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Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 14 febbraio
2008, n. 3520
IN FATTO
Luigi D. conviene
in giudizio, dinanzi al pretore di Nola, il dott. Antonio N., suo
odontoiatra, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni,
morali e materiali, subiti in conseguenza di una prestazione
professionale a suo dire eseguita con imperizia dal medico
convenuto.Anche gli acconti versati e indebitamente
trattenuti dal N. formeranno oggetto del petitum attoreo.Il
dentista, nel costituirsi in giudizio, nega la configurabilità
di qualsivoglia profilo di colpa professionale in seno al suo
operato, precisando che la pretesa inidoneità della
protesi da lui applicata al cliente era conseguenza esclusiva del
negligente atteggiamento di quest'ultimo, che aveva disertato più
di un appuntamento: del tutto legittimamente, pertanto, egli
aveva trattenuto gli acconti ricevuti (trattandosi di somme
corrisposte anche in relazione a prestazioni professionali rese
in favore di alcuni congiunti dell'attore), mentre non gli era
ancora stato versato il residuo corrispettivo per le prestazioni
professionali eseguite (delle quali egli chiederà in via
riconvenzionale la corresponsione).Il giudice di primo
grado accolse la domanda principale.La corte di appello
di Napoli, investita dell'impugnazione proposta dal
professionista, accolse il gravame, osservando, per quanto ancora
di rilievo nel presente giudizio di legittimità:-
che il giudice di prime cure, limitatosi all'escussione di alcuni
testimoni, aveva, senza far ricorso ad una (pur indispensabile)
consulenza tecnica, ravvisato gli estremi della colpa
professionale nel comportamento dell'appellante, e
conseguentemente liquidato il danno biologico temporaneo
"apoditticamente, senza alcun riscontro, possibile solo
attraverso c.t.u. medico-legale";- che l'attore, pur
allegando una responsabilità professionale del dott. N.
(consistita nell'aver quegli colpevolmente ritardato
l'applicazione della protesi dentaria dopo avergli estratto tre
denti, condotta, questa, etiologicamente connessa all'inevitabile
rigetto dell'opus protesico, applicato dopo ben sette mesi), "non
aveva dimostrato la colpa professionale dell'appellante",
pur dovendosi egli "ritenere gravato del relativo onere".
Non era stata dunque raggiunta (l'affermazione è testuale
in sentenza) "la prova esaustiva dei motivi per cui non
venne immediatamente applicata la protesi, se per colpa del
dentista o per comportamento dello stesso appellato, che avrebbe
mancato alcuni appuntamenti, a parte il rilievo che sarebbe stato
indispensabile il ricorso ad una c.t.u. per valutare l'idoneità
stessa della protesi e quantificare i danni biologici, cosa che
l'attore non ha richiesto minimamente, neppure allegando una
documentazione medica esaustiva o una perizia di parte"
(folii 4-5 della pronuncia oggi impugnata);- che
l'appello relativo al mancato accoglimento in prime cure della
domanda riconvenzionale era viceversa infondato, poiché
"non sembrava essere stata raggiunta una prova esaustiva"
in merito.Avverso tale sentenza, Luigi D. ha proposto
ricorso per cassazione sostenuto da 2 motivi di gravame.Resiste
con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale
condizionato, l'intimato Antonio N.Sono agli atti memorie
difensive tempestivamente depositate dal ricorrente.
IN DIRITTO
Il ricorso
principale è fondato, sia pur nei limiti in cui di qui a
breve si dirà.Al suo accoglimento consegue il
rigetto (per assorbimento virtuale) del ricorso incidentale
condizionato.Con il primo motivo, si duole il ricorrente
della violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli
artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 2230, 2236, 2727 ss., 2697 c.c.;
115 e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5,
c.p.c.Il suo complesso contenuto può essere
riassunto nei termini che seguono:1) dovendo l'errore del
professionista individuarsi nell'impianto della protesi a
distanza di sette mesi dall'estrazione dei denti, in nessun caso
il giudice del merito ne avrebbe potuto escludere la
responsabilità;2) lo specifico profilo di colpa
ascrivibile al dentista andava individuato proprio nel fatto
dell'aver impiantato la protesi nonostante l'eccessivo lasso di
tempo trascorso desse certezza del fallimento di tale operazione
(a nulla rilevando, in proposito, che il D. avesse o meno
disertato gli appuntamenti): il comportamento dello specialista
si era, pertanto, sostanziato in un vero e proprio errore tecnico
dovuto ad imperizia, giusta deposizione resa dal teste Addeo
(l'odontotecnico che aveva eseguito la protesi), a mente della
quale l'intera operazione (predisposizione e posa in opera
dell'apparecchio protesico) doveva avvenire entro 15-20 giorni,
pena lo spostamento dei monconi dei denti estratti e la
conseguente inidoneità dell'opus in tal guisa
realizzato;3) la protesi costituisce opus materiale, par
cui la sua inidoneità non poteva che determinare, nella
specie, la responsabilità presunta del medico dentista,
tenuto all'adempimento di un'obbligazione di risultato;4)
il dovere di informazione gravante sul medico odontoiatra, avente
latitudine pari a quella del chirurgo estetico - trattandosi di
interventi medici di elezione - conformava ancora, sotto altro
aspetto, la natura dell'obbligazione del professionista in
termini di obbligazione di risultato;5) il carattere
routinario dell'intervento poneva a carico del dentista l'onere
di provare che l'esito infausto dell'intervento di facile
esecuzione fosse etiologicamente riconnesso a vicende a sé
non imputabili;6) la prestazione del medico non poteva,
comunque, dirsi esaurita con la mera esecuzione dell'intervento
odontoiatrico, sussistendo in capo al medesimo un ulteriore
obbligo di vigilanza, scandito nel tempo dalle vicende successive
all'intervento e riconducibile alla generale figura degli
obblighi di protezione (art. 1175 c.c.), gravitanti nell'orbita
della prestazione principale onde evitare la verificazione di
eventi funzionali ad incidere negativamente sulla felice
attuazione del programma terapeutico.Il complesso motivo
dianzi esposto risulta fondato sia pur se in alcune soltanto
delle sue articolazioni.Fondate e meritevoli di
accoglimento risultano, difatti, le doglianze (di cui ai
precedenti nn. 1, 2 e 5) che attengono alla astratta
predicabilità di indiscussi profili di colpa nel
comportamento tenuto, nella specie, dal resistente e al regime
probatorio applicabile in tema di responsabilità
professionale medica.Corretta in punto di diritto (anche
se non indispensabile, come di qui a breve si dirà) la
ricostruzione degli aspetti colposi ravvisabili nella condotta
del dentista - rettamente individuati nel ritardo applicativo
dell'opus protesico e nella irrilevanza delle eventuali e non
provate diserzioni agli appuntamenti del paziente -, va in questa
sede ribadito come sia principio di diritto del tutto consolidato
quello secondo cui, positivamente e previamente accertata
l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente
rilevante (secondo i criteri di recente affermati da questa
stessa Corte con la sentenza 21619/2007) tra la condotta e
l'evento di danno, è consentito al giudice il passaggio,
logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione
dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè della
sussistenza, o meno, della colpa dell'agente (che, pur in
presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere
autonomamente esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di
prevedibilità ed evitabilità). Orbene, criteri
funzionali all'accertamento della colpa medica - la prova della
cui assenza grava, nelle fattispecie di responsabilità
contrattuale quale quella di specie, sempre sul
professionista/debitore (Cass. ss.uu. 13533/2001, sia pur con
riferimento a vicenda processuale diversa dall'inadempimento del
medico) - risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura,
facile o non facile, dell'intervento del medico; b) del
peggioramento o meno delle condizioni del paziente; c) della
valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto:
lieve, nonché presunta, in presenza di operazione
routinarie; grave, sia pur sotto il solo profilo della sola
imperizia (Corte cost. 166/1973), se relativa ad interventi che
trascendano la ordinaria preparazione media ovvero non risultino
sufficientemente studiati o sperimentati, salvo l'ulteriore
limite della particolare diligenza e dell'elevato tasso di
specializzazione richiesti in tal caso al professionista; d) del
corretto adempimento tanto dell'onere di informazione - con
conseguente consenso del paziente -, quanto dei successivi
obblighi "di protezione" del paziente stesso attraverso
il successivo controllo degli effetti dell'intervento.Di
tali canoni, risultano sicuramente violati dal giudice del merito
quelli sul tema della prova (avendo la corte d'appello
inspiegabilmente rovesciato il riparto del relativo onere,
ritenendone all'uopo inspiegabilmente gravato il paziente), in
considerazione della (non contestata né contestabile)
natura routinaria dell'intervento (del tutto fuorviante risulta,
in proposito, l'affermazione difensiva dell'odierno resistente -
folio 11 del controricorso - secondo la quale sarebbe
giurisprudenza pacifica e costante quella secondo la quale "in
materia di responsabilità del professionista è il
cliente a dover provare di aver sofferto un danno per l'erroneità
o l'inadeguatezza delle prestazioni professionali", con ciò
sovrapponendosi del tutto inammissibilmente il piano della prova
dell'evento ingiustamente dannoso con quello della prova della
colpa). Sotto tale profilo, ed entro tali limiti, la sentenza
impugnata va cassata, alla luce del principio di diritto secondo
il quale spetta al medico/debitore la prova della mancanza di
colpa (sub specie della sopravvenienza, nella serie causale che
dall'intervento ha condotto all'evento di danno, di un fatto
inevitabile o imprevedibile), mentre il paziente è tenuto
soltanto a provare il rapporto (nella specie, contrattuale) con
il professionista e la riferibilità a quest'ultimo
dell'intervento, allegando il risultato peggiorativo
conseguito.Non possono essere invece accolte le doglianze
(sub 4 e 6) relative alla presunta violazione, da parte del
professionista, degli obblighi accessori relativi al c.d.
"consenso informato" ed alla successiva, mancata
prestazione accessoria del controllo successivo
all'intervento.Entrambe, difatti, legittime in punto di
diritto, risultano per la prima volta sollevate dinanzi a questa
Corte e, come tali, inevitabilmente destinate alla scure
dell'inammissibilità quali profili radicalmente nuovi di
domanda, tali dovendosi ritenere i petita attinenti alle
obbligazioni c.d. accessorie (che pur trovano titolo nella
medesima causa petendi, id est nella medesima fonte obbligatoria
contrattuale), rispetto all'inadempimento dell'obbligazione
principale di prestazione: l'inadempimento dei riconnessi
Nebenpflichten e Schutzpflichten oggi rappresentati e lamentati
dal ricorrente postulavano, difatti, una tempestiva e specifica
istanza nel giudizio di merito.Infondata in diritto è
ancora la doglianza (supra, sub n. 3) relativa ad una pretesa
responsabilità del dentista anche in relazione all'opus
protesico. Contrariamente a quanto opinato da una non recente
giurisprudenza di merito (Pret. Modena 16 settembre 1993), questa
Corte ha avuto recentemente modo di affermare (Cass. sez. III n.
10741 del 2002) che "una entità materiale (...) non è
mai individuabile nell'opera del dentista, neanche con
riferimento alla protesi, che può considerarsi un'opera
materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione
dell'odontotecnico".Con il secondo motivo, lamenta
ancora il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.
191 c.p.c., anch'essa con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5,
stesso codice.Il motivo non merita accoglimento, pur
ponendo una questione di diritto di non agevole
soluzione.Lamenta la difesa del D. che il giudice
d'appello, pur avendo ritenuto indispensabile l'espletamento di
una consulenza medico-legale, anche ai fini di una diversa e più
analitica quantificazione del danno lamentato dall'attore,
avrebbe poi inspiegabilmente ritenuto di non dar corso
all'indagine peritale, nonostante l'attore avesse dato prova del
proprio assunto. La corte partenopea, a detta del ricorrente,
avrebbe "dato atto del raggiungimento della prova che,
tuttavia, ha ritenuto non completamente esaustiva dei fatti
costitutivi della pretesa attorea, negando al contempo
l'ammissione di un mezzo che, pure, riteneva indispensabile e che
era nella sua esclusiva disponibilità sol perché
l'attore non ne aveva fatto formale richiesta".Il
motivo non può essere accolto, ma la motivazione della
sentenza impugnata deve essere corretta.In premessa, va
osservato come sia effettivamente principio di diritto
consolidato quello secondo cui la consulenza tecnica non è
rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere
discrezionale del giudice: essendo utilizzabile per la soluzione
di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a
cognizioni di ordine tecnico (art. 61 c.p.c), non è
compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione è
subordinata alla richiesta della parte (ex multis, Cass. n. 1620
del 1989). Erra, pertanto, il giudice di appello nel rilevare il
mancato espletamento della c.t.u. in primo grado, nel predicarne
la indispensabilità e nel non provvedere, poi,
autonomamente a disporla, come pur consentitogli dalla natura del
mezzo di prova in parola, secondo quanto più volte
affermato da questa stessa Corte di legittimità (Cass. n.
12416 del 1995) giusta il principio di diritto, che deve in
questa sede essere ribadito, secondo cui il giudice di appello è
libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, poiché
essa, non rientrando nella categoria dei "mezzi di prova",
non è soggetta ai limiti di ammissibilità per essi
previsti dall'art. 345 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in
cui, va aggiunto, tale mezzo di prova non sia stato disposto in
primo grado.Obbietta, peraltro, il resistente che il
procuratore del D. in sede di giudizio di merito, avv.
Mercogliano, nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi
alla Corte di appello, alla terza facciata, si sarebbe così
testualmente espresso: "senza, alcuna, necessità di
dover ricorrere ad una consulenza tecnica, anche perché
ormai, per il tempo trascorso, non era più possibile al
giudicante ricostruire la fattispecie quo ante" (così
risultando rispettato il principio di autosufficienza degli atti
difensivi in sede di giudizio di cassazione).Si pone,
pertanto, a questa Corte, il quesito (da risolvere anche ai fini
dell'indicazione al giudice del rinvio dei limiti probatori entro
cui quel procedimento avrà ad essere contenuto) se, al
principio di diritto dianzi esposto circa la libera valutabilità
e la libera disponibilità ex officio, da parte del giudice
del merito, dello strumento probatorio della c.t.u. a prescindere
da istanze di parte si contrapponga altro, più generale e
contrastante principio processuale, improntato alla regula iuris
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Ritiene
questa Corte che, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia
residua questione in ordine alla esistenza di una responsabilità
professionale, attesi i suindicati criteri probatori cui il
giudice di rinvio dovrà attenersi (e in totale assenza,
nel corso del precedente giudizio di merito, di qualsivoglia
prova della non addebitabilità a sé del danno
offerta dal professionista), e in presenza di una speculare
necessità di accertamento limitato alla sola entità
del danno, la espressa rinuncia ad un accertamento tecnico da
parte dell'avente diritto (il cui compimento avrebbe naturaliter
consentito di aspirare ad una più ben analitica e
articolata pronuncia risarcitoria) comporta, in ossequio al
principio dispositivo che regola e governa l'intero sottosistema
processualcivilistico italiano, il "congelamento" del
potere del giudice di procedere all'accertamento de quo e la
conseguentemente limitazione del potere di disporre la
liquidazione del danno al solo criterio
equitativo.All'accoglimento in parte qua del ricorso
principale segue il rigetto, per implicito assorbimento, di
quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i
ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, quello principale,
rigetta quello incidentale condizionato, cassa e rinvia, anche
per le spese, alla corte di appello di Napoli, in altra
composizione.
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