Corte di Cassazione
Sezione 1 Civile Ordinanza del 15 gennaio 2010, n. 553
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, all'esito
dell'adunanza in Camera di consiglio del 4 dicembre 2009, svoltasi
con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO R. G., osserva e
ritiene:
- che il relatore
designato, nella relazione depositata ai sensi dell'articolo 380 bis
c.p.c. in data 4.09.2009, ha formulato la proposta di definizione che
di seguito interamente si trascrive;
"Visto il ricorso
(notificato il 2.04.07) in tema di revisione delle condizioni del
divorzio Legge n. 898 del 1970, ex articolo 9 proposto da S.A. nei
confronti di A.M. , che ha resistito con controricorso (inoltrato per
la notifica a mezzo posta il 7.05.07).
Osservato e ritenuto:
A) - che la ricorrente ha
impugnato il decreto in data 22.11 - 27.12.2006, con cui la Corte
d'appello di Trieste ha respinto il suo reclamo avverso il decreto
del 30.03 - 10.04.2006, reso dal Tribunale di Udine, ed accolto,
invece, il reclamo incidentale dell' A.M. , in punto di spese
processuali.
B) - che la Corte
territoriale ha conclusivamente ed argomentatamente confermato il
diniego di assegno divorzile in favore della S.A. , gia' espresso dal
Tribunale;
C) che a sostegno del
ricorso la S.A. deduce in sintesi che il provvedimento impugnato:
1. e' errato ed ingiusto
per violazione di legge, onde ne chiede la cassazione a norma
dell'articolo 111 Cost., comma 7.
2. ha mal applicato la
Legge n. 898 del 1970, articolo 9, comma 1, ed inosservato i relativi
criteri ed orientamenti giurisprudenziali, non avendo attribuito
rilevanza al sopravvenuto mutamento delle condizioni o del reddito
delle parti avvenuto dopo la sentenza di divorzio, resa il
18.12.1981, e segnatamente al miglioramento della situazione
patrimoniale dell'ex coniuge, a suo parere integrante ragionevole
sviluppo di situazioni ed aspettative gia' presenti all'epoca del
divorzio stesso e non derivate da nuovi fatti, ragione per cui
avrebbe dovuto esserle riconosciuto l'affidamento ad un tenore di
vita ad esso correlato, non avendo, altresi', considerato che, stante
la sopravvenuta alterazione del precedente equilibrio patrimoniale,
non potevano costituire circostanze ostative all'attribuzione
dell'assegno in questione il fatto che non fosse stato da lei chiesto
in sede di divorzio e l'assenza di un deterioramento della propria
condizione economica, nonche' ancora avendo ritenuto preclusiva la
circostanza che al momento del divorzio fossero prevedibili futuri
incrementi economici a vantaggio della controparte e sia avendo dato
rilievo a cospicui segni contrari all'affermato deterioramento della
sua situazione economica, laddove, invece, l'unico elemento
apprezzabile, costituito dalla somma di euro 100.000,00, pervenutale
per successione materna, era stato sopravvalutato e, comunque,
corrispondeva a frazione trascurabile dell'incremento reddituale nel
contempo conseguito dall'ex marito;
D) - che l'illustrazione
delle censure e' seguita dalla formulazione del seguente quesito di
diritto ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis (Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27, comma 2):
Se l'ingente incremento del reddito di uno solo dei gia' coniugi,
maturato nel tempo tra la sentenza di divorzio e la domanda di
revisione, ai sensi della Legge Div., articolo 9, comma 1,
giustifichi l'accoglimento di tale domanda nel caso in cui, non
essendo stato richiesto un assegno a carico del coniuge meglio dotato
sul piano patrimoniale in sede di divorzio, tuttavia risulta che
l'ulteriore miglioramento successivo della condizione patrimoniale di
quest'ultimo si configura come mero sviluppo della complessiva sua
condizione preesistente;
E) - che le censure
inerenti all'iter motivazionale che sorregge la conclusione dei
giudici di merito secondo cui non poteva ritenersi provato il
peggioramento della situazione economica della S.A. si risolvono in
inammissibili critiche generiche ed apodittiche e rilievi di errori
valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non e' dato
desumere illogicita' o carenze motivazionali decisive, essenzialmente
volti ad un non consentito in questa sede di legittimita', piu'
favorevole apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi della
ricorrente;
F) - che del pari
inammissibili si rivelano il formulato quesito di diritto e gli
illustrati motivi che lo sottendono, dal momento che vengono
conclusivamente poste a sostegno del gravame, anche con non
apprezzabili soggettive ed apodittiche asserzioni d'indole
valutativa, questioni non pertinenti rispetto alla ratio decidendi,
dal momento che:
1. i giudici di merito:
- non appaiono ne' avere
erroneamente considerato l'assenza di analoga domanda nel giudizio di
divorzio di per se' ostativa all'attribuzione dell'assegno di
divorzio in sede di revisione Legge Div., ex articolo 9, avendo
esplicitamente pure richiamato l'opposto principio, ne' ritenuto non
prevedibile la favorevole evoluzione economica dell'ex coniuge, la
quale, anzi, hanno posto in rapporto di continuita' con la situazione
preesistente, espressamente assumendo sul punto la tesi della S.A. ;
- hanno confermato il
diniego del chiesto beneficio sostanzialmente ritenendo che in
relazione all'assetto di interessi stabilito in sede di divorzio gli
ulteriori incrementi reddituali fruiti dall' A.M. in epoca successiva
non integravano nuove sopravvenienze valutabili Legge Div., ex
articolo 9, poiche', secondo la stessa tesi della ricorrente, erano
frutto del ragionevole percorso personale e reddituale dell'ex
coniuge, e poiche' tale percorso evolutivo ed i connessi vantaggi
economici si erano gia' manifestati dopo la cessazione della
convivenza coniugale e prima del divorzio del ........, sicche' la
S.A. , che aveva rinunciato a chiedere l'assegno in sede di divorzio,
ben avrebbe potuto, invece, all'epoca giovarsene, sia pure quali
espressione di sue prevedibili, previste e tutelatali aspettative.
2. che la S.A. , anche
nel quesito di diritto, in cui si limita a prospettare genericamente
l'ingente incremento del reddito dell'ex coniuge e l'ulteriore
miglioramento successivo, ha anche omesso, in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso, di richiamare
specificamente dati concreti eventualmente emersi nelle fasi di
merito (inerenti anche a se' e non solo all'ex coniuge) ed in tesi
trascurati dai giudici di merito, che avrebbero dovuto consentire di
desumere l'entita' della variazione di consistenza delle condizioni
economiche di ciascuna delle due parti e conseguentemente la
sostenuta sopravvenuta sensibile alterazione in suo danno del
relativo precedente divario e del pregresso equilibrio e, dunque, di
efficacemente contrastare anche per tale profilo l'avversata
conclusione secondo cui non aveva provato il deterioramento della
propria condizione personale rispetto all'epoca del divorzio.
G - che, in conclusione,
il ricorso puo' essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i
requisiti di cui agli articoli 380 bis e 375 c.p.c.".
che la relazione e' stata
comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle
parti;
che il Pubblico Ministero
non ha depositato conclusioni scritte che nella memoria depositata ex
articolo 378 c.p.c., il nuovo procuratore speciale della S.A. , ha
premesso anche che non e' stato, oggetto di censura l'esclusione da
parte della Corte distrettuale del sopravvenuto peggioramento della
condizione economica della sua assistita (pag. 11 della memoria) ma
il criterio di valutazione dell'aumento reddituale dell'ex marito che
in particolare nella medesima memoria
a) viene stigmatizzato il
deposito, attuato nella pregressa fase del presente procedimento dal
precedente difensore della ricorrente, di un manoscritto
personalmente redatto e sottoscritto dalla medesima parte, scrittura
che avrebbe dovuto, invece, rimanere riservata ed alla quale non
poteva essere in ogni caso attribuita alcuna efficacia probatoria,
tanto meno confessoria, e, comunque, valore prevalente rispetto a
quello degli atti difensivi del suo difensore; ed inoltre
b) risultano formulate
osservazioni critiche in ordine alla sfavorevole valutazione della
questione di diritto insita nell'impugnato diniego di attribuzione
dell'assegno divorzile in sede di revisione, ribadendo che il diniego
e' stato erroneamente correlato alla prevedibilita', al momento del
divorzio, del futuro miglioramento della condizione patrimoniale
dell'ex marito, senza prendere in considerazione il "ragionevole
sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del
divorzio" ed il rilevante "quid pluris" rispetto alla
situazione preesistente, relegando lo sviluppo reddituale dell' A.M.
, ben superiore alla normale progressione stipendiale, al rango di
"continuita'" con il periodo pregresso.
- che non emergono
elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra, dal momento che le
osservazioni articolate nella memoria:
a. si rivelano
inammissibili laddove si sostanziano in contestazioni, non
prospettate nel ricorso introduttivo, e, dunque, tardive, concernenti
la valutabilita' e l'efficacia probatoria del contenuto della memoria
personalmente redatta dalla S.A. , argomentatamente affermate dai
giudici di merito (pagg. 6 e 7 del decreto), contenuto peraltro dagli
stessi apprezzato, nel contesto delle ulteriori risultanze
istruttorie, per escludere il sopravvenuto peggioramento delle
condizioni economiche della ricorrente, conclusione che nella
medesima memoria si afferma non essere stata oggetto d'impugnazione
in questa sede.
b. appaiono inidonee a
scalfire l'avversata pronuncia sfavorevole laddove s'appuntano sul
principio di diritto che sorregge il diniego di attribuzione
dell'assegno divorzile, poiche' sottendono una sorta di automatismo
tra gli incrementi di reddito dell'ex coniuge, che si configurino
come ragionevole sviluppo di situazioni presenti al momento del
divorzio e rapportabili all'attivita' svolta e/o al tipo di
qualificazione professionale del beneficiario, e l'attribuzione del
chiesto beneficio, quando, invece, detti incrementi, pur rivestendo
valenza nell'accertamento del diritto alla revisione, non ne
comportano di per se' soli il riconoscimento, dovendosi in ogni caso
valutare, sulla base di un esame complessivo della fattispecie
concreta, se siano suscettibili di assumere rilievo alla stregua del
criterio legislativo della esistenza di giustificati motivi di
riconoscimento dell'assegno originariamente non richiesto, nel quadro
di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale
delle parti (in tema cfr. Cass. 200000958).
- che, quindi, il ricorso
della S.A. va respinto;
- che le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente,
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge