Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 27 gennaio
2009, n. 1957
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 31
ottobre 1997 la Uap Italiana s.p.a. (già L'Abeille Compagnia
Italiana di Assicurazioni s.p.a.), premesso che ignoti avevano rubato
l'autoveicolo Pajero, di proprietà di I. Domenico, che era
stato lasciato nel parcheggio gestito dall'A.T.M. - Azienda Trasporti
Municipali e che, essendo il veicolo assicurato contro il furto con
L'Abeille, questa il 24 marzo 1997 aveva versato all'assicurato la
somma di Lire 45.000.000, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di
Milano l'ATM chiedendo che la medesima venisse condannata ex art.
1916 c.c. a pagarle la somma predetta, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Riassunta la causa, non
iscritta a ruolo, con atto notificato il 21 maggio 1998, si
costituiva l'ATM, contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Milano
rigettava la domanda e, proposto appello avverso detta sentenza da
parte della Axa Assicurazioni s.p.a. (già Uap Italiana),
gravame resistito dall'ATM, la Corte d'appello di Milano con sentenza
depositata il 19 marzo 2004 condannava l'appellata a pagare
all'appellante la somma di Euro 23.240,56, oltre rivalutazione dal 24
marzo 1997 e gli interessi legali sulla somma stessa, rivalutata anno
per anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal 24 marzo
1998 alla data della sentenza, nonché gli interessi legali
sulla somma finale rivalutata sino al saldo.
Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso per cassazione l'ATM, con due motivi, mentre l'Axa
ha resistito al gravame con controricorso.
L'ATM ha deposto in atti
anche una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la
ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1766 e ss. c.c. in
relazione agli artt. 1571 c.c., 15 l. 122/1989 e 7, comma 1, lett.
f), d.lgs. 285/1992, la violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c.,
nonché carente, illogica e contraddittoria motivazione su
punti essenziali della controversia, avendo la Corte di merito
erroneamente ritenuto che nella specie dovesse essere applicata la
normativa relativa al contratto atipico di parcheggio.
Con il secondo motivo
lamenta invece omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un
punto decisivo circa la prova dell'accadimento materiale del fatto.
1. Il primo motivo è
infondato.
Ed invero, la Corte
d'appello ha esposto, con motivazione assolutamente congrua ed esente
da vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che
nel caso di specie si vertesse in tema di contratto atipico di
parcheggio e che ad esso si applicasse la disciplina di cui agli
artt. 1766 ss. c.c. ed in particolare quella dettata per il deposito
oneroso, facendo riferimento alla circostanza che la consegna
dell'autoveicolo dell'I. al gestore era avvenuta con la sua
immissione nell'area recintata di Cascina Gobba previo superamento di
una sbarra, che poteva avvenire solo dopo il rilascio di una scheda
magnetica da un apposito dispositivo, mentre lo stesso conducente
poteva uscire dopo aver pagato, mediante l'introduzione, in altro
apparecchio, della predetta scheda, il corrispettivo dovuto e dopo
l'immissione della stessa scheda in una macchina per la conferma
dell'eseguito pagamento.
La stessa Corte ha
altresì evidenziato la circostanza che dall'avviso affisso
prima dell'ingresso nell'area di parcheggio (riproducente l'estratto
del regolamento approvato dalla giunta comunale milanese con delibera
n. 1740 del 24 novembre 1993) risultava che l'ATM non rispondeva, tra
l'altro, per il furto totale o parziale del veicolo, ma ha
giustamente considerato tale limitazione di responsabilità
affatto inefficace, in quanto non approvata specificamente per
iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., dovendosi essa
ritenere quale condizione generale di contratto ed essendo il
suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un'offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c. (v. Cass. civ., 15 novembre 2002, n.
16079).
Anche sull'elemento
essenziale per la configurabilità del contratto atipico di
parcheggio come assimilabile, quanto alla disciplina giuridica
applicabile, al deposito, e cioè l'obbligo di custodia da
parte del depositario (art. 1766 c.c.), giustamente la Corte di
merito ha rilevato come non sia affatto necessario l'affidamento del
veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può
materialmente realizzarsi attraverso la sua immissione nell'area a
ciò predisposta, previo perfezionamento del contratto mediante
introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo
l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette
specificatamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la
connessa sorveglianza e bastando all'uopo diverse ed equipollenti
modalità, quali appunto l'adozione di sistemi completamente
automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli
dal parcheggio mediante schede magnetizzate.
Va ancora aggiunto, per
completezza di motivazione, che la Corte territoriale, contrariamente
a quanto eccepito dalla ricorrente, non ha trascurato, nel corso
dello svolgimento dell'iter logico-argomentativo in ordine alla
qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, di prendere in
considerazione il contenuto dell'art. 7, comma 1, lett. f), del
d.lgs. n. 285/1992.
Risulta, infatti,
dall'esame della sentenza impugnata (v. pagg. 8-9), che la Corte di
merito ha motivatamente escluso l'applicabilità nel caso di
specie della norma suddetta, atteso che quest'ultima riguarda la
destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di
controllo della durata della sosta a pagamento, e cioè in
sostanza la sola sosta dei veicoli nella pubblica via, mentre nella
specie si è trattato di parcheggio entro un'area recintata, al
cui ingresso risultava apposto l'avviso sopra menzionato mediante il
quale il gestore del parcheggio stesso effettuava un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
2. Il secondo motivo è
manifestamente infondato.
Quello introdotto con il
presente motivo risulta, infatti, un tema di contestazione che non
aveva mai formato oggetto di dibattito tra le parti nell'ambito dei
giudizi di merito, per cui ne resta precluso l'esame per la prima
volta nel giudizio di legittimità.
Si aggiunga che il motivo
difetta inoltre del requisito di autosufficienza, in quanto incombeva
comunque alla ricorrente, trattandosi di questione giuridica
(assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.) che implica un
accertamento di fatto in ordine alla sussistenza o meno del furto
dell'auto in danno dell'I., l'onere non solo di allegare l'avvenuta
deduzione della questione stessa dinanzi al giudice di merito, ma
anche di specificare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, in modo tale da consentire a questa Corte di controllare ex
actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel
merito tale questione (v. Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2002, n.
14905).
3. Il ricorso va,
pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente a rifondere alla soc. Axa Assicurazioni le
spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di
cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di
legge.