LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. MONACI Stefano -
Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo -
Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro -
Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - rel.
Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso
32377-2006 proposto da:
A.M.G., + ALTRI
OMESSI
tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che li
rappresenta e difende;
• ricorrenti -
contro
XXX
• controricorrenti -
avverso la sentenza n. 789/2005 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2005 R.G.N. 74/05;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO; udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;
udito l’Avvocato FERZI CARLO;
udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I lavoratori ricorrenti indicati in epigrafe
chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello
di Milano, pubblicata il 30 novembre 2005, che ha respinto l’appello
contro la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva
rigettato la loro domanda nei confronti di Pirelli Pneumatici (poi
divenuta Pirelli Tyre spa).
I ricorrenti, insieme ad altri lavoratori, furono
licenziati il (OMISSIS), all’esito di procedura per riduzione
del personale conclusasi con accordo del 5 dicembre di quello stesso
anno.
Proposero ricorso al giudice del lavoro in data 20
ottobre 2003.
IL Tribunale di Milano respinse il ricorso,
ritenendo che fosse da più di un decennio intervenuta
decadenza dell’azione di impugnativa di licenziamento e
condannando i ricorrenti anche a rifondere le spese.
La Corte d’Appello di Milano ha respinto
l’appello dei lavoratori, condannando al pagamento delle spese.
Una parte dei lavoratori che promossero il giudizio
di appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in
quattro motivi, concludendo per la cassazione della sentenza, senza o
con rinvio ad altro giudice.
La società intimata ha depositato
controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, nonché
una memoria.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la
violazione e falsa applicazione della L. n. 233 del 1991, artt. 4, 5
e 24, nonché gli artt. 1218 e 1223 c.c., e art. 112 c.p.p..
La Corte, confermando la decisione di primo grado
che aveva ritenuto i ricorrenti decaduti dalla impugnativa di
licenziamento, avrebbe, a parere dei ricorrenti, “confuso
diverse tutele che possono essere azionate a fronte di un
licenziamento collettivo invalido: l’una speciale tendente
all’annullamento del licenziamento ed al ripristino del
rapporto, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e
soggetta essa sola al termine di decadenza, l’altra ordinaria
rivolta alla richiesta di solo risarcimento danni, soggetta
all’ordinario termine di prescrizione.
Con il secondo motivo si denunzia la omessa
applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., che sostengono l’azione
ordinaria di risarcimento proposta ed impongono il rispetto dei
principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del
contratto.
Il terzo motivo è così rubricato:
“violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, degli
artt. 1115 e 1375 c.c.. Omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Concerne il capo della domanda relativo alla illegittimità
della collocazione in CIG. In violazione della L. n. 223 del 1991,
art. 1, comma 7, la società avrebbe attivato una procedura del
tutto anomala, in quanto ha avviato con la comunicazione del 2 luglio
1992 l’informativa ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24 e
poi, all’esito, ha raggiunto un accordo nel quale relativamente
allo stabilimento di (OMISSIS) il ridimensionamento occupazionale con
uscita di 270 persone (sulle 850 in forza) sarebbe stato preceduto
dalla collocazione in CIGS per un anno. In tal modo il collocamento
in CIGS sarebbe stato operato senza specificare il criterio di scelta
dei lavoratori e soprattutto senza prevedere la rotazione o spiegare
i motivi della mancanza della stessa.
Il criterio di scelta valido per la CIGS non può
essere, a parere dei ricorrenti, quello relativo ai licenziamenti
collettivi, essendo necessaria un’autonoma procedura per la
CIGS e l’applicazione di autonomi criteri di scelta.
Il quarto motivo denunzia la insufficiente o
contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle domande
relative al danno pensionistico ed al danno da demansionamento
derivante dalla perdurante illegittima collocazione in CIGS. I primi
due motivi attengono al problema della possibilità di proporre
un’azione volta ad accertare la illegittimità del
licenziamento quando sia scaduto il termine di decadenza previsto
dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6.
Come si è visto, si censura la decisione
della Corte sostenendo che avrebbe confuso azioni completamente
diverse tra loro: l’azione di accertamento della illegittimità
con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall’art.
18 St. lav. E l’azione meramente risarcitoria che si assume da
parte della difesa ricorrente essere stata proposta in questo caso.
La Corte di merito non ha confuso le due azioni, ma
ha considerato attentamente il contenuto della domanda, sottolineando
che si chiedeva di accertare l’illegittimità del
licenziamento (elemento comune ad entrambe le azioni) e il
risarcimento in misura del tutto corrispondente a quanto previsto
dall’art. 18 st. (retribuzioni dal momento dell’illegittimo
licenziamento, nonché ripristino della posizione contributiva
previdenziale).
Correttamente la Corte ha ritenuto che, pur non
essendovi una richiesta di reintegrazione, le due domande risultano
sovrapponibili.
In una serie di sentenze emesse negli ultimi anni,
modificando un precedente orientamento, si è puntualizzato
quanto segue:
“l’ordinamento prevede per la
risoluzione del rapporto di lavoro una disciplina speciale, diversa
da quella ordinaria, all’interno della quale è stato
inserito un termine breve di decadenza (sessanta giorni) per
l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore (L. n.
604 del 1966, art. 6, v. anche L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3)
all’evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici
garanzia della certezza della situazione di fatto determinata dal
recesso datoriale, ritenendo tale certezza valore preminente. Ne
consegue che al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di
decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di
far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso
e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista
dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del
1970, art. 18). Peraltro, se tale onere non viene assolto, il giudice
non può conoscere della illegittimità del licenziamento
neppure per ricollegare, di per sé, al recesso conseguenze
risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al
lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme
codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far
accertare in sede giudiziale la illegittimità del
licenziamento” (Sez. 50, Sentenza n. 5545 del 09/03/2007, ma v.
già Cass. 18216/2006).
Anche il terzo motivo, attinente alla CIGS ed alla
pretesa violazione degli specifici criteri di scelta dei lavoratori,
non identificabili a parere dei ricorrenti con quelli dei
licenziamenti collettivi, è infondato.
Come ha puntualmente spiegato la Corte d’Appello,
la concessione della CIGS, nel caso di specie, ha seguito la
disciplina speciale dettata dalla L. n. 236 del 1993, il cui art. 8,
dispone, ai commise 6, quanto segue: “Sino al 31 dicembre 1993,
nel caso di cessazione dell’attività di unità
produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione
del personale presso le unità produttive appartenenti alla
stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti
nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento
straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di integrazione salariale è concesso, su richiesta
dell’impresa interessata, con decreto del ministro del lavoro e
della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi,
comunque entro i limiti di durata complessiva nell’arco di un
quinquennio, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 9,
(comma 5).
Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma
5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità
dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo
di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso
sulla base della comunicazione ricevuta dal ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi del comma 4 della L. 23 luglio
1991, n. 223, art. 4 la sospensione dei lavoratori, in funzione delle
esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta
senza meccanismi di rotazione”.
Il collegamento al licenziamento collettivo e la
esclusione della rotazione sono elementi, pertanto, espressamente
previsti dalla legge speciale che regola la materia. L’infondatezza
dei primi tre motivi si riflette sul quarto, che si basa sul
presupposto della proponibilità dell’azione contro il
licenziamento collettivo (danno pensionistico) e della collocazione
in CIGS (danno da demansionamento a causa del collocamento in CIGS).
Il ricorso quindi deve essere respinto, con le
conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti
a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità,
che liquida in 61,00 Euro per spese, 6.000,00 Euro per onorari, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010