LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. MONACI Stefano -
Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale -
Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano -
Consigliere -
Dott. MELIADO’ Giuseppe -
rel. Consigliere -
ha
pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 21270-2006 proposto da:
XX
• ricorrente -
contro
B.R.;
• intimata -
sul ricorso
23966-2006 proposto da:
B.R.,
• controricorrente e
ricorrente incidentale -
contro
XX
• controricorrente al
ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 351/2005 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/07/2005 r.g.n.
939/02;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
MELIADO’; udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per
delega DE LUCA TAMAIO; udito l’Avvocato BONOTTO MARCELLO;
udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale;
accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.
Fatto
Con sentenza in data 24.3/14.7.2005 la Corte di
appello di L’Aquila, in riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Lanciano il 12.4.2002, appellata da B.R., dichiarava che
le mansioni relative al montaggio delle serrature e delle luci targa
alla stessa assegnate erano incompatibili con le sue condizioni di
salute (di invalida civile con riduzione della capacità
lavorativa al 50% a causa di emiparesi spastica sinistra) e
dichiarava, quindi, l’illegittimità del licenziamento
alla stessa irrogato, con le connesse statuizioni di legge, oltre al
risarcimento del danno biologico e alla corresponsione della
retribuzione pertinente ai periodi di aspettativa non retribuita
goduti.
Osservava in sintesi la corte territoriale che la
lavoratrice era stata addetta, in violazione delle prescrizioni
imposte dall’art. 2087 c.c., a mansioni che comportavano
l’utilizzazione di entrambi gli arti superiori, con conseguente
sovraccarico dell’unico arto funzionante, anche per effetto
dell’impugnatura obbligata degli utensili di lavoro, della
necessità di direzionamento manuale degli stessi, della
pressione da imprimere agli strumenti e della ripetizione dei
movimenti. E che, risultando il licenziamento per superamento del
periodo di comporto ricollegabile in parte ad assenze per malattia
conseguenti all’illegittima assegnazione delle mansioni, non
potevano le stesse computarsi ai fini del recesso (che, pertanto,
risultava intimato prima del superamento del periodo di comporto
“lungo”, nella specie applicabile), con conseguente
illegittimità dell’atto dismissivo del rapporto di
lavoro e diritto al risarcimento del danno biologico,oltre alla
corresponsione della retribuzione relativa ai periodi di aspettativa,
richiesti per effetto del computo da parte del datore di lavoro nel
periodo di comporto di giorni di assenza in realtà
ricollegabili al comportamento illecito dello stesso.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la
SEVEL – Società Europea Veicoli Leggeri spa affidandolo
a tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso B.R., la quale ha anche
proposto ricorso incidentale, avverso il quale resiste la società
ricorrente.
Diritto
1. Con il primo motivo
del ricorso principale la società ricorrente lamenta, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell’art. 2087
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che la sentenza
impugnata aveva, fra l’altro, acriticamente confermato il
giudizio, espresso dal ctu nel primo grado del giudizio, relativo
alla compatibilità fra l’episodio doloroso del (OMISSIS)
ed una situazione di “sovraccarico lavorativo”,
nonostante che le mansioni di preparazione delle serrature fossero da
considerarsi come “attività leggera” (tenuto conto
che il peso complessivo della serratura non superava i 500 grammi e
quello dell’attrezzino di inserimento della molletta in
plastica risultava pari a 119 grammi) e che lo stesso ctu avesse
ricondotto la “patologia del primo dito a scatto mano destra
... alla mansione di montaggio serrature solo in termini di
possibilità”; che la sentenza censurata aveva, altresì,
erroneamente ritenuto che la società avesse violato le
prescrizioni del medico di fabbrica, rese in data (OMISSIS) (le quali
indicavano come “controindicate” le mansioni comportanti
vibrazioni per gli arti superiori) sebbene in esito al giudizio fosse
emerso che il comportamento del datore di lavoro risultasse del tutto
incensurabile, giacchè gli strumenti di lavoro utilizzati
dalla B. nell’attività di preparazione delle luci targa,
cui era stata adibita dal (OMISSIS), non erano tali da determinare
“particolare intensità di vibrazione e/o oscillazioni
trasmessi agli arti dell’operatore” (per come aveva
accertato lo stesso ctu nominato in primo grado); che, in ogni caso,
con riferimento almeno al periodo settembre (OMISSIS), non era
configurarle un inadempimento imputabile (con conseguente esclusione
di alcun danno risarcibile), avendo il datore di lavoro confidato nel
giudizio del medico aziendale (”unico soggetto titolato ... ad
esprimere, in concreto, il giudizio di idoneità alla mansione
specifica”), che non aveva in precedenza qualificato come
controindicati i lavori implicanti vibrazioni agli arti superiori Con
il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2110 c.c.,
nonché vizio di motivazione.
Osserva, al riguardo, che le assenze ricollegabili
alla “epicondilite omerale destra e alla sindrome da
compressione del nervo ulnare al gomito destro, diversamente da
quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non potevano essere
imputate ad alcuna condotta illecita del datore di lavoro (e,quindi,
dovevano essere computate nel periodo di comporto),avendo il ctu
ricollegato tali malattie all’attività lavorativa solo
in termini di mera possibilità ed essendosi, comunque, la
società attenuta alle prescrizioni del medico di fabbrica.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente prospetta
violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti (art.
1362 c.c., in relazione all’art 19 Disc. Spec. Parte 1 CCNL
Metalmeccanici), nonché vizio di motivazione, rilevando che la
lavoratrice, alla data della richiesta di aspettativa ((OMISSIS)),
aveva già superato il periodo di comporto breve (9 mesi), per
cui non era possibile invocare la disposizione contrattuale relativa
al ed. comporto lungo, e che la sentenza impugnata aveva ricondotto
ad una stessa malattia (”condropatia ginocchio destro”)
ulteriori assenze (dal (OMISSIS)) rispetto alle quali il ctu si era
limitato ad esprimere un mero giudizio “presuntivo” con
obliterazione, peraltro, delle risultanze mediche emerse nel primo
grado del giudizio. Osservava, inoltre, che erroneamente la sentenza
impugnata aveva ritenuto che la lavoratrice fosse stata indotta a
chiedere l’aspettativa a causa del comportamento dell’azienda,
che aveva legittimamente incluso le assenze per le malattie indicate
nel computo del periodo di comporto, operando una non consentita
valutazione a posteriori delle conseguenze connesse a tale
comportamento.
2.1 ricorsi vanno
preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
3.1 primi due motivi
del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in
quanto connessi, e vanno rigettati perchè infondati.
Ha accertato la sentenza impugnata con riferimento
alle malattie (”epicondilite omerale destra e “compressione
del nervo ulnare al gomito destro”) che espressamente sono
state prese in considerazione ai fini della valutazione della
legittimità del recesso per superamento del periodo di
comporto e per i connessi danni richiesti, che il ctu di primo grado,
quanto alla prima, “ha convincentemente affermato che
l’attività richiesta alla B. nel periodo (OMISSIS) ha
avuto un ruolo di concausa nell’insorgenza della malattia
perchè comportava inevitabilmente un sovraccarico di funzione
dell’arto destro in relazione alla già segnalata
menomazione del controlaterale; trattavasi, invero, di attività
che costringeva a movimenti ripetuti delle articolazioni degli arti
superiori con prolungata permanenza del gomito in flessione e
conseguente stress sulle strutture mio-tendinee ed articolari
dell’arto utilizzato”; quanto alla seconda, “che
l’attività cui è stata adibita la B. sino al
(OMISSIS) (caratterizzantesi per movimenti ripetuti a carico del
distretto mano- polso e per l’utilizzo, almeno per un certo
periodo, di strumenti meccanici automatici potenzialmente idonei a
trasmettere vibrazioni e/o oscillazioni) ha svolto un ruolo
concausale nella manifestazione del quadro clinico-funzionale
neurologico periferico presentato dalla lavoratrice ...”. A
fronte di tali puntuali ed inequivoci accertamenti, la società
ricorrente, lungi dal denunciare una documentata devianza dai canoni
fondamentali della scienza medicolegale o dai protocolli praticati
per particolari assicurazioni sociali (che, come noto, costituisce un
vero e proprio vizio della logica medico-legale e rientra tra i vizi
denunciabili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5
diversamente dal mero dissenso diagnostico, non prospettabile in sede
di legittimità: v.
ad es. Cass. n. 8654/2008; Cass. n. 20947/2004;
Cass. n. 530/1998), ha lamentato una inadeguata interpretazione, da
parte della corte territoriale, dell’elaborato peritale, che,
in realtà, avrebbe configurato in termini di “mera
possibilità” l’esistenza di un concorso eziologico
fra l’insorgenza della malattia e l’attività
lavorativa. Ma tale censura, che, peraltro, non documenta la asserita
contraddizione rispetto ai passi della relazione espressamente
riportati nella pronuncia impugnata e sopra trascritti, appare di per
se inidonea a incrinare le conclusioni cui è pervenuta la
corte di merito, che, in conformità alla nozione legale di
concausa, ha riconosciuto l’indubbia efficacia lesiva delle
malattie accertate, o, in altri termini, l’obiettiva
incompatibilità fra le malattie stesse e la condizione di
invalidità della dipendente, in relazione al principio
dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., che
trova, come noto, applicazione anche nel settore degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali e, comunque, rispetto agli
obblighi di tutela ex art. 2087 c.c., imponendo di riconoscere un
ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una
preesistente malattia (v. ad es. Cass. n. 19682/2003).
Ne discende che correttamente le assenze derivanti
da tali malattie sono state escluse da quelle utili per la
determinazione del periodo di comporto, tenuto conto del diritto del
lavoratore, e tanto più se invalido, di pretendere – e
correlativamente dell’obbligo del datore di lavoro di ricercare
– una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute
del dipendente nel rispetto dell’organizzazione aziendale in
concreto realizzata dall’imprenditore.
Dovendosi ribadire come il datore di lavoro, fermo
restando l’insindacabilità dell’assetto stabilito
nell’organizzazione dei fattori produttivi, sia obbligato ad
assegnare l’invalido a mansioni compatibili con la natura ed il
grado delle menomazioni e a reperire, nell’ambito della
struttura aziendale, il posto di lavoro più adatto alle
minorazioni di cui lo stesso è affetto (cfr. ad es. Cass. n.
4667/1994; Cass. 11681/1995; Cass. n. 10574/2001; Cass. n. 572/2002).
Alla luce di tali principi, osservati dalla corte di
merito, la stessa ha insindacabilmente accertato che la B. venne
assegnata a mansioni (di pulizia) compatibili col suo stato di salute
solo nel (OMISSIS); che nemmeno dopo le prescrizioni dettate dal
medico di fabbrica nel (OMISSIS) (che ebbe a giudicare come
controindicate attività lavorative comportanti vibrazioni per
gli arti superiori ovvero la completa funzionalità degli arti
superiori ed inferiore sinistro) la stessa fu rimossa dalle mansioni
in precedenza svolte; che, peraltro,anche nel periodo precedente,
l’attività lavorativa ebbe a rivestire un ruolo di
concausa rispetto alle malattie in questione, così
evidenziandosi una obiettiva incompatibilità fra le stesse ed
i provvedimenti adottati dal datore di lavoro ai fini
dell’assegnazione delle mansioni.
E tali conclusioni valgono a dare adeguata
giustificazione sia alla ritenuta illegittimità del recesso
(tenuto conto pure di quanto appresso si specificherà) , sia
all’obbligo di risarcimento del danno biologico riconosciuto
con riferimento a queste stesse malattie.
4. Infondato è
anche il terzo motivo.
Basti, al riguardo, osservare che il numero
complessivo delle assenze della B. è stato accertato, senza
contestazioni da alcuna delle parti, nel precedente grado del
giudizio (”... ritiene la Corte che non vi siano motivi per
discostarsi da tale valutazione, basata sulla completa ed attenta
verifica dei certificati medici. Del resto, le parti non hanno
formulato specifici motivi di censura contro le conclusioni del CTU
...”), ove l’unico motivo di contrasto ha, in realtà,
riguardato il periodo (breve o lungo) di comporto applicabile.
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il
periodo lungo (peraltro, di fatto applicato dalla stessa società
ricorrente) sulla base del rilievo che la disciplina contrattuale
consente di superare il “normale” periodo di comporto in
presenza di eventi morbosi continuativi con assenza ininterrotta o
interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non
superiore a due mesi e che, nel caso, per le assenze dal (OMISSIS),
era individuabile, sulla base delle indagini medico-legali esperite,
una unica malattia (”condropatia ginocchio destro”).
Prospetta la società ricorrente che si tratta
di un giudizio meramente “presuntivo”, ma non riesce, in
realtà, ad apprezzarsi sotto quale aspetto la sentenza
impugnata avrebbe realizzato un travisamento delle conclusioni del
ctu (anche con riferimento alle risultanze mediche emerse nel
giudizio di primo grado, neppure trascritte) e, comunque, quale
documentata devianza rispetto a canoni fondamentali della scienza
medico-legale sia constatabile negli accertamenti in questione e nel
ragionamento logico e giuridico che, facendo leva sugli stessi, è
stato posto a base della pronuncia impugnata, che, pertanto, resta
esente anche sotto questo aspetto da alcuna censura.
Ed eguali valutazioni devono ripetersi, in
considerazione della riscontrata incompatibilità fra la
condizione di minorazione della dipendente e la collocazione
lavorativa alla stessa assegnata dal datore di lavoro, riguardo
all’obbligo di risarcimento riconosciuto per le richieste di
aspettativa non retribuita avanzate dalla lavoratrice, dato il
plausibile collegamento che la sentenza impugnata ha instaurato,
sulla base di un motivato accertamento di fatto, in questa sede non
sindacabile, fra le assenze non retribuite dal lavoro e le mansioni
illegittimamente assegnate.
5. Con il primo motivo
del ricorso incidentale, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
n. 5 B.R. Lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
in ordine al mancato riconoscimento dei danni conseguenti alla
malattia “Sindrome del tunnel carpale destro”, oggetto di
intervento chirurgico nel (OMISSIS), sulla quale la corte abruzzese
avrebbe, anzi, omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt.
2087 e 2059 c.c., artt. 185 e 590 c.p., nonché vizio di
motivazione, osservando che, con riferimento alle malattie “Sindrome
della compressione del nervo ulnare” ed “Epicondilite
omerale destra”, la corte territoriale aveva erroneamente
omesso di risarcire il danno morale ex art. 2059 c.c., pur in
presenza di condotte (lesioni colpose) in astratto riconducibili a
fattispecie penalmente rilevanti.
6. Il primo motivo è
infondato.
Ha accertato la sentenza impugnata che alla B. venne
diagnosticata, il (OMISSIS), “sindrome del tunnel carpale
destro”, ma che, data il breve lasso di tempo trascorso dalla
data dell’assunzione, doveva escludersi che la malattia fosse
stata causata dall’attività lavorativa.
Tale accertamento, che non ha formato oggetto di
specifici rilievi, risulta alla base dell’esclusione della
responsabilità, con la conseguenza che, in ordine alla
richiesta di risarcimento, né è ipotizzabile una
omissione di pronuncia (per essere stata la domanda implicitamente
rigettata),né, comunque, un accertamento privo di adeguata e
conducente motivazione.
7. Infondato è
anche il secondo motivo.
Ha ritenuto, in proposito, la corte territoriale che
la mancanza di condotte penalmente rilevanti comportasse di per sé
il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale.
Sul punto la pronuncia appare non correttamente
motivata in diritto, ma è, comunque, conforme al diritto il
dispositivo.
Deve, infatti, rilevarsi che, alla luce del sistema
bipolare introdotto in materia risarcitoria dall’arresto delle
SU n. 26972/2008, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove già
numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona
del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela
costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale, per
come ha già precisato questa Suprema Corte (v. sent. n.
10864/2009), è configurarle, indipendentemente dalla
violazione di un precetto penale, ogni qual volta la condotta
illecita del datore di lavoro abbia i violato in modo grave i diritti
della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi
oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo
regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela
risarcitoria, dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice
di merito, il quale, senza duplicare il risarcimento, dovrà
discriminare i meri pregiudizi, che si risolvono in disagi o lesioni
di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravita, come tali non
risarcibili, dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione
supportata da una motivazione che, se congrua e coerente con i
principi giuridici applicabili alla materia, resta esente dal
sindacato di legittimità.
E fermo restando, anche con riferimento all’ambito
lavoristico, la necessità che sia provato non solo il nesso
causale fra la condotta illecita ed il pregiudizio lamentato, ma
anche che sia accertata l’esistenza del danno, seppure
eventualmente a seguito di presunzioni, che, però, in quanto
gravi, precise e concordanti, debbono assurgere a fonti di prova.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha
erroneamente dato esclusivo rilievo alla incofigurabilità
della violazione di un precetto penale (laddove il danno morale è
risarcibile anche al di fuori di tale contesto), ma, nell’assenza
della prova di specifici danni, ulteriori a quelli all’integrità
psicofisica già riconosciuti dal giudice di merito, la domanda
va, comunque, rigettata, previa correzione della motivazione nei
sensi indicati.
8. Avuto riguardo alla
reciproca soccombenza, devono integralmente compensarsi fra le parti
le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa
tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009