LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sezione Civile
Sentenza 15 febbraio
2010 n. 3453
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. VIDIRI Guido -
Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura -
Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo -
rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio -
Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso 21170-2006
proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA,
RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.M., F.R., P.P.S., B.
L.M., C.C., domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO
giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della
CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2006 R.G.N. 1414/04;
udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2009 dal Consigliere
Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l'Avvocato GARLATTI
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di
Milano ha confermato la sentenza di prime cure che, in accoglimento
dei ricorsi proposti nei confronti dell'Inps dai lavoratori indicati
in epigrafe, aveva riconosciuto, sul presupposto dell'avvenuta
esposizione ultradecennale all'amianto, il loro diritto alla
rivalutazione del periodo contributivo in relazione ai rispettivi
periodi di lavoro ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma
8.
Osservava in particolare
che la consulenza tecnica d'ufficio, anche avvalendosi dei risultati
di alcune deposizioni testimoniali, aveva comunque accertato la
configurabilita di un rischio da inalazione di amianto con
superamento dei valori soglia fino al 1986;
per il periodo
successivo, anche se non erano stati superati i suddetti valori, vi
era stata comunque un'esposizione a rischio inalatorio pericoloso per
la salute.
Per la cassazione dalla
sentenza propone ricorso l'Inps affidato un unico motivo. I
lavoratori resistono con controricorso illustrato da memoria.
DIRITTO
Motivi della decisione -
Con unico motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e del D.Lgs.
n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. Deduce che la Corte territoriale, pur
avendo dato atto che l'esposizione all'amianto negli anni successivi
al 1986 era stata stimata dal CTU come probabilmente inferiore al
valore di soglia, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo
grado al beneficio richiesto e cioè alla rivalutazione del
periodo contributivo anche per gli anni successivi al 1986. Ciò
in contrasto col principio, più volte ribadito dalla Corte di
legittimità, secondo cui ai fini dell'applicazione dei
benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma
8, l'esposizione all'amianto deve essere agganciata a chiari standard
parametrici di rischio, costituiti dai valori di riferimento
cristallizzati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.
Il ricorso è
fondato e deve essere pertanto accolto.
A norma della L. n. 257
del 1992, art. 13, comma 8, ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail quando
superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
Secondo il costante
insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr, in particolare,
Cass. 23 gennaio 2003 n. 997, in tema di benefici in favore dei
lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù
delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del
2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale
previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, siano tutti i
lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto
dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro -
abbiano subito una esposizione "qualificata" ultradecennale
all'azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti
accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di
fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli
D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, essendo irrilevante che
l'esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in
vigore della L. n. 257 del 1992. L'accertamento dell'esistenza di una
esposizione "qualificata" richiede che il giudice verifichi
- nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e,
se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del
lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale
si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di
amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è
stato esposto al rischio per oltre dieci anni.
Nel caso di specie manca
la prova del superamento, a partire dal 1986, dei valori di soglia
previsti dalla legge, come si desume chiaramente dalla motivazione
della sentenza impugnata che fa esplicito riferimento ai risultati
della consulenza tecnica d'ufficio la quale ha affermato che a
partire dal 1986 la concentrazione di fibre di amianto era
probabilmente inferiore ai valori soglia; del tutto
ingiustificato deve
pertanto ritenersi il riconoscimento del diritto oggetto del presente
giudizio.
La sentenza deve essere
in definitiva cassata. Poichè non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi
dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda dei ricorrenti in
primo grado.
Nulla deve essere
statuito in tema di spese dell'intero giudizio trattandosi di
controversia in materia previdenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei
ricorrenti in primo grado; nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in
Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria
il 15 febbraio 2010