LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico
- Presidente -
Dott. MONACI Stefano
- Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro
- Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio
- rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31506/2006
proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE,
- ricorrente -
contro
C.K.;
- intimata -
avverso la sentenza n.
809/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/06/2006
R.G.N. 1124/04;
udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2010 dal Consigliere
Dott. VITTORIO NOBILE;
udito il P.M. in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza n. 124/2004
il Giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, in accoglimento della
domanda proposta da C.K. nei confronti del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, dichiarava che la C., per i
periodi di astensione per maternità obbligatoria e facoltativa
goduti tra l'(OMISSIS) (nonchè per gli ulteriori otto giorni
di congedo per malattia del bambino goduti nel maggio 2002) aveva
diritto all'intera retribuzione e condannava il Ministero al
pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive
rispetto agli importi effettivamente corrisposti (ragguagliati
all'80% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria
ed al 30% per il periodo di astensione facoltativa).
Avverso la detta sentenza
proponeva appello il detto Ministero chiedendone la riforma, con il
rigetto della domanda.
In sostanza l'appellante
sosteneva che l'art. 11 del ccnl del comparto scuola del 15-3-2001,
applicato dal primo giudice non trovava applicazione per il personale
a tempo determinato, come la appellata, per la quale, viceversa, era
ancora vigente la disciplina dell'art. 25 del ccnl del 4-8-1995.
La C. si costituiva e
resisteva al gravame.
La Corte di Appello di
Firenze, con sentenza depositata il 6-6-2006, rigettava l'appello e
condannava l'appellante al pagamento delle spese.
In sintesi la Corte
territoriale rilevava che la espressa differenziazione di disciplina
tra personale a termine e personale di ruolo, contenuta nel ccnl del
1995 non si rinveniva più nel ccnl del 2001, per cui era
ragionevole ritenere che le parti collettive avessero in tal modo
inteso estendere il trattamento di miglior favore anche al personale
a termine. Tale estensione, evincibile già nella formulazione
dell'art. 11 del ccnl 2001, era stata poi chiaramente esplicitata con
l'art. 19, comma 14, del ccnl del 24-7-2003, proprio per rendere
indiscutibile la volontà delle parti.
Per la cassazione della
detta sentenza il Ministero (ora della Pubblica Istruzione) ha
proposto ricorso con un motivo, corredato dal relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione
temporis.
La C. è rimasta
intimata.
Diritto
Con l'unico motivo il
Ministero ricorrente, denunciando violazione dell'art. 11, commi 3 e
5, e art. 17 del ccnl del comparto Scuola del 15-3-2001, dell'art.
21, comma 5, art. 23, art. 25, commi 12 e 16, art. 26 del ccnl stesso
comparto del 4-8-1995, dell'art. 19, comma 14 del ccnl medesimo
comparto del 16-5-2003 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 22, comma
2, nonchè vizio di motivazione, deduce che la interpretazione
della norma del ccnl del 2001 accolta dalla Corte territoriale è
smentita dalla norma del successivo ccnl del 2003, essendo evidente
che, se già al momento della stipula del ccnl del 2001 le
parti avessero inteso in tutto e per tutto equiparare la disciplina
del congedo parentale per tutto il personale, non avrebbero avuto
alcuna necessità di introdurre nel successivo CCNL una
disposizione come quella dell'art. 19, comma 14 ("Al personale
di cui al presente articolo (a tempo determinato) si applicano le
disposizioni relative ai congedi parentali come disciplinati
dall'art. 12"), poichè sarebbe stato sufficiente
riprodurre puramente e semplicemente il testo dell'art. 11 (del ccnl
del 2001).
Il ricorrente deduce,
poi, che quest'ultimo articolo, "seppure con una formulazione
leggermente diversa, non ha fatto altro che ribadire la disciplina
che già regolava il congedo obbligatorio per maternità
delle lavoratrici a tempo indeterminato".
Il Ministero formula
quindi il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella
fattispecie ratione temporis: se per l'art. 11 del Contratto
Collettivo Nazionale per il Comparto Scuola sottoscritto il 15 marzo
2001 il biennio economico, tenuto conto di quanto si evince dalla sua
formulazione letterale, dalle altre disposizioni del predetto CCNL e
dalle disposizioni del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (in
particolare artt. 21, 23, 25 e 26) e dalle disposizioni del CCNL del
Comparto Scuola del 16 maggio 2003. sia da ritenersi applicabile sia
al personale della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che al personale della scuola con contratto di lavoro a
tempo determinato ovvero al solo personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato".
Il motivo è
infondato.
Osserva il Collegio che
la normativa di legge vigente e già in vigore all'epoca dei
congedi de quibus (D.lgs. 26-3-2001 n. 151, "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità", che ha innovato ed
in parte trasfuso la precedente disciplina del 1971, modificata ed
integrata nel 1977 e nel 2000) dispone che per quanto riguarda il
congedo di maternità (ex astensione obbligatoria ai sensi
della legge 1204 del 1971) "le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità"
(art. 22, comma 1), e per quanto riguarda i congedi parentali (e fra
questi quello "alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternità" ex art. 32, comma 1, lett. a) - ex
astensione facoltativa -) "è dovuta fino al terzo anno di
vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi".
I congedi per la malattia
del figlio sono, poi, previsti dall'art. 47, ed il trattamento
economico e normativo è disciplinato dall'art. 48.
Lo stesso D.Lgs. all'art.
1, comma 2, stabilisce però che "Sono fatte salve le
condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, e da ogni altra disposizione".
Orbene l'art. 11
("Congedi parentali") del ccnl del 15-3-2001 del Comparto
Scuola (successivo alla L. 8 marzo 2000, n. 53, ma anteriore al
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), premesso che (commi 1 e 2) "Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia
di tutela della maternità contenute nella L. n. 1204 del 1971,
come modificata ed integrata dalle L. n. 903 del 1977, e L. n. 53 del
2000" e che "Nel presente articolo tutti i richiami alle
disposizioni della L. n. 1204 del 1971, e della L. n. 903 del 1977,
si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi
risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni
introdotte dalla L. n. 53 del 2000", al comma 3 stabilisce che
"Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi della L. n.
1204 del 1971, artt. 4 e 5, alla lavoratrice o al lavoratore...spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia
superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza posi-ricovero, secondo la
disciplina di cui all'art. 23 del CCNL 4-8-1995" ed al comma 5,
dispone che "Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1, lett. a), e
successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o
in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
Analogamente il comma 6
prescrive che "Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
nei casi previsti dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 4, e
successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di
età del bambino, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nello stesso comma 3".
Orbene osserva il
Collegio che la disciplina prevista dal ccnl del 2001, è
chiaramente più favorevole rispetto alla disciplina legale
(sia anteriore che successiva al D.Lgs. citato), prevedendo, in
sostanza l'intera retribuzione sia per il periodo del congedo di
maternità, sia per i primi trenta giorni del periodo di
congedo parentale successivo, sia per i congedi per la malattia del
bambino (nei limiti fissati).
Premesso che le parti
collettive, ovviamente, alla data della stipula del ccnl si sono
riferite alla disciplina legale del momento e cioè "alle
disposizioni contenute nella L. n. 1204 del 1971, come modificata e
integrata dalle L. n. 903 del 1977, e L. n. 53 del 2000", non
essendo stato ancora emanato il Testo unico in base alla delega
contenuta nell'art. 15 di quest'ultima legge, osserva il Collegio che
il dato letterale risulta inequivoco e pienamente conforme con il
quadro sistematico e con la comune volontà delle parti che
emerge chiaramente da tutti gli elementi, nel senso affermato nella
sentenza impugnata.
In primo luogo appare
evidente che il CCNL del 2001 con l'art. 11 disciplina unitariamente
i "Congedi parentali" con riferimento comune a tutto il
personale dipendente", attribuendo espressamente alle
"lavoratrici" (ed ai "lavoratori") il miglior
trattamento previsto, senza specificazione nè distinzione
alcuna all'interno del personale stesso.
Il rilievo assume nella
specie particolare significato proprio alla luce della pregressa
disciplina collettiva del 1995, che invece espressamente
differenziava il trattamento retributivo in materia a seconda che del
congedo usufruisse il personale dipendente a tempo indeterminato o
quello con rapporto a tempo determinato.
L'art. 21 del ccnl
4-8-1995 che disciplinava i "Permessi retribuiti" con
riferimento al "dipendente della scuoia con contratto di lavoro
a tempo indeterminato", al comma 7 stabiliva infatti che "alle
lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
della L. n. 1204 del 1971, art. 4, spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonchè le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti" e che "nell'ambito del periodo complessivo di
astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri
o, in alternativa, per i lavoratori padri dal la L. 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 7, comma 1, integrata dalla L. 9 dicembre 1977, n. 903,
fermo restando il trattamento economico del 30 % previsto dalla legge
per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il
trattamento di cui ai commi 4 e 5 (e cioè "l'intera
retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive...").
Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo
anno, nei casi previsti dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 2,
alle lavoratici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le
stesse modalità gg. 30 per anno di permesso retribuito. "
Per quanto riguardava invece il "personale assunto a tempo
determinato", il ccnl del 1995 all'art. 25, comma 16, prevedeva
semplicemente che allo stesso "si applicano le norme per la
tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla L.
n. 1204 del 1971, e dalla L. n. 903 del 1977".
La chiara espressione
letterale del CCNL del 2001 e la scomparsa della differenziazione
pregressa inducono a ritenere che le parti collettive abbiano
senz'altro voluto uniformare la disciplina dei congedi parentali con
riferimento sia al personale a tempo indeterminato sia a quello a
tempo determinato.
In senso contrario non
può invocarsi il richiamo all'art. 23 del CCNL del 1995
contenuto nell'art. 11, comma 3, del CCNL del 2001, trattandosi di
rinvio diretto semplicemente a determinare l'entità del
trattamento retributivo, spettante a tutto il "personale
dipendente", precedentemente spettante soltanto al personale
"con contratto a tempo indeterminato".
Del resto,
significativamente l'art. 11 del CCNL del 2001 non contiene alcun
rinvio all'art. 25 del CCNL del 1995, che, come si è visto,
prevedeva appunto per il personale a tempo determinato la semplice
applicazione della disciplina di cui alle L. n. 1204 del 1971, e L.
n. 903 del 1977.
Parimenti non può
assumere alcun significato contrario neppure il richiamo all'art. 26
del CCNL del 1995 contenuto nell'art. 17 del CCNL del 2001 ("Le
disposizioni di cui all'art. 26 del CCNL 4-8-1995 in materia di
infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in
quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si
applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei
limiti della durata della nominà).
Considerato, infatti, che
la disciplina degli infortuni sul lavoro e delle malattie dovute a
causa di servizio, nel ccnl del 1995 non prevedeva alcuna
differenziazione tra personale a tempo indeterminato e personale a
tempo determinato, le parti nel 2001 hanno inteso distinguere e
chiarire, sul piano applicativo, che la tutela contrattuale (intera
retribuzione fino alla guarigione clinica e garanzia della
conservazione del posto di lavoro), nel caso di personale a tempo
determinato, viene a cessare allo scadere del termine.
Una tale esigenza,
invece, non ricorreva affatto nel caso della maternità e dei
congedi parentali, giacchè, come si è detto, il ccnl
del 1995 al riguardo prevedeva una disciplina differenziata.
In sostanza, mentre
l'art. 11 del ccnl del 2001 contiene una regolamentazione innovativa
e complessiva del trattamento economico della maternità e dei
congedi parentali, che ha parificato le due categorie di personale,
l'art. 17 dello stesso ccnl si limita a chiarire che le disposizioni
pregresse, in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio (già dirette alla generalità del
personale della scuola") si applica ai dipendenti con contratto
a tempo determinato "nei limiti di durata della nomina".
Infine parimenti
inconcludente è anche l'argomento fondato sulla previsione
dell'art. 19 comma 14 del successivo ccnl del 2003 che espressamente
stabilisce che "Al personale di cui al presente articolo (a
tempo determinato) si applicano le disposizioni relative ai congedi
parentali come disciplinati dall'art. 12".
Tale previsione, senza
per nulla smentire quanto già previsto, come sopra, dall'art.
11 del ccnl del 2001, al pari di altre in materia di "ferie,
permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato"
contenute nello stesso articolo 19, assume, infatti, il significato
di una semplice "precisazione" (vedi in tal senso anche il
medesimo art. 19, comma 1) esplicitata dalle parti collettive al fine
di rendere indiscutibile la loro volontà.
Va pertanto respinto il
ricorso enunciandosi ex art. 384 c.p.c., il seguente principio di
diritto: "le disposizioni in tema di congedi parentali di cui
all'art. 11 del ccnl 15-3-2001 del personale del Comparto Scuola
(nella fattispecie commi 3, 5 e 6), fatte salve, quali condizioni di
maggior favore, dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 1, comma 2, vanno
interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale
dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo
indeterminato e personale a tempo determinatoo.
Infine non deve
provvedersi sulle spese non avendo la intimata svolto alcuna attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in
Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria
il 22 luglio 2010