REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli III.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI
NANNI GIOVANNI BATTISTA PETTI Dott. GIANCARLO URBAN
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO
Dott. ADELAIDE AMENDOLA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso 16877-2005
proposto da:
... elettivamente
domiciliati in ROMA via …. presso lo studio dell'avvocato
…;rappresentati e difesi
dall'avvocato giusta
delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro ...
- intimato -
sul ricorso 19346-2005
proposto da:
..., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ... presso lo studio dell'avvocato
...rappresentato e difeso dall'avvocato ...
giusta delega in calce al
controricorso con ricorso incidentale.
- ricorrente
nonchè
contro ...
- intimati -
avverso la sentenza n.
349/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, Sezione Terza Civile,
emessa il
13/02/2004, depositata il
05/05/2004; R.G.N. 319/02 udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito ….
FATTO
1. Con citazione del 20
settembre 1991, dinanzi al tribunale di Massa, il dr. ... medico
chirurgo, aiuto anziano di
ruolo presso la Divisione
di Chirurgia Cardio toracica pediatrica dell'Ospedale conveniva il
dr. ... suo superiore diretto, e ne chiedeva la condanna al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per
atti vessatori continuati, posti in essere da detto Primario del
reparto, dal luglio 1984 al febbraio 1990, che avevano impedito al
professionista di svolgere attività clinica e di reparto e lo
avevano costretto a ricorrere in sede gerarchica e dinanzi al Tar,
con conseguente distruzione dell'immagine professionale e
dell'avviamento della clientela.
Il prof. si costituiva e
contestava il fondamento delle pretese, sostenendo di avere
esercitato, quale primario del reparto, il potere di vigilanza, e
proponeva a sua volta domanda di risarcimento danni.
L'attore decedeva in
corso di lite e la causa era proseguita dai suoi eredi.
2.Il Tribunale di Massa,
con sentenza dei 24 luglio 2001 condannava il prof. ... al
risarcimento dei danni patrimoniali per lire 351.288.000 oltre
svalutazione e interessi o poneva le spese di lite a carico del
soccombente.
La decisione era
appellata dal prof. ..., che ne chiedeva la riforma sia per l'an che
per il quantum debeatur; resistevano le controparti chiedendo il
rigetto dell'appello.
3. La Corte dì
appello di Genova con sentenza del 5 maggio 2004 così
decideva:
in parziale accoglimento
dell'appello riduce ad euro 3.098 il danno patrimoniale, oltre
rivalutazione ed interessi; respinge ogni ulteriore domanda attorea;
compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
4. Contro la decisione
hanno proposto ricorso principali gli eredi affidato a due motivi;
resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il prof.
... che ha prodotto memoria illustrativa.
I ricorsi sono stati
previamente riuniti.
Diritto
5. Il ricorso principale
merita accoglimento, dovendosi rigettare il ricorso incidentale, per
le seguenti considerazioni.
Precede l'esame dei
ricorso principale.
5.A. ESAME PEL RICORSO
PRINCIPALE (16877-O5)
NEL PRIMO MOTIVO si
deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 del
codice civile, in
relazione all’art.2
della Costituzione".
Si censura in particolare
la statuizione della Corte di appello che (ff.18 a 23 della
motivazione) ha escluso la risarcibilità dei danni
patrimoniali da illecito aquiliano, sia in relazione al cd.
demansionamento di fatto (art. 2103 del codice civile, fonte di
responsabilità contrattuale), sia in relazione al pregiudizio
relativo alla drastica riduzione dell'attività professionale
privata (cfr.ff. 20 della sentenza), per il difetto del nesso causale
tra la condotta del superiore gerarchico e il danno ingiusto.
Quanto al primo profilo
di censura, si precisa che la fattispecie dedotta, sin dall'atto
introduttivo, concerne illecito
aquilano per una condotta
colposa del superiore gerarchico e direttore di reparto, che esclude
l'aiuto anziano, per un periodo di cinque anni, da ogni attività
di sala operatoria o di responsabilità di reparto, senza tener
conto dei provvedimenti del Comitato di gestione e del Tar del Lazio,
finalizzati a reintegrare il dr. nelle proprie funzioni e nella
dignità professionale.
L'illecito continuato ed
aggravato da un intento punitivo e di dequalificazione, integra la
lesione del diritto fondamentale all'esplicazione della vita
professionale del medico chirurgo, specializzato in chirurgia cardio
toracica pediatrica e per di più aiuto anziano e tale
posizione professionale rientra tra i diritti inviolabili del
professionista quale lavoratore ed al rispetto della dignità
del lavoratore, tanto pia sensibile quanto più alta sia la
qualificazione professionale.
Il profilo del
demansionamento non é stato dedotto al fine di far valere una
specifica domanda di responsabilità
contrattuale (posto che
non è stato chiamato in lite l'ente ospedaliero datore di
lavoro), ma per qualificare la condotta illecita del Primario, che ha
compromesso l'attività professionale ospedaliera e privata del
suo aiuto e per indicare un parametro equitativo di liquidazione.
Si chiede pertanto (ff 10
del ricorso) il risarcimento integrale e per il danno patrimoniale e
per quello non patrimoniale determinato dall’illecito, sia pure
nei limiti del chiesto.
Nel SECONDO MOTIVO si
deduce "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e
2055 c.c. 185 c.p.c. 323 c.p. sul punto specifico del danno morale:
omessa contraddittoria insufficiente motivazione in merito agii
elementi probatori da valutarsi nell'indagine circa la sussistenza o
meno del dolo di cui all'art. 323 del codice penale;.
Si assume che
erroneamente la Corte di appello ha negato il diritto al risarcimento
del danno morale da reato, sul rilievo che nel testo dell'art. 323
c.p. vigente al tempo dei fatti, l’abuso di potere richiedeva
la prova del dolo, mentre il dr. avrebbe agito (ff 28 della
motivazione della C.App.) in assenza dì un dolo intenzionale.
Si assume invece che gli
elementi probatori acquisiti agli atti {ed indicati nelle lettere da
a ad e del ricorso) sono tali da evidenziare la continuità di
un disegno criminoso e vessatori, con dolo intenzionale e non
soltanto eventuale.
Entrambi i motivi
meritano accoglimento ma con alcune puntualizzazioni che si desumono
dal preambolo sistematico delle Sezioni Unite 11 novembre 2008
n.26972, cui questa sezione semplice si ispira ai fini dal
consolidamento della filonomachia della Corte in tema di diritti
umani inviolabili.
Quanto al primo motivo di
censura, appare esatto il rilievo che il fatto del dimensionamento
non è stato dedotto come elemento strutturale della domanda,
che invece e chiaramente posta e qualificata (dalla parte che la
deduce e dai giudici che devono considerarla nei limiti della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato} come domanda diretta
al risarcimento di un danno ingiusto, patrimoniale e non
patrimoniale, in relazione ad una fattispecie di illecito complessa,
in relazione alla reiterazione di atti di vessazione, che hanno
determinato ricorsi gerarchici ed amministrativi e persino
procedimenti penali che hanno coinvolto le parti antagoniste.
La Corte di appello, nel
negare il danno da demansionamento, sul rilievo che esso riguardava
esclusivamente il datore di lavoro (art.2103 del codice civile), e
nel negare il danno patrimoniale dal lucro cessante, per la riduzione
dell’attività professionale privata (ff. 20 a 22 della
motivazione}, compie una errata applicazione delle norme richiamale
dal ricorrente a sostegno cella sua causa petendi e cioè
dell'art. 2043 c.c. come clausola generale del neminem laedere e
dell’art. 2059 c.c. che non delinea una distinta figura di
illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la
riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati
dalla legge e secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'
art.2059 come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno
patrimoniale nella sua più ampia accezione (cfr. S.U.
citata,in preambolo punti 2.2,2.3.,2,8 ). In buona sostanza il dr.
... ha inteso tutelare una posizione di diritto soggettivo,
costituzionalmente protetta, in relazione ad una attività
professionale altamente qualificata ed esercitata nei campo della
cardio chirurgia pediatrica.
Il lavoro del
professionista rientra in vero negli ambiti degli artt. 1,4,35 primo
comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e
laburistiche anche europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di
Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per
l'Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status
costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le
condizioni di qualificazione e dignità della professione; in
altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente
protetta.
Pertanto l'accertamento
del demansionamento di fatto, per oltre cinque anni, determinato
dalle interferenze ostili del Primario, costituisce un elemento
strutturale sia della lesione di detta posizione soggettiva
(determinando la legittimazione ad agire contro il soggetto agente) ,
sia del danno ingiusto inerente al vulnus della prestazione
professionale a dell'esercizio effettivo della qualifica di aiuto
anziano; danno ingiusto risarcibile quale danno conseguenza, sia nei
suoi aspetti patrimoniali che non patrimoniali ove determini un
pregiudizio che incide aia sulla vita professionale e di relazione
del professionista danneggiato. (cfr. in termini Cass. 27 aprile 2004
n. 7980).
Appare dunque illogico
applicare ad excludendum un fattore oggettivamente incontroverso (il
protratto demansionamento di fatto) come causa di esclusione della
esistenza del danno ingiusto; ancor più illogico con
riferimento alla perdita della attività e della clientela
privata, ancorché il dr. risultasse oggetto di un procedimento
penale per accuse dimostratesi non fondate, in relazione ad addebiti
per attività compiute negli anni interessati dal mobbing
professionale.
Dovendosi applicare i
principi di diritto affermati nella Sezioni Unite citate, il giudice
del rinvio, nell'ambito di una fattispecie di illecito complesso e
continuato, ma per episodi concorrenti all'isolamento ed
all'emarginazione del lavoratore nell'ambito di prestazioni sanitarie
di alta professionalità, l'ingiustizia del danno deriva dalla
lesione della sua identità e dignità professionale, ed
è stata correttamente chiesta sotto l'aspetto del danno non
patrimoniale, in relazione alla gravità della offesa ed alla
serietà del pregiudizio (punto 3,11 del preambolo delle SSUU
citate). Essendo certo l'an debeatur, la misura del risarcimento
resta delimitata dalla statuizione di primo grado, che non è
oggetto di censura.
Merita tuttavia
accoglimento anche la censura relativa alla mancata liquidazione del
danno da lucro cessante per la perdita delle cd. remunerazioni della
clientela privata; qui la voce è stata negata non per la
mancata prova della liceità dell'esercizio della libera
professione, ma (ff. 23 della sentenza} per la mancata prova
dell'esistenza del rapporto eziologico in base "alla mera
applicazione del metodo induttivo" ed in presenza della pendenza
di un giudizio penale a carico dello sfortunato dr.
Dove il ragionamento
induttivo è logicamente errato, posto che il professionista
non solo ha provato la sua innocenza e qualità professionali,
ma ha indicato il soggetto agente, soggettivamente imputabile per
colpa lata, secondo i criteri di imputazione soggettiva di cui al
citato articolo 2043 del codice civile, e la sequenza causale delle
vessazioni impeditive della sua professionalità. Il
ragionamento giuridico in termini causalistici era cioè, al
contrario, di ordine deduttivo e secondo la sequenza del fattore
umano determinante [della condicio sine qua non}. Pertanto il
pregiudizio patrimoniale da perdita di chances e di clientela ben
poteva essere valutato ricorrendo alla presunzioni e condurre ad una
valutazione equitativa tenendo conto della gravita della lesione e
della serietà e continuità del pregiudizio.
L'accoglimento di tale
articolato motivo di censura richiede cassazione con rinvio, in
relazione alla natura contestuale dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, tenendo conto dei limiti del petitum e della natura
delle poste patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto al secondo motivo
di censura, esso attiene essenzialmente all'addebito penale
riferibile al prof. di abuso dei poteri di ufficio, per recare danno
al medico antagonista, come risulta dalle sentenze penali di condanna
(cfr.ff 24 della sentenza di appello). Si censura in particolare
quella parte della motivazione che esclude l'elemento soggettivo del
reato ed il difetto di elementi oggettivi in ordine all'elemento del
vantaggio o dell'altrui danno (ff.30 della motivazione della sentenza
citata).
Il ricorrente,
puntualmente riferisce una serie di episodi di vessazione (ai punti a
sino ad e in ricorso) che la Corte di appello non avrebbe
considerato, limitandosi a considerare il fatto reato costituente
diffamazione avvenuta nella sala operatoria, per cui concede la minor
somma di euro 3.098.74 senza alcuna considerazione della gravità
della offesa.
II secondo motivo, ad
avviso di questa Corte, deve essere esaminato congiuntamente al
primo, nella misura in cui si deve convenire sul fatto che esso
attiene alla denuncia di diritti fondamentali e che anche in assenza
di reato e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi
di tipo esistenziale (quale è quello della lesione della
dignità professionale e della vita di relazione professionale
e scientifica) sono risarcibili purché conseguenti alla
lessane di un diritto inviolabile della persona.
Orbene, anche a voler
considerare esaustive le argomentazioni della Corte di appello (ff.
26 a 31 della sentenza) dirette ad escludere il dolo nel reato di
abuso di ufficio continuato, resta certo il fatto dannoso da illecito
e la imputabilità della condotta per colpa lata in capo al
soggetto pervicacemente reiterante le azioni e gli ordini diretti
all' isolamento del sottoposto.
Ma poiché la
valutazione delle poste non patrimoniali esige una valutazione
unitaria (punto 4.8 del preambolo delle SSUU), tale compito viene
rimesso al giudice del rinvio, che si atterrà ai criteri di
valutazione indicati nella considerazione della gravità delle
offese reiterate e nella incisione del diritto protetto oltre la
soglia minima, considerando la serietà del pregiudizio e
rispettando il principio della integralità del risarcimento
(punto 4.8 e 3.11. del preambolo, tra di loro coordinati).
Conclusivamente il
PRINCIPIO DI DIRITTO vincolante per il giudice del rinvio è il
seguente: “in una fattispecie di rapporto gerarchico
professionale, quale è quello che ricorre tra il primario di
un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica e l'aiuto anziano già
operante nel reparto, rapporto che integra un contatto sociale dove
la posizione del professionista dequalificato è presidiata dei
precetti costituzionali (come evidenzia il punto 4.3 in relazione al
punto 4.5. del preambolo sistematico delle SU n 26972 del 2008,)
costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed
aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti
diretti all'emarginazione del professionista, la condotta del
primario che nell'esercizio formale dei poteri di controllo e di
vigilanza del reparto, estrometta di fatto l'aiuto anziano da ogni
attività proficua di collaborazione, impedendogli l'esercizio
delle mansioni cui era addetto. Tale condotta altamente lesiva è
soggettivamente imputabile al primario, come soggetto agente, ed
esprime l'elemento soggettivo della colpa in senso lato, essendo
intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità
personale e dell'immagine professionale e delle stesse possibilità
di lavoro in ambito professionale, con lesione immediata e diretta
dei diritti inviolabili del lavoratore professionista (espressamente
richiamati nel citato punto 4.5 delle SU citate, cui aggiungiamo,
sistematicamente anche gli articoli 1,3 secondo comma, 4 e 35 primo
comma della Costituzione, dovendosi considerare, per il presidio di
tutela il lavoratore professionista alla stessa stregua di qualsiasi
altro lavoratore e senza discriminazioni).
Il danno ingiusto,
cagionato direttamente dal primario, con i provvedimenti impeditivi
dell'esercizio della normale implica un demansionamento continuato di
fatto (malgrado le pronunce amministrative di reintegrazione) e si
relazione causale con il fattore determinante della condotta umana
lesiva, posta in essere dal primario. Così accertata, in tutti
i suoi elementi, soggettivi ed oggettivi, la fattispecie da sussumere
sotto la norma primaria che regola fatto illecito (art. 2043 c.c.) il
giudice del rinvio dovrà procedere alla congrua liquidazione
dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali, rispettando
il principio del risarcimento integrale (punto 4.8 SU cit.), evitando
di compiere duplicazioni (punto 4.9), e considerando, ai fini della
liquidazione congrua, la graviti della offesa (rilevante nel caso di
specie) e la serietà del pregiudizio (punto 3.11, della SU
citata).
Quanto al ristoro dei
danni patrimoniali, dovrà essere considerato il regime
professionale vigente all'epoca comunque la perdita delle chances
economiche e di clientela in relazione alla distruzione dell’immagine
nella comunità scientifica e nel mercato libero delle
prestazioni professionali per la perdita di affidabilità
scientifica e Curativa”.
La Cassazione con rinvio
pone le parti nelle stesse condizioni quo ante rispetto alla sentenza
cassata e pertanto vincola il giudice del rinvio non solo per la
applicazione dei principi di responsabilità da illecito civile
ma anche al rispetto dei limiti del petitum.
Una ultima
puntualizzazione deve essere posta in relazione alla entrata in
vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce la
Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per
il catalogo completo dei diritti umani.
I giudici del rinvio
dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all’art. 1 della
Carta, che regola il valore della dignità
umana (che include anche
la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la
libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore
categoriale della libertà.
I fatti dannosi in esame
vennero commessi prima della introduzione del nuovo catalogo dei
diritti (2000-2001), ma le norme costituzionali nazionali richiamate
bene si conformano ai principi di diritto comune europeo, che hanno
il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio
personalistico su cui si fondano gli Stati dell’Unione.
La filonomachia della
Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di
conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non
collidenti ma promozionali del Trattata di Lisbona e della Carta di
Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo.
B. Esame del RICORSO
INCIDENTALE CONDIZIONATO DEL PROF.
Il ricorso risulta
manifestamente infondato.
Nel primo motivo il
ricorrente si duole per la condanna a titolo di diffamazione. Il
motivo è inammissibile per la ragione che manca
l'illustrazione giuridica adeguata delle censure e persino la
indicazione delle norme che si assumono violate.
Sul punto sì è
formata al res iudicata.
Nel secondo motivo si
deduce (ff. 8 del ric. incidentale) error in iudicando in ordine alla
liquidazione delle spese dei due gradi, da addebitare alla parte
soccombente. Il motivo resta assorbito in relazione alla cassazione
con rinvio.
C. IN CONCLUSIONE
Il ricorso principale
viene accolto nei termini di cui in motivazione, il ricorso
incidentale deve essere rigettato, la
cassazione è con
rinvio e fissazione dei principi nomofilattici, ed il giudice del
rinvio, Corte di appello di Genova in diversa composizione, procederà
a liquidare anche le spese dei presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi,
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa in
relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla
Corte di appello di Genova in diversa composizione.
Roma 10 novembre 2009
Depositato in Cancelleria
il 2 febbraio 2010