SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 25 giugno
2010, n. 15333
Svolgimento del processo
Con ricorso 10 maggio
1999 G.E. ha chiesto al Tribunale di Viterbo di pronunciare la
separazione personale dalla moglie D.M.C. a causa di insuperabili
divergenze caratteriali, impeditive di pacifica convivenza. Ha
affermato di essere privo di reddito al contrario della moglie che
invece lavorava alle dipendenza di una ditta di autotrasporti.
Regolarmente costituita,
la D. ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito, il
quale peraltro svolgeva attività d'informatore farmaceutico ed
aveva partecipazioni in una impresa commerciale.
Il Tribunale, con
sentenza 2.9.2002, ha dichiarato la separazione con addebito al G., a
cui carico ha posto il contributo di mantenimento di Euro 400 mensili
a favore della moglie, alla quale ha altresì assegnato la casa
coniugale.
La decisione, impugnata
dai G. innanzi alla Corte d'appello di Roma, è stata
parzialmente riformata con sentenza n. 5448 depositata il 15 dicembre
2005.
D.M.C. ha impugnato
questa decisione con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo
cui ha resistito l'intimato con controricorso contenente ricorso
incidentale in base a due mezzi resistiti dalla ricorrente
principale.
Motivi della decisione
Preliminarmente si
dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in
quanto sono stati proposti avverso la medesima, decisione.
La ricorrente denuncia
vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per aver la
Corte d'appello, che pur ha asserito che la questione concernente il
pagamento del mutuo non rappresentasse oggetto di gravame,
giustificato la decurtazione dell'assegno di mantenimento in suo
favore proprio a cagione del pagamento dei mutuo da parte del marito.
Quest'ultimo deduce
infondatezza dei mezzo.
Il motivo è
infondato.
La decurtazione
dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato alla
ricorrente all'importo di Euro 200,00 mensili è stato
giustificato dalla circostanza dei pagamento da parte del predetto
dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata
in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è
adibita ad abitazione della moglie. Tale argomentazione non contrasta
con l'affermazione che la ripartizione del mutuo non rappresentasse
questione devoluta in appello. Trattasi piuttosto di un apprezzamento
di un fatto sicuramente incidente sulla determinazione del
contributo, ammissibile e non sindacabile nel merito.
Il ricorso e deve perciò
essere rigettato.
Il primo motivo del
ricorso incidentale denuncia violazione dell'art. 151 c.c., e
correlato vizio di motivazione, affermando che la decisione impugnata
ha erroneamente statuito l'addebito della separazione a carico del
G., incorrendo nel vizio denunciato per non aver considerato la
possibilità che il suo allontanamento fosse non già la
causa, ma l'effetto della crisi coniugale, come pur era emerso in
giudizio. La stessa D. ha ammesso che egli si era allontanato perchè
c'erano contrasti. Dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince la
prova dei dissidio tra i coniugi a far tempo dall'(OMISSIS) e non già
che la crisi sia insorta a causa del comportamento di progressivo suo
distacco ed abbia poi assunto carattere insanabile a causa del suo
definitivo allontanamento.
La controricorrente ne
deduce l'inammissibilità.
Il motivo è
inammissibile.
Alle puntuali
argomentazioni della decisione che ha individuato la causa e non
l'effetto della crisi coniugale nel fatto che il G. aveva desunto un
progressivo atteggiamento di disinteresse verso la moglie,
trattenendosi fuori casa durante la notte, e finendo per allontanarsi
definitivamente nell'****, il ricorrente replica confutando la
fondatezza di tale ricostruzione in punto di fatto nonchè
dell'apprezzamento nei merito dei fatti esaminati. Già per
tale ragione inammissibile. La censura peraltro richiama senza la
necessaria autosufficienza il contenuto delle deposizioni
testimoniali, di cui non riproduce tenore a contenuto.
Il sindacato richiesto
non può per tali ragioni trovare ingresso.
Il secondo motivo del
ricorso incidentale deduce violazione dell'art. 156 c.c., ed ancora
vizio di motivazione. Lamenta il mancato accoglimento della richiesta
di revoca dell'assegno di mantenimento attribuito alla D., fondata
sulla disponibilità da parte di quest'ultima, peraltro
comproprietaria dalla casa coniugale al 50%, di redditi propri che le
consentono di mantenere il precedente tenore di vita.
La controricorrente ne
deduce l'inammissibilità.
La censura mira
palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostante
riferite, il cui apprezzamento contesta confutandone la fondatezza.
Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione
nè tanto meno all'esegesi della norma, rubricata offerta
dall'organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del
giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei
coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non
necessariamente reddituali, ma comunque capaci d'incidere almeno
approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano
le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il
quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel
merito il risultato di questa indagine. E' perciò
inammissibile.
Ne discende il rigetto
del ricorso. ha reciproca soccombenza giustifica la compensazione
Integrale delle spese del presente giudizio. (Ndr: testo originale
non comprensibile).
P.Q.M.
La Corte:
riunisce i ricorsi e li
rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.