SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE
I CIVILE
Sentenza
16 aprile - 6 giugno 2008, n. 15087
(Presidente
Luccioli – Relatore Felicetti)
Svolgimento
del processo
1.
D.R.F. in data 11 giugno 2005, ottenuta autorizzazione dal tribunale
ex artt. 250, co. n. 4, cod. civ., riconosceva quale figlia naturale
la minore C.M. , nata da una relazione con C.E. , che l'aveva già
riconosciuta come propria figlia naturale, rifiutandosi poi di
prestare il consenso al riconoscimento da parte del D.R. .
Successivamente, in data 24 giugno 2005, il D.R. avanzava, ex art.
262 cod. civ., domanda di attribuzione alla minore del proprio
cognome in sostituzione di quello della madre. Il tribunale per i
minorenni di Catania, con decreto 20 dicembre 2005, rigettava la
domanda, ritenendo che l'assunzione del cognome paterno non
rispondesse all'interesse della minore. Il D.R. proponeva reclamo.
Nel procedimento si costituiva C.E. chiedendone il rigetto, deducendo
che non rispondeva all'interesse della minore l'assunzione del
cognome paterno, essendosi il padre sempre disinteressato di essa e
vivendo la minore nel nucleo familiare da lei formato con altro uomo.
La Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni, con decreto
24 maggio 2007, notificato il 2 luglio 2007 a C.E. , dispose che la
minore aggiungesse al cognome della madre quello del padre naturale.
C.E. , con atto notificato al D.R. il 25/28 settembre 2007, ha
proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi. Il D.R.
resiste con controricorso notificato in data 8/9 novembre 2007. La
ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi
della decisione
1.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 262 cod.
civ.. Si premette al riguardo che la minore era stata riconosciuta,
al momento della nascita, dalla sola madre e le era stato attribuito
il suo cognome. Solo dopo sette anni il padre aveva riconosciuto la
minore quale propria figlia naturale, senza peraltro occuparsi di lei
né moralmente né materialmente. Cosicché il
giudice di primo grado aveva negato l'attribuzione del cognome
paterno. Con il motivo si censura il decreto della Corte di appello,
che ha disposto l'aggiunta del cognome del padre a quello della
madre, deducendo che il contrasto con gli orientamenti interpretativi
dell'art. 2624 c.c. tanto di questa Corte che della Corte
costituzionale. Si sottolinea al riguardo che attualmente il cognome
assume una essenziale funzione privatistica, quale strumento
identificativo dell'identità della persona, che diventa
prevalente in caso di filiazione naturale, non essendovi una famiglia
legittima dalla quale identificare i componenti attraverso il
cognome. La relativa tutela è quella propria dei diritti
inviolabili, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con
le sentenze nn. 13 del 1994, 297 del 1996 e 120 del 2001. Ne deriva
che il giudice, nell'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 262
cod. civ., nel delibare la domanda di attribuzione del cognome del
padre che abbia riconosciuto il figlio naturale minore dopo la madre,
deve decidere unicamente in funzione dell'interesse del minore, in
relazione alla funzione d'identificazione della sua identità
già in atto in base al cognome attribuitogli con il
riconoscimento da parte della madre. Avrebbe errato, pertanto, la
Corte di appello ad attribuire, ad una bambina ormai di nove anni,
anche il cognome paterno, da aggiungere a quello della madre, avendo
il cognome materno acquisito un consolidato valore identificativo
della sua persona. La decisione, secondo la ricorrente, si porrebbe
in contrasto con i pregressi orientamenti giurisprudenziali al
riguardo, secondo i quali il giudice, nel caso di figlio naturale
minorenne, riconosciuto al momento della nascita solo dalla madre,
che gli ha trasmesso il cognome, e solo successivamente dal padre,
deve prescindere da qualsiasi elemento di automatica attribuzione del
cognome paterno, dovendo tutelare in primo luogo l'interesse del
minore alla propria identità personale, di cui il cognome è
espressione.
Con
il motivo si formula, pertanto, il seguente quesito di diritto: "È
illegittimo imporre al figlio naturale minorenne, qualora la
filiazione nei confronti del padre sia stata accertata
successivamente al riconoscimento della madre, l'aggiunta del cognome
del padre e la negazione del diritto a mantenere il cognome della
madre, anche se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della
sua identità personale?".
Con
il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali e la violazione
dell'art. 262 cod. civ.. Si deduce che la Corte di appello avrebbe
motivato contraddittoriamente il decreto impugnato, avendo affermato
prima che il criterio in base al quale doveva decidersi
sull'attribuzione del cognome era quello esclusivo dell'interesse
della minore in relazione al suo diritto all'identità
personale acquisita, mentre poi ha deciso sull'attribuzione anche del
cognome paterno affermando il prioritario diritto della minore a
individuare e conservare memoria delle proprie radici. Si contesta,
inoltre, che la minore, nel caso di specie, possa avvertire nel
cognome un riconoscimento di radici che, di fatto, ormai ravvisa solo
nella madre, nei nonni e nell'attuale marito della madre, essendo
restato il padre estraneo alla sua vita infantile, mentre ha ormai
acquisito il cognome materno come segno identificativo della propria
identità. Si contestano, in proposito, le valutazioni date
dalla Corte di merito alle risultanze probatorie circa i rapporti fra
il padre naturale e la figlia.
Si
formula, pertanto, il seguente quesito: "Il figlio minorenne,
riconosciuto in tempi successivi dal padre naturale, il quale per
anni se ne è disinteressato, con il quale non ha avuto
rapporti di alcun genere, e che sia comunemente identificato e
riconosciuto con il solo cognome materno, può conservare il
cognome materno quando ciò corrisponda al suo preminente
interesse?".
2
I motivi sono connessi e vanno trattati e decisi congiuntamente,
osservandosi preliminarmente che essi, ancorché formulati il
primo come motivo di diritto ed il secondo anche come motivo di
diritto, allegandosi la violazione dell'art. 262 cod. civ., nella
sostanza deducono vizi motivazionali, contestandosi che, nel caso di
specie, l'aggiunta del cognome paterno a quello materno risponda
all'interesse della minore.
Va
considerato in proposito che l'art. 262, comma 1, c.c., statuisce al
primo camma che "il figlio naturale assume il cognome del
genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è
stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio
naturale assume il cognome del padre". L'articolo statuisce
quindi, al secondo comma, che "se la filiazione nei confronti
del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre-. Statuisce, infine, al terzo comma, che "nel caso
di minore età del figlio il giudice decide circa l'assunzione
del cognome del padre".
Come
questa Corte ha di recente affermato (Cass. 17 luglio 2007, n.
15953), la ratio della norma è quella di assicurare, in
correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in
materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente
garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei
figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio,
contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio
stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento
identificativo della persona.
Infatti,
secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla
sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che
caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela
costituzionale, oltre che ai sensi dell'art. 22 Cost., anche ai sensi
dell'art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di
ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta
radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome
debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino
con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità
(Corte cost., sentenze nn. 297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché
anche l'art. 262 cod. civ. va interpretato alla luce di tali
principi.
Sulla
base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell'art. 262, ha
statuito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio
maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte
della madre, può - a sua scelta - valutando direttamente il
proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre,
aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno
dei due genitori possa opporsi alla sua scelta.
Ove,
invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta,
in forza del terzo comma dell'art. 262, dal giudice, che dovrà
valutare l'interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto
dell'esigenza di tutela del diritto alla già acquisita
identità personale in relazione al cognome in precedenza
attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una
valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità,
frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore,
all'uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della fattispecie
concreta (Cass. 1 agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).
Nel
caso di specie la motivazione della Corte di appello, aderendo in
diritto a tali principi, ribadisce che, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale in materia, il mantenimento del solo
cognome materno d'origine viene tutelato, nell'ipotesi di secondo
riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore
un danno, o "quando il primo nome si sia comunque
significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si
trova a vivere".
In
fatto la Corte d'appello ha accertato, in proposito, che l'età
della bambina (nata nell'ottobre 1998) e "le sue limitate
esperienze di vita non sono tali da rendere ormai cristallizzato un
preciso patrimonio personale e sociale rispetto al quale il cognome
sia già divenuto, nell'ambiente di appartenenza, autonomo
segno distintivo della sua identità personale, rispetto al
quale ogni variazione (o, meglio, aggiunta) potrebbe risultare
controproducente". In tale contesto la Corte del merito ha
valutato, con adeguata motivazione, escludendo ogni automatismo,
l'interesse della minore ad aggiungere al cognome materno quello
paterno sottolineando - anche alla luce dell'esistenza,
contrariamente a quanto dedotto dalla madre, di significativi
rapporti fra il padre naturale e la minore - gli aspetti positivi di
tale associazione, in relazione all'opportunità per la minore
di associare a sé anche nel cognome la figura paterna,
giungendo alla conclusione che "assumendo il cognome paterno M.
non verrà privata di alcun elemento della sua personalità
ma, anzi, otterrà più completa definizione della
propria identità".
Trattasi
di una valutazione di merito, sorretta da adeguata motivazione, come
tale incensurabile in sede di giudizio di legittimità.
Ne
consegue l'infondatezza dai primi due motivi del ricorso.
3
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 262 cod.
civ., nonché delle convenzioni internazionali che impegnano lo
Stato italiano ad abolire le discriminazioni fra marito e moglie in
relazione alla scelta del cognome, ed in particolare dell'art. 16
della Convenzione di New York 18 dicembre 1979, ratificata con legge
n. 132 del 1985 e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla
eliminazione di ogni discriminazione fra uomo e donna per il
conferimento del cognome ai figli nati nel matrimonio o fuori di
esso. Si deduce, in particolare, che l'aggiunta del cognome paterno,
disposta dal giudice, impedirebbe alla minore, una volta divenuta
maggiorenne, di eliminarlo, così violandosi la sua libertà
di mantenere il solo cognome materno e di aggiungervi quello paterno
una volta raggiunta la maggiore età.
Si
formula, in proposito, il seguente quesito, "È legittimo
imporre al figlio minorenne un cognome che non rispecchia la propria
identità personale e che non potrà mai più
mutare, nemmeno con il raggiungimento della maggiore età,
limitandone la libertà personale di scelta?".
Il
motivo e inammissibile, non sostanziandosi in concreto nella
deduzione di una violazione di legge da del decreto impugnato, ovvero
nella prospettazione di una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 262 cod. civ., ma risolvendosi - come emerge
dal quesito - in un generico dissenso circa le valutazioni del
giudice di merito e le conseguenze dell'applicazione di tale
articolo, il quale prevede espressamente che, in caso di
riconoscimento del figlio minore da parte del padre successivamente
al riconoscimento da parte della madre, il giudice debba decidere
circa l'assunzione da parte del minore del cognome del padre, in
sostituzione o in aggiunta a quello della madre.
Il
ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna della
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione,che si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di D.R.F.
nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per
spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.