LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. MONACI Stefano -
Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo -
Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro -
Consigliere -
Dott. MELIADO’ Giuseppe -
rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
XX;
• ricorrente -
contro
XXX;
• controricorrente -
avverso la sentenza n. 1182/2006 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2006 R.G.N. 575/05;
udita la relazione della causa svolta nella
Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO’
Giuseppe; udito l’Avvocato CUOMO NICOLA;
uditi gli Avvocati ATTANASIO VITTORIO ed ESPOSITO
ANTONIO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 30.5.2002 la Corte di appello
di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Torre
Annunziata il 29.3.2000 che rigettava, per intervenuta decadenza L.
n. 604 del 1966, art. 6 la domanda proposta da B.C. Per far accertare
l’illegittimita’ del licenziamento intimatogli dalla CMC
Cantieri Meridionali Castellammare spa, alle cui dipendenze lavorava.
Proposto ricorso per Cassazione, la Corte Suprema,
con sentenza n. 22517/2004, cassava la sentenza impugnata e rinviava
per il prosieguo alla Corte di appello di Salerno.
Con sentenza in data 5.7 – 8.9.2006 la Corte
di appello di Salerno, in applicazione del principio di diritto posto
dal S.C. Dichiarava tempestivamente impugnato il licenziamento, ma
rigettava, nel merito, la domanda atteso che il licenziamento
impugnato doveva qualificarsi come collettivo, e non individuale, ed
il lavoratore, per far valere l’inefficacia e l’annullamento
dello stesso, in virtu’ del disposto della L. n. 223 del 1991,
art. 5, comma 3 e art. 24, comma 1 avrebbe dovuto, a fronte dei
numerosi adempimenti imposti dalla disciplina legale, indicare le
specifiche omissioni addebitate e su cui si fonda il petitum.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
B.C. Con due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la CMC spa..
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione
e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 5, comma 1 e 3 e
4 della L. n. 300 del 1970, art. 18 nonche’ vizio di
motivazione ed, al riguardo, osserva che il lavoratore, diversamente
da quanto erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, aveva
censurato la legittimita’ del licenziamento per violazione dei
criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali a
seguito di accordo intervenuto il 25.7.1994, che obbligava a
collocare in mobilita’ solo i lavoratori beneficiari della
mobilita’ lunga, quale non poteva ritenersi il ricorrente.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., comma 5, della L. n. 223 del
1991, art. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 18 rilevando che spetta
al giudice l’esatta qualificazione della domanda proposta dalla
parte e che erroneamente si era escluso che la violazione delle norme
in materia di licenziamento collettivo non comportasse la sanzione
reintegratoria. Il primo motivo e’ fondato.
Nonostante la correttezza del principio richiamato
dalla corte territoriale, secondo il quale il lavoratore che voglia
ottenere la dichiarazione di inefficacia del licenziamento
intimatogli in base alla L. n. 223 del 1991, sull’assunto del
mancato rispetto dell’iter procedurale previsto dalla stessa
legge per la messa in mobilita’ o per la riduzione del
personale, deve, tenuto conto dei numerosi adempimenti imposti dalla
legge, indicare nell’atto introduttivo del giudizio le
specifiche omissioni o irregolarita’ addebitate al datore di
lavoro su cui fonda il petitum (cfr. Cass. n. 13727/2000), la
sentenza impugnata ha omesso di valutare, sulla base del concreto
contenuto del ricorso proposto in primo grado dal B., se tale lacuna
fosse nello stesso, in realta’, evidenziabile.
Ha, infatti, documentato il ricorrente, provvedendo
alla trascrizione delle parti rilevanti del ricorso, che lo stesso
aveva impugnato il licenziamento in quanto posto in essere in
violazione della L. n. 223 del 1991, art. 7 e del verbale di accordo
del 25/7/1994, concluso tra la CMC, le OO.SS e le RSA, ed, in
particolare, in quanto privo dei requisiti per la c.d. Mobilita’
lunga, contemplati nella L. n. 223 del 1991, art. 7 espressamente
richiamati nell’accordo sindacale ai fini dell’individuazione
dei lavoratori da collocare in mobilita’.
Osserva la corte territoriale che il B. si era
limitato a prospettare, nel ricorso introduttivo, unicamente la
configurabilita’ di un licenziamento individuale per violazione
dell’art. 7 cit.
(disposizione la cui violazione non risulterebbe
sanzionata “nei termini richiamati dall’istante nell’atto
introduttivo”), ma senza dar conto delle ragioni che impedivano
di considerare, in contrasto con la formulazione letterale stessa
della domanda, il riferimento alla norma come strumentale
all’individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori da
collocare in mobilita’ richiamati nell’accordo
collettivo, e, quindi, all’accertamento dell’annullabilita’
del licenziamento per violazione dei criteri medesimi: sulla base di
un ordine tematico che necessariamente risulta riferibile alla
problematica dei licenziamenti collettivi.
Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che,
rammentato che l’interpretazione della domanda giudiziale
costituisce attivita’ riservata al giudice di merito, il cui
giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’
censurabile in sede di legittimita’ solo allorche’
risulti motivato in maniera congrua ed adeguata rispetto all’intero
contesto dell’atto e al suo senso letterale, tenendo conto, in
tale operazione, della formulazione testuale della domanda, ed in
pari modo del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle
finalita’ che la parte intende perseguire, senza che risultino
condizionanti le formule, al riguardo, adottate (v. ad es.
da ultimo Cass. n. 22893/2008), deve, nella
fattispecie, ritenersi che la corte di merito non ha adeguatamente
interpretato le istanze delle parti, valutandone contenuto e portata
alla luce delle richieste formulate e delle giustificazioni
giuridiche offerte. La sentenza impugnata, assorbito il restante
motivo, va, pertanto, cassata e la causa rimessa per il prosieguo a
contiguo giudice territoriale, che si designa nella Corte di appello
di Napoli, la quale decidera’ la controversia attenendosi ai
criteri indicati e provvedera’, altresi’, al regolamento
delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di
Napoli.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010