LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele -
Presidente -
Dott. MONACI Stefano -
Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo -
Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio -
Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel.
Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso
19392-2006 proposto da:
LA COMMERCIALE XX S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GOZZOLI 82, presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN LUIGI,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, MAXXTO LELIO, giusta, delega in
calce al controricorso;
controricorrente -
e contro
ZZZZ XXX ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.;
• intimata -
avverso la sentenza n. 176/2005 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/02/2006 R.G.N. 146/04;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO
BANDINI; udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. In persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commerciale XX snc propose opposizione avanti al
Tribunale di Udine avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi
confronti dalla XXX – Società XXX Esazione Tributi e
relativa ad un credito dell’Inps per contributi omessi, somme
aggiuntive e sanzione una tantum, per avere l’Ente
previdenziale, a seguito di accertamento ispettivo dell’(OMISSIS),
contestato la natura subordinata dei rapporti intercorsi con sei
lavoratrici, contrattualizzate quali associate in partecipazione, con
conseguente inosservanza dei connessi obblighi contributivi.
Il Giudice adito respinse l’opposizione e la
Corte d’Appello di Trieste, con sentenza dell’1.12.2005 –
11.2.2006, rigettò il gravame proposto dalla Società,
sul rilievo che i rapporti lavorativi de quibus, sulla scorta delle
risultanze processuali, andavano qualificati come di lavoro
subordinato.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte
territoriale, la Commerciale XX snc ha proposto ricorso per
cassazione fondato su tre motivi.
L’Inps, in proprio e quale mandatario della
SCCI spa, ha resistito controricorso.
La XXX – Società XXX Esazione Tributi
non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo
la ricorrente, denuncia la nullità della sentenza di primo
grado (con riferimento all’art. 111 Cost.; artt. 132 e 161
c.p.c.; art. 118 disp. Att. c.p.c.), lamentandone la “mancanza
e insufficienza di motivazione”, nonché la “mancata
indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto
applicabili nella fattispecie”, e dolendosi che il Giudicante
di primo grado non si fosse astenuto, ricorrendone asseXXmente i
presupposti.
Il motivo è inammissibile, poiché, in
virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia della
sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità
della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di
impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio
della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice
d’appello ovvero da quest’ultimo non rilevato (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 17072/2007; 11537/1996;
11220/1990).
2. Con il secondo
articolato motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta, sotto un
primo profilo, la violazione della L. n. 241 del 1998, art. 2 e della
L. n. 689 del 1981, art. 28 deducendo che: a) avendo presentato
opposizione amministrativa avverso l’accertamento ispettivo e
non avendo tale opposizione ricevuto risposta, doveva ritenersi il
suo tacito accoglimento e la conseguente illegittimità
dell’iscrizione a ruolo; b) l’Inps non aveva mai emesso
l’ordinanza ingiunzione costituente il legittimo presupposto di
qualsiasi richiesta; sotto un secondo profilo la ricorrente lamenta
violazione dell’art. 2549 c.c., per non essere stato ritenuto,
sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, l’effettiva
sussistenza di rapporti di associazione in partecipazione.
2.1 Quanto al primo
profilo deve rilevarsi che:
• a mente del D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 4, “In caso di gravame
amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio,
l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del
competente organo amministrativo e comunque entro i termini di
decadenza previsti dall’art. 25 dal che discende che, anche in
ipotesi di mancata risposta dell’organo amministrativo, deve
procedersi all’iscrizione a ruolo nel rispetto dei previsti
termini decadenziali, cosicchè resta positivamente escluso che
il silenzio dell’amministrazione sull’opposizione
amministrativa configuri tacito accoglimento della medesima e
conseguente impossibilità di dar corso alla pretesa mediante
l’iscrizione a ruolo;
il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, prevede
espressamente l’iscrizione a ruolo quale modalità per la
riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici
previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da
disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati
dagli uffici, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive, dal
che discende l’inapplicabilità, rispetto a tali pretese
contributive, della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e, in
difetto di espressa disposizione in tal senso, la necessità di
atti prodromici condizionanti la validità della riscossione.
2.2 Quanto al secondo
profilo, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, in tema di distinzione fra lavoro subordinato e lavoro
autonomo la valutazione delle risultanze processuali, che portano ad
includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro
schema contrattuale, è rimessa al giudice del merito, con la
conseguenza che tale valutazione, se risulta immune da vizi giuridici
ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di
legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la
determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso
concreto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4171/2006; 4036/2000;
326/1996).
Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento
di questa Corte, il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di
omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata è
tenuto ad indicare quali sono i vizi e le contraddizioni nel
ragionamento del giudice di merito che non consentono
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a
base della decisione e non può limitarsi a sollecitare una
lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal
giudice di merito, poiché il giudice di legittimità non
ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale e di
sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di
merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale,
delle argomentazioni svolte da quel giudice (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 27464/2006; 8718/2005; 12467/2003).
Nel caso che ne occupa la Corte territoriale ha
fatto corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità
secondo cui, in tema di distinzione fra contratto di associazione in
partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte
dell’associato e contratto di lavoro subordinato, la
riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro
degli schemi predetti esige un’indagine del giudice del merito
volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di
attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i
due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo
implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’assodante
e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa,
il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di
subordinazione, più ampio del generico potere dell’assodante
d’impartire direttive ed istruzioni al cointeressato (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 9671/1991; 655/1999; 290/2000;
2693/2001; 12643/2003; 8465/2007; 24871/2008).
Quindi, sulla base delle indicate risultanze
processuali, la Corte territoriale ha evidenziato che le lavoratrici
interessate si occupavano di mansioni ultrageneriche e percepivano un
assegno mensile costante senza obbligo di rendiconto, nel mentre il
legale rappresentante della Società odierna ricorrente
statuiva il loro orario di lavoro, si recava ogni giorno a
controllare l’andamento del lavoro, effettuava interventi
costanti e precisi sino nei particolari più minuti e decideva
in merito alle questioni più salienti, senza che fosse
risultata alcuna prova di un coinvolgimento delle addette nella
gestione degli incassi e nella ripartizione degli utili, traendone la
conseguenza che il comportamento concreto delle parti era idoneo a
qualificare diversamente l’effettiva volontà negoziale
rispetto a quella delineata contrattualmente.
Tale motivazione, giuridicamente corretta e immune
da vizi logici, si sottrae pertanto alle censure della ricorrente,
che, sostanzialmente, richiede una rilettura, inammissibile come
detto in questa sede, delle risultanze istruttorie.
2.3 Il motivo
all’esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi
disatteso.
3. Con il terzo motivo
la ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. Dolendosi
che non sia stato giustificato il perchè le spese di lite
erano state poste a carico della parte ricorrente, anziché
delle controparti, ovvero compensate.
Il motivo è infondato, avendo la sentenza
impugnata regolato espressamente le spese seguendo il criterio della
soccombenza, quale sancito dall’art. 91 c.p.c..
4. In forza delle
considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
La ricorrente, seguendo la soccombenza, va
condannata alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo,
a favore della parte controricorrente; non è luogo invece a
provvedere al riguardo quanto alla XXX, che non ha svolto alcuna
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente,
che liquida in Euro 12,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per
onorari ed accessori di legge; nulle sulle spese quanto alla XXX.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010