CASSAZIONE
PENALE, SEZ. V, 11 dicembre 2009, n. 47178
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gip
del tribunale di Orvieto dichiarava non luogo a procedere perchè
il fatto non sussiste nei confronti di M. B. + 5, funzionari
dell'Agenzia delle Entrate di Orvieto, in ordine ai reati di cui agli
artt. 361, 323, 490 - 476 c.p..
La
vicenda trae origine dal mancato versamento da parte del notaio P.
(separatamente giudicato) di somme affidate da clienti, destinate al
pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati.
Ricorre
il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione:
- in
ordine all'appropriazione di denaro dei clienti, destinato al
pagamento di imposte, va ravvisato il delitto di peculato. Anche
ammesso, in via di mera ipotesi, che vada ravvisato quello di
appropriazione indebita, il reato sarebbe perseguibile d'ufficio
siccome aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 c.p.; sicché
si delineano chiaramente gli estremi del reato delineato dall'art.
361 c.p. in capo agli indagati, contrariamente a quanto ritenuto dal
gip;
-
errore di diritto è stato commesso anche in ordine al capo c)
di rubrica, poiché il delitto di cui all'art. 490 c.p. si
configura anche quanto manchi la distruzione o la soppressione del
documento, ma si realizzi l'occultamento per un tempo anche minimo. E
tale è il caso di specie, poiché è acclarato che
quattro "note di prenotazione di carico a ruolo", non
rinvenute al momento dell'accesso della GGFF, furono poi ritrovate
firmate dal capo dell'ufficio da parte della dipendente C. L.;
-
quanto al delitto ex art. 323 c.p., l'organo ricorrente osserva che
non è a dubitare della sussistenza dell'elemento "violazione
di leggi o di regolamenti", sol che si pensi al D.Lgs. n. 18 del
2002, art. 3, integrato da circolari e direttive dell'Agenzia delle
Entrate. Quanto alla evocata distinzione tra autoliquidazione e
versamento ed alla compensazione di somme versate in eccesso in sede
di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data
posteriore, tale evenienza andava verificata con i dovuti
approfondimenti in sede dibattimentale.
Palesi
sono il fine di danno per la P.A. e di vantaggio per il notaio
inadempiente a fronte dei versamenti omessi.
Non
può definirsi come post-factum non punibile l'omessa indagine
da parte del direttore regionale T., imputato del reato di cui
all'art. 361 c.p..
Sono
pervenute memorie nell'interesse di C. + 3, con le quali vengono
contrastate le deduzioni del P.M. ricorrente.
Il
ricorso è pienamente fondato.
Va
premesso, innanzi tutto, che le modifiche normative intervenute hanno
accresciuto i poteri di cognizione del gip, cui è affidato un
apprezzamento nel merito privo di quei caratteri di sommarietà
che prima della riforma erano tipici di una delibazione
tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti (S.U. 26.6.02 PG
in proc. D'Alterio). Ciò nonostante la valutazione del gip
rimane incentrata su una prognosi inerente alla sufficienza di
elementi per sostenere l'accusa in dibattimento (S.U. cc. 30.10.02.
n. 39915, Vottari). Ne deriva che ogniqualvolta sussistono fonti o
elementi di prova che si prestino a "soluzioni aperte", è
doverosa la verifica dibattimentale.
Non
v'è dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada
qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta
al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in
senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività,
disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta
alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili).
(Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di notaio, condannato per
malversazione per essersi appropriato di parte di somma richiesta per
il pagamento di imposte dovute in relazione ad atti di donazione sez.
3^, 25.5.94, n. 1991782, ric. Siciliani).
Va
disattesa la tesi difensiva secondo cui l'attività del notaio
nell'adempimento dell'obbligazione tributaria andrebbe qualificata
come estranea alla funzione pubblico svolta per la stipula degli
atti.
Il
fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la
veste di coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al
soggetto passivo d'imposta al fine di agevolare la riscossione dei
tributi (cd. Interesse fiscale, tutelato dall'art. 53 Cost.), non
vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete.
L'adempimento
dell'obbligazione tributaria, nonché elidere la funzione
pubblica, la esalta siccome strutturalmente connessa con l'atto
rogato e mirata al soddisfacimento di un interesse pubblico.
Ché
se poi, ad absurdum, si volesse ravvisare il reato meno grave di
appropriazione indebita, innegabile sarebbe la sussistenza della
circostanza ex art. 61 c.p., n. 11, che rende perseguibile d'ufficio
il reato.
Non è
necessario che il rapporto interceda direttamente tra l'autore del
fatto e il soggetto passivo, ma è sufficiente che il colpevole
se ne sia avvalso per commettere il reato. Sicché non rileva
ai fini dell'elemento circostanziale in parola stabilire se il denaro
consegnato dal cliente sia diventato "pecunia publica". Con
il che resta confutato il contrario avviso formulato dalla difesa
degli indagati.
Ai
fini dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, è
sufficiente, ripetesi, che l'agente si sia avvalso del rapporto di
prestazione d'opera, nel senso che esso gli abbia dato l'occasione di
commettere il reato, anche in danno di terzi estranei al rapporto
stesso, agevolandone l'esecuzione (Cass. 24.6.99, Sepe).
L'illecita
appropriazione si realizza tanto se il denaro sia considerato del
cliente quanto se sia vincolato al pagamento del tributo e ritenuto
"pecunia publica" e la consumazione è agevolata
dalla prestazione d'opera.
Si
adombrano, pertanto, gli estremi del delitto di cui all'art. 361
c.p., per la mancata denuncia all'a.g. del reato commesso dal notaio.
Ugualmente
viziata è la decisione del gip in tema di abuso di ufficio,
posto che i funzionari hanno violato precise disposizioni di
carattere disciplinare, oltre che la norma penale (art. 361 c.p.) al
fine di recare vantaggio al notaio P.
Errata
è la valutazione del gip, infine, per il delitto di falso per
soppressione. D'altro canto, lo stesso giudice riconosce che al
riguardo necessitano approfondimenti istruttori, laddove evidenzia
che il relativo capo di imputazione "lascia le maggiori
incertezze".
Sicché
gli incrementi probatori dibattimentali dovevano costituire il
naturale esito e sviluppo del quesito posto.
Si
impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
al tribunale di Orvieto, ufficio Gip, per l'ulteriore corso.
P. Q.
M.
Annulla
la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Orvieto, ufficio
Gip, per l'ulteriore corso.
Depositata
in Cancelleria l'11 dicembre 2009.