SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
Sezione II civile
Sentenza 27 ottobre
2009, n. 22676
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29
dicembre 2003, il Giudice di pace di Civitavecchia accolse
l'opposizione proposta da M.M. avverso il verbale del 24 febbraio
2003, con il quale la polizia municipale di Civitavecchia aveva
contestato al M. la violazione dell'art. 7, 1° comma, c.d.s., per
avere lasciato in sosta un veicolo nella locale via Traiana,
nonostante il divieto imposto dalla segnaletica, ed annullò il
verbale.
Premesso che la
violazione era stata accertata da un dipendente comunale rivestente
la qualifica di ausiliare del traffico, osservò il giudice che
la via Traiana non era inclusa nel capitolato per la gestione dei
parcheggi comunali e che, conseguentemente, era illegittimo il
rilievo della infrazione del divieto di sosta da parte
dell'ausiliare.
Il Comune di
Civitavecchia è ricorso con un motivo per la cassazione della
sentenza e l'intimato M. non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il
ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa
applicazione dell'art. 17, 132° comma, l. n. 127/1997, ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto
applicabile all'ausiliare del traffico dipendente comunale la
disposizione che limita il potere degli ausiliari dipendenti delle
società concessionarie della gestione dei parcheggi
all'accertamento delle violazioni in materia di sosta commesse
all'interno delle zone oggetto di concessione.
Il motivo è
fondato.
L'art. 17, 132°
comma, l. 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la
possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco,
funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia
di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società
di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di
concessione. La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e
l'organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o
comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare
tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e
dei mancati pagamenti.
Ai sensi del successivo
133° comma, l. cit., le stesse funzioni sono conferite al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di
trasporto pubblico.
L'art. 68, 1° comma,
l. 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l'art.
17, 132° e 133° commi, l. 127/1997, "si interpretano nel
senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12, comma 1,
lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione
immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c."
e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700
c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal
sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze
penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata Legge n.
127 del 1997, articolo 17 commi 132 e 133", disponendo, altresì,
che a detto personale "può essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
articolo 158, lettera b) e c), e comma 2, lettera d)".
Da detta normativa emerge
che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico,
ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il
potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in
alcune ipotesi tassative.
Una prima ipotesi è
costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle
aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le
funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli
stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda,
concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella
quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative
infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si
riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano,
ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle
corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio
comunale.
Ne consegue che la
sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era "un
dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico",
non poteva escludere la legittimità dell'accertamento da parte
sua della violazione al divieto di sosta dei veicoli nella locale via
Traiana da parte dell'opponente sul duplice rilievo che la via non
era inclusa tra le "Zone individuate da dare in gestione a
parcheggio" nel capitolato apposito redatto dal Comune e che
tale capitolato costituiva parte integrante del contratto di appalto
per la gestione dei parcheggi, non trovando l'esercizio da parte
degli ausiliari dipendenti comunali delle funzioni di prevenzioni ed
accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell'ambito del
territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a
concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente
potere dei dipendenti della società o delle società
concessionarie.
Alla fondatezza del
motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa,
anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di
pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e
cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al
Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.