CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Sentenza 12 febbraio 2008, n. 3304
Svolgimento
del processo
Con ricorso alla Corte d'appello di Roma Giovanni
Sarchiola, dipendente della Confitarma
Confederazione Italiana Armatori - a far tempo dal
marzo 1996, ha impugnato la sentenza
del Tribunale di Roma la quale aveva respinto i
ricorsi, poi riuniti, da lui proposti nei confronti del suo datore di lavoro,
ricorsi con i quali aveva chiesto l'accertamento del suo diritto
all'inquadramento, dal 1 gennaio 1977, nella categoria dei dirigenti (o,
comunque, nella superiore qualifica di fatto posseduta), la reintegra nelle
mansioni svolte prima dell'intervenuto demansionamento e la declaratoria di
illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 28 luglio 1997.
Con sentenza non definitiva del 30 marzo 2005 la
Corte d'appello, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato
l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto con separata ordinanza per la
prosecuzione del giudizio. Ad avviso della Corte, il rifiuto opposto da Sarchiola,
impiegato direttivo con trentun anni di servizio, di eseguire l'ordine
impartitogli da un superiore ed avente ad oggetto l'indicazione su una carta
geografica delle linee di traffico delle navi passeggeri, era legittimo perché inteso
a contrastare una riduzione della qualità delle mansioni contraria all'art.
2103 cod. civ., onde non poteva essere considerato come illecito disciplinare.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la
Confitarma, formulando due motivi di gravame; Sarchiola resiste con
controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie
difensive.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente lamenta motivazione
illogica, sufficiente e contraddittoria per
avere la Corte d'appello tenuto illegittimo il
rifiuto, opposto dal prestatore al datore di lavoro, di eseguire le mansioni
assegnate ritenute inferiori alla qualifica acquisita senza il preliminare
esame del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nella fattispecie
e senza il conseguente accertamento della qualifica e delle specifiche mansioni
ad essa corrispondenti.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo il più recente
orientamento di questa Corte, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato,
di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere
legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela
nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 cod.civ.,
sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del
datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 26 giugno 1999 n. 6663, 1^
marzo 2001 n. 2948, 7 novembre 2005 n. 21479, 8 giugno 2006 n. 13365, 27 aprile
2007 n. 10086). Nel caso in cui il lavoratore licenziato per insubordinazione
(per aver rifiutato di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di
lavoro) deduca la violazione dell'art. 2103 cit., con ciò formulando una eccezione
di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito, chiamato a procedere
ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, deve, pertanto,
verificare in primo luogo "la correttezza dell'operato del datore di
lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello ius
variandi (in questi termini, Cass. n. 2948/2001, cit.; nonché Cass. 2 luglio
2002 n. 10187). Ne consegue che in una controversia siffatta è necessario
accertare anzitutto la qualifica e le mansioni del dipendente al fine di stabilire
se la lamentata modificazione di queste abbia dato luogo o meno ad un
illegittimo esercizio dei poteri imprenditoriali.
Nel caso in esame la Corte d'appello si è limitata,
invece, ad fermare che il prestatore di lavoro era "impiegato direttivo
con ventun anni di servizio", senza alcun riferimento al testo
del contratto collettivo e soprattutto al contenuto
delle mansioni da questi in concreto svolte sino a quel momento ed esprimendo
il giudizio circa la dequalificazione a suo dire subita dal Sarchiola (cui
sarebbe stato affidato un incarico "non rispondente alla sua pregressa
professionalità") "indipendentemente dalla qualifica da riconoscersi
e che andrà valutata nel prosieguo del giudizio". Essa ha ritenuto,
inoltre, che la compilazione di un grafico fosse inferiore alla detta
qualifica, imputando alla datrice di lavoro di non aver provato "l'importanza
e la delicatezza dell'incarico".
Queste lacune della motivazione comportano la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in
diversa composizione, la quale accerterà preliminarmente le mansioni svolte da
Sarchiola all'atto del recesso e la qualifica ad esse corrispondente e valuterà
quindi, adeguatamente motivando, se l'esecuzione della prestazione a questi
richiesta ne pregiudicasse la dignità professionale.
Il secondo motivo di ricorso, denunciante violazione
di regole di ermeneutica negoziale, rimane assorbito. Lo stesso giudice del
rinvio provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa; alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le
spese.