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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. MONACI Stefano - Consigliere -

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 32377-2006 proposto da:

A.M.G., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che li rappresenta e difende;

• ricorrenti -

contro

XXX

• controricorrenti -

avverso la sentenza n. 789/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2005 R.G.N. 74/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO; udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

I lavoratori ricorrenti indicati in epigrafe chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 30 novembre 2005, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la loro domanda nei confronti di Pirelli Pneumatici (poi divenuta Pirelli Tyre spa).

I ricorrenti, insieme ad altri lavoratori, furono licenziati il (OMISSIS), all’esito di procedura per riduzione del personale conclusasi con accordo del 5 dicembre di quello stesso anno.

Proposero ricorso al giudice del lavoro in data 20 ottobre 2003.

IL Tribunale di Milano respinse il ricorso, ritenendo che fosse da più di un decennio intervenuta decadenza dell’azione di impugnativa di licenziamento e condannando i ricorrenti anche a rifondere le spese.

La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello dei lavoratori, condannando al pagamento delle spese.

Una parte dei lavoratori che promossero il giudizio di appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, concludendo per la cassazione della sentenza, senza o con rinvio ad altro giudice.

La società intimata ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, nonché una memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 233 del 1991, artt. 4, 5 e 24, nonché gli artt. 1218 e 1223 c.c., e art. 112 c.p.p..

La Corte, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto i ricorrenti decaduti dalla impugnativa di licenziamento, avrebbe, a parere dei ricorrenti, “confuso diverse tutele che possono essere azionate a fronte di un licenziamento collettivo invalido: l’una speciale tendente all’annullamento del licenziamento ed al ripristino del rapporto, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e soggetta essa sola al termine di decadenza, l’altra ordinaria rivolta alla richiesta di solo risarcimento danni, soggetta all’ordinario termine di prescrizione.

Con il secondo motivo si denunzia la omessa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., che sostengono l’azione ordinaria di risarcimento proposta ed impongono il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

Il terzo motivo è così rubricato: “violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, degli artt. 1115 e 1375 c.c.. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Concerne il capo della domanda relativo alla illegittimità della collocazione in CIG. In violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, la società avrebbe attivato una procedura del tutto anomala, in quanto ha avviato con la comunicazione del 2 luglio 1992 l’informativa ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24 e poi, all’esito, ha raggiunto un accordo nel quale relativamente allo stabilimento di (OMISSIS) il ridimensionamento occupazionale con uscita di 270 persone (sulle 850 in forza) sarebbe stato preceduto dalla collocazione in CIGS per un anno. In tal modo il collocamento in CIGS sarebbe stato operato senza specificare il criterio di scelta dei lavoratori e soprattutto senza prevedere la rotazione o spiegare i motivi della mancanza della stessa.

Il criterio di scelta valido per la CIGS non può essere, a parere dei ricorrenti, quello relativo ai licenziamenti collettivi, essendo necessaria un’autonoma procedura per la CIGS e l’applicazione di autonomi criteri di scelta.

Il quarto motivo denunzia la insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle domande relative al danno pensionistico ed al danno da demansionamento derivante dalla perdurante illegittima collocazione in CIGS. I primi due motivi attengono al problema della possibilità di proporre un’azione volta ad accertare la illegittimità del licenziamento quando sia scaduto il termine di decadenza previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6.

Come si è visto, si censura la decisione della Corte sostenendo che avrebbe confuso azioni completamente diverse tra loro: l’azione di accertamento della illegittimità con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall’art. 18 St. lav. E l’azione meramente risarcitoria che si assume da parte della difesa ricorrente essere stata proposta in questo caso.

La Corte di merito non ha confuso le due azioni, ma ha considerato attentamente il contenuto della domanda, sottolineando che si chiedeva di accertare l’illegittimità del licenziamento (elemento comune ad entrambe le azioni) e il risarcimento in misura del tutto corrispondente a quanto previsto dall’art. 18 st. (retribuzioni dal momento dell’illegittimo licenziamento, nonché ripristino della posizione contributiva previdenziale).

Correttamente la Corte ha ritenuto che, pur non essendovi una richiesta di reintegrazione, le due domande risultano sovrapponibili.

In una serie di sentenze emesse negli ultimi anni, modificando un precedente orientamento, si è puntualizzato quanto segue:

“l’ordinamento prevede per la risoluzione del rapporto di lavoro una disciplina speciale, diversa da quella ordinaria, all’interno della quale è stato inserito un termine breve di decadenza (sessanta giorni) per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore (L. n. 604 del 1966, art. 6, v. anche L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3) all’evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici garanzia della certezza della situazione di fatto determinata dal recesso datoriale, ritenendo tale certezza valore preminente. Ne consegue che al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del 1970, art. 18). Peraltro, se tale onere non viene assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare, di per sé, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento” (Sez. 50, Sentenza n. 5545 del 09/03/2007, ma v. già Cass. 18216/2006).

Anche il terzo motivo, attinente alla CIGS ed alla pretesa violazione degli specifici criteri di scelta dei lavoratori, non identificabili a parere dei ricorrenti con quelli dei licenziamenti collettivi, è infondato.

Come ha puntualmente spiegato la Corte d’Appello, la concessione della CIGS, nel caso di specie, ha seguito la disciplina speciale dettata dalla L. n. 236 del 1993, il cui art. 8, dispone, ai commise 6, quanto segue: “Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell’attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell’impresa interessata, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell’arco di un quinquennio, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 9, (comma 5).

Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4 la sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione”.

Il collegamento al licenziamento collettivo e la esclusione della rotazione sono elementi, pertanto, espressamente previsti dalla legge speciale che regola la materia. L’infondatezza dei primi tre motivi si riflette sul quarto, che si basa sul presupposto della proponibilità dell’azione contro il licenziamento collettivo (danno pensionistico) e della collocazione in CIGS (danno da demansionamento a causa del collocamento in CIGS).

Il ricorso quindi deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 61,00 Euro per spese, 6.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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