CORTE DI
CASSAZIONE
Sezione lavoro
sentenza 5 giugno - 6 ottobre 2009, n. 21296
La s.r.l. S. chiede l’annullamento della
sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 7
maggio 2005, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di
cassazione, ha accolto l’appello contro la decisione del
Pretore di Nola del 14-28 ottobre 1998 ed ha dichiarato illegittimo
il licenziamento di C.V. condannando la società ricorrente a
reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno.
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il V. si è costituito con controricorso,
chiedendo il rigetto dell’impugnazione, con vittoria di spese
da distrarsi ai procuratori anticipatari.
Con il primo motivo si denunzia un vizio di
motivazione, assumendo che la motivazione sarebbe stata “omessa”
per “la tralasciata valutazione degli elementi di fatto e
documentali tali da escludere la C.V. azione del principio di diritto
enunciato dalla Cassazione inerente le modalità temporali di
irrogazione del licenziamento ai sensi dell’art. 7, quinto
comma, della legge 300 del 1970”.
La tesi della società è che la Corte
d’appello nell’applicare il principio di diritto fissato
dalla Corte di cassazione in ordine alla illegittimità di un
licenziamento disciplinare comminato prima della scadenza del termine
indicato dal quinto comma dell’art. 7 dello Statuto dei
lavoratori, ha considerato solo l’episodio del 14 febbraio
1997, che effettivamente non era distanziato di cinque giorni
rispetto al licenziamento comminato il 18 febbraio, mentre vi erano
anche gli episodi del 10 e del 4 febbraio che comunque avrebbero
legittimato il licenziamento.
Il motivo non è fondato. Deve premettersi che
la Corte di cassazione affermò nella controversia in esame,
con la sentenza n. 10972 del 25/07/2002, il seguente principio di
diritto: “Il termine di cinque giorni dalla contestazione
dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai
sensi dell’art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970, la
possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi
compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al
lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni,
risponde ad una “ratio” più completa ed organica,
ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore
di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese
dell’incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso
datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di
ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i
più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione;
conseguentemente, prima dell’intero decorso del detto termine
non è consentito al datore di lavoro di irrogare il
licenziamento, anche ove risulti che, prima della scadenza, il
lavoratore abbia fornito tutte le proprie giustificazioni”.
Rinviò alla Corte d’Appello di Napoli
per la definizione della controversia sulla base di questo principio
di diritto.
Successivamente le Sezioni unite ribadirono il
diverso principio già affermato nel 1994, e cioè che
“il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito,
prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art.
7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità
di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale
soltanto ad esigenze di tutela dell’incolpato, mentre deve
escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione
di tale spazio temporale sia stata ispirata anche dall’intento
di consentire al datore di lavoro un’effettiva ponderazione in
ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento; ne
consegue che il provvedimento disciplinare può essere
legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine
suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il
proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le
proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva
di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive”
(Sez. U, Sentenza n. 6900 del 07/05/2003 (Rv. 562698).
Il giudice di rinvio era però vincolato ad
applicare il principio affermato dalla Corte di cassazione nella
specifica controversia, senza potersene discostare.
La ricorrente sostiene che la contestazione
riguardava tre episodi, e che solo il terzo non era distanziato di
cinque giorni dal successivo licenziamento.
L’affermazione però è proposta
in C.V.zione del principio della autosufficienza del ricorso, perché
non viene riportato il contenuto preciso della lettera di
contestazione.
Inoltre, anche ammesso che la contestazione
riguardasse, oltre all’episodio del 14 febbraio, anche episodi
precedenti, l’affermazione di principio fatta dalla Corte di
cassazione nella sua sentenza del 2002 non può che applicarsi
facendo decorrere il termine dall’ultimo episodio.
Il secondo motivo concerne invece l’eccezione
di aliunde perceptum rigettata dalla Corte d’Appello.
Questo motivo contiene una denunzia di vizio di
motivazione per “omessa, contraddittoria insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla
mancata considerazione della prova della conoscenza da parte del
datore di lavoro dell’aliunde perceptum. Contiene altresì
una denunzia di C.V. azzione di legge e cioè degli artt. 1223,
2041, cc, nonché 394, 416, 436 e 437, cpc in tema di
valutazione dell’eccezione di aliunde perceptum.
Il primo rilievo si sostanzia nella mancata
valutazione del “dossier informativo, recante la data del 5
marzo 2004, prodotto all’udienza di discussione dopo averlo
acquisito in seguito alla costituzione processuale”. Tale
omissione avrebbe portato la Corte “a rilevare il falso dato
della mancanza di prova della sussistenza di fatti sopravvenuti alla
sentenza della Cassazione”. Il secondo rilievo si concentra sul
fatto che l’eccezione formulata dalla società è
stata ritenuta inammissibile in considerazione del carattere chiuso
del giudizio di rinvio, mentre al contrario la stessa era proponibile
anche in quella sede.
Deve ricordarsi che effettivamente l’eccezione
di aliunde perceptum non può essere considerata eccezione in
senso stretto (cfr, per tutte, Sezioni unite, 3 febbraio 1998, n.
1099) e può essere sollevata persino in sede di giudizio di
rinvio.
Sul punto però la giurisprudenza ha operato
alcune fondamentali precisazioni, da ultimo così puntualizzate
(Sez. L, Sentenza n. 20500 del 25/07/2008 (Rv. 604553):
“benché si tratti di eccezione in senso
lato, la stessa deve essere introdotta nel giudizio rite et recte
(secondo la felice espressione di Cass. Sez. un. 3 febbraio 1998 n.
1099), nel senso cioè che le relative circostanze possono
essere dedotte anche nel corso del procedimento ma solo nel rispetto
di un principio di “tempestività di allegazione della
sopravvenienza”, ossia di necessario impiego, sotto pena di
decadenza, del primo atto difensivo utile successivo”.
Tale affermazione comporta una serie di conseguenze,
indicate nella sentenza richiamata. La prima è che le
richieste istruttorie devono tendere alla dimostrazione di fatti
specificamente indicati, e non possono risolversi nella richiesta di
un’indagine conoscitiva per accertare se il lavoratore dopo il
licenziamento abbia eventualmente svolto un’attività
retribuita. Quest’ultima si risolverebbe in un’indagine
esplorativa che, in quanto tale, è inammissibile (Cass. 31
luglio 2002 n. 11359, 6 giugno 2003 n. 9060). La seconda è che
se la deduzione risulta essere stata formulata nel solo giudizio di
rinvio, è necessario che sia indicato “il momento di
acquisizione della notizia da parte del datore di lavoro, al fine di
consentire una verifica sulla tempestività dell’allegazione”.
Quindi è possibile formulare l’eccezione
anche in sede di giudizio di rinvio per la prima volta, ma tale
allegazione deve contenere l’indicazione del momento di
acquisizione della notizia, in modo da consentire di verificare che
la circostanza sia sopravvenuta o quanto meno che sopravvenuta sia la
notizia della stessa alla parte che formula l’eccezione.
La Corte d’Appello di Napoli ha pertanto
correttamente respinto l’eccezione sulla base della
constatazione che non vi è stata allegazione e prova della
esistenza di fatti sopravvenuti alla sentenza della Corte di
cassazione o di una conoscenza sopravvenuta solo in tale epoca.
Il ricorso per cassazione sul punto contesta tale
affermazione, ma lo fa genericamente e in C.V.zione del principio di
autosufficienza. Genericamente perché non indica il periodo
del rapporto di lavoro sopravvenuto, né indica in che data ne
ha avuto conoscenza. In C.V.zione del canone dell’autosufficienza
perché non riporta la parte del suo atto difensivo con la
quale è stata formulata l’eccezione al fine di
permettere di verificare se tali elementi erano stati forniti al
giudizio in quella sede.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Il cambio
di orientamento giurisprudenziale rispetto alla sentenza di
legittimità che ha indicato il principio da applicare sul tema
oggetto del primo motivo induce a compensare le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.