SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 1 luglio – 16 ottobre 2009, n. 22081
(Presidente Luccioli – Relatore Dogliotti)
Svolgimento del processo
Nel corso del processo di
separazione personale tra i coniugi A. I. B. M. e C. B. pendente
dinanzi al Tribunale di Perugia intervenivano in giudizio M. I. B. M.
e C. D. M. T., genitori del ricorrente e nonni dei due figli minori
della coppia, deducendo che nonostante in sede presidenziale si fosse
disposto l’affidamento condiviso la madre di detti minori
impediva di fatto che essi mantenessero i rapporti con i nonni e con
i cuginetti.
A seguito dell’eccezione
di inammissibilità dell’intervento sollevata dalla
resistente B. il Tribunale in data 8-15 marzo 2007 emetteva sentenza
parziale dichiarando inammissibile l’intervento stesso.
L’appello proposto
dai soccombenti era accolto dalla Corte di Appello di Perugia con
sentenza del 27 settembre – 13 novembre 2007, che negava
l’esistenza di un diritto proprio dei nonni tale da legittimare
un intervento autonomo o litisconsortile, ma affermava la sussistenza
di un interesse giuridicamente protetto dei medesimi che consentiva
un loro ruolo attivo nel giudizio nelle forme dell’intervento
ad adiuvandum ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c..
Avverso tale sentenza la
B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi
illustrati con memoria. M. I. B. M. e C. D. M. T. hanno resistito con
controricorso. A. I. B. M. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di
ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.
105, comma 2, c.p.c. E dell’art. 2697 c.c., la B. censura la
sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile l’intervento
spiegato dai nonni paterni nel giudizio di separazione dei coniugi.
Rileva al riguardo che l’intervento adesivo presuppone la
dipendenza del rapporto fatto valere dall’interveniente dalla
posizione sostanziale e processuale di una delle parti e l’esistenza
di un interesse proprio del terzo e che non è ravvisabile un
interesse dei nonni dipendente da quello dell’uno o dell’altro
genitore.
Con il secondo motivo,
denunciando violazione degli artt. 155, primo comma, e 155 ter c.c.,
la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che
quest’ultima norma, così come l’art. 710 c.p.c.,
attribuisce solo ai genitori il potere di chiedere la modifica delle
condizioni della separazione e che tale disposizione non è
contraddetta dalla previsione contenuta nel primo comma riformato
dell’art. 155 c.c., che attribuisce soltanto al minore, nel suo
esclusivo interesse, il diritto di conservare rapporti significativi
con i prossimi congiunti, mentre questi ultimi hanno solo un
interesse a che le condizioni della separazione siano fissate in modo
da consentire loro di avere rapporti significativi con la prole dei
coniugi separandi.
I due motivi così
sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla
medesima questione di diritto.
Il problema della
ammissibilità dell’intervento dei nonni o di altri
familiari nel giudizio di separazione dei coniugi è già
stato affrontato e risolto negativamente da questa Suprema Corte
nella sentenza n. 364 del 1996, nella quale si è osservato che
oggetto del giudizio di separazione è l’accertamento
delle condizioni per l’autorizzazione ai coniugi a cessare la
convivenza e la determinazione degli effetti che da tale cessazione
derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi coniugi
e nei confronti dei figli: coerente con tale delimitazione
dell’oggetto del giudizio è l’attribuzione della
legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi, ai sensi dell’art.
150 c.c., e quindi la non ravvisabilità di diritti relativi
all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che
possano legittimare un intervento di terzi, ai sensi del primo comma
dell’art. 105 c.c., o di un interesse di terzi a sostenere le
ragioni di una delle parti sul quale fondare un intervento ad
adiuvandum ai sensi dell’art. 105, comma secondo, c.p.c..
Si è aggiunto in
detta decisione che il nostro ordinamento non garantisce in via
immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione
dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta all’interesse
dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il
riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 336 c.c., sull’esercizio
della potestà dei genitori, i quali non possono senza un
motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti.
Si è ancora
osservato che la stessa tutela degli interessi dei figli minori nel
processo di separazione, così come in quello di divorzio, che
pure costituisce la finalità esclusiva dei provvedimenti che
li riguardano, non impone il riconoscimento della loro qualità
di parti processuali, essendo rimessa al legislatore, secondo una
valutazione ritenuta costituzionalmente corretta dal giudice delle
leggi, la scelta degli strumenti di tutela.
Ed invero la Corte
Costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 185 del 1986 non
fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, in relazione
all’art. 6 della legge n. 898 del 1970, e dell’art. 708
c.p.c., nella parte in cui non prevedono nelle cause di scioglimento
del matrimonio la nomina di un curatore speciale al figlio minore
delle parti, in ordine alla pronunzia sull’affidamento e ad
ogni altro provvedimento che lo riguardi, ha chiarito che nelle leggi
impugnate e nel sistema vigente gli interessi dei figli minori non
rimangono senza tutela, ma sono garantiti da una serie di misure che
il legislatore ha ritenuto idonee e sufficienti. In particolare,
l’intervento obbligatorio in giudizio del pubblico ministero,
tenuto ad aver cura degli interessi dei minori esercitando tutte le
facoltà a lui consentite, gli amplissimi poteri istruttori del
giudice, il potere del Collegio di pronunziare prescindendo dalle
richieste delle parti, costituiscono strumenti di tutela degli
interessi in discorso la cui adeguatezza resta riservata alla
valutazione del legislatore.
Il giudice delle leggi ha
altresì osservato che la libera scelta del legislatore di non
prevedere che il titolare di detti interessi assuma la qualità
di parte del processo con la nomina di un proprio rappresentante
appare da un lato del tutto coerente con la natura e l’oggetto
dei giudizi di divorzio (così come di quelli di separazione),
che non attengono né si riflettono sullo stato dei figli,
dall’altro lato non irrazionale, nel raffronto con le diverse
ipotesi relative ai giudizi che attengono allo status del minore, in
cui è prevista la nomina di un rappresentante del medesimo, e
tenuto anche conto che l’attribuzione al minore della qualità
di parte del processo varrebbe ad istituzionalizzare il conflitto tra
genitori e figli all’interno di quello già esistente tra
i genitori.
Come è noto, la
legge 8 febbraio 2006 n. 64 ha riconosciuto e valorizzato il ruolo
degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale,
affermando all’art. 155, comma primo, c.c. Il diritto del
figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale (o
di divorzio) dei genitori, rapporti significativi con i medesimi. È
al riguardo opportuno ricordare che la rilevanza ed il valore
affettivo ed educativo del vincolo che lega i nonni ai nipoti erano
stati da tempo riconosciuti nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte, che aveva avuto occasione di affermare che l’interruzione
dei rapporti fondati su tale legame familiare può trovare
giustificazione soltanto in presenza di gravi e comprovate ragioni
(v., tra le altre, Cass. 1998 n. 9606).
La disciplina introdotta
dalla novella richiamata non vale tuttavia ad incidere sulla natura e
sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle
posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti. Va rilevato al
riguardo che il secondo comma dello stesso art. 155 c.c. Riformato
demanda al giudice l’adozione dei provvedimenti relativi alla
prole, per realizzare la finalità indicata dal primo comma,
assumendo come esclusivo parametro di riferimento l’interesse
morale e materiale della prole. Come è evidente,
l’affermazione del diritto del minore a conservare rapporti
significativi con i nonni e gli altri congiunti affida al giudice un
elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nella
articolazione dei provvedimenti da adottare, nella prospettiva di una
rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata,
ma tale elemento attiene pur sempre all’oggetto e all’essenza
dell’apprezzamento demandato allo stesso giudice, da svolgere –
come già ricordato – sulla base non solo delle deduzioni
delle parti, ma anche dell’apporto fornito dal pubblico
ministero e degli altri elementi acquisiti di ufficio.
L’avere il
legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore
del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei
di provenienza genitoriale non è dunque sufficiente, in
mancanza di una previsione normativa – come quella introdotta
con la legge n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in
materia di adottabilità ed in quelli di cui all’art. 336
c.c. Il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore –
a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati
ad essere parti.
Del tutto coerentemente
l’art. 155 ter c.c., introdotto dalla legge di riforma,
attribuisce ai soli genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei
figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà
su di essi e delle eventuali disposizioni economiche che li
riguardano, così come l’art. 709 ter c.p.c. Fa
riferimento, nel disciplinare la soluzione delle controversie in sede
di separazione o di divorzio in ordine all’esercizio della
potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento,
alle controversie insorte tra i genitori, i quali pertanto restano
gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione
sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori.
In questa prospettiva
vanno all’evidenza negate le condizioni richieste dalla legge
per l’intervento ad adiuvandum coltivato dagli attuali
resistenti, tenuto conto che, come è noto, la legittimazione a
detto intervento presuppone la titolarità nel terzo di una
situazione giuridica in relazione di connessione – da
individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza –
con il rapporto dedotto in giudizio tale da esporlo ai c.d. Effetti
riflessi del giudicato, e che non è configurabile un interesse
proprio all’attuazione di un diritto del minore, che nel
giudizio non è parte.
Il ricorso deve essere in
conclusione accolto e la sentenza cassata e poiché non sono
necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi la
causa nel merito, rigettando l’appello proposto dai nonni dei
minori.
La natura della causa
giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero
giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta l’appello. Compensa le spese dell’intero
giudizio.