LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente
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Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
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Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere
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Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere
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Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
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ha pronunciato la
seguente: sentenza
sul ricorso 17175/2006 proposto da:
XX;
• ricorrente -
contro
S.L.;
• intimato -
e sul ricorso 21167/2006
proposto da:
S.L.,
• controricorrente e ricorrente
incidentale -
contro
XX
• intimata -
avverso la sentenza n. 390/2005 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 01/06/2005 R.G.N. 393/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA; udito
l’Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;
udito l’Avvocato SCHITTONE NICOLO’ per
delega VESCI GERARDO; udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco, che ha concluso per: accoglimento del
ricorso principale, rigetto dell’incidentale.
Fatto
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di
Sanremo, ritualmente notificato, S.L., premesso di essere iscritto al
Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia sin dal 17.1.1961 ed
alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Geometri sin datì1.1.1967, esponeva che in data 1.3.1969 era
stato assunto dal Comune di Sanremo ed assoggettato quale dipendente
pubblico ad altre forme di assistenza e previdenza obbligatorie
(CPDEL), pur mantenendo l’iscrizione al Collegio dei Geometri
ed alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e pur continuando
a versare, in maniera ridotta, i contributi previdenziali dovuti alla
predetta Cassa.
Aggiungeva che in data 13.9.1990 aveva presentato
alla Cassa Geometri domanda di riscatto delle annualità
pregresse dall’1.1.1961 al 31.12.1966, e, contemporaneamente,
domanda di ricongiunzione dell’intero periodo assicurativo
dall’1.1.1961 al 28.2.1969 a quello successivo maturato presso
la CPDEL; ciò in quanto era sua intenzione chiedere il
collocamento a riposo quale dipendente pubblico per riprendere ad
esercitare la sua professione di geometra oppure per intraprendere
l’attività di consulente esterno del Casinò
Municipale di Sanremo.
La Cassa Geometri tuttavia non aveva accolto la
domanda sulla base di una interpretazione della normativa in materia
rivelatasi errata in sede giurisdizionale atteso che il Tribunale di
Sanremo, con sentenza passata in giudicato, aveva definitivamente
accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il riscatto delle
annualità pregresse e la ricongiunzione ai fini pensionistici
dell’intero periodo assicurativo.
Ciò aveva comportato, a seguito di ulteriori
ritardi dovuti al blocco introdotto con la finanziaria 1997, che il
pensionamento di esso ricorrente era avvenuto solo nell’anno
1998.
Ritenendo pertanto che l’illegittimo
comportamento della Cassa gli avesse arrecato ingenti danni, chiedeva
la condanna della predetta al relativo risarcimento.
Con sentenza in data 2.4.2003 il Tribunale adito
rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello il S.
lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo
l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso
introduttivo.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data
27.4.2005, in parziale accoglimento del gravame, condannava la Cassa
appellata al pagamento della somma di Euro 30.000,00, liquidata
equitativamente, a titolo di risarcimento del danno per non avere il
ricorrente potuto esercitare una legittima scelta di vita; rigettava
per il resto l’appello proposto e poneva a carico della Cassa
metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compensando
tra le parti la restante metà.
Avverso questa sentenza propone ricorso per
cassazione la Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri con tre
motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l’intimato, che
propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo di
gravame.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
Diritto
Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perchè proposti
avverso la medesima sentenza.
Col primo motivo di gravame la Cassa lamenta
violazione degli artt. 1218, 1223, 2059, 2697, 2727 e 2729 c.c., e
degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
In particolare rileva la ricorrente che erroneamente
la Corte territoriale aveva ritenuto l’esistenza di un danno
non patrimoniale alla persona per non avere il S. potuto “esercitare
una legittima scelta di vita”, non avendo rilevato che il
predetto aveva omesso di indicare in concreto il bene della vita del
quale assumeva il pregiudizio, e che il relativo capo della domanda
era stato formulato per la prima volta nell’atto di appello.
Col secondo motivo di gravame la Cassa ricorrente
lamenta vizio di motivazione sotto i profili della insufficienza,
della illogicità e della contraddittorietà (art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5).
In particolare rileva che la Corte territoriale, nel
ritenere la “lesione di un interesse di rango costituzionale
inerente alla persona”, non aveva indicato il precetto
costituzionale violato, né l’individuazione di esso era
altrimenti ricavabile.
E rileva altresì che in maniera illogica e
contraddittoria la Corte territoriale aveva ritenuto che il danno in
questione risultasse provato dall’avere il S. per otto anni
protratto la propria attività lavorativa, ritenendo, in
maniera aprioristica ed aberrante, il “lavoro” come
“danno”.
Col terzo motivo di gravame la Cassa ricorrente
lamenta violazione degli artt. 1176, 1175, 1218, 1225 e 1227 c.c., e
vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Rileva in particolare che erroneamente la Corte
territoriale aveva ritenuto l’esistenza del dedotto danno alla
persona, avendo la Cassa operato nel pieno rispetto dei propri
compiti istituzionali, tra i quali sicuramente rientrava anche quello
di procedere, specie a fronte di casi dubbi, alle opportune
verifiche, affinchè la legge potesse trovare puntuale
applicazione e l’interesse pubblico, affidato alla sua cura,
non venisse leso; né poteva ritenersi indicativa di alcuna
responsabilità per colpa a carico della ricorrente la
circostanza che in sede giurisdizionale i giudici di merito avessero
disatteso la tesi sostenuta dalla Cassa.
Rileva altresì che le domande di riscatto e
di ricongiunzione, proposte dal S., non avrebbero potuto comunque
essere immediatamente evase, stante la necessità dello
svolgimento della relativa procedura.
Col ricorso incidentale proposto il S. lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., e
degli artt. 414 – 416 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, ed al parametro reddituale minimo di cui alla L. n. 438
del 1992.
In particolare rileva il ricorrente incidentale che
erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la
intenzione di riprendere la propria attività lavorativa,
sebbene si trattasse di circostanza pacifica tra le parti, di cui
aveva dato atto la stessa Cassa nella memoria costitutiva in appello;
e ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore,
con la previsione ai sensi della legge n. 438 del 1992 di un reddito
minimo per l’iscrizione all’albo professionale, aveva
stabilito una presunzione vincolante circa la valutazione dello
svolgimento di attività professionale.
Il ricorso principale non è fondato.
Ed invero, per quel che riguarda i primi due motivi
di gravame, che il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente
avuto riguardo alla stretta connessione esistente fra gli stessi,
occorre osservare quanto segue.
Deve innanzi tutto escludersi che la domanda di
risarcimento della suddetta forma di danno non patrimoniale sia stata
proposta per la prima volta in grado di appello ove si osservi che,
per come risulta dal contenuto del presente ricorso per cassazione,
già nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente aveva
lamentato “di aver dovuto prolungare per quasi otto anni il
rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di (OMISSIS)”; e
pertanto, la censura sollevata in grado di appello di non aver potuto
“realizzare una propria legittima opzione di vita”
costituisce evidente esplicazione della dedotta compressione della
propria sfera di autodeterminazione che, a prescindere dalla
terminologia adoperata, non modifica in alcun modo l’oggetto
sostanziale dell’azione ed i termini della controversia.
Osserva in proposito il Collegio che la ratio della
disposizione di cui all’art. 112 c.p.c., è quella di
impedire che possano trovare accoglimento domande sulle quali
controparte non è stata in grado di difendersi, perchè
proposte successivamente all’atto introduttivo del giudizio,
con il quale viene a delimitarsi il thema decidendum.
Devesi in proposito evidenziare che nel processo del
lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione
della causa petendi, non consentita in appello, allorchè si
introducono elementi nuovi o quando gli elementi prospettati in
giudizio, se pur già esposti nell’atto introduttivo,
vengono dedotti in grado di appello con una differente portata,
atteso che in tal modo non viene in rilievo solo una diversa
qualificazione giuridica dei fatti, ma si introduce nel giudizio un
nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale
dell’azione ed i termini della controversia, con conseguente
violazione della lealtà del contraddittorio ma soprattutto del
principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. Sez. lav.,
23.3.2006 n. 6431; Cass. Sez. lav., 20.10.2005 n. 20265).
Siffatta situazione non ricorre nel caso di specie
in cui il ricorrente, prospettato in primo grado il danno consistente
nell’aver dovuto prolungare per otto anni la propria attività
lavorativa, in sede di gravame ha in buona sostanza ulteriormente
precisato che in tal modo non aveva potuto adottare una legittima
scelta di vita.
Quindi nessuna immutazione o novità della
domanda può ravvisarsi nel caso di specie.
Per quel che riguarda la censura concernente la
ritenuta sussistenza di un danno esistenziale, osserva il Collegio
che una corretta impostazione della questione in parola postula un
sia pur breve richiamo alle vicende che hanno riguardato la
problematica del risarcimento del danno non patrimoniale, quale
conseguenza ex art. 2059 c.c., del fatto dannoso.
E’ noto che con le sentenze del 31.5.2003, nn.
8827/03 ed 8828/03, questa Corte di legittimità, partendo da
un’analisi storica dell’originario ambito di applicazione
della norma di cui all’art. 2059 c.c., dopo aver evidenziato
come all’epoca dell’emanazione del codice civile potesse
essere risarcito soltanto il danno non patrimoniale derivante da
reato (e cioè il danno morale) ai sensi dell’art. 185
c.p., ha operato una attenta ricostruzione del nostro sistema dei
danni non patrimoniali risarcibili, ed ha svincolato l’ipotesi
risarcitoria dalla concreta esistenza del fatto reato, fissando al
tempo stesso criteri idonei per evitare la sovrapposizione delle
diverse voci di danno create dalla prassi giurisprudenziale.
La nuova dislocazione dei danni alla persona
nell’ambito dell’art. 2059 c.c., appare senz’altro
idonea non solo a far superare le difficoltà relative alla
selezione del danno non patrimoniale risarcibile, ma anche a rendere
possibile la soluzione di molti dei problemi che sorgono con
riferimento alle tecniche di valutazione e di liquidazione del danno
non patrimoniale.
Coerentemente al contenuto di tali pronunce la
giurisprudenza ha individuato, nell’ambito del danno non
patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno
morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale
soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione
dell’integrità psico-fisica e cioè alla
compromissione della salute, e quella del danno esistenziale,
riconducibile alla sfera realizzatrice dell’individuo ed
attinente al “fare” del soggetto offeso.
Tale premessa si appalesa indispensabile al fine di
una corretta ricostruzione sistematica, nella vicenda in esame, delle
poste di danno non patrimoniale risarcibili.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha
lamentato l’esistenza del danno consistente nel non aver potuto
adottare una legittima scelta di vita. Non può pertanto
dubitarsi, siccome correttamente rilevato dalla Corte territoriale,
della esistenza del danno dedotto, consistente in quella somma di
ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta posta in
essere dalla Cassa, che aveva comportato la lesione di specifici
interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter
realizzare liberamente una propria, legittima, opzione di vita.
né può ritenersi che la Corte
territoriale abbia omesso di indicare il precetto costituzionale
violato, che – secondo la prospettiva di parte ricorrente –
non sarebbe comunque altrimenti ricavabile, atteso che la tutela dei
diritti di libertà costituisce il fondamento e la base
primaria della nostra Carta costituzionale che dedica agli stessi la
parte iniziale recante appunto l’intestazione “diritti
fondamentali”.
Da rilevare infine che chiaramente inaccettabile si
appalesa l’assunto di parte ricorrente secondo cui, con
motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di merito avrebbero
ritenuto che la protrazione dell’attività lavorativa
costituisce una forma di danno, ove si osservi che in realtà
il danno ritenuto dalla Corte territoriale consiste nella denegata
possibilità da parte del S. di operare autonomamente le
proprie opzioni di vita, anche in campo lavorativo.
Sul punto il ricorso non può pertanto trovare
accoglimento.
Del pari infondato è il terzo motivo del
ricorso principale.
Osserva il Collegio che l’interpretazione e la
valutazione della sentenza che aveva ritenuto la illegittimità
della condotta posta in essere nel caso di specie dalla Cassa
ricorrente si risolve in un giudizio di fatto eseguito dai giudici
investiti della istanza risarcitola in esito alla sentenza predetta,
ed è censurabile in sede di legittimità solo se siano
violati i criteri giuridici che regolano l’estensione ed i
limiti del giudicato e se il procedimento interpretativo seguito dai
giudici del merito non sia immune da vizi logici o errori in diritto
(Cass. Sez. 1^, 14.4.2004 n. 7062; Cass. Sez. lav., 5.9.2002 n.
12901; Cass. Sez. 3^, 4.4.2001 n. 4978).
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale,
nel rilevare che la condotta della Cassa era stata giudicata
illegittima da due pronunce giudiziali assolutamente uniformi con le
quali la stessa era stata anche condannata al pagamento delle spese
processuali, ha evidenziato che il diniego frapposto alla richiesta
dal S. non risultava fondato su circolari interne, o su precedenti
giurisprudenziali, o su una prassi già adottata in casi
analoghi, ed è pertanto pervenuta alla conclusione che non
poteva parlarsi di adempimento diligente da parte della Cassa.
Di conseguenza, dal momento che il giudice di merito
ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del
proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale
attraverso cui era pervenuto alla propria decisione, resta escluso il
controllo sollecitato in questa sede di legittimità.
Deve ritenersi pertanto che il diniego, riconosciuto
in sede giudiziale non giustificato, frapposto dalla Cassa alla
legittima richiesta dell’assicurato, costituisce una forma di
imperizia, e quindi di colpa, generatrice di responsabilità
sotto il profilo civilistico.
Del tutto irrilevante si appalesa l’ulteriore
rilievo concernente l’impossibilità di evadere
immediatamente le domande di riscatto e di ricongiunzione proposte
dal S. stante la necessità di una istruttoria in proposito,
atteso che il danno lamentato non è correlato al ritardo bensì
al rigetto delle domande proposte.
Da rilevare infine che l’esigenza di congruo
lasso temporale per l’espletamento delle richieste non rileva
neanche ai fini della quantificazione del danno, versandosi in tema
di liquidazione equitativa nella quale la Corte territoriale ha
tenuto conto – in una valutazione globale – di una serie
di parametri, fra cui il mancato pensionamento protrattosi per
“circa” otto anni.
Il ricorso proposto dalla Cassa non può
pertanto trovare accoglimento.
Del pari infondato è il ricorso incidentale
proposto dal S..
Anche in tal caso rileva il Collegio che trattasi di
motivo che involge in realtà la valutazione di specifiche
questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di
legittimità.
Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere
di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata
contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per
giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso
vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione,
insufficienza, contraddittorietà della stessa, può
legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del
giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero
quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione
del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione (Cass. Sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. Sez. 1^, 21.8.2006
n. 18214; Cass. Sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. Sez. trib.,
1.7.2003 n. 10330; Cass. Sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. Sez. 3^,
15.4.2000 n. 4916).
E sul punto deve altresì ribadirsi
l’indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle
risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito, il quale nell’adottare la propria decisione
non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive ( Cass. Sez.
lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. Sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass.
Sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. Sez. lav., 7.8.2003 n. 11933;
Cass. Sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).
In altri termini, il controllo di logicità
del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità
– non equivale alla revisione del “ragionamento
decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice
del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata:
invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in
una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice
del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve
limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati
specificamente – ed esistano effettivamente – vizi che,
per quanto si è detto, siano deducibili in sede di
legittimità.
Orbene nel caso di specie la Corte territoriale ha
evidenziato che l’intenzione da parte del S. di riprendere la
professione era rimasta de tutto indimostrata. né tale
intenzione poteva in alcun modo ritenersi un dato acquisito agli atti
del processo in quanto riconosciuto dalla Cassa medesima, atteso che
la stessa aveva in realtà ritenuto non ipotizzabile il danno
che il S. pretendeva di aver subito per non aver potuto beneficiare
della pensione e svolgere una attività professionale; di
talchè la Cassa si era solamente limitata a prendere atto
delle dichiarazioni del S. circa l’intendimento di riprendere
l’attività professionale, ma in realtà siffatta
intenzione non si era estrinsecata in alcun concreto comportamento,
essendo rimasta al livello di pura affermazione o intendimento.
Del pari la Corte territoriale ha correttamente
posto in rilievo che nessun parametro concreto ed oggettivo al quale
ancorare una previsione di reddito futuro era stato fornito dal
ricorrente, non potendo valere “il riferimento effettuato alla
c.d. Legge sulla minimum tax, dettata ad altri fini e con altri
presupposti” e, rileva il Collegio, non potendosi assolutamente
ritenere che la L. n. 438 del 1992, abbia fissato una presunzione
vincolante la discrezionalità del giudice circa la previsione
di reddito futuro.
In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in
un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del
giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al
convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare
ingresso ( Cass. Sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).
Il ricorso incidentale va di conseguenza rigettato.
Ricorrono giusti motivi, stante il mancato
accoglimento di entrambe le impugnazioni, principale ed incidentale,
proposte, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese
relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa
le spese relative al presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010