LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI
Federico - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido
- Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura
- Consigliere -
Dott. DI CERBO
Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE
Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso
11954/2006 proposto da:
S.S., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI Gerardo, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PUGLIESE PAOLO,
PUGLIESE ANTONIO
giusta delega in calce al ricorso;
-
ricorrente -
contro
LOG SERVICE
INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144,
presso lo studio degli avvocati RIGUZZI MAURIZIO, COPPARI
PAOLO, PASSARO MICHELA giusta delega a margine del
controricorso;
-
controricorrente -
avverso la
sentenza n. 123/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata
il 13/04/2005 R.G.N. 635/03;
udita la relazione
della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/11/2009 dal
Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato
SCHITTONE NICOLO' per delega VESCI GERARDO;
udito l'Avvocato
PASSARO MARIO per delega RIGUZZI MAURIZIO;
udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso al Tribunale di Ancona del 12/4/2001 S. S. assumeva:
che,
definita con i sig.ri Sa. e I. (vice presidente esecutivo e
presidente della Multicargo s.r.l.) la propria assunzione come
direttore generale della filiale (OMISSIS), in data (OMISSIS) aveva
siglato un contratto di "consulenza commerciale", al quale
era tuttavia sotteso l'effettivo contratto di lavoro quale dirigente
della filiale di (OMISSIS);
che in
(OMISSIS) aveva quindi stipulato un contratto di lavoro subordinato
come dirigente, assumendo in effetti veste e funzioni di direttore
generale della Multicargo (OMISSIS), società interamente
posseduta e controllata dalla Multicargo di (OMISSIS);
che
tale contratto "(OMISSIS)" non aveva mai ricevuto concreta
attuazione nella sua parte economica, mentre i rapporti economici tra
le parti erano stati regolati dal contratto "(OMISSIS)",
con versamento dello stipendio con bonifico della Multicargo di
(OMISSIS) sul suo conto corrente in (OMISSIS);
che il
contratto di natura autonoma era del tutto privo di qualsiasi
descrizione delle mansioni, al contrario di quello subordinato
stipulato in (OMISSIS), in cui erano dettagliatamente descritti
l'oggetto del rapporto e i suoi compiti;
che
aveva avuto alle proprie dipendenze i cinque addetti alla filiale
(OMISSIS), rispondendo e prendendo ordini dai vertici della
Multicargo, mentre nei rapporti con i terzi, ivi comprese le autorità
(OMISSIS), figurava quale "general manager" e "managing
director" della Multicargo (OMISSIS);
che il
contratto "(OMISSIS)" di durata semestrale, era stato
rinnovato due volte e, nel (OMISSIS), gli era stata promessa una
ulteriore proroga, con aumento del compenso;
che
egli aveva accettato tale proposta, nel mentre i vertici della
Multicargo avevano negato le voci che si erano diffuse circa la
possibile cessione della filiale (OMISSIS);
che
agli inizi del (OMISSIS) il Sa., giunto a (OMISSIS), gli aveva invece
comunicato l'avvenuta cessione della filiale (OMISSIS) e lo aveva
avvertito senza alcun preavviso della risoluzione del rapporto;
che
nell'occasione esso ricorrente aveva firmato una rinuncia ad agire
verso la società (OMISSIS) a fronte della corresponsione di
1.000 US e successivamente, aveva impugnato tale risoluzione sia
verso la Multicargo (OMISSIS) che verso la sede (OMISSIS).
Tutto
ciò premesso, e deducendo la natura subordinata del rapporto,
la inefficacia del licenziamento e la persistenza del rapporto
stesso, il S. conveniva in giudizio la Multicargo s.r.l.
chiedendo
che, previa declaratoria della natura subordinata del rapporto di
lavoro quale dirigente, della inefficacia del recesso e della
persistenza del rapporto stesso, la convenuta fosse condannata alla
regolarizzazione contributiva, alla corresponsione dei ratei di 13^ e
14^ mensilità maturati e al pagamento delle retribuzioni
spettanti dal licenziamento al momento della sentenza; in subordine,
che fosse condannata al pagamento del preavviso nella misura di sei
mensilità globali di fatto e delle penali previste dal ccnl
dirigenti spedizioni, nella misura di 12 mensilità "o
nella diversa meglio vista", nonchè del TFR maturato alla
data del licenziamento.
Si
costituiva in giudizio la Log Service International s.r.l. (già
Multicargo s.r.l. e poi Multicargo Spedizioni Internazionali s.r.l.)
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in
subordine, il difetto di giurisdizione dell'Autorità
giudiziaria italiana; nel merito chiedeva il rigetto della domanda
attorea.
Il
Giudice adito, con sentenza n. 945/2002 rigettava il ricorso e
condannava il ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso
la detta sentenza il S. proponeva appello, deducendo che erroneamente
il primo giudice, anche in violazione dell'art. 1417 c.c., non aveva
ammesso le prove dirette a dimostrare la simulazione (relativa) del
contratto di "consulenza" con la Multicargo (OMISSIS) e al
contempo di quello di assunzione quale dirigente con la Multicargo
(OMISSIS), atteso che, nella prospettazione attorea, il contratto
(OMISSIS) - e cioè "la prestazione come dirigente in
distacco e nell'interesse della casa madre (OMISSIS) presso la
controllata (OMISSIS)" - costituiva in realtà l'oggetto
di quanto in termini assolutamente generici pattuito con il contratto
(OMISSIS); nel merito - e previo riconoscimento della sussistenza di
una prestazione dirigenziale subordinata - rilevava che vi era stata
violazione della L. n. 230 del 1962, relativa ai contratti a termine,
mancando i requisiti per la validità di tale tipo di
contratto, e, comunque, che il rapporto doveva ritenersi a tempo
indeterminato per effetto dei due rinnovi intervenuti; come ulteriore
conseguenza, atteso che il recesso non era stato manifestato per
iscritto, doveva ritenersi la persistenza in vita del rapporto, con
ogni conseguenza economica e contributiva; in alternativa, ove fosse
stata ritenuta la legittimità del recesso, ne sarebbero
comunque discesi i diritti al TFR, al preavviso e alle penali
previste dal ccnl di settore.
La
appellata Log Service International s.r.l. si costituiva in giudizio
eccependo la inesistenza o nullità insanabile della notifica
del ricorso di appello e, nel merito, resistendo al gravame,
chiedendone il rigetto; in via subordinata spiegava appello
incidentale condizionato, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione della autorità
giudiziaria italiana.
La
Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 13/4/2005,
respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle
spese in favore della appellata.
In
sintesi la Corte territoriale, considerato che non vi era
incompatibilità alcuna tra la conclusione del contratto di
"consulenza commerciale" concluso con la Multicargo s.r.l.
e il contratto di lavoro subordinato concluso successivamente con la
Multicargo (OMISSIS), rilevava che la dedotta "preordinazione"
del primo contratto rispetto al secondo, non ne dimostrava di per sè
la simulazione relativa nel senso prospettato dal S., simulazione che
del resto neppure poteva essere dimostrata in base alle prove offerte
dall'appellante, essendo peraltro comunque necessaria la
dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato con la Multicargo
di (OMISSIS), presupposto a sua volta necessario anche per un
"distacco" presso la Multicargo (OMISSIS).
Per la
cassazione di tale sentenza il S. ha proposto ricorso con due motivi.
La Log
Service s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il S.
ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2082, 2086 e 2094
c.c., in relazione agli artt. 1414 e 1417 c.c., nonchè vizio
di motivazione, il ricorrente, in sintesi, lamenta che "hanno
errato i giudici del merito allorchè si sono arrestati davanti
all'ostacolo costituito dalla duplicità di personalità
giuridica delle contraenti e dalla formale duplicità di
contratti, laddove era evidente l'unicità dell'impresa e
l'unicità del rapporto".
Secondo
il ricorrente, infatti, "in primo luogo, le due società
costituiscono un gruppo e il loro collegamento è tale che il
direttore generale della società-figlia viene designato dalla
società madre, che altresì gli fissa le mansioni, gli
corrisponde la retribuzione ed, infine, lo licenzia; il che impone di
ritenere esistente quel legame che fa delle due società
un'unica impresa ed un unico centro di imputazione del rapporto
oggetto della presente causa; con la conseguenza che l'unico
imprenditore è chi gestisce la società madre" e
"in secondo luogo, l'unico rapporto realmente vertito fra le
parti è quello che ha avuto ad oggetto le mansioni di
direttore generale della società figlia, chiaramente rapporto
di lavoro subordinato".
Il
motivo non può essere accolto.
Come
questa Corte ha più volte affermato, "il collegamento
economico- funzionale tra imprese gestite da società del
medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far
ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro
subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse,
si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una
situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione
del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia
una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del
frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del
collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in
modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna
delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura
organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività
esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse
comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da
individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le
diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte
delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso
che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente
in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto
rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità
solo per vizi di motivazione" (v. fra le altre Cass. 15-5-2006
n. 11107, Cass. 7-9-2007 n. 18843, Cass. 14-11-2005 n. 22927, Cass.
10-4- 2009 n. 8809, vedi anche Cass. 5/9/2006 n. 19036, che ha
altresì precisato che "l'art. 2094 cod. civ., nel
prevedere il rapporto di lavoro subordinato, non definisce altresì
l'impresa quale datrice di lavoro ma ne presuppone la nozione,
caratterizzata dalla soggettività giuridica, con la
conseguenza che, salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità
di soggetti societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una
pluralità di rapporti").
Nella
fattispecie la Corte di Appello di Ancona, pur riconoscendo la
esistenza di un collegamento fra le due distinte società (tra
l'altro essendo indicata in rete la Multicargo (OMISSIS) Inc. fra le
"sedi periferiche estere" della Multicargo s.r.l.), ha
ritenuto che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la
società (OMISSIS) - "che non può essere
qualificata come mera filiale" della società (OMISSIS) -
e il S. "non può di per sè condurre a ritenere che
analogo rapporto fosse intercorso con la Multicargo s.r.l.".
Al
riguardo la Corte territoriale, premesso che dalla individuazione del
S. - quale dirigente della società (OMISSIS) - da parte della
società capogruppo non può "trarsi la conseguenza,
contraria alle risultanze documentali, che fosse stato concluso un
contratto di lavoro subordinato direttamente con la Multicargo
s.r.l." e considerato, altresì, che "non vi è
incompatibilità alcuna" tra la conclusione del contratto
di "consulenza commerciale" concluso con la capogruppo e il
contratto di lavoro subordinato concluso con la società
(OMISSIS), ha osservato che la "dedotta "preordinazione"
del primo contratto rispetto al secondo non ne dimostra di per sè
la simulazione relativa nel senso prospettato, ossia che in realtà,
e a dispetto della veste formale dei contratti intervenuti, le parti
avrebbero voluto che venisse ad instaurarsi un rapporto di lavoro
subordinato direttamente tra la Multicargo s.r.l.
e il
S.".
Del
pari la Corte di merito ha, poi, rilevato che neppure "dimostrerebbe
la natura simulata dei due contratti la dedotta circostanza secondo
la quale "il contratto (OMISSIS)" non avrebbe mai ricevuto
concreta attuazione nella sua parte economica, nel mentre il
contratto di "collaborazione commerciale" non prevedeva la
descrizione delle mansioni del collaboratore", trattandosi,
infatti, di "elementi cui può essere riconosciuta
soltanto una valenza meramente indiziaria, ma che sono privi di
univoco significato della sussistenza di una simulazione relativa"
nel senso prospettato dal S., "vale a dire che le parti avessero
voluto che si instaurasse un rapporto di lavoro subordinato
direttamente con la Multicargo s.r.l.".
Tanto
premesso e rilevato altresì che anche un eventuale "distacco
proprio" presupporrebbe comunque l'effettiva sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato tra il S. e la società
distaccante, la Corte territoriale ha osservato che al riguardo le
prove offerte dall'appellante "non potrebbero comunque fornire
la dimostrazione di tale vincolo" del lavoro subordinato, non
essendo all'uopo sufficienti le circostanze di fatto allegate.
In
particolare, al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che il
dedotto rapporto di collegamento societario, implicante
necessariamente anche che il S., "quale direttore generale della
controllata, dovesse dare esecuzioni alle disposizioni impartite
dalla controllante", "non dimostra che il potere gerarchico
e disciplinare nei suoi confronti appartenesse e fosse esercitato
dagli organi direttivi della controllante" e non invece dagli
organi direttivi della controllata, mentre "il fatto che il S.,
nei rapporti con i terzi, risultasse quale "general manager"
e "managing director" della Multicargo (OMISSIS) Inc.
dimostra soltanto il suo inserimento nell'organizzazione aziendale di
quest'ultima e non certo in quella della Multicargo s.r.l.".
Tali
essendo le circostanze di fatto dedotte, la Corte, in mancanza di
altre allegazioni rilevanti e considerato che il collegamento fra le
due società non comporta di per sè l'insorgere di un
unico centro di imputazione di rapporti, ha ritenuto quindi superflua
la prova offerta dal S..
Trattasi,
in conclusione, di valutazione di fatto, in ordine alla rilevanza
della prova, congruamente motivata e rispettosa del principio di
diritto sopra richiamato, la quale resiste alle censure del
ricorrente.
Con il
secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 244 e 421 c.p.c. e
artt. 1414; 1417, 2094, 2095 e 2099 c.c., il ricorrente, in sostanza,
ribadisce la tesi della rilevanza delle circostanze di fatto dedotte
e deduce la erroneità della valutazione operata dalla Corte di
merito in relazione alla irrilevanza della prova offerta, lamentando,
oltre alla mancata ammissione della stessa, in particolare anche il
mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.
In
specie il ricorrente deduce che la Corte d'Appello "non ha
correttamente valutato il fatto dedotto e non si è posta
neppure il problema di chiedere chiarimenti ovvero di procedere
d'ufficio ad emendare la deduzione di quanto fosse ritenuto
(inutilmente) valutativo in presenza di elementi di fatto inequivoci
e - al limite - di una "pista probatoria" di evidente
linearità".
Il
primo profilo non può essere accolto per i motivi già
esposti in relazione al primo motivo.
Per il
resto la censura risulta inammissibile innanzitutto perchè
priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato se e
quali specifiche richieste abbia avanzato al riguardo dinanzi ai
giudici di merito.
Come
questa Corte ha più volte affermato, infatti, "nel rito
di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod.
proc. civ., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha
carattere discrezionale, ma costituisce un potere dovere del cui
esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto;
tuttavia,
per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione
l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto
della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di
averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si
introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un
tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già
dibattuti nelle precedenti fasi di merito" (v. Cass. 26-6-2006
n. 14731, Cass. 3-5-2007 n. 10182, Cass. 17-3-2008 n. 7153, Cass.
27-1-2009 n. 1894).
Peraltro
è stato anche precisato che "nel rito di lavoro, i poteri
istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ., non possono
sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre
il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e
da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di
acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale"
(v.
Cass.
21-5-2009 n. 11847, Cass. 8-8-2002 n. 12002).
Il
ricorso va pertanto respinto e il ricorrente va condannato, in
ragione della soccombenza, al pagamento delle spese in favore della
società controricorrente.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese liquidate in Euro 22,00
oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A..
Così
deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato
in Cancelleria il 9 dicembre 2009