LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico
- Presidente -
Dott. MONACI Stefano
- Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo
- rel. Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro
- Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 14035-2007 proposto da:
G.S.,
• ricorrente
-
contro
XXX ;
• controricorrente
-
avverso la sentenza n.
450/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il
20/04/2006 R.G.N. 2150/04;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal
Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA; udito l’Avvocato
GRATTAROLA MASSIMO;
udito l’Avvocato
BOCCIA FRANCO RAIMONDO per delega MORRICO ENZO; udito il P.M. In
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.S. Conveniva dinanzi al Tribunale di Alessandria la spa Ferrovie
dello Stato e contestava la legittimità del licenziamento
collettivo intimatogli il (OMISSIS) con decorrenza (OMISSIS). Si
costituiva la spa Rete Ferroviaria Italiana ed eccepiva in limine la
tardività dell’impugnazione. Il Tribunale accoglieva la
domanda attrice e condannava la convenuta al risarcimento del danno
in misura pari alle differenze tra retribuzione percepibile e
pensione, fino al 65 anno di età.
Proponeva appello Rete
Ferroviaria Italiana e la Corte di Appello riformava la sentenza di
primo grado, respingendo la domanda attrice.
Questa in sintesi la
motivazione della sentenza di appello:
• la
lettera indirizzata al lavoratore costituisce un vero e proprio
licenziamento e non una semplice comunicazione circa una automatica
estinzione del rapporto di lavoro; non a caso lo stesso lavoratore
impugna l’atto come licenziamento;
• la
decadenza del lavoratore, il quale non ha impugnato il recesso entro
sessanta giorni, comporta la non-esperibilità dell’azione
intrapresa, la quale è volta a conseguire gli stessi effetti
di una declaratoria di illegittimità del licenziamento, mentre
la normale azione risarcitoria di diritto comune potrebbe attenere a
profili diversi da quelli previsti dalla normativa sul licenziamento.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione Gh.St., deducendo due motivi.
Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto
decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
5:
erroneamente la Corte di
Appello ha qualificato la comunicazione indirizzata al lavoratore
come licenziamento, da impugnarsi entro un certo termine, laddove si
tratta di una mera comunicazione di estinzione del rapporto di
lavoro; a riprova di ciò sta la circostanza che Rete
Ferroviaria Italiana ha riconosciuto l’indennità di
mancato preavviso come trattamento di miglior favore.
4. Il motivo è infondato. Non è ammesso da parte di
questa Corte di Cassazione un riesame diretto della lettera di
recesso per stabilirne la portata ; tale indagine è demandata
al giudice di merito, il quale nella specie l’ha effettuata e
ne ha dato motivazione adeguata, rilevando che il tenore della
lettera e il riferimento a specifici trattamenti conseguenti alla
risoluzione del rapporto di lavoro rivelano in modo univoco
l’intenzione del datore di lavoro di porre fine al rapporto
stesso, senza contare che nel ricorso introduttivo di primo grado il
lavoratore dichiarava di impugnare il licenziamento collettivo.
5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della
L. n. 604 del 1966, art. 6 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, artt.
218 e 1453 c.c., sostenendo che la decadenza dall’impugnazione
del licenziamento non priva il lavoratore della possibilità di
esperire la normale azione di risarcimento del danno, beninteso per
quei soli rapporti che sono assistiti dalla stabilità reale.
6. Il motivo è infondato. Si pone il quesito se, decaduto il
lavoratore dalla facoltà di impugnare il licenziamento a causa
del decorso del termine, possa tuttavia l’interessato proporre
una azione di risarcimento del danno per illegittimità del
medesimo, ad esempio per conseguire un equivalente delle retribuzioni
perdute. La giurisprudenza ha avuto qualche oscillazione al riguardo,
ma ha finito per orientarsi nel senso che è esperibile la
“normale azione risarcitoria” soltanto per quegli effetti
che non siano preclusi dalla citata decadenza. L’azione non
sarà quindi esperibile per ottenere il risarcimento del danno
da perdita del posto di lavoro o da mancata reintegra; e neppure per
ottenere l’equivalente delle retribuzioni “medio tempore”
perdute. In altri termini, con la normale azione risarcitoria non è
possibile ottenere, neppure per equivalente, ciò che è
precluso dalla decadenza in ordine all’impugnativa.
7. La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non
comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, bensì
preclude al lavoratore soltanto la possibilità di
reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ai
sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18. E’ esperibile la
normale azione risarcitoria in base ai principi generali e previa
allegazione dei presupposti. In tal senso Cass. 12.10.2006 n. 21833.
Più recisa la sentenza 21.8.2006 n. 18216, la quale in ipotesi
di decadenza dall’impugnativa del licenziamento ritiene
preclusa non soltanto l’azione di annullamento ex art. 18 cit.,
a anche l’azione risarcitoria ex art. 1218 c.c.. Cass.
10.1.2007 n. 245 torna alla prima soluzione, nel senso che la mancata
impugnazione del licenziamento preclude al lavoratore la reintegra e
il risarcimento del danno ex art. 18 commisurato alle retribuzioni,
ma non l’azione risarcitoria generale.
Quando l’unico
profilo per il risarcimento del danno invocato è dato
unicamente dall’ illegittimità del recesso, la normale
azione risarcitoria è preclusa: Cass. 9.3.2007 n. 5545. Il
principio è ripreso da Cass. 4.5.2009 n. 10235 e Cass. n.
13580.2009.
8. Nel caso in esame, l’azione risarcitoria è consistita
nel reclamare un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni
perdute a causa del licenziamento, il che non coincide con una azione
risarcitoria generale ma invoca i presupposti di cui alla L. n. 300
del 1970, art. 18 onde la decadenza ha effetto anche per l’azione
medesima. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato.
Le spese del grado seguono
la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
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P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.S. A
rifondere a Rete Ferroviaria Italiana spa le spese del grado, che
liquida in Euro 25,00 oltre Euro duemila per onorari, spese generali,
Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in
Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria
il 10 marzo 2010