LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo
- Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro
- Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale
- rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo
- Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9850/2008
proposto da:
R.F., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell'avvocato BERTOLONE Biagio, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato BOTTINI RAIMONDO GIOVANNA, giusta delega
in calce al ricorso e difeso in aggiunta dall'avvocato MARIO SOSSI,
giusta procura speciale alle liti atto Notar FALZONE ERNESTO
di Genova del 01/10/2009
rep. n. 67431;
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA
Elisabetta, MERCANTI VALERIO, giusta mandato in calce al
controricorso;
controricorrente
avverso la sentenza n.
253/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/04/2007
R.G.N. 1313/05;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2009 dal
Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
uditi gli Avvocati
BOTTINI RAIMONDO GIOVANNA, MARIO SOSSI;
udito l'Avvocato LANZETTA
ELISABETTA;
udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo,
che ha concluso per: infondatezza del ricorso e quindi rigetto.
PREMESSO IN FATTO
1. La sentenza di cui si
domanda la cassazione rigetta l'appello di R.F. e conferma la
decisione del Tribunale di Chiavari in data 6.10.2004, recante il
rigetto dell'impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli
dal datore di lavoro Inps - Istituto Nazionale per la previdenza
sociale - il 21.1.2002.
2. La Corte di appello di
Genova giudica privi di fondamento i motivi dell'impugnazione: a) la
contestazione dell'addebito doveva ritenersi tempestiva, non avendo
natura perentoria il termine di venti giorni dalla conoscenza del
fatto previsto dall'art. 27 del CCNL di comparto e in presenza di
atti dell'amministrazione datrice di lavoro, adottati in relazione al
procedimento penale iniziato nei confronti del R., che manifestavano
l'intento dell'Inps di esercitare il potere disciplinare ed in
assenza di pregiudizio del diritto di difesa del dipendente; b) la
misura espulsiva era stata adottata entro il termine di novanta
giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di
condanna e non dalla data di pronuncia della sentenza; c) non
potevano essere esaminate le deduzioni relative alla mancanza di
proporzionalità tra fatto e sanzione perchè proposte
per la prima volta in grado di appello e non con il ricorso
introduttivo del giudizio.
3. Il ricorso di R.F. si
articola in cinque motivi;
resiste con controricorso
l'Inps. R.F. deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., e
replica per iscritto alle conclusioni del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi
attengono tutti alla questione della tempestività della
contestazione dell'addebito disciplinare. Si censura la sentenza
impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione omessa in
relazione al tema, specificamente sottoposto al vaglio del giudice
del merito, della tardività della contestazione alla stregua
dei criteri della ragionevolezza e della buona fede (primo motivo);
per violazione dell'art. 27 CCNL, richiamato dall'art. 3 della
raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare, e del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, siccome il termine di venti
giorni, anche ad escluderne la natura perentoria, costituiva un
parametro di valutazione della tempestività della
contestazione alla stregua del principio desumibile dalle norme
richiamate (secondo motivo); per violazione dell'art. 12 preleggi,
nella valutazione della nozione di tempestività, con riguardo
a fattispecie il cui l'amministrazione datrice di lavoro conosceva i
fatti (acclarati da indagine interna che aveva determinato l'avvio
del procedimento penale) e perciò non aveva alcuna necessità
di attendere gli esiti del procedimento penale (terzo motivo). In
relazione al secondo e al terzo motivo sono formulati i coerenti
quesiti di diritto.
1.1. La Corte giudica i
tre motivi, unitariamente esaminati, privi di fondamento.
1.2. La Corte di appello
di Genova, accerta in fatto che il R. era stato arrestato il
(OMISSIS); vi era stata sospensione necessaria e poi facoltativa dal
servizio a decorrere dal 3.8.1996;
dopo il rinvio a giudizio
del novembre 1996, alla contestazione dell'addebito si era proceduto
in data 17.12.1996.
Dopo aver affermato, in
linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass 13 aprile
2005, n. 7601; vedi anche Cass. 2 ottobre 2007, n. 20654), la natura
non perentoria ma soltanto ordinatoria del termine di venti giorni
previsto dalla fonte contrattuale collettiva (interpretazione che il
ricorrente non contesta), la sentenza esclude, all'esito di indagine
svolta in concreto, che nella fattispecie la contestazione potesse
essere considerata tardiva in assenza di un vulnus del diritto di
difesa del dipendente e in presenza di univoci comportamenti
dell'Inps atti a manifestare il suo interesse all'esercizio del
potere disciplinare. Rileva al riguardo che il procedimento penale,
attivato su sollecitazione dello stesso Inps, aveva ad oggetto i
medesimi fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti; che era stata
disposta la sospensione dal servizio, prima obbligatoria, poi
facoltativa; che vi era stata costituzione di parte civile dell'Inps
nel processo penale.
1.3. Questo accertamento
di fatto è stato posto a fondamento del giudizio relativo al
rispetto del canone della tempestività.
Non si riscontra perciò
il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, nè la
violazione di legge, siccome il precetto della tempestiva
contestazione posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, non
ha contenuti diversi dal principio elaborato dalla giurisprudenza di
legittimità con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7,
per il lavoro subordinato privato.
Nel lavoro privato,
infatti, la prevalente giurisprudenza della Corte ritiene che, ai
fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della
tempestività in caso di intervenuta sospensione cautelare di
un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva
contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti
possano essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento
penale stesso (Cass. 10 settembre 2003, n. 13294; 23 giugno 2003 n.
9963). Il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al
fatto è compatibile con l'intervallo necessario
all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate
valutazioni di questa, cosicchè deve escludersi che incorra
nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini
di un corretto accertamento del fatto, anzichè procedere a
proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti
svolti in sede penale (Cass. 9 settembre 2000 n. 11889; 11 febbraio
1998 n. 1431; 5 novembre 1997 n. 10855).
Alla base del richiamato
orientamento giurisprudenziale si pone la considerazione che, nel
valutare la tempestività della contestazione, occorre tener
conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare
procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e
del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso
di tempo dalla loro commissione. Ed ancora, il principio della
immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso
secondo una ragionevole elasticità (così nel lavoro
pubblico, Cass. 23 dicembre 2004 n. 23900), essendo lo stesso
compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro
per il preciso accertamento delle infrazioni commesse al lavoratore,
che non sia però contrario alla buona fede e non renda
impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore, con
la conseguenza che, nel caso in cui il fatto abbia anche rilevanza
penale, il requisito può essere soddisfatto da una
contestazione intervenuta dopo che il procedimento penale abbia
consentito di raggiungere le certezze necessarie (Cass. 11 gennaio
2006, n. 241), mentre misure cautelari, come la sospensione, adottate
in detto intervallo dal datore di lavoro, dimostrano la permanente
volontà del datore di lavoro di irrogare la sanzione del
licenziamento (Cass. 6 dicembre 2005. n. 26670; 19 agosto 2004, n.
16291;. 18 giugno 1999 n. 6127.
1.4. Nè il
ricorrente potrebbe utilmente invocare il (parzialmente) difforme
orientamento secondo il quale la conseguita ragionevole certezza
della sussistenza dell'illecito disciplinare non consente al datore
di attendere gli esiti del processo penale (vedi Cass. 18 gennaio
2007, n. 1101; 15 maggio 2005, n. 9955), siccome, proprio in ordine
alla natura del fatto, ai risultati dell'ispezione interna, alla
responsabilità del dipendente, le deduzioni del ricorso sono
del tutto generiche, limitandosi all'affermazione che l'Inps aveva da
tempo acquisito tutti i dati necessari per la contestazione, ma senza
dire quali, restando anzi del tutto indeterminato lo stesso fatto
disciplinarmente rilevante.
2. Con il quarto, quinto
e sesto motivo del ricorso si critica la sentenza impugnata nella
parte in cui ritiene rispettato il termine di novanta giorni dalla
comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna, come
fissato dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4. Si pone con il
quarto motivo il quesito di diritto se l'indicata disposizione di
legge debba essere interpretata attribuendo al termine
"comunicazione" il significato di conoscenza effettiva, nel
caso di specie sussistente in ragione della costituzione di parte
civile dell'Ente a mezzo di avvocato suo funzionario; con il quinto
motivo, si formula il quesito di diritto se la medesima norma, ai
sensi dell'art. 12 preleggi, debba essere interpretata nel senso che
la pubblicazione della sentenza penale effettuata mediante lettura
del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 615 c.p.c., equivale a
comunicazione della sentenza medesima; con il sesto motivo si censura
la sentenza sotto il profilo della motivazione contraddittoria per
avere ammesso la rilevanza, ai fini della decadenza dall'esercizio
del potere disciplinare, di fatti diversi dalla formale comunicazione
della sentenza penale.
2.1. Anche questi motivi,
da esaminare unitariamente per la connessione tra le argomentazioni,
non sono fondati, come già ritenuto dalla giurisprudenza della
Corte in controversia analoga (Cass. 29 marzo 2005, n. 6601).
2.2. In fattispecie nella
quale la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare viene
invocata esclusivamente sotto il profilo della decorrenza del termine
di novanta giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza di
cassazione, ovvero dalla conoscenza effettiva, l'eventuale vizio di
motivazione non assume alcuna rilevanza dovendosi risolvere
esclusivamente una questione di diritto.
2.3. La tesi, tradotta
nel quesito di diritto che conclude il quarto motivo, secondo la
quale di dovrebbe dare rilievo alla conoscenza effettiva della
sentenza da parte dell'amministrazione, è manifestamente
contraddetta dall'interpretazione enunciata dal giudice delle leggi.
La Corte costituzionale
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 27 marzo 2001, n.
97, art. 10, comma 3, nella parte in cui prevedeva, per i fatti
commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge,
l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni
dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile
di condanna, anzichè entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente
competente per il procedimento disciplinare ( Corte costituzionale,
24 giugno 2004, n. 186). Ha rilevato la sentenza che, poichè
la L. n. 97 del 2001, nel prevedere che sia la sentenza penale
irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena
su richiesta, sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio
disciplinare, persegue l'obiettivo di una sostanziale coerenza tra
sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo e di una
linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento
dell'azione amministrativa. Perciò la citata norma
transitoria, che fa decorrere il termine per l'instaurazione del
procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con
sentenza irrevocabile anzichè dalla comunicazione della
sentenza all'amministrazione, è irragionevole e contraria al
principio di buon andamento, non prevedendosi che l'amministrazione
sia posta a conoscenza del termine iniziale per l'instaurazione del
procedimento disciplinare, e rendendosi così più
difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni
disciplinari, con una ponderazione tra l'interesse del dipendente
pubblico a una sollecita definizione della propria situazione
disciplinare e l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale
procedimento del tutto sbilanciata a vantaggio del dipendente
pubblico.
Da questa decisione
emerge con chiarezza il principio, applicabile indiscutibilmente a
tutti i termini decorrenti dalla sentenza, che il dies a quo non può
coincidere con conoscenze diverse da quella della "sentenza",
determinata dalla sua "comunicazione".
2.4. Le considerazioni
svolte contengono anche la confutazione della tesi, sostenuta
specificamente con il quinto motivo, secondo cui non è
consentito, per il giudizio penale, distinguere tra dispostivo e
sentenza.
Il termine "dispositivo"
ha un suo preciso significato tecnico, diverso da quello di
"sentenza" impiegato dalla norma di cui alla L. n. 97 del
2001, art. 5, comma 4.
E' indiscutibile che, ai
fini della decorrenza del termine occorre che l'amministrazione venga
a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, e non
già del semplice dispositivo, in quanto essa deve avere esatta
cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al
dipendente e valutarli in sede disciplinare.
Il riferimento
legislativo alla "sentenza irrevocabile di condanna" va
inteso, quindi, nel senso di esaurimento di tutti gli incombenti
propri della fase o del grado del procedimento penale, esaurimento
che non è determinato, in astratto e senza operare arbitrarie
distinzioni a seconda del contenuto della pronuncia, dalla lettura
del dispositivo in udienza, ma dall'effettuazione del deposito della
stessa sentenza completa di motivazione in cancelleria, che va
appunto comunicata all'amministrazione ai fini della decorrenza del
termini per attivare il procedimento disciplinare.
3. Il ricorso va pertanto
rigettato, restando assorbite le altre deduzioni difensive, e
pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e
degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli
onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 22,00
oltre spese generali, IVA e CPA e i secondi in Euro 3.000,00
(tremila/00).
Così deciso in
Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 ottobre
2009.
Depositato in Cancelleria
il 25 novembre 2009