SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
Sezione II civile
Sentenza 5 novembre
2009, n. 23477
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.F. proponeva
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura
di Trapani per violazione della l. n. 164 del 1992, deducendone
l'illegittimità per violazione degli artt. 14, secondo comma,
e 24 della l. n. 689 del 1981.
Con sentenza depositata
il 10 febbraio 2006 il Tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione,
sul rilievo che la contestazione della violazione era stata
notificata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Secondo il Giudicante doveva al riguardo escludersi che il suddetto
termine potesse decorrere - come invece sostenuto
dall'Amministrazione - dal nulla osta disposto dalla Procura della
Repubblica di Marsala, non trovando applicazione la disposizione di
cui al terzo comma del citato art. 14, secondo cui il termine decorre
dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità
amministrativa quando questi sono trasmessi dall'autorità
giudiziaria sul rilievo che tale disposizione concerne le ipotesi di
sanzioni amministrative depenalizzate. Né a conclusioni
diverse poteva portare l'adombrata connessione dell'illecito
amministrativo con l'illecito penale per il quale l'ingiunto
risultava indagato, perché tale connessione non sussisteva,
tant'è vero che il P.M. aveva dato il nulla osta e poi chiesto
l'archiviazione per i reati per i quali stava procedendo: in caso
contrario, l'ingiunzione sarebbe stata illegittimamente emessa
dall'autorità amministrativa, stante la competenza
dell'autorità giudiziaria; la perentorietà del termine
di cui all'art. 14 escludeva che lo stesso potesse decorrere dalla
ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria,
perché ciò comporterebbe una inammissibile rimessione
in termini.
Nella specie, era
risultato che gli agenti accertatori erano in possesso dei dati
emergenti dalla perizia D'Onghia, disposta e depositata il 26 gennaio
1998 nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti
dell'ingiunto, tant' è vero che sin dal 1998 gli agenti
avevano escusso l'opponente per renderlo edotto dei dati in loro
possesso: pertanto, doveva considerarsi tardiva la contestazione
dell'infrazione avvenuta il 12 agosto 2000.
Avverso tale decisione ha
proposto ricorso per cassazione la Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo - di Trapani sulla base di tre motivi.
Ha resistito l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la
ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 6
del r.d. n. 1611 del 1933 deduce l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Marsala in favore del foro erariale, cioè del
Tribunale di Palermo, ove ha sede l'Avvocatura distrettuale dello
Stato: trattandosi di competenza inderogabile, la stessa può
essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado
del giudizio ex art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933.
Il motivo è
inammissibile.
La questione è
nuova, in quanto non risulta trattata dalla sentenza impugnata: la
ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere sollevato la
relativa eccezione non oltre la prima udienza di trattazione,
deducendone l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., tenuto
conto della portata di carattere generale di cui all'art. 38, primo
comma, c.p.c., che prevede la preclusione di rilevare, anche
d'ufficio, oltre la predetta udienza, l'incompetenza territoriale
inderogabile che, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., è prevista
oltreché nei casi ivi elencati espressamente in tutti quelli
in cui essa è stabilita dalla legge: pertanto la disposizione
dell'art. 38 trova applicazione anche nell'ipotesi di cui agli artt.
6 e 9 del r.d. n. 1611 del 1933.
Con il secondo motivo la
ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5,
c.p.c.), censura la sentenza che non aveva esaminato la questione
dedotta dall'Amministrazione relativa all'esistenza del segreto
istruttorio che aveva impedito la contestazione della violazione
amministrativa prima del nullaosta dell'autorità giudiziaria.
Con il terzo motivo la
ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 14
della l. n. 689 del 1981, 329 c.p.p., deduce la tempestività
della contestazione dell'illecito, posto che in relazione alle
circostanze accertate nel corso di indagini penali vige il segreto
istruttorio, che impedisce ogni forma di contestazione, ivi inclusa
quella realizzata con la contestazione di cui al citato art. 14;
osserva ancora che nella specie, seppure non sussisteva la
connessione fra condotte illecite, prevista dall'art. 24 della l. n.
689 del 1981, si versava nell'ipotesi della connessione c.d
probatoria, in quanto le prove raccolte per l'accertamento
dell'illecito amministrativo (la perizia D'Onghia) erano utilizzabili
e rilevanti anche per l'apertura del procedimento penale: ed allora
sussistevano le esigenze di segretezza per il buon andamento della
giustizia penale garantite dall'art. 329 citato che impedivano alla
Guardia di Finanza di procedere alla contestazione prima del nulla
osta della Procura: in tal caso il termine di novanta giorni
prescritto dall'art. 14 citato decorre dal momento in cui viene meno
il segreto istruttorio; d'altra parte, la desecretazione degli atti
relativi alle indagini preliminari è possibile solo quando è
necessaria per la prosecuzione delle indagini stesse ma non quando
ciò sia funzionale allo svolgimento di attività
amministrative. In tal senso - rileva la ricorrente - sembra deporre
l'art. 63, 10 comma, d.P.R 633/1972 in materia di accertamenti e
riscossione dell'I.V.A., secondo cui la Guardia di Finanza, "previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può
essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p., utilizza e
trasmette (agli Uffici delle entrate) documenti, dati e notizie
acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti da altre Forze di
polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria":
dalla lettura di questa norma si evince che solo in ipotesi tassative
ed eccezionali, come quella relativa all'accertamento delle
violazioni delle norme sull'I.V.A., l'autorità giudiziaria può
concedere un nulla osta in deroga all'art. 329 c.p.p., per l'uso
amministrativo di verbali e rapporti acquisiti nell'esercizio
dell'attività di polizia giudiziaria.
Il secondo e il terzo
motivo, essendo strettamente connessi, vanno esaminati
congiuntamente.
Le censure sono fondate.
Il Tribunale,
nell'accogliere l'opposizione, ha ritenuto che la contestazione della
violazione amministrativa era stata notificata oltre il termine di
novanta giorni dall'accertamento di cui all'art. 14: tale termine non
poteva decorrere, come invece sostenuto dall'Amministrazione, dal
nulla osta dell'autorità giudiziaria, atteso che gli agenti
accertatori, pur essendo venuti a conoscenza degli elementi da cui
era risultata la violazione amministrativa nell'ambito delle indagini
penali aventi ad oggetto reato non connesso con la contravvenzione,
non avevano proceduto alla notificazione della contestazione nel
termine di novanta giorni dall'accertamento; nella specie, non poteva
trovare applicazione il terzo comma dell'art. 14 che fa decorrere il
termine dalla ricezione degli atti trasmessi all'autorità
amministrativa dall'autorità giudiziaria sul rilievo che tale
disposizione si riferisce all'ipotesi delle sanzioni depenalizzate.
Orbene, occorre
considerare che l'art. 14 della l. n. 689 del 1981 prevede che, ove
non sia possibile procedere a contestazione immediata della
violazione amministrativa, gli estremi devono essere notificati entro
novanta giorni dall'accertamento (secondo comma); quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria i
termini decorrono dalla ricezione (terzo comma).
Il successivo art. 17
(obbligo del rapporto) stabilisce che, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente
accertatore, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 24, deve
presentare il rapporto all'ufficio amministrativo competente ad
emettere l'ingiunzione; l'art. 24 citato disciplina l'ipotesi della
connessione per pregiudizialità, che ricorre quando
l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione
amministrativa, attribuendo all'autorità giudiziaria
competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione
amministrativa (primo comma): la vis attractiva della fattispecie
penale, comportando lo spostamento della competenza del giudice
penale in ordine alla violazione amministrativa, preclude fin
dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo
svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine;
qualora, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano
trasmessi all'autorità amministrativa, questa, divenuta
nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini
dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli
accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente
sede (Cass. 14289/2006). Nel caso di connessione per pregiudizialità
di cui al secondo comma dell'art. 24, il rapporto di cui all'art. 17
è trasmesso all'autorità giudiziaria, sicché i
verbalizzanti non devono riferire all'autorità amministrativa,
alla quale è sottratto ogni potere, ma soltanto a quella
penale. Ed invero, la norma va necessariamente coordinata con gli
artt. 331 e 347 c.p.p., che prevedono l'obbligo rispettivamente dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di
denunciare al P.M. un reato perseguibile d'ufficio e della polizia
giudiziaria di riferire la notitia criminis d'ufficio.
Occorre sottolineare come
quella disciplinata dall'art. 24 è una soltanto delle ipotesi
di connessione che in astratto possono verificarsi fra l'illecito
amministrativo e quello penale: fra quelle non espressamente
previste, vi è la connessione c.d. probatoria che ricorre
quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova
dell'illecito amministrativo sono acquisiti nell'ambito di un
procedimento penale senza che fra l'illecito amministrativo ed il
reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art. 24.
Orbene, l'interpretazione
sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche
nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti
penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per
pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui
si è detto, gli agenti accertatori non possono trasmettere gli
atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima
verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie
penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti,
adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa: la previsione del segreto
istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che anche gli agenti
accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano
assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato
attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli
elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui
divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini
stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art. 14 non può
che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità
giudiziaria secondo quanto stabilito dal terzo comma: in proposito,
occorre sottolineare che la portata precettiva di tale disposizione
non può essere limitata - come erroneamente ritenuto dalla
sentenza impugnata - all'ipotesi di sanzioni amministrative
depenalizzate, sussistendo in tutti i casi in cui la competenza del
giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene a
cessare: il che si verifica non soltanto nell'ipotesi di trasmissione
da parte dell'autorità giudiziaria cha accerti il difetto di
giurisdizione in ordine alla violazione amministrativa, ma anche nel
caso in cui il procedimento penale si chiude per estinzione del reato
o per difetto di una condizione di procedibilità (art. 24
ultimo comma).
Erroneamente, il
Tribunale ha ritenuto che il termine di cui all'art. 14 potesse
decorrere da un momento anteriore al nullaosta della Procura di
Marsala.
La sentenza va cassata in
relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della
presente fase, al Tribunale di Marsala in persona di altro
magistrato.
Il giudice di rinvio
dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
"Al di fuori
dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata
dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova
di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle
indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge
per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione
degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità
amministrativa".
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il
terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
della presente fase, al Tribunale di Marsala in persona di altro
magistrato.