Motivi della decisione
Con un unico motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, con
violazione dell'art. 2, comma 3, della legge 2001/89, abbia rigettato
la domanda, ritenendo che la palese infondatezza della domanda proposta
davanti al Tar consentiva di escludere - anche in conseguenza
dell'esito negativo di un giudizio di legittimità costituzionale,
definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 330/1999
dichiarativa della non fondatezza della questione sollevata,
intervenuta proprio in concomitanza con il decorso della durata
ragionevole del processo che l'attesa della definizione della
controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato, potesse aver
procurato ai ricorrenti medesimi un patema d'animo indennizzabile.
Il ricorso è fondato.
Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del
processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge
n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente
dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla
consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l'esito
del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso
sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto
dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come
quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia
artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il
perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque
in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando
irrilevante l'asserita consapevolezza da parte dell'istante della
scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria.
Dell'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo,
deve dare prova puntuale l'Amministrazione, non essendo sufficiente, a
tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata
manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269; 2010/9938).
La Corte di appello di Bologna - nel rigettare il ricorso osservando
che la palese infondatezza della domanda proposta davanti al Tar
consentiva di escludere che l'attesa della definizione della
controversia, dall'esito sfavorevole ormai scontato dopo la pronuncia
della Corte costituzionale n.330/1999 dichiarativa della non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale sollevata e intervenuta
proprio in concomitanza con il decorso della durata ragionevole del
processo, potesse aver procurato ai ricorrenti un patema d'animo
indennizzabile - non si è uniformata ali'orientamento sopra enunciato e
il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti
elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato,
consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda
priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di
una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella
specie verificato il pregiudizio morale conseguente all'eccessiva
durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come
effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia
pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).
Va altresì rilevato che il giudizio presupposto - promosso davanti al
Tar Emilia Romagna con ricorso del 18 aprile 1996 e non ancora definito
alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (3 aprile 2009)
- si è protratto per tredici anni, con conseguente superamento nella
misura di dieci anni del termine ragionevole di durata, determinato per
il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri
fissati dalla Corte europea dei diritti deli'uomo e della Corte di
cassazione (Cass. 2008/14).
In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non
patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la
CEDU, in alcune decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo
2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che
potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non
patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli
casi e alle loro peculiarità, somme complessive d'importo notevolmente
inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidata, con
valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice
italiano di procedere, in relazione alle particolarità della
fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in
precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).
Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa
adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata
giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in
relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Emilia Romagna
oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo
periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo i
ricorrenti presentato istanza di prelievo soltanto il 17 e il 28
febbraio 20909, a ciascuno dei ricorrenti va liquidata in via
equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di euro 6.500,00 con
gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere
condannato il Ministero soccombente.
Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione
seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base
alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con
riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;
2008/25352).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al
pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di euro
6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei
ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in euro
1.640,00 di cui euro 1.100,00 per competenze ed euro 50,00 per esborsi,
oltre a spese generali e accessori di legge.
Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 965,00, di cui
euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.