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Corte di cassazione

Corte di cassazione

 Sezioni unite civili

 Ordinanza 13 giugno 2008, n. 15916

 

 FATTO E DIRITTO

 

Gli avvocati Sergio C. ed Ennio L. convennero innanzi al Tar del Lazio la s.r.l. Alse Medica e l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, chiedendo ai sensi della l. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, la liquidazione di compensi professionali per Euro 169.566,19 quali compensi per l'attività professionale svolta innanzi a detto giudice a favore della suddetta società e nei confronti dell'Azienda Policlinico di Roma. La s.r.l. Alse Medica, costituitasi innanzi al giudice adito eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, propone regolamento preventivo innanzi a queste Sezioni Unite. Resistono con controricorso gli avvocati C. e L. nonché l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda nel giudizio instaurato innanzi al TAR. La soc. ricorrente assume che il TAR non ha giurisdizione in merito perché la previsione di cui agli artt. 28 e 29 della legge forense è espressamente formulata per il processo civile e non può essere estesa analogicamente ad altri processi, stante il divieto di cui all'art. 14 preleggi; aggiunge che, comunque, sussisterebbe il difetto assoluto di giurisdizione in quanto l'art. 28 citato dispone che il procedimento speciale di liquidazione può essere attivato solo dopo la decisione della causa, mentre nella specie il procedimento è sospeso; deduce, inoltre, altre varie questioni che dimostrerebbero la inammissibilità nella specie del procedimento di liquidazione in discorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, affermando che il regolamento preventivo di giurisdizione, disciplinato dall'art. 41 c.p.c., è istituto di natura straordinaria ed eccezionale e pertanto può essere esperito soltanto con riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c., e cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o del giudice speciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, concludendo che il regolamento è inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la pubblica amministrazione. La richiesta del P.G. non può essere condivisa. Nel nostro sistema giurisdizionale, le sezioni unite civili costituiscono il supremo organo regolatore della giurisdizione e in tale funzione non sussiste limitazione, se non quella che nella fattispecie sottoposta a regolamento si ponga effettivamente una questione di giurisdizione, e cioè che non sia censurato il modo di esercizio della giurisdizione, ma la violazione dei limiti esterni di essa.. Orbene, l'art. 41 c.p.c., prevede che, sin quando la causa non sia decisa nel merito, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c.; detta disposizione concerne le ipotesi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali. Dal raccordo delle due disposizioni citate risulta palese che la giurisprudenza di queste sezioni unite richiamata dal P.G. a conforto della proprie richieste (n. 7800/2005) attiene all'ipotesi in cui una questione di giurisdizione sia sollevata davanti al giudice ordinario senza che sia parte una pubblica amministrazione. Non v'è dubbio, infatti, che in tal caso nessuna questione di giurisdizione si potrebbe porre, perché le controversie tra privati non possono che spettare al giudice ordinario, e ciò è valido in ogni caso, anche se il giudice adito debba vagliare situazioni con aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare atti amministrativi, in quanto - data l'estraneità dell'amministrazione pubblica - le questioni suddette attengono al merito e non alla giurisdizione. Non sussiste invece alcun limite alla possibilità di regolare la giurisdizione in ogni altra ipotesi in cui si ponga la questione davanti a un giudice speciale. Se in linea di principio non dovrebbe verificarsi che innanzi al giudice speciale non sia parte una pubblica amministrazione (la l. n. 1034 del 1971, art. 3, dispone che "sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale"), deve ovviamente consentirsi alla sezioni unite della corte di cassazione rimediare ad eventualità patologiche in cui il giudice speciale non abbia rilevato d'ufficio il difetto della propria giurisdizione in una controversia instaurata innanzi ad esso da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto privato, non potendosi consentire che una situazione di erronea individuazione del giudice possa consolidarsi non per il mancato rilievo d'ufficio a cui abbia fatto seguito l'acquiescenza delle parti - che costituirebbe un effetto fisiologico del giudicato - ma per la mancanza di un mezzo di tutela; non può infatti ammettersi che la parte privata convenuta da altra parte privata innanzi ad un giudice palesemente privo di giurisdizione non abbia alcuno strumento per far valere tale difetto. Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del regolamento, deve anche rilevarsi la piena fondatezza dell'istanza, essendo palese il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta dagli avvocati Sergio C. e Ennio L. nei confronti della s.r.l. Alse Medica perché - a prescindere da ogni possibile rilievo sulla ammissibilità in concreto della domanda stessa, che esulano dall'ambito del presente regolamento, contrariamente a quanto ritiene la parte istante - essa non può che competere al giudice ordinario, trattandosi di controversia privata avente ad oggetto la pretesa degli onorari professionali del difensore nei confronti del proprio cliente sulla base del procedimento speciale di cui alla l. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, espressamente attinente a onorari giudiziali in materia civile. Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale vanno rimesse le parti. Si stima equo compensare le spese del giudizio innanzi al TAR e quelli del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'A.G.O. e rimette le parti avanti al tribunale di Roma; compensa le spese del giudizio innanzi al TAR e quelle del presente giudizio.

 

 

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