.U. sull'Immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del d«lgs n, 206 del 1998 nell'interesse dei figli minori xxxx e xxxx nati dal matrimonio celebrato il 26 febbraio 1997 con xxxx, titolare di permesso di soggiorno ed in attesa della cittadinanza italiana a seguito di adozione da parte del sig. xxxx pronunciata con sentenza n. 15/2005 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Il Tribunale adito respinse l'istanza con decreto 24 settembre 2000 che, impugnato dall'istante innanzi alla Corte d'appello di Milano, e stato confermato con decreto n. 1009 depositato il 5 febbraio 2009.

Avverso tale pronuncia ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col primo motivo, articolato in duplice profilo e corredato di conclusivo e pertinente guesito di diritto, deduce:

1.- violazione dell'art. 31 del d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Sostiene a conforto che La circostanza che la presenza del genitore di un minore straniero è indispensabile, sia per l'attuazione di un processo positivo dll'individuazicne-separazione, sia per il sano sviluppo psico-fisico, concreta la condizione transeunte ed eccezionale che legittima la deroga agli ordinari prìncipi in tema d'immigrazione;

2.- violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver la Corte territoriale preso in esame prova decisiva, rappresentata dalla relazione redatta dai servizi sociali del Comune di Gallarate su incarico del Tribunale per i minori, da cui era emerso che il suo allontanamento dalla famiglia comporterebbe "non solo destabilizzarla, ma riguardo ai figli, un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe necessariamente ad incidere sul loro futuro", e che approfondiva nel resto le condizioni di disagio quanto meno del figlio.

Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio d'omessa ed illogica motivazione, deducendone la non attinenza alle ragioni sottostanti la domanda, fondata sulla rappresentata necessità di completare il faticoso percorso di ravvicinamento ai propri figli, da tempo avviato.

Il primo motivo è privo di fondamento.

La Corte territoriale ha respinto il reclamo proposto dall'odierno ricorrente in ragione dell'accertata insussistenza di una gualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori, tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore, privo di permesso di soggiorno, alla permanenza in territorio italiano, che non può concretarsi nella condizione di mero disagio del minore, quale quella rappresentata come ecceiionale nel ricorso, dipendente dall'incertezza relativa al completamento del ciclo scolastico, laddove il minore ha il diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.

Tale statuizione, sorretta puntuale tessuto argomentativo e fondata sull'apprezzamento delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del reclamo, è immune da critica. Fonda infatti l'approdo conclusivo sull'interpretazione del disposto normativo dell'art. 31 del d.lgs 266 del 1998 condotta nel solco dell'indirizzo esegetico ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato le esigenze di tutela del minore che si trovi nei territorio italiano che consentono al suo familiare la permanenza per un periodo di tempo determinato, solo se i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore concretino situazione d'emergenza rappresentata come conseguenza della mancanza o dell'allontanamento improvviso, che il Tribunale per i minori accerti, anche attraverso c.t.u., essere eccezionale e temporanea, e ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, sia fisico che psichico, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato.

Tenendo ben presente l'inserimento della disposizione normativa nell'ambito delle nome contenute nel titolo IV del t.u. finalizzate all'unità familiare, suddetta ricostruzione della voluntas legls, necessariamente restrittiva in ragione della natura eccezionale del dettato normativo che prevede l'autorizzazione in discorso "anche in deroga alle altre disposizioni" della legge, subordina la necessità di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico si realizzi con l'assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano al più generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto d'espulsione. In questo contesto sistematico, privilegia suddetta esigenza, dandovi concreta attuazione, solo se, apprezzata in relazione all'età ed alle condizioni del minore, assuma carattere di emergenza, non necessariamente correlata a condizioni di salute, e sia altresì contingente ed eccezionale, dunque non abbia tendenziale stabilità.

Appare invero evidente che la specifica previsione che l'ingresso o la permanenza del familiare possono essere autorizzati "per un periodo di tempo determinato" non è compatibile con la tutela di situazioni caratterizzate da essenziale normalità e tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia del resto trova adeguata garanzia nel riconoscimento del diritto all'unità familiare, regolato dagli artt. 29 e 30 d.lgs. cit,, che lo tutelano attraverso lfistituto dei ricongiungimento, il quale può essere invocato soltanto nell'ipotesi di regolare presenza in Italia del genitore o del minore, laddove, del resto, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. cit., ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione (cfr.j ex plurimis Cass. n. 11624/2001, n. 3991/2002, n. 9088/2002, n. 17194/2003; n. 4301/2004; n. 396/2006).

La tesi opposta, propugnata dal ricorrente, fondata sulla natura autonoma della disposizione contenuta nell'art. 31, consentirebbe lo stabile radicamento nel territorio italiano di siffatto nucleo e finirebbe col "legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia".

Ad ulteriore conferma, i recenti arresti n. 747/2007 e n. 10135/2007, postisi in continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22216 del 2006, hanno escluso dal paradigma del disposto normativo le esigenze di salvaguardia di una situazione di integrazione nel tessuto sociale che renda le condizioni di vita del minore consone alle esigenze evolutive proprie dell'età e migliori rispetto a quelle godute o godibili nel paese di origine o altrove, in quanto si ricollegano, al normale processo educativo-formativo del minore stesso e sono perciò d'indeterminabile o lunghissima durata. Indi successiva sentenza n. 4197/2008 ha affermato la compatibilità di tale interpretazione con l'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 27 maggio 1991 n. 176 e richiamata dall'art. 28 dello stesso d.lgs n. 286/1998 in tema di diritto all'unità familiare, che attribuisce efficacia preminente all'interesse superiore del fanciullo, chiarendo che le esigenze di legalità sottese all'espulsione non sono recessive rispetto al suddetto interesse, atteso peraltro che la convenzione rappresenta norma d'indirizzo generale che non ha portata né generale né illimitata. La conclusione, nonostante il richiamo nel testo normativo al diritto all'unità familiare protetto dalla convenzione, in uno sforzo di equo bilanciamento tra le esigenze rappresentate dal legislatore, ha valorizzato il criterio interpretativo sistematico attribuendo prevalenza ai diritto alL'unità familiare, rubricato nello stesso art. 31 "a favore del minore", rispetto al generale interesse alla legalità solo nei casi che secondo corretta esegesi, condotta alla stregua della stessa lettera della norma, possano giustificare la prevista, e per sua stessa natura eccezionale "deroga".

Il bilanciamento dell'interesse dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato con altri valori potati di tutela costituzionale nel senso più rigoroso innanzi prospettato trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 28 lett. C) del regolamento di attuazione del t.u. (d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394), che in relazione al divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita (art. 19 comma 2 lett. D) del t.u.) prevede il rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria".

È noto a questo collegio che a diversa soluzione é pervenuta questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2009, che ha ritenuto ipotizzabile la grave compromissione del diritto del minore ad un percorso di crescita armonico e compiuto derivante dall'allontanamento di un genitore.

L'arresto, isolato nel complessivo panorama giurisprudenziale, si pone in contrasto inconsapevole con il consolidato indirizzo esegetico riferito in quanto non coltiva, nel suo articolato tessuto argomentativo, alcun argomento critico che lo smentisca o ne confuti la correttezza in chiave esegetica. Improntata all'esigenza tutela del superiore interesse del fanciullo inquadrata nel complessivo contesto di protezione sia costituzionale che convenzionale internazionale, la decisione affronta la tematica dell'istituto in questa segmentata prospettiva, offrendone una lettura apparentemente estensiva ma in realtà riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo, alla cui voluntas, rimasta inesplorata, non risulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benché, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, l'intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis.

Analogamente, l'ordinanza di questa Corte n. 323/2010, emessa ai sensi dell'art, 380 bis c.p.c, che richiama il precedente sopra indicato, asserendo che l'allontanamento di un genitore o l'impossibilità anche solo di vederlo costituisce un sicuro danno che può porre in pericolo il suo sviluppo psico-fisco, non ripercorre, tanto meno confuta espressamente l'esegesi consolidata j cui la relazione del relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c aveva fatto riferimento. Non si ritiene pertanto di trarre da tale ultimissima giurisprudenza alcun argomento che, nonostante il contrasto col xxxx consolidato orientamento, induca ad una sua rivisitazione o alla rimessione alle Sezioni Unite.

Muovendo da esatti presupposti, la Corte territoriale col decreto impugnato ha concluso nel senso che l'art. 31 del testo unico non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece essa correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità callegate al ciclo scolastico, Può aggiungersi che il fatto che essi si siano inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano intrecciato stabili amicizie non è circostanza eccezionale né transeunte, poiché la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo.

Appare, quindi, palese come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.

L'esigenza rappresentata dal ricorrente e ribadita anche nel presente ricorso si correla a situazione normale, siccome relativa alle comuni necessità evolutive proprie dell'età, destinata a durare non già per un tempo determinato ma almeno sino alla maggiore età dei suoi figli.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non espone quesito che, sia pur omettendo rigidità formali, concretizzi in un'esposizione chiara e sintetica il fatto controverso, in relazione al quale si assume la sussistenza del vizio di motivazione, ed illustri il successivo momento di sintesi attraverso cui poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. S.U. n. 16528/2008, Cass. 4556/2009).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione. La parte pubblica, in questa sede, non ha svolto attività, difensiva alcuna, né comunque sarebbe destinataria di una pronunzia attributiva della refusione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone di ufficio che. a cura della Cancelleria, sia apposta su questa sentenza l'annotazione, di cui all'art. 52, primo e sesto comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con il divieto di riportare le generalità del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Il Consigliere est.

(Dott.ssa Marcia Rosaria Cultrera)

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Depositato in Cancelleria il 10 MAR 2010.

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