LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio -
Consigliere -
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo -
rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo -
Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da:
xx
• ricorrente -
contro
xx
• controricorrente -
avverso la sentenza n. 607/2008 della CORTE
D’APPELLO di TORINO del 15/05/08, depositata il 03/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera
di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott.
D’AGOSTINO Giancarlo; udito l’Avvocato Del Vecchio
Andrea, difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato Giovannetti
Alessandra, difensore della controricorrente che si riporta
agli scritti;
e’ presente il P.G. In persona del Dott.
FEDELI Massimo, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
La Corte di Appello di Torino, con sentenza
depositata il 3 luglio 2008, ha respinto l’appello proposto da
T.E. Avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva respinto
il ricorso del T. inteso ad ottenere la dichiarazione di
illegittimità del recesso della s.p.a. Fondiaria Sai dal
rapporto di agenzia giustificato dal comportamento del T. che il
giorno (OMISSIS), nei locali dell’agenzia di (OMISSIS), aveva
aggredito e percosso con pugni e calci il coagente C.P.. La Corte
territoriale ha confermato la sentenza del primo giudice ritenendo la
sanzione espulsiva giustificata dal comportamento del T. e
proporzionata alla gravità dei fatti contestati.
Per l’annullamento di tale sentenza il sig. T.
ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale,
denunciando omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che la
Corte di Appello non avrebbe correttamente valutato i fatti emersi
nel corso dell’istruzione, dai quali emergeva che il passaggio
a vie di fatto da parte del T. era giustificato dalle ingiurie
profferite nei suoi confronti dal C. e che il provvedimento espulsivo
era illegittimo sia per difetto di proporzionalità con
l’illecito contestato, sia per differenza di trattamento, in
quanto inflitto al solo ricorrente, mentre nessun provvedimento
disciplinare era stato adottato nei confronti del C..
La Fondiaria Sai ha resistito con controricorso. Il
ricorso e’ manifestamente infondato.
E’ noto che il giudizio di proporzionalità
della sanzione inflitta al lavoratore alla gravità
dell’illecito contestato e’ riservata al giudice del
merito e non e’ censurabile in cassazione se adeguatamente
motivato (cfr. tra le tante Cass. n. 16864/2006 e n. 144/2008).
Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente
motivato la sua decisione osservando che dalle prove raccolte era
risultato che il sig. T. aveva tenuto un comportamento (aggressione
fisica del coagente) di gran lunga piu’ riprovevole di quello
tenuto dal C. (limitato ad ingiurie verbali), ragione per cui il
licenziamento era certamente giustificato nei confronti del solo
appellante e non viziato da disparità di trattamento.
Sia la ricostruzione dello svolgimento degli
avvenimenti sulla base delle testimonianze raccolte, sia il giudizio
di maggiore gravità del comportamento del T. rispetto a quello
nell’occasione tenuto dal C., costituiscono apprezzamenti in
fatto riservati al giudice di merito; tali valutazioni, per essere
sorrette da motivazione congrua e priva di contraddizioni e vizi
logici, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della
parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, come
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari oltre spese
generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010