LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE
Antonio - Presidente -
Dott. DE RENZIS
Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO
Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE
Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO
Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso 25231/2007
proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
Giuseppe, STUMPO
VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
T.C., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio
dell'avvocato ALLIEGRO MICHELE, rappresentata e difesa
dall'avvocato ARAGIUSTO Massimo, giusta mandato in calce al
controricorso;
avverso la sentenza n.
1366/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/10/2006
R.G.N. 1390/06;
udita la relazione
della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/2009 dal
Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato
ANTONIETTA CORETTI per delega FABIANI GIUSEPPE;
udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siena,
con sentenza del 23.6.2004, ha accolto la domanda di T.C., bracciante
agricola, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità
per congedo parentale di cui alla L. n. 151 del 2001, artt. 32 e 63,
per il periodo dal 10.2.2002 al 10.8.2002, avendo usufruito nel 2001
dell'astensione obbligatoria per maternità; tale periodo,
sommato alle giornate di effettivo lavoro, comportava il superamento
del limite delle 51 giornate richiesto dalla legge.
Ha proposto appello
l'Inps osservando che la stessa ricorrente aveva ammesso di non
essere stata iscritta nell'anno 2001 negli elenchi nominativi di cui
al R.D. n. 1949 del 1940, art. 2, per il numero minimo di giornate
richiesto dalla legge; rilevava quindi l'Istituto che nella specie
mancava il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi di cui
al R.D. n. 1949 del 1940, art. 2, per oltre 51 giornate nell'anno
2001, sicchè l'assicurata non poteva ricevere la prestazione
previdenziale per il 2002.
La Corte di Appello di
Firenze, con la sentenza qui impugnata, richiamando alcune sentenze
di Cassazione, ha rigettato l'appello dell'Inps rilevando che per la
verifica del minimo delle 51 giornate lavorate nel corso dell'anno
occorre conteggiare anche quelle usufruite per astensione
obbligatoria, che vanno considerate come di effettivo lavoro, sicchè
per la sussistenza dei requisiti costitutivi del rapporto
assicurativo "nell'anno precedente" all'evento assicurato
deve considerarsi anche l'astensione obbligatoria che si protragga
nell'anno successivo.
Per la cassazione di tale
sentenza l'Inps ha proposto ricorso con un motivo. G.P. resiste con
controricorso. L'Inps ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di
ricorso l'Inps ha denunciato violazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151, art. 32, comma 1, art. 34 e art. 63, comma 2, e appellandosi a
sentenze di legittimità di segno contrario a quelle indicate
dal giudice di merito, ha affermato che le norme richiamate devono
essere interpretate nel senso che, ai fini del riconoscimento alle
lavoratrici agricole a tempo determinato dell'indennità per
congedo parentale, il requisito dell'iscrizione negli elenchi
nominativi per almeno 51 giornate lavorative nell'anno precedente a
quello in cui è avvenuta l'astensione, si matura a seguito di
un periodo di effettivo lavoro retribuito e soggetto a contribuzione
e non anche considerando equivalenti a giornate di lavoro effettivo
le giornate in cui la lavoratrice agricola a tempo determinato sia
stata in congedo di maternità, atteso che nessun obbligo
contributivo insorge durante il periodo di fruizione della predetta
indennità.
Tale motivo non è
fondato.
Una sommaria ricognizione
del contesto normativo riguardante le prestazioni previdenziali e
assistenziali connesse alla protezione sociale della maternità
consente di rilevare che il relativo trattamento, tradizionalmente
disciplinato insieme alle forme di tutela contro le malattie comuni
in quanto diretto a sopperire a una temporanea limitazione della
capacità reddituale, è stato gradualmente collocato fra
le prestazioni giustificate dal c.d.
carico di famiglia,
siccome destinato al particolare onere familiare - sostenuto
personalmente ed esclusivamente dalla donna - connesso alla
gestazione e al parto e all'assistenza del neonato nei primi mesi di
vita, sì che la funzione di sostegno economico realizzata
dalla relativa indennità corrisponde sia alla tutela della
donna e del nascituro, sia ad evitare che la maternità
determini una situazione di bisogno per la famiglia. In proposito,
mette conto rilevare che la giurisprudenza costituzionale ha
affermato, fin dagli anni ottanta, l'operatività della
garanzia costituzionale - precipuamente riferita all'art. 31 Cost. -
anche in situazioni indipendenti dall'evento della maternità
naturale, sul presupposto che la tutela assolve anche alle esigenze
di carattere relazionale ed affettivo che sono col legate allo
sviluppo della personalità del bambino (cfr. Corte Cost. n. 1
del 1987; n. 179 del 1993).
La successiva evoluzione
del quadro normativo, secondo le linee indicate da questa
giurisprudenza, ha portato - in base alla delega contenuta nella L. 8
marzo 2000, n. 53 - alla introduzione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151.
La L. n. 53 del 2000,
art. 1, lett. a), prevede l'istituzione dei congedi dei genitori in
relazione alla generale finalità di promuovere il sostegno
della maternità e della paternità.
Il D.Lgs. n. 151 del
2001, art. 32, prevede i congedi parentali e dispone che per ogni
bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro; tale diritto compete: alla madre
lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (comma
1, lett. a); al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (comma 1,
lett. b). Il congedo parentale non può superare
complessivamente il limite di dieci mesi (comma 1, prima parte) e
spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto (comma 4). Per i periodi di congedo parentale alle
lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un'indennità,
calcolata in misura percentuale sulla retribuzione secondo le
modalità previste per il congedo di maternità (art. 34,
commi 1 e 4).
Anche per tale congedo si
configura una ratio del tutto analoga a quella delineata dalla Corte
costituzionale nelle pronunce che, come s'è visto, hanno
storicamente influenzato le scelte del legislatore nella emanazione
della legge delega del 2000 e del successivo testo unico del 2001: in
particolare, con le sentenze n. 104 del 2003, n. 371 del 2003 e n.
385 del 2005 i giudici costituzionali hanno ribadito come la tutela
si risolva in misure volte a garantire il rapporto dei genitori con
la prole in modo da soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del
bambino al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità
e del suo inserimento nella famiglia;
tutte esigenze che,
richiedendo evidentemente la presenza del genitore accanto al
bambino, sono impedite dallo svolgimento dell'attività
lavorativa e impongono pertanto la sospensione di questa, affinchè
il genitore dedichi alla cura del figlio il tempo che invece avrebbe
dovuto dedicare al lavoro.
Alla stregua di tali
considerazioni, questa Corte ha avuto modo di osservare che il
congedo parentale - nella specie qui in esame, richiesto dalla madre
lavoratrice - si configura come un diritto potestativo costituito dal
comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse
tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione
alle conseguenze della dichiarazione di volontà.
Tale diritto, in
particolare, viene esercitato, nei confronti dell'ente previdenziale,
nell'ambito del rapporto assistenziale che si costituisce ex lege per
il periodo di congedo, con il conseguente obbligo del medesimo ente
di corrispondere l'indennità (mediante conguaglio, ovvero
direttamente in alcuni casi, come per le lavoratoci agricole assunte
a tempo determinato) (cfr. Cass. 16207 del 2008).
La costituzione di tale
rapporto assistenziale avviene secondo condizioni e modalità
peculiari in relazione ad alcune attività di lavoro, per le
quali la legge prevede una specifica disciplina mediante le
"disposizioni speciali" dettate nel capo decimo del D.Lgs.
n. 151 del 2001. In particolare, per il lavoro agricolo l'art. 63
prevede, al secondo comma, che le lavoratrici e i lavoratori con
contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.L. n. 7 del 1970,
art. 7, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970,
hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità
a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno cinquantuno giornate.
Questa previsione ha dato
luogo ad un diffuso contenzioso, riferito alla particolarità
del lavoro agricolo a tempo determinato e al riscontro di fattispecie
in cui nell'anno precedente a quello della richiesta del congedo la
lavoratrice non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia
fruito del periodo di astensione obbligatoria in relazione al parto;
in tali ipotesi, come nella controversia in esame, l'INPS nega il
diritto alla prestazione sul presupposto che il periodo di astensione
obbligatoria non equivale ad attività lavorativa e che lo
svolgimento di cinquantuno giornate di lavoro nell'anno precedente al
parto può valere ai fini della fruizione dell'astensione
obbligatoria nell'anno successivo, ma non ai fini del congedo per
astensione facoltativa nell'anno ulteriormente successivo.
Per la soluzione della
controversia ritiene il Collegio che debbano trovare attuazione le
considerazioni sopra premesse, che hanno condotto il Legislatore,
come s'è visto, alla configurazione di una intensa tutela,
dalla duplice funzione, e che non potrebbero non avere applicazione
per le lavoratrici agricole a tempo determinato, per le quali questa
Corte, con indirizzo ormai consolidato, ha puntualmente delineato
limiti e modalità della tutela in relazione all'indennità
connessa all'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità,
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, ex art. 5, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638.
Con riferimento a tale
normativa, coordinata con la disciplina generale sulla tutela della
maternità, la giurisprudenza di legittimità ha sempre
precisato: a) che nel settore agricolo, ai fini del diritto alle
indennità giornaliere di maternità per il periodo di
astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa,
al requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto si
sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che
va comprovata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con
l'apposito certificato di cui al D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212,
art. 4, comma 4; b) che, anche con riferimento alle norme anteriori
alla nuova disciplina del congedo per maternità, e in
particolare in base al combinato disposto delle due norme rilevanti
(L. n. 1204 del 1971, art. 17 e del D.L. n. 463 del 1983, art. 5,
comma 6), si ricava che la tutela economica della maternità
per le lavoratoci agricole a tempo determinato viene corrisposta a
condizione che la lavoratrice risulti iscritta, per almeno
cinquantuno giornate, nell'elenco anagrafico relativo all'anno
precedente a quello in cui si verifica l'evento meritevole di tutela
(astensione obbligatoria e assenza facoltativa (cfr., fra tante,
Cass. n. 15257 del 2007; n. 16432 del 2007).
Con riguardo
all'individuazione di tale condizione, poi, la giurisprudenza di
questa Corte ha inizialmente affermato che la tutela si estende
all'intero anno successivo a quello di svolgimento del numero minimo
di giornate lavorative e che, per quanto concerne l'indennità
per l'astensione obbligatoria, la stessa va corrisposta per tutto il
periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia dagli
elenchi, quindi nel secondo anno successivo all'espletamento del
lavoro, mentre il diritto alla indennità per assenza
facoltativa si estingue con lo scadere del periodo di efficacia
dell'elenco, vale a dire non può superare l'anno successivo
allo svolgimento del lavoro (v., fra tante, Cass. n. 7481 del 1992;
n. 1223 del 1996; n. 6721 del 1999). Una lettura costituzionalmente
orientata delle norme ha poi indotto la Corte ad affermare che anche
l'indennità per astensione facoltativa, quando il periodo di
astensione sia iniziato nell'anno di efficacia degli elenchi,
successivo a quello di espletamento di almeno cinquantuno giornate
lavorative, debba essere corrisposta per l'intero periodo, a nulla
rilevando l'eventuale sforamento nel secondo anno, e che, non
diversamente da quanto accade per le prestazioni di malattia,
l'efficacia degli elenchi principali si estende all'intero anno entro
il quale si colloca la scadenza del termine di trasmissione, a
prescindere dall'effettuazione, nel corso di tale anno, del numero
minimo di giornate lavorative, il cui compimento nell'anno precedente
ha determinato l'iscrizione nell'elenco in questione (cfr., ex
plurimis, Cass. n. 20114 del 2004; n. 15257 del 2007; n. 16432 del
2007).
Con riguardo all'ipotesi
ulteriore, che rileva nella controversia in esame, e cioè di
indennità per astensione facoltativa richiesta nell'anno
successivo a quello di mancata prestazione di attività
lavorativa e di fruizione dell'astensione obbligatoria, assumono
rilievo determinante le precisazioni di questa Corte circa
l'efficacia del periodo di astensione obbligatoria ai fini della
configurazione del diritto alla prestazione. Si è infatti
specificato che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,
durante il quale è vietata la prestazione dell'attività
lavorativa, con divieto di licenziamento e con computabilità
nella anzianità di servizio, equivale anche nel campo del
lavoro agricolo ad attività lavorativa effettivamente prestata
e quindi è valido, in tale settore economico, ai fini del
raggiungimento del minimo di giornate lavorate previsto dalla legge
per la valida instaurazione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. n.
1959 del 1996; n. 356 del 1997;
n. 7671 del 2002).
Tale conclusione, alla
quale il Collegio intende dare continuità, si fonda sulla
analitica esegesi delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 463
del 1983, art. 5, rilevandosi, in particolare: a) che la norma, nel
precisare, in relazione a dubbi interpretativi insorti in ordine alla
precedente normativa, sia che le giornate lavorate in numero di
cinquantuno devono essere cadute nell'anno precedente l'evento, sia
che le prestazioni di malattia non possono eccedere il numero di
giornate di iscrizione (cioè lavorate) nell'anno precedente,
conferma, nondimeno, che riscrizione negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli per non meno di cinquantuno giornate ha efficacia
costitutiva del diritto alle prestazioni di malattia e, quindi, di
maternità; b) che la medesima norma, nel prevedere, al comma
8, che "ai fini del presente articolo i periodi di godimento del
trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai
periodi di lavoro", sancisce in modo in equivoco la rilevanza
del periodo di astensione obbligatoria anche ai fini delle
prestazioni di maternità; c) che è infondato l'assunto
dell'INPS, secondo cui il citato D.L. n. 468 del 1983, art. 5, comma
8, deve essere interpretato nel senso che il cumulo tra giornate
effettive di lavoro e quelle trascorse in astensione obbligatoria
debba essere valido solo al fine di stabilire il "limite
temporale annuo", cioè il numero delle giornate, pari a
quelle di iscrizione dell'anno precedente, per le quali si ha diritto
alle prestazioni assistenziali, atteso che il precedente comma 6
dello stesso art. 5 non si limita a fissare il suddetto limite, ma
ribadisce anche che il diritto alle prestazioni è condizionato
alla iscrizione negli elenchi per un minimo di giornate, e che il
comma 8 stabilisce l'assimilazione del periodo di astensione
obbligatoria alle giornate effettive di lavoro "ai fini del
presente articolo", e cioè a "tutti" i fini ed
a tutte le situazioni contemplati dall'ari 5; d) che non è
possibile, dunque, ritenere che per l'instaurarsi di un valido
rapporto assicurativo occorrano almeno cinquantuno giornate
lavorative effettive, senza tenere conto del periodo di astensione
obbligatoria, che una simile interpretazione andrebbe contro il
chiaro tenore letterale della norma.
Tali puntuali
considerazioni (che consentono di ritenere non determinante la
contraria affermazione contenuta nella sentenza n. 23555 del 2004,
richiamata nel ricorso dell'INPS) trovano un significativo riscontro
nelle finalità della nuova disciplina del congedo parentale,
come sopra delineate, intese ad evitare che il bambino resti privo di
assistenza e cura dopo i primi mesi di vita e che la madre sia
costretta a lavorare, al termine del congedo di maternità,
onde ottenere ex uovo le condizioni per usufruire del congedo
parentale (sino ad un massimo di sei mesi nei primi otto anni di vita
del bambino, del D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 32, comma 1, lett.
a)). Non potrebbe dirsi, in senso contrario alla valorizzazione del
periodo di astensione obbligatoria (ora congedo di maternità,
ex art. 16 D.Lgs. n. 151 del 2001) ai fini in esame, che la rilevanza
di periodi di inattività lavorativa sia estranea ai principi
che governano la tutela dei diritti sociali. Invero, per il periodo
di astensione dal lavoro per congedo di maternità e per
congedo parentale spetta l'accredito della contribuzione figurativa,
quale sostanziale prestazione accessoria utile agli effetti del
diritto alla pensione e della misura del relativo trattamento (cfr.
D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 25, 30 e 35), così
configurandosi, ex lege, una equiparazione all'effettiva prestazione
lavorativa ai fini della tutela previdenziale stricto sensu. Non va
sottaciuto, d'altra parte, che proprio in relazione alla tutela della
famiglia, con riguardo ai requisiti per il riconoscimento del diritto
agli assegni per il nucleo familiare, questa Corte, nel premettere
che la tutela non può configurarsi senza il concreto
svolgimento di un certo numero di ore di lavoro, ha tuttavia
precisato che in alcune situazioni l'inattività è
equiparata al lavoro effettivo e che siffatta equiparazione è
riconducibile alla tutela di beni costituzionalmente garantiti, in
dipendenza, fra gli altri, di eventi, come la maternità, che
comportano ex lege l'inattività lavorativa (cfr.
Cass., n. 6155 del 2004).
L'equiparazione, dunque, non pare ingiustificata, in virtù del
principio di solidarietà su cui si fonda il sistema
previdenziale anche a prescindere da problemi di specifica provvista,
allorchè - in relazione a lavoratrici assunte a tempo
determinato che abbiano acquisito il diritto all'astensione
obbligatoria in virtù del lavoro prestato nell'anno precedente
e della conseguente assunzione della qualifica di lavoratici agricole
- si tratti di garantire, non soltanto il mero sostegno economico
alla famiglia, ma anche la cura del bambino e il suo inserimento
nella vita affettiva e sociale, in periodi che non cadano nel
medesimo anno dell'astensione obbligatoria.
In conclusione, deve
affermarsi che, ai fini del riconoscimento, in favore delle
lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, del congedo
parentale previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 32, il
requisito della iscrizione negli elenchi nominativi, di cui al D.L. 3
febbraio n. 7, art. 7, n. 5, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno cinquantuno giornate nell'anno
precedente, richiesto dall'art. 63, comma 2, dello stesso D.Lgs.,
deve intendersi realizzato, in virtù di un'interpretazione
delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della
tutela garantita dall'art. 31 Cost., anche nell'ipotesi in cui la
lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività
lavorativa, ma abbia fruito del congedo di maternità per
astensione obbligatoria dal lavoro.
3. Alla stregua di tale
principio, che risulta pienamente osservato dalla sentenza impugnata,
il ricorso dell'INPS va respinto.
4. L'Istituto ricorrente
va condannato alle spese del giudizio, con liquidazione come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in Euro 9,00 per esborsi e in Euro duemila per
onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in
Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria
il 2 dicembre 2009