LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente
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Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere
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Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
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Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere
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Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
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ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
xx;
• ricorrente -
contro
xx;
• controricorrente -
e sul ricorso n. 29709/2006 proposto da:
xx;
• ricorrente -
contro
xx;
• controricorrente -
avverso la sentenza n. 1864/2005 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/10/2005 R.G.N. 412/05;
udita la relazione della causa svolta nella
Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO
Antonio; udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega SISTO –
DI CAGNO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Depositato il 5
aprile 2001, C. P. aveva chiesto al Tribunale di Bari l’annullamento
del licenziamento comunicatogli da Case di Cura Riunite (CCR) s.r.l.
In amministrazione straordinaria, con la condanna della Città
di Bari Hospital (C.B.H.) s.p.a., società cessionaria
dell’azienda della prima, a reintegrarlo nel proprio posto di
lavoro, con le ulteriori conseguenze di cui all’art. 18 c.p.c..
In via subordinata, aveva chiesto l’accertamento
del proprio diritto a transitare alle dipendenze della C.B.H. s.p.a.,
con decorrenza dal 1 luglio 2000 ex art. 2112 c.c. E, in ulteriore
subordine, la condanna delle due società, eventualmente in
solido, a reintegrarlo nel posto di lavoro e alle conseguenze di cui
all’art. 18 S.L..
Il ricorrente aveva esposto, a sostegno delle
proprie domande che, licenziato dalla CCR s.r.l. Con comunicazione
dell’1 maggio 2000, a seguito di una procedura di mobilità
attivata ai sensi della L. n. 223 del 1991 in data 12 ottobre 1999,
aveva ricevuto in data 3 luglio 2000 da tale società la
comunicazione della revoca del licenziamento con conseguente
collocamento in CIGS, ai sensi della L. n. 223 del 1991 , art. 3 ora
citata, a decorrere dalla data del licenziamento.
Poiche’ in data di poco precedente, con atto
pubblico del 29 giugno 2000, la società, su autorizzazione del
Ministero dell’industria del 5 maggio 2000, aveva ceduto la
propria azienda alla C.B.H. s.p.a., la quale aveva acquisito la parte
residua del personale precedentemente occupato dalla CCR. (poco meno
di 1000 dipendenti su circa 3000 preesistenti al licenziamento), il
ricorrente aveva dichiarato di non accettare la revoca del
licenziamento e quindi, dopo avere inutilmente attivato due
procedimenti ex art. 700 c.p.c., aveva formulato nel giudizio di
merito le domande sopraindicate.
Nel giudizio conseguente, in cui si erano difese le
due società, il Tribunale e successivamente la Corte d’appello
di Bari avevano accolto le suddette domande.
In particolare, la Corte territoriale aveva
accertato che il lavoratore non aveva accettato la revoca del
licenziamento neppure implicitamente.
La Corte aveva infatti, in particolare, escluso, a
quest’ultimo proposito, che la percezione del trattamento CIGS
a zero ore, conseguente alla comunicazione di revoca del
licenziamento, potesse essere equiparata ad accettazione tacita di
questa, in ragione del fatto che la prestazione del trattamento era
effettuata dall’INPS, senza alcun contatto tra le parti.
La Corte aveva infine ritenuto applicabile, quanto
al passaggio anche del rapporto del lavoratore appellato, la
disciplina di cui all’art. 2112 c.c. Al trasferimento di
azienda dalla CCR. s.r.l. In amministrazione straordinaria alla
C.B.H. s.p.a..
Su ricorso per Cassazione della C.C.R. s.r.l. In
amministrazione straordinaria e della C.B.H. s.p.a., questa Corte,
con sentenza n. 12107 del 2004, aveva accolto, per quanto di ragione,
il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando la sentenza
con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, avendo ritenuto
necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In proposito, questa Corte ha anzitutto affermato la
possibilità in astratto di una tacita accettazione della
revoca del licenziamento e rilevato che tale accettazione sarebbe
suscettibile di comportare la rinuncia del lavoratore a far valere i
diritti scaturenti dall’intimato licenziamento, a condizione
che ne sia accertata in maniera sicura la volontà abdicati va,
nel senso che la condotta dell’accettante attesti in modo
univoco la volontà di dismettere tali diritti entrati nel suo
patrimonio e non sia viceversa “compatibile con altre
specifiche ed individuabili motivazioni rivelatrici dell’intento
conservativo dei propri dirittii.
Cio’ premesso, la Corte ha censurato
l’affermazione di principio della Corte territoriale, secondo
la quale il percepimento del trattamento della CIGS non e’
equiparabile ad accettazione della revoca del precedente
licenziamento, in quanto tale trattamento sarebbe a carico dell’INPS
e pertanto nessun contatto intercorrerebbe tra le parti del rapporto
di lavoro.
Il lavoratore in CIG e’ infatti pur sempre
alle dipendenze del datore di lavoro e la corresponsione del
trattamento da parte di quest’ultimo (ancorche’ in luogo
dell’INPS) e’ del resto la regola, l’eccezione alla
quale non esclude peraltro che il rapporto sia comunque operante, sia
pure con obbligazioni ridotte.
Per cui il giudice di merito, invece di fermarsi
alla affermazione indicata, frutto di un errore di diritto, avrebbe
dovuto accertare se la condotta del lavoratore fosse suscettibile di
concretizzare una accettazione, tacita e senza alcuna riserva, della
revoca del licenziamento, indagando sulla eventuale consapevolezza da
parte del lavoratore del contesto generale riguardante le notorie
difficoltà economiche in cui versava la società CCR,
che imponeva radicali interventi strutturali, in particolare la
cessione ad altra società del complesso aziendale, anche
attraverso la preventiva riduzione del personale.
“Nella stessa direzione, e sempre attraverso
una esauriente ed attenta valutazione dell’intero materiale
probatorio... il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare se
il lavoratore aveva accettato la cassa integrazione con la
consapevolezza di usufruire di una vantaggiosa alternativa ad una
possibile (e legittimamente praticabile) riduzione di personale...
In tale consapevolezza, se riscontrata, si sarebbe
potuto, con innegabile coerenza logica, ravvisare una rinunzia a far
valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 Stat.
Lav. E la consequenziale accettazione di un ripristino del rapporto
lavorativo con effetti risalenti ad epoca successiva alla cessione
del complesso aziendale.
Il che, avrebbe, a sua volta, finito per determinare
il venir meno di qualsiasi pretesa all’assunzione al lavoro –
ai sensi del disposto dell’art. 2112 c.c.- da parte della CBH
come società cessionario”.
La Corte ha quindi distinto, ai fini
dell’accertamento indicato, la situazione dei lavoratori che,
dichiarando di non accettare la revoca del licenziamento, avevano
altresi’ chiesto di condividere l’assegno di CIGS quale
indennità di mobilità da coloro che non avevano
formulato quest’ultima richiesta, affermando che solo per i
primi si rendeva necessario un accertamento circa le modalità
della richiesta e una specifica e peculiare valutazione degli intenti
perseguiti, tenuto conto delle scansioni temporali della vicenda.
Alla luce di cio’, per essi l’esclusione
di un rifiuto di accettare la revoca avrebbe dovuto passare
attraverso una verifica in concreto, in esito ad una valutazione dei
comportamenti tenuti nel non breve periodo corrente dalla revoca del
licenziamento alla data del documento in parola.
Per coloro invece che avevano riscosso senza riserve
il trattamento di CIGS si imponeva, secondo la Corte, una diversa
verifica volta “tra l’altro ad accertare se la relativa
prestazione fosse stata erogata dalla società CCR direttamente
o dall’Istituto previdenziale (in questa seconda ipotesi non
potevano trascurarsi accertamenti in fatto sulle circostanze in base
alle quali era stato adottato il provvedimento ministeriale,
potendosi – e’ opportuno ribadirlo – la riscossione
considerarsi – in relazione alle sue modalità ed ai
fatti pregressi che avevano coinvolto numerosi dipendenti del settore
della sanità della città di Bari – come
comportamento attestante, senza equivocità alcuna,
l’accettazione della revoca del licenziamento o, di contro,
come mero comportamento privo di qualsiasi significato
negoziale...)”.
Prosegue quindi la Corte “In questa delicata
opera di ricostruzione del significato da assegnarsi alla condotta
dei lavoratori, non era certo secondario considerare (ponendolo in
correlazione con i fatti che ad esso avevano condotto) il contenuto,
l’efficacia e la ratio dell’accordo sindacale del
(OMISSIS), la cui operatività - sia pure al diverso fine di
valutare il ricorso nel caso concreto degli estremi per
l’applicazione dell’art. 2112 c.c. (o della sua
esclusione ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma
5), e’ stata contestata dalla Corte territoriale”.
“Per concludere, spettava unicamente al
giudice di merito valutare la congruità o meno – con
riguardo a tutti i complessi e numerosi dati fattuali che hanno
accompagnato nel tempo la vicenda per cui e’ causa –
della condotta tenuta dai lavoratori – ma questi era tenuto a
fornire valide ragioni del suo convincimento.
“Non risultando, pertanto, la sentenza
impugnata sor retta da una motivazione congrua e corretta sul piano
logico – giuridico la stessa va riformata previo accoglimento,
per quanto di ragione del primo motivo di cui ai ricorsi delle
società”.
Riassunto il giudizio da parte del lavoratore, la
Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 27 ottobre
2005, ha respinto gli appelli delle due società confermando le
statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bari.
In proposito, la Corte d’appello di Lecce,
ricordata la sequenza dei fatti, ha rilevato che il lavoratore, ben
consapevole della situazione di crisi della C.C.R. E delle vicende
che avevano determinato il trasferimento di azienda e l’entità
degli esuberi, aveva impugnato il licenziamento prima del
trasferimento di azienda, ribadendo con lettera successiva del 24
maggio 2000 di non volere accettare la preannunciata revoca dei
licenziamenti e confermando il proprio interesse a far valere
l’illegittimità del licenziamento nei confronti della
società indicata come futura cessionaria dell’azienda.
Era seguita una serie di iniziative giudiziarie
promosse dal lavoratore fino al ricorso introduttivo del presente
giudizio (preceduto da due ricorsi ex art. 700 c.p.c., depositati
rispettivamente il 7 giugno 2000, prima della comunicazione di revoca
del licenziamento e il 3 novembre 2000, successivamente a tale
revoca), che smentirebbero, secondo la Corte d’appello,
l’ipotesi di una accettazione da parte sua della revoca, del
resto esplicitamente esclusa con dichiarazione a verbale resa
all’udienza del 10 luglio 2000 e nota alla società
C.C.R., come persistente anche successivamente, come risulterebbe da
una nota del 10.10.2000 del suo difensore.
Inoltre, secondo la Corte territoriale non era stata
mai revocata da tale società la comunicazione del nominativo
del lavoratore quale collocato in mobilità, cosi’
determinandosi un clima di incertezza in ordine alla reale situazione
dello stesso, come risulterebbe confermato da una nota del 17 ottobre
2000 dell’ufficio di mobilità della Regione, il quale
aveva fatto presente alla C.C.R. Che recentemente stavano pervenendo
richieste, verbali e scritte, di lavoratori che, anche con
riferimento ad un contenzioso in atto, chiedevano l’inserimento
nelle liste di mobilità, invitando la CCR a comunicare i
nominativi di coloro che andavano ivi inseriti.
In definitiva, su circa 3000 dipendenti della
C.C.R., quasi 1000 erano transitati in C.B.H. A seguito del
trasferimento di azienda e 2000 erano stati collocati in CIGS, dei
quali ultimi solo trenta avevano promosso le azioni giudiziarie, per
cui, secondo la sentenza, sarebbe evidente che essi e solo essi non
avevano accettato al revoca, effettuando altresi’ la
comunicazione all’ufficio di mobilità sopra ricordata.
Per quanto riguarda la significatività, sul
piano indicato della eventuale accettazione tacita della revoca, del
percepimento del trattamento CIGS, la Corte territoriale l’ha
esclusa, rilevando che tale trattamento era stato erogato dall’INPS
e non dalla società, la quale anche in altri modi aveva
manifestato la volontà di ritenere ormai conclusi i rapporti
di lavoro dei 2000 dipendenti – del resto destinati chiaramente
ad estinguersi – e che ancora alla fine di luglio aveva
espresso l’intenzione di considerare ancora in mobilità
i dipendenti che lo avessero chiesto, peraltro senza poi tenere in
alcun cono la chiara manifestazione di volontà del
controricorrente in tal senso.
Da tutto cio’ emergerebbe chiaramente che
quest’ultimo ha sempre espresso la volontà di non
aderire alla revoca del licenziamento, del resto operata da una
società che ormai aveva esaurito ogni attività, mentre
la percezione a parte sua del trattamento CIGS si inquadrerebbe
anzitutto in quel clima di incertezza dovuto alla mancata revoca
della procedura di mobilità e delle relative comunicazioni
nonche’ alla mancanza di notizie certe circa il percepimento
del trattamento CIGS e comunque non avrebbe un significato certo,
tenuto anche conto che l’importo dell’indennità di
mobilità e’ identico a tale trattamento nei primi dodici
mesi.
Cosi’ confermato l’accertamento del
giudice di prime cure, la Corte d’appello di Lecce ha esaminato
gli altri motivi di censura, ritenuti assorbiti da questa Corte,
relativi anzitutto alla dedotta inapplicabilità dell’art.
2112 c.c. Nel trasferimento di azienda dalla C.C.R. Alla C.B.H. Sia
per la dedotta necessità di una concessione amministrativa per
svolgere la relativa attività, sia per la presenza di accordi
sindacali sottoscritti il (OMISSIS) che, ai sensi della L. n. 428 del
1990, art. 47, comma 5 e in presenza della cessazione dell’attività
da parte della CCR, avrebbero legittimamente stabilito il
trasferimento solo di parte del personale dell’impresa cedente
alla C.B.H..
Anche tali censure sono state ritenute infondate, la
prima soprattutto sulla base di una interpretazione conforme alla
direttiva comunitaria dell’art. 2112 c.c. E la seconda per la
mancata ricorrenza delle condizioni di legge (cessazione
dell’attività e specifico accordo sindacale raggiunto
nell’ambito della procedura ex art. 47 citato) per il
trasferimento solo parziale del personale.
Infine, la Corte d’appello di Lecce ha
confermato l’accertamento del giudice di prime cure
relativamente alla violazione della procedura di mobilità, sia
quanto alla comunicazione iniziale L. n. 223 del 1991, ex art. 4,
commi 2 e 3 ritenuta reticente, sia con riguardo al superamento del
termine di 120 giorni di cui all’art. 4 medesima legge, comma 9
per la collocazione in mobilità dei lavoratori, sia infine
quanto alla puntuale indicazione delle modalità di
applicazione dei criteri di scelta, come prescritto da tale ultima
norma.
Per la cassazione della sentenza del giudice di
rinvio propone ora ricorso la C.C.R. s.r.l., in liquidazione (già
in Amministrazione straordinaria) affidandolo a quattro motivi,
illustrati poi con memoria ex art. 378 c.p.c..
Analogo ricorso per Cassazione, qualificabile come
ricorso incidentale, propone con atto separato la C.B.H. s.p.a..
Resiste alle domande il C. con propri rituali
controricorso.
Diritto
1 – I due ricorsi vanno riuniti ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.
2 – Col primo motivo di ricorso, la Case di
Cura Riunite s.r.l. In liquidazione (già in amministrazione
straordinaria) e la Città di Bari Hospital s.p.a. Denunciano,
in ordine alla revoca del licenziamento, la violazione degli artt.
100 e 115 c.p.c., della normativa in materia di CIGS, della L. n. 223
del 1991, art. 4 e segg. dell’art. 2697 c.c., comma 2, degli
artt. 116, 416, 437 e 394 c.p.c. E della normativa in materia di
rapporto di lavoro subordinato nonche’ l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata
su punti decisivi.
Dopo aver riprodotto ampi passi della sentenza
rescindente di questa Corte, le società sostengono che il
giudice di rinvio non si sarebbe attenuto in maniera fedele alle
indicazioni ivi stabilite, limitandosi a ribadire molte delle
argomentazioni già censurate e incorrendo pertanto sia in vizi
in procedendo che in vizi in indicando.
In proposito, censurano anzitutto, in termini di
violazione dell’art. 100 c.p.c., il rilievo dato dalla sentenza
all’attivismo giudiziario del lavoratore, in quanto dovrebbe
dimostrare l’interesse dello stesso a far valere tutti i
diritti scaturenti dall’impugnato licenziamento, mentre tale
interesse deve viceversa costituire la condizione e non l’effetto
delle iniziative giudiziarie.
Inoltre, da nessun atto del processo risulterebbe
che il lavoratore abbia mai richiesto l’inserimento nelle liste
di mobilità, come affermato dalla Corte territoriale in
violazione dell’art. 115 c.p.c. E con vizio di motivazione in
quanto non e’ indicato da quale documento la Corte abbia
desunto tale fatto.
In un passaggio della sentenza, la Corte d’appello
aveva inoltre affermato che la materiale percezione del trattamento
CIGS era eccezione nuova in giudizio, ma cio’ violerebbe la L.
n. 223 del 1991, artt. 4 e 7 in quanto collocamento in CIGS e
successiva erogazione del relativo trattamento sarebbero due facce
della medesima medaglia.
Tutto cio’ comporterebbe altresi’ la
violazione della regola sull’onere della prova, in quanto
gravava sul lavoratore l’onere di dedurre e provare il rifiuto
del trattamento CIGS e la richiesta di iscrizione nelle liste di
mobilità.
La Corte avrebbe poi escluso la “consapevolezza”
nel controricorrente dei vantaggi del collocamento in CIGS in luogo
del licenziamento sulla base della considerazione che il trattamento
CIGS gli era stato erogato dall’INPS senza alcuna comunicazione
da parte della CCR e del fatto che la procedura di mobilità e
le comunicazioni relative non erano state revocate, quando viceversa
la CCR gli aveva comunicato la revoca con il collocamento in CIGS e
le ulteriori attività non erano obbligatorie.
A proposito della situazione di incertezza
confermata dalla lettera dell’Ufficio politiche del lavoro
della Regione alla CCR, le società ricordano di avere eccepito
in appello l’inammissibilità della relativa produzione,
avvenuta solo in tale sede, nonostante la possibilità di
effettuarla prima a fronte della eccezione di mancanza di interesse
per revoca del licenziamento formulata dalle società già
con la memoria di costituzione in primo grado. Invocano pertanto, in
proposito, la sentenza delle S.U. Di questa Corte n. 8202/05,
deducendo violazione degli artt. 116, 416 e 437 c.p.c. Nonche’
dell’art. 394 c.p.c..
La motivazione della sentenza sarebbe
contraddittoria e insufficiente anche laddove ha ritenuto inequivoche
le dichiarazioni rese in giudizio del lavoratore e viceversa di
significato non univoco il fatto della percezione del trattamento
CIGS, considerando che questa puo’ avere altre ragioni e che
comunque coinciderebbe, nell’ammontare, con l’indennità
di mobilità.
La Corte d’appello di Lecce avrebbe inoltre
ripetuto l’errore logico della sentenza cassata, laddove ha
ritenuto che il percepimento del trattamento CIGS rappresentasse
unicamente un fatto inerente il rapporto previdenziale e d’altro
lato che “il ripristino dell’originario rapporto di
lavoro e’ nella specie inaccettabile”. Da cio’
deriverebbe la denunciata violazione della normativa in materia di
rapporto di lavoro subordinato e di CIGS oltre ad una insufficiente,
incongrua e contraddittoria motivazione.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello di Lecce si e’
infatti attenuta alle indicazioni provenienti da questa Corte in fase
rescindente, applicando i principi di diritto ivi enunciati e
procedendo agli accertamenti richiesti, diretti ad enucleare, sulla
base degli elementi di prova acquisiti, in particolare di quelli di
cui all’art. 2727 c.c., la reale volontà del lavoratore
destinatario della revoca del licenziamento intimato al termine di
una procedura di mobilità, nel quadro complessivo della
vicenda di profonda crisi aziendale della società C.C.R, per
questo ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria,
culminata col trasferimento della relativa azienda alla C.B.H.
s.p.a., con una parte ridotta del personale dipendente e la finale
collocazione in CIGS L. n. 223 del 1991, ex art. 3 del restante
personale da parte della CCR s.r.l. In a.s..
In proposito, infatti, l’originario ricorrente
aveva sostenuto in giudizio di non avere accettato la revoca del
licenziamento, in quanto questa ricostituiva il rapporto da epoca
successiva al trasferimento dell’azienda da C.C.R. A C.B.H.,
mentre egli intendeva ottenerne l’annullamento con effetto ex
tunc, con la finalità di essere coinvolto nel predetto
trasferimento, a preferenza di una collocazione in CIGS da parte
della impresa cedente, situazione, quest’ultima, della quale
era inipotizzabile una evoluzione nel senso della ricostituzione
della pienezza del rapporto di lavoro.
Le società avevano contrastato tale
posizione, col sostenere, per quanto qui interessa, che era mancata
in giudizio la prova del rifiuto di una tale revoca, anzi
contraddetto dalla silenziosa accettazione del ricorrente del
trattamento CIGS e quindi dalla ricostruzione del rapporto di lavoro
con la CCR, sia pure in regime di sospensione delle obbligazioni
principali.
Correggendo l’errore di diritto in cui era
incorsa la Corte d’appello con la sentenza annullata e aderendo
ai principi di diritto enunciati da questa Corte, i giudici leccesi
in sede di rinvio, con un giudizio di fatto – incensurabile in
questa sede di legittimità se non per l’eventuale
coinvolgimento di erronee questioni di diritto o per vizio di
insufficienza o contraddittorietà di motivazione -, hanno in
proposito analizzato i fatti rilevanti sul piano dell’indagine
commessale, in particolare il comportamento tenuto dal lavoratore
prima, durante e successivamente alla revoca del licenziamento nel
quadro complessivo della situazione venutasi a determinare, giungendo
con ampia, articolata, ragionata motivazione, ad escludere
l’accettazione della revoca del licenziamento da parte del
ricorrente e con essa l’abdicazione alle pretese conseguenti,
azionate nel giudizio.
La critica che le società formulano a tale
valutazione, appare in parte muoversi su di un piano diverso da
quello dell’indagine della Corte, confondendo quindi due
diversi piani di indagine.
Cio’ avviene quando esse sostengono l’assenza
di un interesse ad agire del ricorrente, che la Corte territoriale
avrebbe dovuto accertare come preesistente alle iniziative
giudiziarie di questi, anziche’ rinvenirne la dimostrazione in
queste ultime.
Premesso infatti che già questa Corte ha
accertato in sede rescindente la presenza nell’allora
controricorrente dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
“per far valere che la revoca del licenziamento e’
insuscettibile di ripristinare in via diretta ed automatica
l’originario rapporto lavorativo”, va rilevato che le
considerazioni svolte dal giudice di rinvio quanto alle iniziative
giudiziarie del lavoratore sono funzionali alla individuazione di
eventuali elementi di prova, anche indiziari, della inesistenza di
una accettazione della revoca del licenziamento, col conseguente
abbandono dei diritti da essa nascenti, come sopra evidenziati e
quindi sono inquadragli all’interno dell’accertamento di
merito che il giudice deve compiere nella presente controversia, come
indicato in sede rescindente, laddove questa Corte ha altresi’
avvertito di non confondere profili attinenti all’interesse ad
agire con questioni di merito.
Anche le altre censure specifiche mosse dalle
società alla sentenza impugnata, qualche volta favorite da una
sorta di frazionamento del complesso discorso condotto dalla Corte
territoriale in sede di analisi della volontà dell’originario
ricorrente, estraendone le singole componenti dal contesto
argomentativo complessivo, cosi’ depotenziandone il
significato, sono comunque infondate.
Seguendo in proposito l’ordine espositivo dei
ricorsi, si rileva che, nel denunciare la violazione dell’art.
115 c.p.c., e il vizio di motivazione della sentenza laddove questa
ha affermato che il lavoratore aveva chiesto l’inserimento
nelle liste di mobilità in luogo della CIGS, le società
omettono di considerare il dato di fatto, sul cui accertamento fonda
tale affermazione nella sentenza impugnata. Trattasi infatti di uno
degli indizi (che non e’ rimasto isolato) a sostegno della tesi
difensiva del lavoratore, desunti dalla Corte d’appello ex art.
2727 c.c. Dalla dichiarazione contenuta nella lettera in data 17
ottobre 2000 dell’ufficio della mobilità della Regione,
secondo cui alcuni lavoratori “(anche con riferimento ad azione
giudiziaria dai medesimi promossa)” avevano dichiarato per
iscritto o oralmente la loro volontà di permanere nelle liste
di mobilità nonche’ dal fatto che dei circa 2000
dipendenti, il cui licenziamento era stato revocato con conseguente
collocazione in CIGS, solo una trentina aveva promosso azioni
giudiziarie, rispetto alle quali appariva coerente la mancata
accettazione di tale revoca.
Con un ulteriore rilievo, le società
ricorrenti censurano l’utilizzazione della lettera citata da
parte del giudice di rinvio, denunciandone la tardiva produzione in
sede di appello, come del resto già in tale sede eccepito, ma
non deducono, in violazione della regola della autosufficienza del
ricorso per Cassazione (su cui cfr., per tutte, da ultimo, Cass. nn.
5043/09, 4823/09 e 338/09), se la Corte d’appello, che, alla
stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte a partire
dalla sentenza delle sezioni unite civili 20 aprile 2005 n. 8292
citata dalle stesse ricorrenti, aveva il potere, nel rito del lavoro
ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, di ammettere anche
d’ufficio nuovi mezzi di prova, abbia o meno ammesso la
produzione documentale indicata.
Del tutto irrilevante e’ inoltre la denuncia
di violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 7 per avere la
Corte qualificato come nuova l’eccezione relativa alla
materiale percezione del trattamento CIGS da parte del lavoratore,
volta che non risulta (ne’ le ricorrenti deducono il contrario)
che la Corte abbia da tale affermazione tratto alcuna conclusione
sfavorevole alle tesi delle società, come risulta
dall’esposizione del contenuto della sentenza sopra effettuata.
Immotivata, se non in maniera meramente assertiva,
appare poi la denuncia di insufficienza e contraddittorietà
della sentenza, laddove i giudici di rinvio, con una valutazione di
merito ad essi riservata, hanno ritenuto inequivoche e quindi
prevalenti sul possibile significato della percezione del trattamento
CIGS le dichiarazioni esplicite del lavoratore rese anche in giudizio
di non voler accettare la revoca del licenziamento e di voler vedere
il proprio rapporto di lavoro transitare alle dipendenze della
cessionaria.
Valutazione che, con motivazione adeguata, ha posto
in evidenza – in contrapposizione – la non univoca
significatività, sul piano considerato, della percezione del
trattamento previdenziale CIGS, nel caso in esame erogato
direttamente dall’INPS, in misura equivalente all’indennità
di mobilità e in un contesto in cui era con sicurezza da
escludersi la possibilità di ricostituzione della pienezza di
rapporto con la C.C.R. (valutazione evidentemente ben diversa da
quella che aveva originato la cassazione della sentenza di appello in
sede rescindente).
In definitiva, il motivo di ricorso svolto non
riesce a cogliere e contestare in maniera convincente il significato
complessivo dell’operazione compiuta dal giudice di rinvio in
piena aderenza con le indicazioni provenienti da questa Corte, anche
con riguardo alla ripartizione tra le parti dell’onere della
prova, correttamente ritenuto assolto sulla base degli elementi anche
indiziari evidenziati.
3 – Col secondo motivo di ricorso, le società
denunciano la violazione dell’art. 2112 c.c., della L. n. 428
del 1990, art. 47, comma 5, dell’art. 116 c.p.c. E di principi
di diritto comunitario nonche’ l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti
decisivi.
Con la sua decisione di ritenere applicabile l’art.
2112 c.c. In quanto il trasferimento sarebbe avvenuto non in virtu’
di un provvedimento amministrativo ma di un atto negoziale tra
privati, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il
fatto, pacifico, che l’attività in convenzione col SSN,
già gestita dalla C.C.R. In amministrazione straordinaria,
richiedesse una nuova convenzione tra C.B.H. E la Regione Puglia.
Le società sostengono che l’art. 2112
c.c., nel testo precedente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio
2001, n. 18, non si applicava all’ipotesi di trasferimento di
azienda svolgente attività gestita in regime di concessione
amministrativa.
Censurano altresi’ l’affermazione della
Corte territoriale secondo cui non sarebbe applicabile al caso di
specie la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 per la mancata
ricorrenza delle due condizioni ivi previste: la cessazione
dell’attività della cedente e il raggiungimento di un
accordo sindacale circa il mantenimento anche parziale
dell’occupazione.
Infatti l’attività della CCR sarebbe
cessata al momento del trasferimento di azienda, come risulterebbe
dall’accordo sindacale del (OMISSIS) che subordinava
l’assunzione di 981 dipendenti da parte della CBH all’avvio
dell’attività, dopo aver ricevuto le autorizzazioni
amministrative; dal fatto che a decorrere dal 14 maggio 2000 ai
dipendenti CCR era stato concesso il trattamento CIGS ai sensi della
L. n. 223 del 1991, art. 3 che subordina l’intervento alla
cessazione dell’attività; dalla circostanza che
l’attività liquidatoria della CCR era terminata col 14
maggio 2000.
La contraria affermazione della Corte di rinvio
violerebbe pertanto l’art. 116 c.p.c. E sarebbe sostenuta da
una motivazione insufficiente.
Ma se anche dovesse ritenersi che nel caso in esame
non vi fosse stata cessazione di attività da parte della CCR,
la circostanza sarebbe, secondo le ricorrenti, irrilevante ai fini
della non applicabilità dell’art. 2112 c.c. (le
ricorrenti citano Cass. 21 marzo 2001 n. 4073), come sarebbe poi
confermato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63.
Le società sostengono altresi’
l’esistenza di un valido ed efficace accordo sindacale per il
mantenimento anche parziale dell’occupazione, costituente la
condizione indispensabile per poter derogare all’art. 2112
c.c..
Ed invero, se corrisponde a realtà il fatto
che nell’accordo del (OMISSIS) non si fa menzione del personale
in esubero (2038 dipendenti) in sede di trasferimento alla CBH,
riguardante unicamente 981 persone e che, come accertato dalla
sentenza impugnata, in quel momento gli altri erano licenziati, le
società ricordano peraltro che in data 26 marzo 2001 le OO.SS.
Avrebbero chiesto una riattivazione del tavolo negoziale, ai sensi
della L. n. 428 del 1990, art. 47 e, con successivo accordo del
(OMISSIS), avrebbero ribadito che solo 981 dipendenti venivano
trasferiti alle dipendenze della cessionaria mentre gli altri 2000
restavano alle dipendenze della CCR in CIGS. Tale accordo sarebbe
infine pienamente opponi-bile anche ai lavoratori non iscritti ai
sindacati stipulanti, in quanto mera condicio iuris per la produzione
di un effetto stabilito direttamente dalla legge.
Anche per tale ragione, la decisione della Corte
territoriale violerebbe l’art. 116 c.p.c. E la L. n. 428 del
1990, art. 47, comma 5 e sarebbe affetta dal vizio di omessa e
insufficiente motivazione.
Le argomentazioni di sostegno al motivo in esame
riproducono sostanzialmente analoghi rilievi mossi dalle ricorrenti
in sede di giudizio di rinvio e che sono stati adeguatamente
contrastati dalla sentenza impugnata.
Inoltre le relative questioni di diritto e non solo
sono state già oggetto recentemente di esame da parte di
questa Corte in sede di ricorso per Cassazione avverso una sentenza
di appello di contenuto analogo a quella qui impugnata e relativa
alla medesima vicenda sostanziale (Cass. 5 marzo 2008 n. 5929), la
soluzione delle quali, in mancanza della formulazione nei ricorsi
delle due società di ragioni capaci di contestarne la
validità, va qui ribadita, anche in attuazione dei compiti di
nomofilachia devoluti ai giudici di legittimità.
Anche nel caso in esame, va pertanto ribadito che
“non vale addurre... che il trasferimento ex art. 2112 c.c. Era
impedito, nel caso di specie, per richiedere l’attività
sanitaria un rapporto di natura concessoria, atteso che, come ha
correttamente osservato la sentenza impugnata, la C.B.H. Poteva
spiegare, quale struttura privata, la propria attività
imprenditoriale senza un provvedimento concessorio, come era
dimostrato dal fatto che, sia pure relativamente ad alcuni comparti e
ad alcune strutture, aveva operato al di fuori del regime di
autorizzazione/concessione o accreditamento”.
A cio’ va aggiunto che, nel caso in esame, i
giudici di rinvio hanno altresi’ istituito una interessante
distinzione tra l’ipotesi in cui il trasferimento di azienda
venga operato per effetto di un provvedimento amministrativo (cfr.,
ad es. Cass. 24 marzo 2004 n. 5934, in cui il trasferimento
conseguiva alla delibera del Comune che trasformava un proprio
servizio interno in una azienda autonoma e in una tale evenienza
questa Corte aveva ritenuto inapplicabile l’art. 2112 c.c.) e
quella in cui il trasferimento di azienda avvenga tra imprese private
e per effetto di atti di privata autonomia, ma per svolgere
l’attività relativa siano ne-cessane autorizzazioni o
concessioni pubbliche.
E soprattutto, hanno invocato la regola della
necessità, per quanto possibile, di interpretare le norme
interne alla luce della disciplina comunitaria, per sostenere
correttamente (e in linea con l’orientamento ultimo di questa
Corte: cfr, Cass. 8 novembre 2004 n. 21248) che anche
antecedentemente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18
(che nella definizione di trasferimento di azienda prescinde dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il
trasferimento e’ attivato) e in applicazione dell’orientamento
espresso dalla Corte di giustizia con le sentenze 19 maggio 1992,
resa in causa C – 29/91, 14 settembre 2000, resa in causa C –
343/98 e 25 gennaio 2001, resa in causa C – 172/99, l’art.
2112 c.c., nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 e’
invocabile anche nei casi in cui il trasferimento di azienda derivi
da decisioni unilaterali di pubbliche amministrazioni per i
lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto comune al
momento del trasferimento.
Per quanto riguarda inoltre la dedotta applicabilità
al caso in esame della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 va
anzitutto rilevato che i giudici di rinvio (come, nella citata
vicenda processuale parallela, i giudici di appello) hanno affermato
– con accertamento di fatto non contestabile in questa sede e
di fatto non contestato in maniera specifica – che, all’atto
del trasferimento dell’azienda, la CCR non aveva cessato la
propria attività per essere risultato dagli atti processuali
che, pur dovendo detta attività cessare il 14 maggio 2000,
sino al 30 giugno successivo erano stati mantenuti i contratti in
corso con la CCR, dovendo subentrare in essi la CBH solo dal 1 luglio
2000, per cui difettava uno dei presupposti necessari,
specificatamente in caso di impresa in amministrazione straordinaria
(anche alla stregua della sentenza di questa Corte del 21 marzo 2001
n. 4073, citata dalle stesse ricorrenti, ma solo parzialmente, come
esattamente rilevato dalla sentenza impugnata) per l’applicabilità
della disposizione invocata.
Per quanto infine attiene all’ulteriore
presupposto stabilito dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, va
rilevato, anche in questo giudizio, che gli accordi sindacali del
(OMISSIS) “non potevano impedire il trasferimento di azienda,
avendo questa Corte piu’ volte affermato che la L. n. 428 del
1990, art. 47, comma 5, interpretato privilegiandone il significato
maggiormente conforme al diritto comunitario di cui costituisce
applicazione, in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d’azienda (direttiva 14 febbraio 1977
n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte
di giustizia della Comunità europea 25 luglio 1991 n. C –
362/89, D’Urso e dicembre 1995 n. C – 472/93, Spano e
alla piu’ recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50””
nonche’ all’ultima razionalizzazione della relativa
disciplina con la direttiva 2001/23/CE) “consente modificazioni
peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all’art.
2112 c.c. Allo scopo di salvaguardare le opportunità
occupazionali, quando venga trasferita l’azienda di una impresa
insolvente, purche’ - ferma restando la continuazione dei
rapporti di lavoro – il potere modificativo dell’imprenditore
cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi
dell’Ordinamento interno e quindi non in maniera unilaterale,
ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto collettivo e/o
individuale” (Cass. n. 5929/08, cit, che richiama altresi’
le precedenti sentenze nn. 16673/03 e 4724/99).
Anche nel caso qui esaminato, la Corte territoriale
ha evidenziato che l’intesa del 13 giugno 2000 non conteneva
l’esplicita manifestazione di volontà di trasferire alla
cessionaria solo una parte dei lavoratori che a quella data
risultavano occupati nell’azienda della cedente o un qualche
riferimento al destino occupazionale degli altri lavoratori
dichiarati in esubero, dal momento che gli stessi erano stati già
licenziati in data 11 maggio 2000.
Inoltre, i giudici del rinvio hanno ritenuto
irrilevante sul piano considerato l’accordo del (OMISSIS)
(raggiunto quando il giudizio era già pendente), da cui
emergerebbe unicamente l’intento di una spiegazione postuma del
contenuto “monco” della precedente intesa.
Le società ricorrenti ricordano peraltro che
l’accordo del (OMISSIS) era stato stipulato a seguito della
richiesta della riapertura del tavolo della trattative ex art. 47
cit. da parte dei sindacati ed era diretto a recuperare le
possibilità consentite dal comma 5 di tale articolo, ma nulla
controbattono alla corretta osservazione della sentenza impugnata
secondo cui tale riapertura non poteva comunque pregiudicare i
diritti acquisiti al patrimonio dei singoli per effetto del
precedente trasferimento di azienda cui era applicabile l’art.
2112 c.c..
Alla luce delle argomentazioni sviluppate svolte dai
giudici di rinvio, appare infine conseguente l’affermazione
della irrilevanza delle considerazioni svolte in tesi dalle società
in ordine alla collocazione sistematica dell’accordo sindacale
all’interno della norma di legge in esame.
Concludendo, anche il secondo motivo dei ricorsi e’
infondato.
4 – Col terzo motivo viene dedotta la
violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e il vizio di
motivazione.
Le società censurano la sentenza impugnata
laddove questa ha ritenuto non specificati in maniera sufficiente
nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 2 e 3 i
motivi della riduzione, le possibili alternative non perseguibili e
le misure programmate per fronteggiarne le conseguenze sul piano
sociale, ha accertato il superamento del termine di 120 giorni di cui
all’art. 4, comma 9 della medesima legge e la mancanza nella
comunicazione di cui a tale ultima disposizione della puntuale
indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta.
Le ricorrenti sostengono viceversa che la
comunicazione iniziale era completa delle indicazione suddette e
delle ragioni per le quali non erano perseguibili misure alternative
al licenziamento, illustrate anche in un allegato richiamato nella
comunicazione medesima.
Richiamano, in proposito, le sentenze di questa
Corte che affermano che la specificazione e’ in funzione della
finalità informativa, per cui non sempre deve essere
dettagliatissima, specialmente quanto ai rimedi astrattamente
possibili e alle ragioni per non adottarli.
Le società deducono altresi’ che per
effetto dell’accordo del (OMISSIS) il termine per l’adozione
dei licenziamenti non scadeva entro 120 giorni dal 26.11.99, ma alla
data di cessazione dell’amministrazione straordinaria e cio’
era del resto nell’interesse dei lavoratori.
Il giudice di rinvio avrebbe del resto errato nel
ritenere applicabile alla mobilità un termine stabilito solo
per il licenziamento collettivo ex art. 24 della legge.
Da tutto cio’, le società traggono il
convincimento della violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e
24 e del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Infine, quanto alla comunicazione delle modalità
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, le ricorrenti
ribadiscono quanto affermato avanti alla Corte territoriale di rinvio
e sostengono che le modalità erano già comprensibili
nella comunicazione finale del 13 maggio 2000, ma comunque erano
state poi specificate successivamente con nota del 28 giugno 2000 a
seguito del rinnovo dei criteri medesimi imposta da un intervento
della Prefettura di Bari (citano la sentenza delle S.U. Del 27 giugno
2000 n. 461, oltre a quelle 11 maggio 2000 n. 302 e 13 giugno 2000 n.
419).
Anche il motivo in esame e’ infondato.
Il giudice di rinvio ha infatti riscontrato nella
procedura di mobilità posta in essere dalla CCR numerosi vizi
procedurali, in particolare rilevando: a) che nell’iniziale
comunicazione del 12 aprile 1999, letta anche in combinazione con i
relativi allegati, erano contenute unicamente frasi di stile quanto
alla individuazione dei motivi dell’eccedenza, delle misure
alternative al licenziamento, della collocazione aziendale del
personale eccedente; b) che non era stato rispettato il termine di
120 giorni dalla chiusura della procedura (26.11.99) per
l’intimazione del licenziamento; c) non erano state
sufficientemente specificate le modalità con le quali erano
stati applicati i criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991,
art. 5, comma 1.
In proposito, va ribadito, con la giurisprudenza
prevalente di questa Corte, che nella materia dei licenziamenti
collettivi, la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4
assume un ruolo centrale nel controllo in ordine alla correttezza
degli stessi, in tal modo affidato ex ante alle OO.SS., per cui
l’omissione di essa o il non corretto adempimento degli
obblighi di trattativa trasparente imposti al riguardo al datore di
lavoro determina L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 12 e art. 5,
comma 3 l’inefficacia dei licenziamenti (cfr., tra le altre,
Cass. S.U. 15 ottobre 2002 n. 14616, cui adde Cass. 5 marzo 2008 n.
5929, cit, 3 luglio 2004 n. 12229, 20 agosto 2003 n. 12255).
Nel caso in esame, la difesa delle ricorrenti si
limita in proposito a contrastare i rilievi della sentenza impugnata,
in particolare quanto alla pretesa correttezza delle comunicazioni
iniziale e finale, richiamando il contenuto e gli allegati alle
stesse, che afferma sufficientemente specifiche, senza peraltro
riprodurne il contenuto o spiegare in maniera adeguata la rilevanza,
sul piano dell’osservanza del disposto di cui alla L. n. 223
del 1991, art. 4, comma 9, della vicenda dell’annullamento
della prima applicazione dei criteri legali di scelta (che la
sentenza dichiara non incidente sulla violazione di legge
contestata), non osservando cosi’ la regola
dell’autosufficienza del ricorso e senza specifiche
contestazioni, riconducibili alla possibile violazione di pertinenti
regole di diritto o a vizi di motivazione, delle singole valutazioni
della Corte territoriale, alle quali pertanto contrappone in maniera
meramente assertiva proprie opposte valutazioni, sostanzialmente di
merito, alla ricerca di un giudizio di terza istanza, non consentito
in questa sede di legittimità.
In ragione di tale insufficiente contrasto alla
sentenza impugnata sui punti indicati, il motivo appare comunque
infondato, assorbito il resto.
Ne consegue il corretto accertamento da parte dei
giudici di rinvio dell’illegittimità del licenziamento
comunicato al lavoratore dalla CCR, il trasferimento del rapporto di
lavoro di questi alla CBH, divenuta cessionaria ex art. 2112 c.c.
dell’azienda della prima società, con i diritti che ne
derivano.
5 – Infine col quarto motivo, le ricorrenti
deducono la violazione di principi di diritto e il vizio di
motivazione della sentenza impugnata, laddove in sede di risarcimento
danni ex art. 18 S.L. Al lavoratore, la Corte non ha dedotto quanto
da questi percepito a titolo di trattamento CIGS a decorrere dal 14
maggio 2000.
Anche tale motivo e’ infondato.
Premesso che il trattamento economico CIGS ha natura
previdenziale, va infatti ribadito, in linea con l’orientamento
consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 13 agosto 2002
n. 12194 (cfr., tra le altre, Cass. 14 giugno 2007 n. 13871 e 14
febbraio 2005 n. 2928) che nell’ipotesi di licenziamento
dichiarato illegittimo, le somme medio tempore percepite dal
lavoratore a titolo di trattamento previdenziale (pensione, indennità
di mobilità o trattamento CIGS) si sottraggono alla regola
della “compensano lucri cum damno”, e quindi non vanno
sottratte dal risarcimento danni conseguente all’annullamento,
commisurato alle retribuzioni perdute, in quanto tali somme perdono
il loro titolo giustificativo con l’annullamento del
licenziamento e devono pertanto essere restituite, su sua richiesta,
all’ente previdenziale.
6 – Concludendo, sulla base delle
considerazioni esposte i due ricorsi vanno respinti, con le normali
conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese di questo
giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata in
dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi nn. 29706 e 29709/06 e
li rigetta; condanna C.C.R. s.r.l. In liquidazione e C.B.H. s.p.a. A
rimborsare a C. P. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro
25,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari, a
carico di ciascuna società.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009