Cassazione civile
Sezione III, Sentenza
20.11.2009, n. 24544
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.Q.G. e C.V. convenivano
in giudizio gli avv. D.S.C. e S.C., innanzi al Tribunale di Catania,
esponendo di aver subito gravi danni a causa della negligenza
professionale di questi ultimi.
Gli attori lamentavano in
particolare che i convenuti avevano impugnato tardivamente la
sentenza del Tribunale che aveva pronunciato la loro soccombenza in
un giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento, così
impedendo loro di svolgere le difese contro la dichiarazione di
fallimento.
I convenuti si
costituivano ed eccepivano l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Catania, nonchè il difetto di legittimazione
processuale degli attori; nel merito, contestavano la domanda e ne
chiedevano il rigetto.
Con sentenza del n.
3724/2000 il Tribunale di Catania, ritenuta la propria competenza,
dichiarava che il mandato era stato conferito dopo la scadenza del
termine per proporre appello e rigettava la domanda compensando
interamente tra le parti le spese processuali.
Con atto notificato il
12.3.2001, D.Q.G. e C. V. convenivano D.S.C. e S.C. innanzi alla
Corte d'Appello di Catania e proponevano appello avverso detta
sentenza chiedendone la parziale riforma.
Costituitisi in giudizio,
entrambi gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello, con
conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese
processuali di entrambi i gradi.
La Corte d'Appello
dichiarava:
1) che la decisione non
era stata appellata con specifico motivo di impugnazione;
2) che non era rilevante
accertare se agli appellati si dovessero assegnare i termini di cui
agli artt. 183 e 184;
3) che alcuna richiesta
in tal sensi era stata fatta;
4) che non era stata
neppure prospettata una nullità ex 354 c.p.c..
La Corte rigettava quindi
il gravame proposto da D.Q. G. e C.V. nei confronti di D.S. e S.
avverso la sentenza del Tribunale di Catania e condannava gli
appellanti alle spese.
Proponevano ricorso per
cassazione D.Q.G. e C. V. con sei motivi.
Resistevano S.C. e
D.S.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte
ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt.
1176, 1218, 2236 e 2697 c.c., artt. 91, 92 e 329 c.p.c., in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 3; erronea, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata
dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
n. 5".
Sostengono i ricorrenti
che dalla mancanza di procura per l'appello non si poteva trarre
l'esclusione (non altrimenti motivata) della responsabilità
dei convenuti e che nella citazione di 1^ grado esisteva regolare
procura per tutte le fasi del giudizio.
Il motivo è
fondato.
Nelle prestazioni rese
nell'esercizio di attività professionali al professionista è
richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività
esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta
una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti
tecnici adeguati al tipi di prestazione dovuta. La valutazione
dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista,
naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per gli avvocati, la
responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176
c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del
conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del
cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di
fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento
del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a
sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito
probabilmente sfavorevole (Cass., 30.7.2004, n. 14597). Il problema
si è già posto con riferimento alle ipotesi di
inadeguata o insufficiente attività come difensore, per
omissione di impugnazioni, ecc., o nella violazione di regole
ricavabili dal codice deontologico, come quelle del mancato
assolvimento dell'obbligo di dare al cliente le informazioni chieste
e della violazione del segreto professionale (Cass. 23.3.1994. n.
2701).
Nella specie, l'avvocato
D.S. aveva l'obbligo di attivarsi per la tempestiva proposizione
dell'impugnazione o per la tempestiva indicazione ai clienti
dell'impossibilità di provvedervi. Infatti, la circostanza che
la procura per il giudizio di 1^ grado (e, implicitamente, per quelli
successivi) fosse stata rilasciata anni prima non ha rilevanza alcuna
per il principio della permanenza di poteri con essa conferiti fino a
revoca o rinuncia.
La C.A. non ha rilevato
questi fattori della responsabilità e la cui decisione, come
rilevato nel ricorso per cassazione, è ingiustificatamente
carente sul punto e deve essere cassata con rinvio.
I motivi 2, 3, 4, 5 e 6
si riferiscono ad un giudizio di danno ed il loro esame è
devoluto al giudice del rinvio.
In conclusione, deve
essere accolto il primo motivo ed assorbito l'esame degli altri con
rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte
d'appello di Catania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
primo motivo del ricorso, assorbito l'esame degli altri.
Cassa e rinvia alla Corte
d'Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di cassazione.