LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
ROSELLI Federico - Presidente -
Dott.
MONACI Stefano - Consigliere -
Dott.
DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott.
IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott.
MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere -
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso 6715-2006 proposto da:
L.B.,
già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIO AFRANIO 23,
presso lo studio dell'avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA,
rappresentala e difesa dall'avvocato ORSELLI PATRIZIA, giusta mandato
a margine del ricorso e da ultimo domiciliata d'ufficio presso la
CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
XXX
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo
studio dell'avvocato ANNA MARIA URSINO, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso
la sentenza n. 347/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 06/09/2005 r.g.n. 812/04;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI
COSTANTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza in data 14.4/6.9.2005 la Corte di appello di Bologna, in
riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede
l'1.9.2003, rigettava la domanda proposta da L.B., dipendente delle
Poste Italiane spa, ai fini dell'assegnazione a mansioni equivalenti
a quelle precedentemente svolte, come (OMISSIS) livello, nonchè
al risarcimento del danno sofferto sino all'effettiva reintegrazione
nelle mansioni suddette.
Osservava
in sintesi la corte territoriale che, nella nuova classificazione del
personale introdotta dal CCNL del 26.11.1994, non poteva ritenersi
ancora operante la distinzione in categorie prevista dal vecchio
ordinamento pubblicistico, nè attribuirsi a quest'ultima una
perdurante efficacia ai fini dell'individuazione e della graduazione
delle varie professionalità nell'ambito delle nuove aree,
venendo in rilievo, in particolare, all'interno delle aree di base ed
operativa, una piena equivalenza di mansioni.
Con la
conseguenza che nessuna influenza poteva, fra l'altro, dispiegare la
circostanza che la dipendente, che, all'atto dell'assunzione, si era
impegnata a svolgere tutte le mansioni comprese nell'area di
inquadramento, avesse frequentato un corso di formazione prima
dell'adibizione a parte delle stesse, o che la società datrice
di lavoro, nel ricollocare i dipendenti addetti a mansioni di
terminalisti, avesse fatto riferimento alla categoria ((OMISSIS)) cui
erano in precedenza inseriti, trattandosi di circostanza posta a
salvaguardia delle professionalità già acquisite, ma
irrilevante con riferimento alle nuove classificazioni del personale.
Per la
cassazione della sentenza propone ricorso L.B. con due motivi.
Resistono con controricorso le Poste Italiane spa.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3 in relazione all'art. 2103 c.c., che la corte territoriale ha
erroneamente ritenuto che la previsione contrattuale di un'unica area
(c.d. operativa), nella quale sono confluite le categorie (OMISSIS),
e l'intercambiabilità del personale tra i vari settori
operativi, fosse di per sè idonea a garantire l'equivalenza
delle mansioni, omettendo di accertare se le nuove mansioni fossero
in concreto aderenti alla specifica competenza del dipendente,
salvaguardandone il livello professionale acquisito, per come
necessario anche in caso di riclassamento del personale, allorchè
la contrattazione collettiva provveda alla ridefinizione delle
categorie e dei profili professionali, accorpando mansioni
qualitativamente diverse.
Con il
secondo motivo, svolto in relazione agli stessi parametri,ma
deducendo anche vizio di motivazione, la ricorrente ribadisce che la
corte bolognese ha provveduto a comparare le nuove mansioni con
quelle in precedenza svolte solo sotto il profilo dell'inquadramento
astratto nel livello di categoria, omettendo alcun concreto
accertamento comparativo delle stesse rispetto al livello
professionale acquisito nella precedente fase del rapporto.
Il
ricorso, i cui motivi ben possono esaminarsi congiuntamente, in
quanto connessi, è meritevole di accoglimento.
Deve,
al riguardo, preliminarmente rammentarsi come, con riferimento alla
compatibilità rispetto al precetto cogente dell'art. 2103 c.c.
della clausola di fungibilità prevista nell'art. 46 del CCNL
26.11.1994 per i dipendenti postali, le Sezioni Unite di questa Corte
(SU n. 25033/2006) abbiano convincentemente confermato l'indirizzo
che, se ben può la disciplina collettiva prevedere il
reinquadramento in una nuova unica qualifica di lavoratori in
precedenza inquadrati in qualifiche distinte, con conseguente
parificazione del trattamento economico e normativo riferibile alla
nuova qualifica, ciò non implica necessariamente che insorga
anche un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti
nella qualifica.
L'inderogabilità
della disciplina legale si atteggia, infatti, anche a limite per la
contrattazione collettiva, sicchè l'eventuale accorpamento, da
parte della contrattazione collettiva, in un'unica categoria
(qualifica o area) di plurime mansioni, anche di diversa
professionalità e livello, rende sì applicabile alle
stesse la medesima disciplina collettiva che a tale categoria faccia
riferimento, ma non è di ostacolo alla operatività
della disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103
c.c., comma 1, che preclude la previsione di una indiscriminata
fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale
accorpamento convenzionale.
Anche
tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla
contrattazione collettiva opera la garanzia dell'art. 2103 c.c. e,
pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può
essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la
professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella
medesima qualifica contrattuale. E ferma restando la possibilità
per la contrattazione collettiva di individuare meccanismi
convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo, con
apposita clausola, la fungibilità funzionale fra le mansioni
per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire
la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i
lavoratori inquadrati nella qualifica.
Di
tale indirizzo interpretativo la sentenza impugnata non ha fatto
corretta applicazione.
Ha
ritenuto, infatti, la corte territoriale che il principio di tutela
della professionalità acquisita, che, per come si è
detto, resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento
convenzionale delle mansioni, è utilmente (anche se
"problematicamente") predicabile con riferimento ai
lavoratori assunti sotto il vigore del precedente ordinamento
professionale (per i quali, con riferimento a specifici percorsi di
accrescimento professionale, "può forse sussistere
l'esigenza di una loro concreta valutazione ai fini della
formulazione del giudizio di equivalenza inerente le varie mansioni
comprese nell'area di inquadramento"), ma non anche "per la
nuova classificazione del personale" (dal momento che i
dipendenti assunti nel vigore della nuova disciplina contrattuale "si
sono impegnati a svolgere tutte le mansioni comprese nell'area di
inquadramento...").
Ma, in
realtà, il principio dell'equivalenza professionale, in quanto
riflesso di valori fondamentali di tutela del lavoro, si impone, per
come hanno confermato le SU, anche rispetto alla nuova
classificazione del personale, senza che sia possibile distinguere
fra vecchi e nuovi assunti, trattandosi di precetto destinato ad
operare anche rispetto alla nuova disciplina collettiva e alla
regolamentazione del reinquadramento del personale dalla stessa
realizzato.
L'erronea
prospettiva giuridica adottata dalla corte territoriale ha finito,
peraltro, col riverberarsi (per come lamenta la ricorrente) sul piano
dell'idoneità della motivazione, in quanto si è, in
definitiva, omesso di accertare se, anche con riferimento alla
posizione della stessa, sussistessero esigenze di salvaguardia della
professionalità acquisita alla luce dei percorsi formativi
evidenziati, ed, in particolare, di individuare, alla luce della sua
"storia professionale", quali fossero le mansioni di
riferimento per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c.,
indipendentemente dall'obbligo dalla stessa assunto, al momento
dell'avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti
alla qualifica di inquadramento.
E
tanto più se si considera che la ricorrente aveva evidenziato
che, dopo aver inizialmente svolto sia mansioni di recapito, che di
sportello, era stata successivamente stabilmente inserita, dopo aver
frequentato apposito corso, presso la Postel di Bologna, con compiti
di programmatore sui terminali e che, successivamente alla
soppressione di tale reparto, tutto il personale era stato
convenzionalmente suddiviso in livelli, con riutilizzazione in
attività di sportello dei dipendenti già adibiti a
mansioni sui terminali, in attività di recapito dei dipendenti
già addetti all'apertura e chiusura dei sacchi, fatta
eccezione per quelli assunti con contratto di formazione e lavoro,
che erano stati utilizzati, nonostante la pregressa adibizione ai
terminali, per il recapito.
La
sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa per nuovo
esame ad altro giudice di pari grado, che, provvedendo anche in
ordine alle spese, si atterrà al seguente principio di
diritto:
"Il
principio di tutela della professionalità acquisita, che resta
impregiudicato pur in presenza di un accorpamelo convenzionale delle
mansioni, per precludere la disciplina legale di carattere
inderogabile dell'art. 2103 c.c., comma 1 la previsione di una
indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di
tale convenzionale accorpamelo, impone al giudice di merito di
accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate
ed acquisite al processo, le esigenze di salvaguardia della
professionalità acquisita prospettate dal lavoratore, sulla
base dei percorsi di accrescimento professionale dallo stesso
evidenziati, ed, in particolare, di individuare, alla luce della sua
"storia professionale", quali fossero le mansioni di
riferimento per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c.,
indipendentemente dall'obbligo dallo stesso assunto, al momento
dell'avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti
alla qualifica di inquadramento"
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di appello di
Firenze.
Così
deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato
in Cancelleria il 10 dicembre 2009