LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. MONACI Stefano -
Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo
- Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio -
rel. Consigliere -
Dott. MELIADO' Giuseppe -
Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio
dell'avvocato GHERA EDOARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato
CAZZATO STEFANIA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ILVA S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato BOCCIA
FRANCO RAIMONDO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCHIAVONE
ENRICO CLAUDIO;
- controricorrente -
e contro
FINTECNA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO, giusta procura
speciale atto notar
ENRICO PARENTI di Roma del. 15/01/07, rep. 90490;
- resistente con procura
-
avverso la sentenza n.
185/2005 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di TARANTO, depositata il
22/10/2005 r.g.n. 172/04;
udita la relazione della
causa svolta nella Udienza pubblica del 10/11/2009 dal Consigliere
Doti. IANNIELLO Antonio;
udito l'Avvocato CHERA
FEDERICO per delega CAZZATO STEFANIA;
udito l'Avvocato EOCCIA
FRANCO per delega ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE per (ILVA) e avv. BOCCIA
FRANCO per FINTECNA;
udito il P.M. in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata
il 22 ottobre 2005, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la
sentenza dell'8 luglio 2003, con la quale il giudice del lavoro di
Taranto aveva respinto le domande svolte con ricorso del 9 maggio
2000 da B.G. nei confronti della ILVA s.p.a. e della FINTECNA s.p.a.,
dirette ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente
alla ipoacusia contratta, secondo il lavoratore, a causa della
mancata adozione da parte della datrice di lavoro ILVA delle misure -
idonee a ridurre la rumorosita' presente nel luogo di lavoro - di cui
al D.P.R. n. 303 del 1956, al D.Lgs. n. 277 del 1991 e alla
disposizione di carattere generale di cui all'art. 2087 c.c. nonche'
per la violazione del generale precetto di neminem ledere di cui
all'art. 2043 c.c..
In proposito, la Corte ha
confermato la valutazione del giudice di primo grado relativa al
fatto che con una quietanza liberatoria sottoscritta al termine del
rapporto di lavoro (e non tempestivamente impugnata, ai sensi
dell'art. 2113 c.c.) l'appellante avrebbe in realta' rinunciato anche
al diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di
cui all'art. 2087 c.c., sostenendo tale valutazione col rilievo che
nella ed. quietanza era espressamente menzionata la rinuncia ai danni
ex art. 2087 c.c. e con la considerazione che alla data della
rinuncia (1995) il lavoratore era gia' consapevole di avere contratto
la ipoacusia da rumore di origine professionale, come sarebbe
dimostrato dal fatto che nel 1994 aveva all'uopo presentato domanda
di rendita vitalizia all'INAIL, ottenendola poi nel 1999.
Avverso tale sentenza
propone ora ricorso per Cassazione B. G. con tre motivi.
Resiste alle domande la
ILVA con rituale controricorso, illustrato poi con memoria ai sensi
dell'art. 378 c.p.c., mentre la Fintecna s.p.a., regolarmente
intimata, ha depositato la procura ai propri difensori, che hanno poi
discusso la causa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo di
ricorso, la difesa di B.G. deduce la violazione dell'art. 1362 c.c. e
segg., nonche' la contraddittorieta' e insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla
interpretazione della quietanza al saldo.
Il tenore letterale di
tale quietanza , riprodotto in ricorso, sarebbe stato infatti
disatteso dalla Corte territoriale, la quale non avrebbe rilevato che
questo non includeva affatto la rinuncia al diritto azionato dal
ricorrente.
Da qui la violazione del
criterio testuale di interpretazione dei contratti e dei negozi
unilaterali recettizi.
Inoltre, la Corte
territoriale, se fosse stata veramente convinta che il testo della
quietanza contenesse la rinuncia al diritto azionato, avrebbe dovuto
secondo il ricorrente, concludere la sua interpretazione del
contratto sulla sola base del dato letterale;
viceversa, i giudici
avrebbero in maniera contraddittoria proseguito le loro
argomentazioni facendo ricorso da un altro criterio interpretativo,
quello relativo al comportamento del sottoscrivente anteriore alla
sottoscrizione.
D'altronde, il fatto che
il ricorrente avesse nel 1994 fatto richiesta di rendita all'INAIL
non sarebbe significativo sul piano interpretativo (del fatto che
fosse consapevole della responsabilita' del datore di lavoro in
ordine alla causazione della malattia) quanto lo sarebbe viceversa il
fatto che egli non a-veva proposto domanda di risarcimento danni
all'ILVA al momento della sottoscrizione nel 1995 della c.d.
quietanza a saldo (e quindi ignorava che del danno subito fosse
responsabile l'impresa).
2 - Col secondo motivo di
ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 1342 c.c. e il vizio di
motivazione della sentenza impugnata.
A fronte di una quietanza
dal contenuto generico, la sentenza non riuscirebbe a dimostrare che
il lavoratore fosse consapevole del proprio diritto e intendesse
rinunciarvi.
La Corte avrebbe
travisato il concetto di determinatezza e/o determinabilita'
dell'oggetto della pretesa rinuncia nonche' quello della analiticita'
dei titoli oggetto del preteso negozio abdicativo.
Il testo della
quietanzala l'altro su di un modulo predisposto dalla societa') si
esprimerebbe infatti in termini di danni eventuali, il che
significherebbe che non si fa riferimento ad una specifica pretesa
avanzata nei confronti della societa', ma a tutte le possibili
pretese dei dipendenti ILVA. Mancherebbe nella quietanza anche
l'indicazione della somma a cui il lavoratore avrebbe rinunciato,
eventualmente desumibile anche solo dalla percentuale di invalidita'
coinvolta.
Del resto, la somma, del
percepimento della quale la quietanza da atto, sarebbe quella e solo
quella spettante al lavoratore al termine del rapporto.
In proposito, il
ricorrente fa riferimento ad una serie di decisioni di questa Corte,
che imporrebbero un estremo rigore nella valutazione della volonta'
abdicativa del lavoratore in sede di sottoscrizione delle c.d.
quietanze a saldo (Cass. nn. 9407/01, 8921/87, 3872/78, 6615/87,
10762/94).
3 - Col terzo motivo di
ricorso, la difesa del B. denuncia l'omessa e insufficiente
motivazione della sentenza impugnata, laddove nella valutazione
complessiva del significato delle espressioni usate nella quietanza a
saldo avrebbe trascurato le seguenti circostanze:
a) il contesto in cui e'
avvenuta la firma, vale a dire il ritiro della liquidazione finale,
in uno spirito che non era certamente di rinuncia ad alcunche';
b) il fatto che il
documento sia un modulo a stampa predisposto dal datore di lavoro e;
c) che era stato firmato
da un lavoratore isolato e non assistito.
Il ricorso conclude con
la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni
conseguenza di legge.
Il ricorso, i cui motivi
vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra di loro connessi, e'
fondato.
In via di premessa, va
ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l'interpretazione di una norma contrattuale e' operazione che si
sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice
di merito e pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi
attinenti ai criteri legali di ermeneutica contrattuale o ad una
motivazione carente o contraddittoria nello svolgimento delle
relative argomentazioni.
In proposito, va ribadito
che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un
principio di gerarchia, in forza del quale, secondo questa Corte,
quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.)
prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 e 1371
c.c.) ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola
sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle
parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n.
9553).
Nell'ambito dei canoni
strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il
criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui
all'art. 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che questo puo' in
alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l'operazione
ermeneutica.
Non va peraltro taciuto
che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, per cui si
renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente
interpretativi, in particolare a quello di cui all'art. 1363 c.c. e,
in caso di insufficienza, a quelli interpretativi - integrativi
(cfr., per tutte, Cass. 28 agosto 2007 n. 18180 e 10 marzo 2008 n.
6366).
Con riguardo alla
individuazione della volonta' abdicativa nelle c.d.
quietanze a saldo o
liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto,
questa Corte ha peraltro ripetutamente confermato che esse
costituiscono di regola la semplice manifestazione del convincimento
soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i
suoi diritti (concretando pertanto una dichiarazione di scienza: cfr.
ad es. Cass. 4 maggio 1999 n. 4442).
Ove tale quietanza
contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, va ribadito
che e' necessaria la massima cautela nella ricerca della reale
volonta' abdicativa , in ragione del contesto normale in cui tali
quietanze vengono sottoscritte (al termine del rapporto di lavoro,
all'atto della ricezione delle spettanze finali e su di un testo
predisposto dal datore di lavoro etc), obiettivamente idoneo ad
attenuare o escludere la consapevolezza del dipendente in ordine al
carattere impegnativo o meno della dichiarazione (cfr. diffusamente,
la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente).
Pertanto ove la
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia "riferita, in
termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in
relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione
del relativo rapporto", essa "puo' assumere valore di
rinuncia ... alla condizione che risulti accertato, sulla base
dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre
circostanze desumibili aliunde, che essa e' stata rilasciata con la
consapevolezza della esistenza di diritti determinati o
obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi"
(cfr., per tutte, Cass. 17 maggio 2006 n. 11536).
Nel caso in esame, la
Corte territoriale non si e' attenuta a tali regole nella
individuazione della eventuale volonta' abdicativa del B., quale
espressa con la dichiarazione riprodotta in ricorso, del seguente
tenore, "Io sottoscritto... dichiaro di aver ricevuto dalla
ILVA... a seguito della risoluzione del mio rapporto di lavoro la
somma globale lorda di lire.... Prendo inoltre atto che nella somma
suddetta e' compreso l'importo di L. ... gia' corrisposto a titolo di
anticipo di t.f.r.. Mediante la corresponsione della sopra citata
somma di L.... delle quali rilascio quietanza finale e liberatoria,
dichiaro di essere tacitato dalla Ilva... anche in via di
transazione, stralcio e rinuncia di ogni mio credito o altra ragione
o diritto verso la societa' stessa con specifico riferimento
all'applicazione degli accordi aziendali del 26 maggio 1972 e 20
maggio 1989, alla misura e al calcolo del trattamento di fine
rapporto, ivi compresa l'indennita' di anzianita' maturata alla data
del 31 maggio 1982 e con riferimento altresi' ad emolumenti
arretrati, indennita' e compensi, anche per lavoro straordinario,
spettantimi in dipendenza del mio rapporto di lavoro e della sua
risoluzione avvenuta ed accettata in data 30 settembre 1995 nonche' a
quelli relativi ad eventuali danni ex artt. 1124, 2087, 2116 c.c. e
ex art. 429 c.p.c., comma 3 per modo che null'altro ho da pretendere
dalla societa' medesima a qualsiasi titolo e causa".
Ed invero i giudici di
appello, dichiarando apoditticamente che il testo della dichiarazione
indicherebbe chiaramente l'intento abdicativo del lavoratore e che
cio' sarebbe confermato che alla data della sottoscrizione questi era
a conoscenza del fatto di aver contratto una malattia professionale,
per la quale aveva gia' richiesto all'INAIL la relativa rendita,
hanno in realta' trascurato di analizzare compiutamente anzitutto il
dato letterale della dichiarazione interpretata, che coniuga termini
normalmente indicativi di una dichiarazione di scienza ("dichiara
di essere stato tacitato") a causali molteplici e indicate in
maniera congiunta, sebbene abbiano un effetto sovrapponibile ("anche
in via di transazione" - della quale peraltro non risulta dalla
quietanza l'aliquid retentum -, "stralcio e rinuncia"), il
tutto con riferimento, per quanto qui interessa, a diritti
risarcitori indicati solo con numeri di articoli del codice civile e
per giunta qualificati come eventuali (per un caso analogo, cfr.
Cass. 18 aprile 2008 n. 10218).
L'insufficienza
nell'analisi del testo della dichiarazione contenuta nella quietanza
ha altresi' impedito alla Corte, ove di esso avesse conseguentemente
ritenuto l'ambiguita' di significato, di valutare nel suo complesso
la quietanza medesima nonche' il contesto in cui essa era stata
sottoscritta dal lavoratore, dando eventualmente il giusto rilievo
anche alla circostanza che alla data della sottoscrizione il B. aveva
presentato domanda all'INAIL della rendita vitalizia per malattia
professionale, ma non aveva svolto alcuna richiesta, neppure
informale, di risarcimento danni alla datrice di lavoro in relazione
a tale malattia.
La rilevazione degli
errori nell'applicazione delle regole legali di ermeneutica
contrattuale e delle omissioni commesse dalla Corte territoriale
nella interpretazione della dichiarazione in parola fonda la
decisione di accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione
della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle
spese di questo giudizio di cassazione, alla corte d'appello di
Potenza.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Potenza.
Cosi' deciso in Roma, il
10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria
il 14 dicembre 2009