LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO
Bruno - rel. Presidente -
Dott. LAMORGESE
Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO
Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO
Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI
Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
ordinanza
sul
ricorso 16249/2008 proposto da:
R.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38,
presso lo studio dell'avvocato PERAINO ANTONINO, rappresentato e
difeso dall'avvocato MUSSO ELISABETTA, giusta procura alle liti a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RETE
FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato - Società
di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell'Institore,
Società con socio unico, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo
studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso
la sentenza n. 1818/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 2.3.07,
depositata il 14/06/2007;
udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BATTIMIELLO BRUNO.
E'
udito il P.M. in persona del Dott. FEDELI MASSIMO.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La
Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1818/07 depositata il 14
giugno 2007, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che
il ferroviere R.G. e stato licenziato dalle Ferrovie dello Stato
s.p.a. (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) nell'ambito di un
processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che
prevedeva l'estinzione del rapporto di lavoro degli esuberi, a
cominciare dal personale che avesse raggiunto la percentuale massima
di pensionabilità. Ha altresì ritenuto che, a
prescindere da una verifica della legittimità o meno del
recesso datoriale, la domanda di risarcimento del danno non poteva
essere accolta perchè il licenziamento non era stato impugnato
nei termini.
Avverso
questa decisione R.G. ricorre per cassazione.
Rete
Ferroviaria Italiana resiste con controricorso.
A
seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e stata fissata
l'adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di
consiglio.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l'unico motivo il ricorrente sostiene che le Ferrovie non hanno
inteso procedere ad un licenziamento, ma si sono limitate "a
comunicare al dipendente la cessazione del rapporto di lavoro per il
verificarsi della clausola risolutiva di raggiungimento della
maggiore anzianità contributiva utile ai fini pensionistici,
prevista dagli accordi collettivi". La nullità di dette
clausole comporta che il rapporto di lavoro non si è mai
risolto ma è continuato inalterato. Per far valere tale
nullità non occorreva l'impugnativa.
Il
motivo è manifestamente infondato.
In
attuazione di un programma di ristrutturazione e di risanamento
aziendale, da realizzarsi attraverso i licenziamenti, che il
legislatore ha inteso agevolare apprestando gli opportuni
ammortizzatori sociali (L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6), le
Ferrovie dello Stato hanno proceduto ad un ridimensionamento degli
organici mediante la riduzione del personale eccedentario. Questa
Corte (seni. n. 10171/2001 e n. 14616/2002) ha già avuto modo
di occuparsi della vicenda, affermando che le previsioni dell'art. 59
non sottraevano le Ferrovie dall'obbligo di osservare le procedure
previste dalla L. n. 223 del 1991, non essendosi mai dubitato che si
versava in fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di
personale (vedasi in proposito l'art. 24). Nella procedura delineata
dalla L. n. 223 la individuazione dei lavoratori da collocare in
mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri legali o
convenzionali "in relazione alle esigenze tecnico produttive dei
complesso aziendale" (art. 5, comma 1). Gli accordi di procedura
che interessano le Ferrovie non stabilivano che i rapporti di lavoro
cessassero automaticamente mano a mano che i singoli lavoratori
avessero maturato la massima anzianità contributiva, ma, come
accertato dalla sentenza impugnata, prevedevano che le esigenze
organizzative determinanti le eccedenze di personale e l'entità
di queste dovessero essere concordate con le organizzazioni
sindacali.
Successivamente
a tali operazioni, e soltanto per scegliere i dipendenti da
licenziare, era stato utilizzato il criterio dell'anzianità
contributiva, peraltro già indicato nel comma 6 dell'art. 59
citato. Pertanto, la pensionabilità ha rappresentato non la
causa di estinzione automatica del rapporto di lavoro, ma il criterio
di scelta del personale da licenziare dopo l'accertamento negoziato
delle eccedenze.
Sulla
base di tali considerazioni, esattamente la Corte d'appello ha
ritenuto che la comunicazione inviata dalle Ferrovie al suo
dipendente, con la motivazione della verifica delle eccedenze,
dell'inserimento del medesimo tra gli esuberi nonchè della sua
collocazione nella graduatoria dei licenziandi in base alla maggiore
anzianità contributiva, esprime una volontà di recesso
e costituisce licenziamento che il lavoratore aveva l'onere di
impugnare nel termine di cui della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma
3, cit..
Il
ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine
alle spese.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro
30,00, per esborsi e in Euro 2.000,00, (duemila) per onorario, oltre
a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16
ottobre 2009.
Depositato
in Cancelleria il 16 dicembre 2009