LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Sentenza 8.2.2010 n. 2736
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo -
Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro -
Consigliere -
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo -
rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura -
Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo -
Consigliere -
ha
pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RIGHETTI LUIGI, giusta delega a margine del ricorso;
• ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio
degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega in calce al
controricorso;
• controricorrente -
e contro
P.G., ASSITALIA
S.P.A.;
• intimati -
e sul ricorso n. 20116/2006 proposto da:
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI DI ITALIA S.P.A, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON G. MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SIMEONI PAOLO, giusta delega in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
• controricorrente e
ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIGHETTI LUIGI, giusta delega a margine
del ricorso;
• controricorrente al
ricorso incidentale -
e contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
P.G.B.;
• intimati -
avverso la sentenza n. 445/2005 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2005 R.G.N. 636/02;
udita la relazione della causa svolta nella
Udienza pubblica del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO
Giancarlo; udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega MANZI
LUIGI; udito l’Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Inail conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Verona il Comune di Ronco all’Adige ed il geom.
P.G., capo dell’Ufficio Tecnico, e ne chiedeva la condanna al
pagamento della somma di L. 388.658.185 oltre interessi a titolo di
regresso – D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10, 11 e 112 –
per quanto corrisposto ai superstiti di A.Z., dipendente del Comune
deceduto il (OMISSIS) a seguito di infortunio sul lavoro. Sosteneva
il ricorrente che la causa della morte era da ascriversi alla
inosservanza delle misure antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 164
del 1956, artt. 3, 53 e 54 del nonche’ alla violazione
dell’art. 2087 c.c. Da parte dell’ente e del dirigente
l’Ufficio tecnico.
Il Comune ed il geom. P. si costituivano e chiedeva
il rigetto della domanda assumendo che il sinistro era imputabile a
colpa esclusiva dell’ A.. A richiesta del Comune veniva
chiamata in causa in garanzia Assitalia s.p.a., che restava
contumace.
Espletata l’istruzione, il Tribunale rigettava
la domanda dell’Inail e compensava le spese ritenendo che dalla
istruzione non fosse stata raggiunta la prova della causa della
caduta dell’infortunato dalla scala sulla quale lavorava.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza
depositata il 6 giugno 2005, in riforma della decisione di primo
grado, accoglieva l’appello principale dell’Inail e
condannava il Comune e P.G. Al pagamento in favore dell’Istituto
della somma di L. 388.656.185, oltre interessi; dichiarava
inammissibili l’appello incidentale proposto dal Comune nei
confronti dell’Inail e l’appello incidentale condizionato
proposto dal medesimo Comune nei confronti di Assitalia;
condannava il Comune al pagamento delle spese del
doppio grado.
La Corte riteneva provata la responsabilità
dei convenuti perche’ in violazione degli accorgimenti
richiesti dal D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 53 e 54 il carro sul
quale era montata la scala aerea non era stato posizionato su base
non cedevole, ma era stato posto su terreno sconnesso pareggiato con
delle tavole, e la scala non era stata posta in modo ortogonale,
bensi’ orizzontale rispetto alla facciata della chiesa da
pulire. Rilevava che il comportamento nell’occasione tenuto dai
due operai addetti al diserbaggio della facciata di una chiesa ( A. e
T.) non presentava elementi di eccezionalita’ e di abnormita’
tali da escludere la responsabilità del datore di lavoro,
tenuto a vigilare circa l’osservanza delle norme di sicurezza.
Osservava che la responsabilità del sinistro gravava anche su
P. che nella sua qualita’ di capo dell’ufficio tecnico
del Comune aveva autorizzato l’uso improprio della scala
delegando al T., semplice addetto ai lavori, la scelta del mezzo
tecnico da usare; rilevava che il dirigente dell’ufficio
tecnico non aveva vigilato a che l’operaio addetto a lavorare
sulla scala evitasse trazioni di intensita’ superiore a quanto
previsto dal citato art. 54; osservava che, una volta escluso il
concorso di colpa dell’infortunato, la somma richiesta
dall’Inail copriva soltanto i danni patrimoniali senza alcuna
componente di danni di natura extrapatrimoniale.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di
Ronco all’Adige ha proposto ricorso sostenuto da cinque motivi.
L’Inail ha resistito con controricorso. Le Assicurazioni
d’Italia s.p.a. Hanno resistito con controricorso ed hanno
proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo, al quale il
Comune ha resistito con controricorso. P. G. non si e’
costituito. Le parti costituite hanno depositato memoria.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei
ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..
Il Comune di Ronco all’Adige ha proposto i
seguenti motivi di ricorso.
1) Omessa ed
insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello
spiegato le ragioni per le quali la scala aerea utilizzata dall’
A., benche’ idonea per il suo usuale utilizzo, fosse inidonea
all’uso cui nell’occasione era stata adoperata;
2) violazione di norme
di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. Perche’ una
volta stabilito in sede penale la impossibilita’ di individuare
una causa certa e precisa della caduta dell’infortunato, la
domanda dell’Inail doveva essere rigettata;
3) violazione degli
artt. 129, 578 e 605 c.p.p. E omessa motivazione per avere il giudice
di appello riconosciuto la responsabilità del geom. P., per
aver autorizzato l’uso improprio della scala aerea e per aver
conferito al T. la scelta del mezzo tecnico usato, benche’ il
T. stesso avesse dichiarato di essere stato lui ad aver ordinato all’
A. di usare la scala;
4) violazione degli
artt. 1917, 1219 e 1224 c.c. E omessa motivazione circa gli obblighi
della compagnia assicuratrice. Il Comune con l’appello
incidentale condizionato aveva chiesto, in forza di polizza che
prevedeva un massimale di L. 250.000.000 con obbligo di gestione
della lite e accollo delle relative spese, la condanna di Assitalia
al pagamento degli interessi moratori sulla somma predetta (che era
stata gia’ messa dalla Compagnia a disposizione nella diversa
causa promossa dalla moglie e dai figli dell’ A. contro il
Comune per il risarcimento dei danni morale e biologico) ed alla
totale rifusione delle spese di lite. La Corte di Appello aveva
respinto l’appello incidentale ritenendo che non vi era stata
da parte di Assitalia “mala gestioo e violazione del principio
di buona fede. La Corte pero’ aveva omesso di considerare che
il massimale era stato messo a disposizione dell’assicurato a
distanza di dieci anni dalla chiamata in causa di Assitalia –
con atto notificato il 2.12.1991 – nella diversa causa promossa
dagli eredi dell’ A. per il ristoro dei danni non patrimoniali,
sicche’ su tale somma, corrisposta in ritardo in data
25.5.2001, erano dovuti gli interessi legali e la rivalutazione anche
oltre il limite del massimale.
Inoltre Assitalia era obbligata a tenere indenne il
Comune di tutte le spese legali sopportate e la Corte di Appello ha
omesso qualsiasi motivazione sulla domanda di rimborso delle spese
legali avanzata dal Comune.
5) Omessa motivazione
in merito alla quantificazione del credito dell’Inail e
violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11 e 85 e degli
artt. 2056, 1227 c.c.. Sostiene il ricorrente che in forza delle
norme ora richiamate il diritto di regresso dell’Inail non può
essere superiore al danno patrimoniale effettivamente subito
dall’infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto
illecito. L’Inail inoltre può rivalersi unicamente per
quanto concerne i danni di natura patrimoniale, mentre non sono
indennizzabili i danni di natura non patrimoniale. La Corte di
appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi avendo
provveduto ad addebitare al Comune l’intero ammontare della
rendita versata e da versare dall’Inail ai superstiti del
lavoratore deceduto, senza alcuna valutazione del danno subito
dall’infortunato e senza tener conto del concorso di colpa
della vittima.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale
condizionato Assitalia denuncia nullita’ della sentenza per
violazione degli artt. 106, 327, 332 e 334 c.p.c. Per avere il
giudice di appello respinto l’eccezione di inammissibilita’
dell’appello incidentale del Comune in quanto proposto oltre il
termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale.
La Corte territoriale ha motivato la propria decisione assumendo che
l’interesse del Comune alla proposizione dell’appello
incidentale e’ sorto solo a seguito dell’appello proposto
dall’Inail. La Corte non ha considerato pero’, che il
Comune ha chiesto la condanna della Compagnia in ogni caso, a
prescindere dall’esito del giudizio promosso dall’Inail,
sicche’ trattandosi nella specie di due cause autonome fondate
su titoli diversi il ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.
Non era ammissibile.
1 primi tre motivi del ricorso principale, che e’
opportuno esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono
infondati.
La responsabilità conseguente alla violazione
dell’art. 2087 c.c. Per inosservanza delle misure di sicurezza
sul lavoro ha natura contrattuale, sicche’ l’Istituto che
agisca in via di regresso deve allegare e provare l’esistenza
dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonche’ il
nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di
lavoro deve provare che il danno e’ dipeso da causa a lui non
imputabile, e cioe’ di aver adempiuto al suo obbligo di
sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che
gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed
imprevedibile ( Cass. n. 10529/2008, n. 10441/2007).
Nella sentenza impugnata sono congruamente esposte
le ragion per le quali il giudice di appello ha ravvisato la
responsabilità dell’ente e del dirigente dell’ufficio
tecnico nella produzione dell’evento luttuoso. A nulla rileva
che in sede penale il P., condannato in primo grado, sia stato
prosciolto in appello per prescrizione del delitto ascrittogli. Come
e’ noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
102 del 1981, di parziale incostituzionalita’ del D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 10 ai fini dell’azione di regresso
dell’Inail, il giudice civile deve procedere direttamente
all’accertamento del fatto – reato anche nel caso in cui
il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo
dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per
prescrizione del reato.
Nella specie la Corte territoriale, sulla scorta
delle risultanze probatorie, ha ravvisato le causa della caduta
nell’errato posizionamento del carro, sul quale la scale era
montata, su terreno cedevole coperto con tavole, nell’errata
sistemazione della scala in modo orizzontale rispetto alla facciata
della chiesa, nell’impiego di forza – trazione superiore
a quella consentita dalle norme di sicurezza.
La Corte ha altresì ravvisato la
responsabilità di Comune e del dirigente dell’Ufficio
Tecnico – per violazione del disposto della L. n. 164 del 1956,
artt. 53 e 54 e quindi per violazione dell’art. 2087 c.c. - nel
fatto che il dirigente abbia omesso di svolgere la doverosa attivita’
di controllo e vigilanza al fine di accertare che il carro sul quale
era montata la scala fosse posto su base non cedevole, che la scala
fosse posizionata in modo ortogonale rispetto alla facciata della
chiesa da pulire, che l’operaio addetto al lavoro sulla scala
non esercitasse una trazione di intensita’ superiore a quella
prevista dalle norme di sicurezza.
La Corte infine ha escluso non solo l’esistenza
di dolo o rischio elettivo da parte dell’infortunato, ma anche
la ipotizzabilita’ di un suo concorso di colpa nella produzione
dell’evento.
A escludere la responsabilità del dirigente
dell’Ufficio tecnico e del Comune, nei termini sopra
specificati, non vale osservare che il carro – scala era in
regola con le norme di sicurezza e che era idoneo all’uso cui
di solito era adibito, poichè la idoneita’ o meno del
mezzo deve essere valutata in concreto ed in relazione alle modalità
di impiego.
Le valutazioni della Corte territoriale in ordine
alla responsabilità dei convenuti, costituiscono apprezzamenti
di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito e che, per
essere congruamente motivati, non sono suscettibili di riesame in
sede di legittimità.
Infondato e’ anche il quinto motivo di
ricorso. E’ pacifico che l’Inail, nell’esercizio
del regresso, incontra un limite quantitativo nel complessivo
ammontare del risarcimento del danno dovuto all’infortunato
secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità
per fatto illecito. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità
ha chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruita’ della
indennità corrisposta dall’Inail al lavoratori o ai suoi
superstiti e’ comprovata dall’attestato del direttore
della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità
propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza
di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui
l’atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del
diverso importo dovuto, sicche’, in assenza di contestazioni
precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle
prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla
legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia
esattamente indicato in sede di regresso sulla base della
certificazione del direttore della sede ( Cass. n. 10529/2008, n.
21540/2007, n. 5909/2003, n. 9601/2001).
Nella specie il Comune, secondo quanto risulta dalle
conclusioni prese nel giudizio di appello e trascritte in sentenza,
non ha contestato la quantificazione del danno fatta dall’Inail
richiamando documenti prodotti in giudizio o prove articolate a
sostegno della asserita erroneità della pretesa dell’Istituto.
Nel motivo di ricorso in esame il ricorrente neppure allega un omesso
esame da parte del giudice di appello di prove fornite dal Comune a
riguardo.
D’altro canto, avendo la Corte territoriale
escluso il concorso di colpa dell’infortunato, non doveva
essere operata alcuna proporzionale riduzione dall’ammontare
indicato nella certificazione prodotta dall’Inail.
Il quarto motivo di ricorso, con il quale il Comune
fa valere il rapporto di garanzia con Assitalia, e’ anch’esso
infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha
ripetutamente affermato che nell’assicurazione della
responsabilità civile, l’art. 1917 c.c. Prevede che
l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato
di quanto questo deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e
la rivalutazione, entro e non oltre il limite stabilito nel contratto
e che il superamento di tale limite e’ consentito soltanto ove
l’assicuratore gestisca il rapporto assicurativo in violazione
del principio di buona fede(Cass. n. 12239/1998, n. 10036/2004, n.
14776/2006).
E’ stato altresì affermato che la
domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il
limite del massimale di polizza per “mala gestio”
dell’assicuratore, deve essere espressamente formulata, non
potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore
da parte dell’assicurato nel corso del giudizio introdotto dal
terzo danneggiato, motivo per cui la domanda per c.d.
“mala gestio”, se proposta per la prima
volta in appello, va dichiarata inammissibile ( Cass. n. 1456/1996,
n. 198/2003, n. 477/2003, n. 10036/2004). Nella specie una siffatta
domanda non risulta formulata dal Comune nell’atto di chiamata
in causa di Assitalia nel giudizio di primo grado e la richiesta
formulata in appello e’ tardiva e inammissibile.
E’ stato poi rilevato che l’obbligazione
dell’assicuratore non da all’assicurato il diritto di
ottenere il pagamento dell’indennità fino a quando non
risulti accertato quanto, nell’ambito del rapporto di
responsabilità, l’assicurato deve al danneggiato, con la
conseguenza che la richiesta di adempimento, anche se effettuata in
forma di chiamata in causa, non può valere come atto di
costituzione in mora (cfr. tra le tante Cass. n. 10036/2004, n.
10725/2003, 5137/1998, n. 4240/1996, n. 7/1990). Ne consegue che,
avendo il Comune nelle proprie difese sempre escluso la propria
responsabilità nella produzione dell’evento, non può
ritenersi tardivo e suscettibile di interessi moratori il pagamento
del massimale da parte di Assitalia a distanza di tempo dalla
chiamata in causa e comunque prima della definizione del giudizio che
abbia accertato la responsabilità dell’assicurato.
Non e’ dunque fondata la pretesa del Comune
diretta ad ottenere la condanna di Assitalia al pagamento degli
interessi di mora e della rivalutazione sulla somma versata dalla
società a titolo di massimale.
Per quanto concerne la domanda di rimborso delle
spese legali, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1917 c.c.,
comma 3, “le spese sostenute per resistere all’azione del
danneggiato contro l’assicurato” sono a carico
dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata,
e quindi gravano sull’assicuratore nei limiti del massimale di
polizza e fino ad un quarto del massimale. La norma non consente di
distinguere tra spese legali dovute dall’assicurato al
danneggiato e spese legali sostenute dall’assicurato per la
propria difesa. Una diversa regolamentazione può essere
prevista dalle parti in sede contrattuale. Nella specie l’art.
20 della polizza, trascritto in ricorso dal Comune, riproduce il
contenuto della norma e stabilisce che “sono a carico della
società le spese sostenute per resistere all’azione
promossa contro l’assicurato entro il limite di un importo pari
al quarto del massimale”, mentre fissa l’impegno della
società di assumere direttamente la difesa dell’assicurato
nei confronti del danneggiato. Non e’ previsto l’obbligo
della compagnia di assicurazioni di rimborsare le spese legali
direttamente sostenute dall’assicurato, che non si sia avvalso
della facolta’ di delegare la sua difesa all’assicuratore.
Pertanto nulla e’ dovuto da Assitalia, che ha pagato l’intero
massimale convenuto, per spese legali sostenute dal Comune.
In definitiva, il ricorso principale proposto dal
Comune di Ronco all’Adige deve essere respinto.
Di conseguenza il ricorso incidentale condizionato
di Assitalia deve ritenersi assorbito.
Il Comune, soccombente in giudizio, deve essere
condannato al pagamento in favore di ciascuna delle parti intimate
costituite delle spese del giudizio di cassazione, cosi’ come
liquidate in dispositivo. Avuto riguardo al comportamento processuale
delle parti, vanno interamente compensate le spese tra Inail e P. G..
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il
Comune di Ronco all’Adige al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro
tremilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali e CPA, in
favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. Compensa le
spese tra Inail e P. G..
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010