SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 25 ottobre 2006 - 13 novembre 2006, n. 37409
(Presidente Fazzioli – Relatore Piraccini)
Fatto e diritto
La
Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale della stessa città nei confronti di G. Michele per il reato di cui
all’articolo 22 legge 286/98, per avere occupato alle proprie dipendenze una
cittadina extracomunitaria priva del permesso di soggiorno. Rilevava che
l’imputato aveva sostanzialmente ammesso il fatto limitandosi a sostenere che
aveva ritenuto in buona fede di poterlo fare in quanto la donna gli aveva
mostrato la richiesta per ottenere il permesso di soggiorno. Secondo la Corte
il principio di buona fede non era invocabile da parte dell’imputato in quanto
a lui incombeva l’obbligo di prendere visione del permesso di soggiorno prima
di assumere la cittadina extracomunitaria, non essendo sufficiente la semplice
richiesta. Inoltre il G. conosceva la situazione della donna in quanto abitava
vicino alla sua trattoria, la pena appariva congrua visto che vantava
precedenti penali proprio in materia di violazione delle norme sul lavoro.
Contro
la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo:
-
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui dava per scontato che
egli conoscesse la condizione di clandestina della donna solo perché abitava
vicino alla sua trattoria, e nella parte in cui non aveva valutato che
l’assunzione della donna era stata limitata ad una sola settimana di prova,
dopo di che, non avendo ricevuto il permesso di soggiorno, la licenziava;
-
contrasto tra dispositivo e motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che
la pena non potesse essere convertita, mentre nel dispositivo veniva confermata
la sentenza di primo grado che invece aveva concesso la conversione;
-
intervenuta prescrizione del reato.
La
Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto
richiede di effettuare una rivalutazione degli elementi di fatto posti alla
base della decisione. La motivazione appare invece del tutto congrua e logica
non potendo l’imputato invocare la sua buona fede, visto che doveva sapere che
la legge richiede il permesso di soggiorno per potere assumere una cittadina
extracomunitaria, e visto che anche un’assunzione in prova costituisce
instaurazione di un rapporto di lavoro.
Il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La
Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.