LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 16.2.2010 n.
3616
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. IANNIELLO Antonio
- Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco
- rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio
- Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni
- Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20676/2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, LANZETTA ELISABETTA, giusta
mandato in calce al ricorso;
vari ricorrenti
avverso la sentenza n. 1998/2005
della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/12/2005 R.G.N.
919/05;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 14/01/2010 dal Consigliere Dott.
BANDINI Gianfranco;
udito l'Avvocato LANZETTA ELISABETTA;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data
26.10 - 22.12.2005 la Corte di Appello di Salerno, pronunciando in
sede di rinvio dalla Cassazione (disposto da questa Corte con la
pronuncia n. 11629/2004), accolse la domanda subordinata
originariamente svolta nei confronti dell' Inps da A. A., B.F.,
Bo.Ar., C.S., D. N.W., D.L.A., D.V., L. M., P.P., R.F.P. (tutti
avvocati dell' Inps iscritti all'Assicurazione Generale ed al Fondo
di previdenza per il personale dell' Inps ) e diretta a vedersi
riconosciuta l'anzianità contributiva utile, maturata nel
Fondo mediante il riscatto di un anno di pratica forense e dei
quattro anni corrispondenti al corso di laurea, ai fini del
perfezionamento del diritto a pensione nell'AGO, dichiarando il
diritto dei predetti lavoratori a vedersi computata l'anzianità
di iscrizione al Fondo per la copertura degli oneri relativi alla
Previdenza del personale a rapporto di impiego dell' Inps ,
limitatamente ai periodi assicurati non coincidenti, nella anzianità
utile a conseguire la pensione di vecchiaia nella assicurazione
generale obbligatoria. A sostegno del decisum la Corte territoriale
osservò che:
- i ricorrenti non
avevano maturato, nel momento in cui avevano rassegnato le dimissioni
condizionate, il diritto a pensione in alcuna delle forme
pensionistiche obbligatorie;
- il fatto che avessero
maturato una anzianità contributiva nel Fondo speciale,
sufficiente, all'atto del raggiungimento dell'età
pensionabile, a far maturare il diritto alla pensione secondo il
precedente sistema, non escludeva che gli stessi si trovassero non
tutelati contro la perdita de diritto acquisito all'utilizzo degli
anni riscattati;
- il vigente sistema di
totalizzazione (L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1) costituiva
l'unica legittima tutela per i litisconsorti al fine di evitare che
si disperdessero anni di contribuzione, non altrimenti usufruibili
alla luce della L. n. 449 del 1997, art. 59, nella interpretazione
datane dal Giudice di legittimità;
- il diritto da
dichiararsi doveva essere limitato ai periodi assicurativi non
coincidenti e nell'ambito dell'anzianità utile a conseguire la
pensione di vecchiaia nella assicurazione generale obbligatoria.
Avverso l'anzidetta
sentenza della Corte territoriale l' Inps ha proposto ricorso per
cassazione fondato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il
ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 71,
comma 1, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 25;
artt. 1362, 1363, 1366 e 1375 c.c. in relazione agli artt. 2, 13, 21
e 22 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza
del personale a rapporto d'impiego dell' Inps ), nonchè vizio
di motivazione, osservando che:
- la sfera di operatività
della L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, di stretta
interpretazione quale eccezione al sistema previdenziale
obbligatorio, doveva ritenersi limitata alle forme pensionistiche a
carico dell'AGO e a quelle sostitutive, esclusive ed esonerative
della stessa, con esclusione quindi di quelle integrative, fra le
quali ultime rientrano le prestazioni rese dal Fondo per il personale
Inps ;
- la finalità
della totalizzazione è quella di consentire il conseguimento
delle pensioni di vecchiaia o di inabilità e non già
quella di determinarne la misura;
- in ogni caso restava
esclusa l'applicazione dell'istituto per conseguire la pensione di
anzianità, laddove nella specie i periodi non coincidenti
oggetto della pretesa sarebbero dovuti servire proprio ad integrare
l'anzianità contributiva necessaria per ottenere la pensione
di anzianità;
- nel caso di specie i
periodi di assicurazione obbligatoria, separatamente considerati,
soddisfacevano ampiamente i requisiti minimi stabiliti per la
pensione di vecchiaia.
2. La L. n. 388 del 2000,
art. 71, comma 1, prevede che "Al lavoratore, che non abbia
maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè
delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data
facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei
requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei
trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni,
qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i
requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
(...)".
2.1 La giurisprudenza di
questa Corte (cfr, Cass., n. 2490/2008) ha già avuto modo di
puntualizzare che il sistema della totalizzazione non ha efficacia
generalizzata, ma viene consentito solo nei casi e con le modalità
espressamente previste prima dalla suddetta L. n. 388 del 2000, art.
71, e, successivamente, dal D.Lgs. n. 42 del 2006 (quest'ultimo non
applicabile alla fattispecie all'esame ratione temporis) e non può
quindi essere considerato alla stregua di un principio sistematico.
Ne consegue che, in base
all'inequivoco tenore letterale del ricordato L. n. 388 del 2000,
art. 71, comma 1, i periodi assicurativi non coincidenti utilizzabili
per il conseguimento della pensione di vecchiaia o dei trattamenti
pensionistici per inabilità devono essere posseduti presso le
gestioni "...delle forme pensionistiche a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme
pensionistiche gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
509", restando conseguentemente inutilizzabili a tal fine, pur
nell'eventuale sussistenza degli altri requisiti richiesti, i
contributi posseduti presso le gestioni di forme pensionistiche
integrative, stante la loro mancata contemplazione.
2.2 La natura di
prestazione integrativa (e non sostitutiva) del trattamento
pensionistico obbligatorio da riconoscersi alla pensione a carico del
Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'
Inps è stata già espressamente affermata dalla sentenza
di questa Corte che ha disposto il rinvio (Cass., n. 11629/2004),
tenuto conto dell'esplicita qualificazione in tal senso contenuta
nella L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, e della disciplina dettata
dallo stesso Regolamento per il trattamento di previdenza e
quiescenza del personale impiegatizio dell' Inps , in conformità,
del resto, con quanto già in precedenza ritenuto dalla
giurisprudenza di questa Corte in ordine all'analoga forma di
previdenza prevista in favore di personale dell'INAM, trasferito al
servizio sanitario nazionale (cfr, Cass., n, 16062/2003).
2.3 Ne discende, con
efficacia assorbente di qualsivoglia ulteriore considerazione, che i
periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso il Fondo di
previdenza per il personale impiegatizio dell' INPS non possono
essere utilizzati, con il sistema della totalizzazione, ai fini di
cui al ridetto L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1.
3. In forza delle
considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la
sentenza impugnata va cassata.
Non essendovi necessità
di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel
merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda
svolta dagli odierni intimati. Non è luogo a provvedere sulle
spese dell'intero processo ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,
nel testo previgente alla novella, inapplicabile ratione temporis, di
cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n.
326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda svolta dagli odierni intimati; nulla per le spese
dell'intero processo.
Così deciso in
Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria
il 16 febbraio 2010