Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 13 giugno 2008, n.
15916
FATTO E DIRITTO
Gli avvocati Sergio C. ed Ennio L. convennero
innanzi al Tar del Lazio la s.r.l. Alse Medica e l'Azienda Policlinico Umberto
I di Roma, chiedendo ai sensi della l. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, la
liquidazione di compensi professionali per Euro 169.566,19 quali compensi per
l'attività professionale svolta innanzi a detto giudice a favore della suddetta
società e nei confronti dell'Azienda Policlinico di Roma.
La s.r.l. Alse Medica, costituitasi innanzi al giudice adito eccependo, tra
l'altro, il difetto di giurisdizione, propone regolamento preventivo innanzi a
queste Sezioni Unite.
Resistono con controricorso gli avvocati C. e L. nonché l'Azienda Policlinico
Umberto I di Roma, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda nel
giudizio instaurato innanzi al TAR.
La soc. ricorrente assume che il TAR non ha giurisdizione in merito perché la
previsione di cui agli artt. 28 e 29 della legge forense è espressamente
formulata per il processo civile e non può essere estesa analogicamente ad
altri processi, stante il divieto di cui all'art. 14 preleggi; aggiunge che,
comunque, sussisterebbe il difetto assoluto di giurisdizione in quanto l'art.
28 citato dispone che il procedimento speciale di liquidazione può essere
attivato solo dopo la decisione della causa, mentre nella specie il
procedimento è sospeso; deduce, inoltre, altre varie questioni che
dimostrerebbero la inammissibilità nella specie del procedimento di
liquidazione in discorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
affermando che il regolamento preventivo di giurisdizione, disciplinato
dall'art. 41 c.p.c., è istituto di natura straordinaria ed eccezionale e
pertanto può essere esperito soltanto con riferimento alle questioni di
giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c., e cioè alle questioni attinenti alla
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione
o del giudice speciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei
confronti dello straniero, concludendo che il regolamento è inammissibile in
una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la pubblica
amministrazione.
La richiesta del P.G. non può essere condivisa.
Nel nostro sistema giurisdizionale, le sezioni unite civili costituiscono il
supremo organo regolatore della giurisdizione e in tale funzione non sussiste
limitazione, se non quella che nella fattispecie sottoposta a regolamento si
ponga effettivamente una questione di giurisdizione, e cioè che non sia
censurato il modo di esercizio della giurisdizione, ma la violazione dei limiti
esterni di essa.. Orbene, l'art. 41 c.p.c., prevede che, sin quando la causa
non sia decisa nel merito, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della
Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art.
37 c.p.c.; detta disposizione concerne le ipotesi di difetto di giurisdizione
del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei
giudici speciali. Dal raccordo delle due disposizioni citate risulta palese che
la giurisprudenza di queste sezioni unite richiamata dal P.G. a conforto della
proprie richieste (n. 7800/2005) attiene all'ipotesi in cui una questione di
giurisdizione sia sollevata davanti al giudice ordinario senza che sia parte
una pubblica amministrazione. Non v'è dubbio, infatti, che in tal caso nessuna
questione di giurisdizione si potrebbe porre, perché le controversie tra
privati non possono che spettare al giudice ordinario, e ciò è valido in ogni
caso, anche se il giudice adito debba vagliare situazioni con aspetti di
pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare atti amministrativi, in
quanto - data l'estraneità dell'amministrazione pubblica - le questioni
suddette attengono al merito e non alla giurisdizione. Non sussiste invece
alcun limite alla possibilità di regolare la giurisdizione in ogni altra
ipotesi in cui si ponga la questione davanti a un giudice speciale. Se in linea
di principio non dovrebbe verificarsi che innanzi al giudice speciale non sia
parte una pubblica amministrazione (la l. n. 1034 del 1971, art. 3, dispone che
"sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i
ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e
provvedimenti emessi dagli organi centrali dello stato e degli enti pubblici a
carattere ultraregionale"), deve ovviamente consentirsi alla sezioni unite
della corte di cassazione rimediare ad eventualità patologiche in cui il
giudice speciale non abbia rilevato d'ufficio il difetto della propria
giurisdizione in una controversia instaurata innanzi ad esso da un soggetto
privato nei confronti di un altro soggetto privato, non potendosi consentire
che una situazione di erronea individuazione del giudice possa consolidarsi non
per il mancato rilievo d'ufficio a cui abbia fatto seguito l'acquiescenza delle
parti - che costituirebbe un effetto fisiologico del giudicato - ma per la
mancanza di un mezzo di tutela; non può infatti ammettersi che la parte privata
convenuta da altra parte privata innanzi ad un giudice palesemente privo di
giurisdizione non abbia alcuno strumento per far valere tale difetto.
Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del regolamento, deve anche rilevarsi la
piena fondatezza dell'istanza, essendo palese il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta dagli avvocati Sergio C.
e Ennio L. nei confronti della s.r.l. Alse Medica perché - a prescindere da
ogni possibile rilievo sulla ammissibilità in concreto della domanda stessa,
che esulano dall'ambito del presente regolamento, contrariamente a quanto
ritiene la parte istante - essa non può che competere al giudice ordinario,
trattandosi di controversia privata avente ad oggetto la pretesa degli onorari
professionali del difensore nei confronti del proprio cliente sulla base del
procedimento speciale di cui alla l. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29,
espressamente attinente a onorari giudiziali in materia civile.
Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al
quale vanno rimesse le parti.
Si stima equo compensare le spese del giudizio innanzi al TAR e quelli del
presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione
dell'A.G.O. e rimette le parti avanti al tribunale di Roma; compensa le spese
del giudizio innanzi al TAR e quelle del presente giudizio.