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Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza n. 17693/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.ri:
Dott. Galbiati Ruggero Presidente
1. Dott. Romis Vincenzo Consigliere
2. Dott. Koverech Oscar Consigliere
3. Dott. D'Isa Claudio Consigliere
4. Dott. Blaiotta Rocco Marco Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) V. G. C/ n. il 30/03/1940
2) S. P. C/ n. il 09/11/1946
3) V. C. C/ n. il 13/03/1972
4) V. C. C/ n il 16/10/1974
5) Ignoti n. il 00/00/0000
Avverso ORDINANZA del 26/09/2005
Gip Tribunale di Cagliari
Sentita la relazione fatta dal Consigliere D'Isa Claudio
Lette le conclusioni del P.G. Dr.
Che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza, in data 26.09.2005, il GIP
presso il tribunale di Cagliari ha disposto l'archiviazione del
procedimento iscritto nei confronti di ignoti per il reato di
cui all'art. 589 c.p. , a seguito di opposizione alla relativa
richiesta del P.M. depositata dalle parti offese V. C. e S. P.
La vicenda riguarda la morte del militare
italiano V. S. che aveva prestato servizio in Bosnia da
addebitarsi, secondo le denunce presentate dai suoi stretti
parenti, alla contaminazione da uranio impoverito durante la
sua permanenza in quel luogo.
Le indagini svolte dal P.M. , e sollecitate
dal GIP, sono state finalizzate, anche a mezzo di consulenze
tecniche, alla verifica: a) della effettiva esposizione del V.
alla contaminazione da uranio impoverito; b) e, in caso
affermativo, della esistenza del nesso causale tra il decesso
del militare e la suddetta esposizione.
All'esito di tali attività
investigative, il GIP ha concluso, quanto alla verifica del
punto a), «Alla luce di tali risultanze non è,
dunque, possibile affermare, se non in via meramente
congetturale, l'avvenuta partecipazione del militare a missioni
che abbiano comportato l'effettiva esposizione a radiazioni da
uranio impoverito. D'altro canto i vertici dell'amministrazione
militare, unica istituzione in grado di fornire maggiori
dettagli sul punto, hanno trasmesso informazioni e documenti
ufficiali il cui contenuto non lascia intravedere spazi per
possibili ulteriori contributi conoscitivi in tale direzione»;
e, quanto al punto b), «…è comunque assai
dubbia la possibilità di individuare precise condotte
omissive e responsabilità penalmente rilevanti nella
vicenda in esame laddove si tenga conto dell'assenza, almeno
all'epoca del decesso del V. , di conoscenze di dati certi che,
a livello scientifico – epidemiologico in ambito NATO,
affermassero univocamente una diretta correlazione fra lo
sviluppo dei tumori e l'esposizione alle radiazioni dell'uranio
impoverito» e, quindi, «….si vede come le
incertezze (n.d.r.: con riferimento alla giurisprudenza di
questa corte in ordine ai principi giuridici che sottendono al
rapporto di causalità nel reato colposo omissivo
improprio) emerse sia sul piano fattuale che sotto il profilo
epidemiologico, in ordine alla possibilità di
individuare un nesso causale prevalente ed esclusivo fra la
contaminazione da uranio impoverito ed il decesso di S. V. ,
impediscono in radice di sostenere che la condotta colposa
omissiva impropria dei rappresentanti di vertice
dell'Amministrazione Militare e del Ministero della Difesa
abbia potuto avere un'efficacia condizionante nella produzione
dell'evento».
Hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
dell'avv. F. L., V.G., S. P., V.C. e V. C. chiedendo
l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al GIP
presso il tribunale di Cagliari.
Con parere scritto il procuratore Generale ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso non ricorrendone
le condizioni previste dall'art. 409 c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
I ricorrenti, consapevoli dei limiti posti
dall'art. 409 c.p.p. per le oppugnabilità dell'ordinanza
di archiviazione del GIP, concessa solo nei casi di nullità
previsti dall'art. 127, comma 5 c.p.p., vale a dire per
violazione del contraddittorio, hanno eccepito la abnormità
del provvedimenti impugnato, rilevando che esso ha un contenuto
assolutorio adottato da un giudice che, ai sensi degli artt.
409 e 410 non ha alcun potere in tal senso, rientrando tra i
suoi compiti solo il vaglio circa la fondatezza dell'intera
notizia di reato e non anche la valutazione prognostica di un
eventuale giudizio di merito. Si sostiene, quindi, che
l'impugnata ordinanza è avulsa da ogni previsione
normativa, da qui la sua abnormità.
L'abnormità di un atto può
assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale,
conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema
normativo dovuto a difetti che lo rendono non inquadrabile
negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura
funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto
allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori
dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da
determinare una stasi irreversibile del processo (Cass. Sez. U.
26 gennaio 2000, n. 26, ric. Magnani; Sez. 3, 24 novembre 2000
n. 3769, ric. P.M. Milano in proc. Datami Omar; Cass., Sez. 6,
17 dicembre 2002 n. 14384/03, ric. Ceraso e altri; Sez. 6, 9
gennaio 2003 n. 22533, ric. P.M. in proc. Pescatori).
In entrambi i casi l'efficienza del processo
non può essere ripristinata senza l'immediata rimozione
del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità
diretta per cassazione.
Non si riscontra né l'uno né
l'altro dei due aspetti nel caso che si occupa, perché
il provvedimento adottato rientra strutturalmente nei poteri
che l'ordinamento processuale assegna al G.I.P. sicché
non ricorrono i presupposti perché il provvedimento
stesso sia considerato abnorme (Cass. Sez. 3, 10 ottobre 2003
n. 47717 ric. P.M. in proc. Angelici; e, in particolare , Sez.
5, 10 maggio 2005 n. 43841, ric. Bottoli e altro, secondo la
quale non è sindacabile né dall'indagato, né
dal P.M. il grado di specificità degli accertamenti
richiesti).
Il gip di Cagliari non ha fatto altro che
prendere atto, innanzitutto, della impossibilità di
accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato
ipotizzato dai denuncianti, sulla base delle attività
investigative, per altro approfondite ed agevolate dalla
collaborazione dell'amministrazione militare, e confortate dai
risultati delle analisi sui reperti biologici estratti dal
cadavere del V.
La valutazione dei fatti, portati alla sua
conoscenza, ha riguardato in via esclusiva la infondatezza
della notizia criminis per carenza, si ripete, della
sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.
Il riferimento poi alla verifica del nesso
causale è del tutto subordinato, avendo il giudice
comunque, solo astrattamente ipotizzato le carenze, le
omissioni ed i ritardi nell'adozione dei necessari protocolli
di sicurezza, tenuto conto della verosimile pregressa
conoscenza per lo meno a livello di vertici militari, del
possibile rischio di contaminazione correlato alle attività
belliche.
E la conclusione cui perviene, per mero
scrupolo, è illustrata per non lasciare vuoti
motivazionali.
Siffatta interpretazione è coerente con
la natura di un provvedimento, precario e non irrevocabile, che
non richiede un contraddittorio semipieno, avendo valore di
statuizione rebus sic stantibus che può essere travolta,
in qualsiasi momento , ai sensi dell'art. 414 cpp, dalla
riapertura delle indagini, richiesta dal pubblico ministero
anche su sollecitazione della parte offesa. In una fase
procedimentale, che non consuma definitivamente l'attività
propulsiva dell'azione penale e nella quale il contraddittorio
non si estende neppure all'indagato, che non ha diritto di
interloquire sull'opposizione (Corte C. 1.4.98 n. 95), la
tutela delle ragioni del soggetto passivo del reato, in quanto
anticipata a questo momento e tipicamente attribuita ad un
soggetto che non è parte processuale, ha carattere
eccezionale. Si spiega, inoltre, con la ratio delle norme e la
finalità perseguita dall'istituto che è diretto,
infatti, a contemperare, in una superiore sintesi,
nell'interesse pubblico e del singolo indagato,il principio
della superfluità del processo con quello
dell'obbligatorietà dell'azione penale, attuato
attraverso una verifica attribuita al giudice che è
chiamato, nella contrapposizione della parte offesa e del
pubblico ministero, ad evitare scelte arbitrarie in ordine
all'azione o all'inazione penale. Poiché lo ius ad
loquendum è assicurato con l'opposizione e nei,
ristretti limiti in cui il meccanismo di tutela risponda alla
ratio dell'istituto e alla prevalente funzione di verifica
giurisdizionale, è arbitraria la pretesa che il giudice
– terzo ometta di esercitare la giurisdizione nella sua
naturale estensione di verifica della sussistenza degli
elementi oggettivi del reato ipotizzato ed ipotizzabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità
del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in
solido delle spese processuali e di ciascuno della somma di €
500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di € 500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma all'udienza
camerale del 28.3.2008.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5 MAGGIO 2008
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