Cassazione - Sezioni unite civili
sentenza 20 ottobre - 3 novembre 2009, n. 23206
Presidente Carbone - Relatore D’Alessandro
Ricorrente Agenzia delle Entrate
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha parzialmente
accolto l'appello della società Haus s.r.l. contro la sentenza
di primo grado, che aveva rigettato il ricorso da essa proposto
avverso l'atto di irrogazione di sanzioni con il quale le era stato
contestato l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da
scritture o da altra documentazione obbligatoria.La Haus s.r.l.
resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria,
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per
mancata esposizione dei fatti di causa.
Motivi della decisione
1. - L'eccezione di inammissibilità del
ricorso va disattesa. Il requisito della esposizione sommaria dei
fatti di causa risulta infatti soddisfatto mediante la trascrizione
della parte in fatto della sentenza impugnata e la stessa
formulazione dei motivi di ricorso, integrata dai necessari
chiarimenti in fatto.2. - Con il primo motivo l'Agenzia delle
Entrate prospetta il difetto di giurisdizione del giudice tributario,
a favore del giudice ordinario, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 130 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.l.gs. n. 546 del 1992,
nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici
giudiziari, anche ove esse conseguano alla violazione di norme non
aventi natura tributaria.
2.1. - Il mezzo è inammissibile.
Premesso che l'efficacia retroattiva delle
pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte
al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicché,
nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia
intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era
già formato, non essendo stata impugnata sul punto
(eventualmente anche sollevando questione di legittimità
costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l'eccezione di
giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità
(SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce
riguardo al fatto che l'appello della società, accolto
parzialmente per ragioni di merito, riguardasse anche la questione di
giurisdizione.
3. - Con il secondo motivo la ricorrente censura
l'applicazione retroattiva dell'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006,
convertito dalla legge n. 248 del 2006, che ha ridotto la sanzione,
esplicitamente effettuata dal giudice tributario in applicazione del
principio di legalità di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs.
n. 472 del 1997. Rileva l'Agenzia che il d.lgs. n. 472 del 1997
concerne esclusivamente le sanzioni amministrative per la violazione
di norme tributarie e non è quindi applicabile nel caso di
specie.
3.1. - Il secondo motivo è fondato.
In tema di sanzioni amministrative per la
violazione delle norme (non tributarie) in materia di assunzioni, in
mancanza di una diversa disposizione di legge, opera il principio
generale di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1991, n. 689, il
quale comporta l'assoggettamento della condotta illecita alla legge
del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità
della disciplina posteriore, eventualmente più favorevole,
senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la
differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti
principi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, destinato ad
operare, nella sola materia tributaria, una deroga al generale
principio della irretroattività della legge, che resta invece
valido per la disciplina generale dell'illecito amministrativo (cfr.
Cass. 24053/04).7
4. - Con il terzo motivo l'Agenzia lamenta il
vizio di omessa motivazione quanto alla circostanza relativa alla
durata - ritenuta implicitamente pari al solo giorno di accesso - dei
rapporti di lavoro irregolari, mentre con il quarto motivo, sotto il
profilo della violazione di legge, si duole, sul punto, del
malgoverno dei principi in tema di onere della prova.
4.1. - Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi
congiuntamente attesa l'evidente connessione, sono fondati.Con la
sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l.
n. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002, nella parte in
cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di
fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio
successivamente al 1° gennaio dell'anno nel quale è stata
elevata contestazione della violazione.
Ne discende che l'onere di provare la decorrenza
del rapporto (successiva al 1° gennaio) grava sul datore di
lavoro presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal
1° gennaio (e non dal giorno stesso dell'accertamento), e che
incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che (come nella
specie) nonostante la mancanza di prova annulli l'atto di irrogazione
delle sanzioni.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, risultando dalla stessa sentenza che la società datrice
di lavoro non ha in effetti soddisfatto l'onere probatorio su di essa
gravante riguardo alla data di inizio, eventualmente successiva al 1°
gennaio, dei rapporti di lavoro in questione, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo
della società.Appare equo disporre l’integrale
compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il
primo motivo di ricorso ed accoglie gli altri, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
della società. Compensa le spese dell'intero giudizio.