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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16249/2008 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato PERAINO ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSSO ELISABETTA, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell'Institore, Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1818/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 2.3.07, depositata il 14/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BATTIMIELLO BRUNO.

E' udito il P.M. in persona del Dott. FEDELI MASSIMO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1818/07 depositata il 14 giugno 2007, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il ferroviere R.G. e stato licenziato dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) nell'ambito di un processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che prevedeva l'estinzione del rapporto di lavoro degli esuberi, a cominciare dal personale che avesse raggiunto la percentuale massima di pensionabilità. Ha altresì ritenuto che, a prescindere da una verifica della legittimità o meno del recesso datoriale, la domanda di risarcimento del danno non poteva essere accolta perchè il licenziamento non era stato impugnato nei termini.

Avverso questa decisione R.G. ricorre per cassazione.

Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e stata fissata l'adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente sostiene che le Ferrovie non hanno inteso procedere ad un licenziamento, ma si sono limitate "a comunicare al dipendente la cessazione del rapporto di lavoro per il verificarsi della clausola risolutiva di raggiungimento della maggiore anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, prevista dagli accordi collettivi". La nullità di dette clausole comporta che il rapporto di lavoro non si è mai risolto ma è continuato inalterato. Per far valere tale nullità non occorreva l'impugnativa.

Il motivo è manifestamente infondato.

In attuazione di un programma di ristrutturazione e di risanamento aziendale, da realizzarsi attraverso i licenziamenti, che il legislatore ha inteso agevolare apprestando gli opportuni ammortizzatori sociali (L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6), le Ferrovie dello Stato hanno proceduto ad un ridimensionamento degli organici mediante la riduzione del personale eccedentario. Questa Corte (seni. n. 10171/2001 e n. 14616/2002) ha già avuto modo di occuparsi della vicenda, affermando che le previsioni dell'art. 59 non sottraevano le Ferrovie dall'obbligo di osservare le procedure previste dalla L. n. 223 del 1991, non essendosi mai dubitato che si versava in fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale (vedasi in proposito l'art. 24). Nella procedura delineata dalla L. n. 223 la individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri legali o convenzionali "in relazione alle esigenze tecnico produttive dei complesso aziendale" (art. 5, comma 1). Gli accordi di procedura che interessano le Ferrovie non stabilivano che i rapporti di lavoro cessassero automaticamente mano a mano che i singoli lavoratori avessero maturato la massima anzianità contributiva, ma, come accertato dalla sentenza impugnata, prevedevano che le esigenze organizzative determinanti le eccedenze di personale e l'entità di queste dovessero essere concordate con le organizzazioni sindacali.

Successivamente a tali operazioni, e soltanto per scegliere i dipendenti da licenziare, era stato utilizzato il criterio dell'anzianità contributiva, peraltro già indicato nel comma 6 dell'art. 59 citato. Pertanto, la pensionabilità ha rappresentato non la causa di estinzione automatica del rapporto di lavoro, ma il criterio di scelta del personale da licenziare dopo l'accertamento negoziato delle eccedenze.

Sulla base di tali considerazioni, esattamente la Corte d'appello ha ritenuto che la comunicazione inviata dalle Ferrovie al suo dipendente, con la motivazione della verifica delle eccedenze, dell'inserimento del medesimo tra gli esuberi nonchè della sua collocazione nella graduatoria dei licenziandi in base alla maggiore anzianità contributiva, esprime una volontà di recesso e costituisce licenziamento che il lavoratore aveva l'onere di impugnare nel termine di cui della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, cit..

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 30,00, per esborsi e in Euro 2.000,00, (duemila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009

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