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CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 11 dicembre 2009, n. 47178

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gip del tribunale di Orvieto dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di M. B. + 5, funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Orvieto, in ordine ai reati di cui agli artt. 361, 323, 490 - 476 c.p..

La vicenda trae origine dal mancato versamento da parte del notaio P. (separatamente giudicato) di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati.

Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:

- in ordine all'appropriazione di denaro dei clienti, destinato al pagamento di imposte, va ravvisato il delitto di peculato. Anche ammesso, in via di mera ipotesi, che vada ravvisato quello di appropriazione indebita, il reato sarebbe perseguibile d'ufficio siccome aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 c.p.; sicché si delineano chiaramente gli estremi del reato delineato dall'art. 361 c.p. in capo agli indagati, contrariamente a quanto ritenuto dal gip;

- errore di diritto è stato commesso anche in ordine al capo c) di rubrica, poiché il delitto di cui all'art. 490 c.p. si configura anche quanto manchi la distruzione o la soppressione del documento, ma si realizzi l'occultamento per un tempo anche minimo. E tale è il caso di specie, poiché è acclarato che quattro "note di prenotazione di carico a ruolo", non rinvenute al momento dell'accesso della GGFF, furono poi ritrovate firmate dal capo dell'ufficio da parte della dipendente C. L.;

- quanto al delitto ex art. 323 c.p., l'organo ricorrente osserva che non è a dubitare della sussistenza dell'elemento "violazione di leggi o di regolamenti", sol che si pensi al D.Lgs. n. 18 del 2002, art. 3, integrato da circolari e direttive dell'Agenzia delle Entrate. Quanto alla evocata distinzione tra autoliquidazione e versamento ed alla compensazione di somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, tale evenienza andava verificata con i dovuti approfondimenti in sede dibattimentale.

Palesi sono il fine di danno per la P.A. e di vantaggio per il notaio inadempiente a fronte dei versamenti omessi.

Non può definirsi come post-factum non punibile l'omessa indagine da parte del direttore regionale T., imputato del reato di cui all'art. 361 c.p..

Sono pervenute memorie nell'interesse di C. + 3, con le quali vengono contrastate le deduzioni del P.M. ricorrente.

Il ricorso è pienamente fondato.

Va premesso, innanzi tutto, che le modifiche normative intervenute hanno accresciuto i poteri di cognizione del gip, cui è affidato un apprezzamento nel merito privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti (S.U. 26.6.02 PG in proc. D'Alterio). Ciò nonostante la valutazione del gip rimane incentrata su una prognosi inerente alla sufficienza di elementi per sostenere l'accusa in dibattimento (S.U. cc. 30.10.02. n. 39915, Vottari). Ne deriva che ogniqualvolta sussistono fonti o elementi di prova che si prestino a "soluzioni aperte", è doverosa la verifica dibattimentale.

Non v'è dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di notaio, condannato per malversazione per essersi appropriato di parte di somma richiesta per il pagamento di imposte dovute in relazione ad atti di donazione sez. 3^, 25.5.94, n. 1991782, ric. Siciliani).

Va disattesa la tesi difensiva secondo cui l'attività del notaio nell'adempimento dell'obbligazione tributaria andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblico svolta per la stipula degli atti.

Il fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta al fine di agevolare la riscossione dei tributi (cd. Interesse fiscale, tutelato dall'art. 53 Cost.), non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete.

L'adempimento dell'obbligazione tributaria, nonché elidere la funzione pubblica, la esalta siccome strutturalmente connessa con l'atto rogato e mirata al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Ché se poi, ad absurdum, si volesse ravvisare il reato meno grave di appropriazione indebita, innegabile sarebbe la sussistenza della circostanza ex art. 61 c.p., n. 11, che rende perseguibile d'ufficio il reato.

Non è necessario che il rapporto interceda direttamente tra l'autore del fatto e il soggetto passivo, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il reato. Sicché non rileva ai fini dell'elemento circostanziale in parola stabilire se il denaro consegnato dal cliente sia diventato "pecunia publica". Con il che resta confutato il contrario avviso formulato dalla difesa degli indagati.

Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, è sufficiente, ripetesi, che l'agente si sia avvalso del rapporto di prestazione d'opera, nel senso che esso gli abbia dato l'occasione di commettere il reato, anche in danno di terzi estranei al rapporto stesso, agevolandone l'esecuzione (Cass. 24.6.99, Sepe).

L'illecita appropriazione si realizza tanto se il denaro sia considerato del cliente quanto se sia vincolato al pagamento del tributo e ritenuto "pecunia publica" e la consumazione è agevolata dalla prestazione d'opera.

Si adombrano, pertanto, gli estremi del delitto di cui all'art. 361 c.p., per la mancata denuncia all'a.g. del reato commesso dal notaio.

Ugualmente viziata è la decisione del gip in tema di abuso di ufficio, posto che i funzionari hanno violato precise disposizioni di carattere disciplinare, oltre che la norma penale (art. 361 c.p.) al fine di recare vantaggio al notaio P.

Errata è la valutazione del gip, infine, per il delitto di falso per soppressione. D'altro canto, lo stesso giudice riconosce che al riguardo necessitano approfondimenti istruttori, laddove evidenzia che il relativo capo di imputazione "lascia le maggiori incertezze".

Sicché gli incrementi probatori dibattimentali dovevano costituire il naturale esito e sviluppo del quesito posto.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Orvieto, ufficio Gip, per l'ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Orvieto, ufficio Gip, per l'ulteriore corso.

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009.

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