LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo -
Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel.
Presidente di Sezione -
Dott. PAPA Enrico -
Presidente di Sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino -
Presidente di Sezione -
Dott. FINOCCHIARO Mario -
Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio -
Consigliere -
Dott. SALME’ Giuseppe
- Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio -
Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 14275/2008 per
regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
CORTE D’APPELLO DI TORINO con decreto del
04/03/2008; nella causa tra:
B.L.;
• ricorrente non
costituitosi in questa fase -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
• resistente non
costituitosi in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella Camera
di consiglio del 01/12/2009 dal Presidente Rel. Dott. PAOLO VITTORIA.
FATTO
1. - B.L. Ha proposto
alla corte d’appello di Perugia una domanda di equa
riparazione.
Ciò per la non ragionevole durata del
processo di merito a suo tempo iniziato davanti al pretore di La
Spezia, proseguito in appello e pendente, alla data della domanda,
davanti a questa Corte.
La corte d’appello di Perugia ha dichiarato il
proprio difetto di competenza per territorio.
Ha indicato come giudice competente la corte
d’appello di Torino, che a sua volta ha chiesto il regolamento
di ufficio della competenza.
2. - La prima sezione
– in seguito alla discussione dell’istanza in camera di
consiglio – ha rimesso il procedimento al primo presidente, che
lo ha assegnato alle sezioni unite.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La questione su
cui le sezioni unite si debbono pronunciare riguarda
l’interpretazione della norma sulla competenza dettata dalla L.
24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
La disposizione è così formulata:
• ”La domanda di
equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art.
11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel
cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di
merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificataa.
2. - La disposizione
ha conosciuto sin qui un’interpretazione che ne ha
progressivamente ristretto l’ambito di applicazione ai soli
casi di giudizio presupposto svoltosi davanti ai giudici ordinar, per
il resto dando spazio alle regole processuali di diritto comune
(così, tra le altre, Cass. 5317 del 2008, 4480 del 2006, 11300
del 2004).
Un’ulteriore contrazione del possibile spazio
applicativo la disposizione l’ha conosciuta a proposito delle
domande di equa riparazione a fondamento delle quali è stato
dedotto il ritardo occorso davanti alla Corte di cassazione, in
quanto giudice non localizzato in un distretto (Cass. 20271 e 15842
del 2005).
La competenza ne è risultata attratta alla
disciplina comune.
2.1. - La sezione
semplice, appunto in un caso di questo tipo, nel chiedere che sulle
questioni sorte in sede di interpretazione della disposizione prima
richiamata intervenissero le sezioni unite, ha svolto le
considerazioni che seguono.
L’applicabilità delle norme ordinarie
di competenza ordinaria va considerata alla luce del principio,
secondo il quale la L. n. 89 del 2001, art. 2, delinea in modo
unitario il diritto all’equa riparazione, e correlativamente
l’azione con cui il diritto è fatto valere, senza
autorizzare frazionamenti o scissioni con riferimento a vicende o
fasi del processo.
Pertanto, benchè sia possibile individuare
degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del
processo, si deve sempre procedere ad una valutazione complessiva,
anche quando il processo si è articolato in gradi e fasi e
questo può fare escludere la sussistenza del diritto, qualora
il termine di ragionevole durata di una fase risulti violato, senza
però che lo sia stato quello concernente l’intera durata
del processo, nelle due fasi di merito e di legittimità. né
va sottaciuto che non rientra nella disponibilità della parte
riferire la propria domanda ad uno solo dei gradi di giudizio,
optando per quello in cui sia stato sforato il limite interno di
ragionevolezza, segmentando a propria discrezione la vicenda
processuale presupposta.
A proposito poi di una tesi prospettata in dottrina,
per cui nel caso in cui la violazione sia riferibile alle fasi di
merito si dovrebbe applicare la norma speciale, mentre andrebbe
applicata quella comune quando l’eccessiva durata si sia
verificata nella fase di legittimità, la sezione ha osservato
che la tesi incontra oltre all’ostacolo costituito dalla
configurazione unitaria del giudizio, quello per cui, per determinare
in concreto la regola di competenza applicabile, sarebbe prima
necessario delibare a quale segmento processuale riferire la
violazione del termine di ragionevole durata.
La sezione ha concluso osservando che il carattere
unitario del giudizio e la valorizzazione del luogo di conclusione
del medesimo (in relazione ad una delle sue fasi), anche ai fini
della identificazione del giudice competente per territorio a
conoscere della domanda, potrebbero realizzare una sostanziale
alterazione del criterio stabilito nell’art. 3, comma 1, della
legge, tenuto conto del numero non infrequente di processi che si
svolgono in tutte le fasi.
3. - Le sezioni unite
ritengono che della disposizione sia da accogliere una
interpretazione, che non incompatibile con il suo dato letterale, ne
coglie le ragioni ed al tempo stesso assicura una uniforme
applicazione della norma per tutta l’area del contenzioso
originato dalla L. n. 89 del 2001.
Interpretazione, quella che si accoglie, che
considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è
determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore
rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito
distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al
quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così
individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di
collegamento della competenza e di individuazione del giudice
competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito
dall’art. 11 c.p.p., ed è richiamato nell’art. 3,
comma 1, della legge.
4.1. - Diversamente da
quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non
può trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la
disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è
proprio della distribuzione sul territorio delle corti di appello.
Ciò che ha costituito argomento per
restringerne l’ambito di applicazione ai soli casi in cui il
giudizio presupposto si svolga davanti al giudice ordinario e d’altra
parte ha favorito la formazione d’una giurisprudenza volta ad
escludere che l’art. 3, comma 1, della legge si applichi al
caso che il segmento di giudizio presupposto dedotto a fondamento
della domanda si sia svolto davanti a questa Corte.
E’ agevole osservare che il termine distretto
appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il
legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la
sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può
funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio
giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è
iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perchè
dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non
l’ambito territoriale di competenza.
4.2. - E’
agevole ancora osservare che, quando si è trattato di
disciplinare la legittimazione passiva rispetto alla domanda di equa
riparazione, il legislatore ha previsto una serie di distinzioni,
appuntando la legittimazione sulle amministrazioni governative di
riferimento per gli aspetti organizzativi delle diverse giurisdizioni
(art. 3, comma 3, della legge).
E non è allora giustificato ipotizzare che un
legislatore il quale affida ad una legge destinata a regolare gli
effetti del fenomeno della durata non ragionevole del processo, quale
che sia il giudice davanti al quale si svolge, abbia espresso la
volontà di statuire una diversità di disciplina della
competenza mediante l’impiego della parola “distrettoo
anziché con una specifica disposizione intesa a far salva
l’applicazione della norma processuale civile.
4.3. - Il dilatarsi
del contenzioso innescato dalla L. n. 89 del 2001, che fa ricadere
sul bilancio dello Stato un onere sempre più gravoso a causa
del perdurare del fenomeno della eccessiva durata del processo, in
diverso modo comune alle varie giurisdizioni, rende a questo punto
ragionevole l’interpretazione qui accolta, che i giudici
ordinari che debbono deciderne non sia prossimi a quelli speciali
davanti ai quali il ritardo si manifesta e consente di ritenere
superate le considerazione svolte nella sentenza 17 luglio 2007 n.
287, dove la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le
preoccupazioni, che invece danno ragione del perchè la norma
speciale debba applicarsi al posto di quelle ordinarie.
4.4. -
L’interpretazione accolta favorisce poi la diffusione del
contenzioso sull’intero sistema delle corti di appello, anziché
una sua elevata concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal
fatto di avervi sede gli organi di vertice dei diversi ordini
giudiziari, ordinario e speciale.
5. - La decisione sul
regolamento di ufficio chiesto dalla Corte di appello di Torino è
che la competenza a decidere sulla domanda le spetti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte di
appello di Torino ed assegna per la riassunzione davanti alla stessa
il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di
Cassazione, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010