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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9850/2008 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE Biagio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOTTINI RAIMONDO GIOVANNA, giusta delega in calce al ricorso e difeso in aggiunta dall'avvocato MARIO SOSSI, giusta procura speciale alle liti atto Notar FALZONE ERNESTO

di Genova del 01/10/2009 rep. n. 67431;

ricorrente

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA Elisabetta, MERCANTI VALERIO, giusta mandato in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 253/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/04/2007 R.G.N. 1313/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

uditi gli Avvocati BOTTINI RAIMONDO GIOVANNA, MARIO SOSSI;

udito l'Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per: infondatezza del ricorso e quindi rigetto.

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di R.F. e conferma la decisione del Tribunale di Chiavari in data 6.10.2004, recante il rigetto dell'impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dal datore di lavoro Inps - Istituto Nazionale per la previdenza sociale - il 21.1.2002.

2. La Corte di appello di Genova giudica privi di fondamento i motivi dell'impugnazione: a) la contestazione dell'addebito doveva ritenersi tempestiva, non avendo natura perentoria il termine di venti giorni dalla conoscenza del fatto previsto dall'art. 27 del CCNL di comparto e in presenza di atti dell'amministrazione datrice di lavoro, adottati in relazione al procedimento penale iniziato nei confronti del R., che manifestavano l'intento dell'Inps di esercitare il potere disciplinare ed in assenza di pregiudizio del diritto di difesa del dipendente; b) la misura espulsiva era stata adottata entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna e non dalla data di pronuncia della sentenza; c) non potevano essere esaminate le deduzioni relative alla mancanza di proporzionalità tra fatto e sanzione perchè proposte per la prima volta in grado di appello e non con il ricorso introduttivo del giudizio.

3. Il ricorso di R.F. si articola in cinque motivi;

resiste con controricorso l'Inps. R.F. deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., e replica per iscritto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi attengono tutti alla questione della tempestività della contestazione dell'addebito disciplinare. Si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione omessa in relazione al tema, specificamente sottoposto al vaglio del giudice del merito, della tardività della contestazione alla stregua dei criteri della ragionevolezza e della buona fede (primo motivo); per violazione dell'art. 27 CCNL, richiamato dall'art. 3 della raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, siccome il termine di venti giorni, anche ad escluderne la natura perentoria, costituiva un parametro di valutazione della tempestività della contestazione alla stregua del principio desumibile dalle norme richiamate (secondo motivo); per violazione dell'art. 12 preleggi, nella valutazione della nozione di tempestività, con riguardo a fattispecie il cui l'amministrazione datrice di lavoro conosceva i fatti (acclarati da indagine interna che aveva determinato l'avvio del procedimento penale) e perciò non aveva alcuna necessità di attendere gli esiti del procedimento penale (terzo motivo). In relazione al secondo e al terzo motivo sono formulati i coerenti quesiti di diritto.

1.1. La Corte giudica i tre motivi, unitariamente esaminati, privi di fondamento.

1.2. La Corte di appello di Genova, accerta in fatto che il R. era stato arrestato il (OMISSIS); vi era stata sospensione necessaria e poi facoltativa dal servizio a decorrere dal 3.8.1996;

dopo il rinvio a giudizio del novembre 1996, alla contestazione dell'addebito si era proceduto in data 17.12.1996.

Dopo aver affermato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass 13 aprile 2005, n. 7601; vedi anche Cass. 2 ottobre 2007, n. 20654), la natura non perentoria ma soltanto ordinatoria del termine di venti giorni previsto dalla fonte contrattuale collettiva (interpretazione che il ricorrente non contesta), la sentenza esclude, all'esito di indagine svolta in concreto, che nella fattispecie la contestazione potesse essere considerata tardiva in assenza di un vulnus del diritto di difesa del dipendente e in presenza di univoci comportamenti dell'Inps atti a manifestare il suo interesse all'esercizio del potere disciplinare. Rileva al riguardo che il procedimento penale, attivato su sollecitazione dello stesso Inps, aveva ad oggetto i medesimi fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti; che era stata disposta la sospensione dal servizio, prima obbligatoria, poi facoltativa; che vi era stata costituzione di parte civile dell'Inps nel processo penale.

1.3. Questo accertamento di fatto è stato posto a fondamento del giudizio relativo al rispetto del canone della tempestività.

Non si riscontra perciò il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, nè la violazione di legge, siccome il precetto della tempestiva contestazione posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, non ha contenuti diversi dal principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7, per il lavoro subordinato privato.

Nel lavoro privato, infatti, la prevalente giurisprudenza della Corte ritiene che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti possano essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso (Cass. 10 settembre 2003, n. 13294; 23 giugno 2003 n. 9963). Il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con l'intervallo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, cosicchè deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anzichè procedere a proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale (Cass. 9 settembre 2000 n. 11889; 11 febbraio 1998 n. 1431; 5 novembre 1997 n. 10855).

Alla base del richiamato orientamento giurisprudenziale si pone la considerazione che, nel valutare la tempestività della contestazione, occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ed ancora, il principio della immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso secondo una ragionevole elasticità (così nel lavoro pubblico, Cass. 23 dicembre 2004 n. 23900), essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse al lavoratore, che non sia però contrario alla buona fede e non renda impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore, con la conseguenza che, nel caso in cui il fatto abbia anche rilevanza penale, il requisito può essere soddisfatto da una contestazione intervenuta dopo che il procedimento penale abbia consentito di raggiungere le certezze necessarie (Cass. 11 gennaio 2006, n. 241), mentre misure cautelari, come la sospensione, adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare la sanzione del licenziamento (Cass. 6 dicembre 2005. n. 26670; 19 agosto 2004, n. 16291;. 18 giugno 1999 n. 6127.

1.4. Nè il ricorrente potrebbe utilmente invocare il (parzialmente) difforme orientamento secondo il quale la conseguita ragionevole certezza della sussistenza dell'illecito disciplinare non consente al datore di attendere gli esiti del processo penale (vedi Cass. 18 gennaio 2007, n. 1101; 15 maggio 2005, n. 9955), siccome, proprio in ordine alla natura del fatto, ai risultati dell'ispezione interna, alla responsabilità del dipendente, le deduzioni del ricorso sono del tutto generiche, limitandosi all'affermazione che l'Inps aveva da tempo acquisito tutti i dati necessari per la contestazione, ma senza dire quali, restando anzi del tutto indeterminato lo stesso fatto disciplinarmente rilevante.

2. Con il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene rispettato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna, come fissato dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4. Si pone con il quarto motivo il quesito di diritto se l'indicata disposizione di legge debba essere interpretata attribuendo al termine "comunicazione" il significato di conoscenza effettiva, nel caso di specie sussistente in ragione della costituzione di parte civile dell'Ente a mezzo di avvocato suo funzionario; con il quinto motivo, si formula il quesito di diritto se la medesima norma, ai sensi dell'art. 12 preleggi, debba essere interpretata nel senso che la pubblicazione della sentenza penale effettuata mediante lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 615 c.p.c., equivale a comunicazione della sentenza medesima; con il sesto motivo si censura la sentenza sotto il profilo della motivazione contraddittoria per avere ammesso la rilevanza, ai fini della decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, di fatti diversi dalla formale comunicazione della sentenza penale.

2.1. Anche questi motivi, da esaminare unitariamente per la connessione tra le argomentazioni, non sono fondati, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte in controversia analoga (Cass. 29 marzo 2005, n. 6601).

2.2. In fattispecie nella quale la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare viene invocata esclusivamente sotto il profilo della decorrenza del termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza di cassazione, ovvero dalla conoscenza effettiva, l'eventuale vizio di motivazione non assume alcuna rilevanza dovendosi risolvere esclusivamente una questione di diritto.

2.3. La tesi, tradotta nel quesito di diritto che conclude il quarto motivo, secondo la quale di dovrebbe dare rilievo alla conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'amministrazione, è manifestamente contraddetta dall'interpretazione enunciata dal giudice delle leggi.

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 3, nella parte in cui prevedeva, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anzichè entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare ( Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 186). Ha rilevato la sentenza che, poichè la L. n. 97 del 2001, nel prevedere che sia la sentenza penale irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare, persegue l'obiettivo di una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo e di una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Perciò la citata norma transitoria, che fa decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile anzichè dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione, è irragionevole e contraria al principio di buon andamento, non prevedendosi che l'amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale per l'instaurazione del procedimento disciplinare, e rendendosi così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari, con una ponderazione tra l'interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale procedimento del tutto sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico.

Da questa decisione emerge con chiarezza il principio, applicabile indiscutibilmente a tutti i termini decorrenti dalla sentenza, che il dies a quo non può coincidere con conoscenze diverse da quella della "sentenza", determinata dalla sua "comunicazione".

2.4. Le considerazioni svolte contengono anche la confutazione della tesi, sostenuta specificamente con il quinto motivo, secondo cui non è consentito, per il giudizio penale, distinguere tra dispostivo e sentenza.

Il termine "dispositivo" ha un suo preciso significato tecnico, diverso da quello di "sentenza" impiegato dalla norma di cui alla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4.

E' indiscutibile che, ai fini della decorrenza del termine occorre che l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, e non già del semplice dispositivo, in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare.

Il riferimento legislativo alla "sentenza irrevocabile di condanna" va inteso, quindi, nel senso di esaurimento di tutti gli incombenti propri della fase o del grado del procedimento penale, esaurimento che non è determinato, in astratto e senza operare arbitrarie distinzioni a seconda del contenuto della pronuncia, dalla lettura del dispositivo in udienza, ma dall'effettuazione del deposito della stessa sentenza completa di motivazione in cancelleria, che va appunto comunicata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termini per attivare il procedimento disciplinare.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, restando assorbite le altre deduzioni difensive, e pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 22,00 oltre spese generali, IVA e CPA e i secondi in Euro 3.000,00 (tremila/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009

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