LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico -
Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni -
Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio -
Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel.
Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente:sentenza sul ricorso
25754/2006 proposto da: BALDASSINI – TOGNOZZI – PONTELLO
COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27,
presse lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LA PERA ANTONIO, DEL
RE ANDREA, giusta mandato in calce al ricorso;
• ricorrenti –
contro M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI
58, presso lo studio dell’avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA, che
Lo rappresenta e difende (giusta procura speciale atto notar CARLO
PENNAZZI CATALANI di Roma del 13/05/10, rep. 5 9334) unitamente
all’avv. BARTOLI Salvatore (giusta procura a margine del
controricorso);
• controricorrente –
avverso la sentenza n. 5168/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/01/2006 r.g.n. 3043/04; udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2010 dal Consigliere
Dott. ULPIANO MORCAVALLO; udito l’Avvocato GRECO MARIA
IMMACOLATA; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 24
ottobre 2003 il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, accoglieva la
domanda di M.P., intesa ad ottenere, nei confronti della società
Baldassini – Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a., il
risarcimento dei danni conseguenti alla sua mancata assunzione
obbligatoria, a seguito dell’avviamento disposto dall’Ufficio
Provinciale del Lavoro, e, per l’effetto, condannava la
predetta società al pagamento delle corrispondenti
retribuzioni.
2. Tale decisione
veniva impugnata dalla società, ma la Corte d’appello di
Roma, con sentenza del 9 gennaio 2006, respingeva il gravame. In
particolare, la Corte di merito osservava che all’assunzione
del M. non poteva ostare, come preteso dalla appellante, la
difformità fra la qualifica di “addetto alla
manovalanza”, riportata nel nulla – osta di avviamento, e
quella di “muratore, stuccatore e posatore” risultante
dalla tessera di iscrizione al collocamento obbligatorio, d’altra
parte, era emersa, in base alla documentazione acquisita in giudizio,
la piena corrispondenza tra la qualifica posseduta dal lavoratore con
quella di iscrizione e con quella richiesta dalla società nel
prospetto presentato ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 9,
(muratore e carpentiere), e, inoltre, il possesso delle mansioni
specializzate era stato espressamente indicato dal lavoratore in sede
di colloquio preliminare; infine, la commisurazione del risarcimento
alle retribuzioni previste per l’operaio specializzato
conseguiva all’accertamento della effettiva qualifica
posseduta, a prescindere da quella risultante formalmente.
3. Di questa sentenza
la società (ora denominata Baldassini-Tognozzi-Pontello
Costruzioni Generali s.p.a.) domanda la cassazione con ricorso
articolato in quattro motivi. Il lavoratore resiste con
controricorso.
Diritto
1. Il primo motivo di
ricorso denuncia violazione della L. n. 68 del 1999, artt. 8 e 9, e
della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 6. Si sostiene che l’obbligo
di assunzione non poteva che scaturire dalle formali previsioni
dell’atto di avviamento relative alla qualifica posseduta,
mentre non potevano assumere alcun rilievo le circostanze di fatto
valorizzate dalla sentenza impugnata, quali il colloquio
“preassuntivo” e i documenti prodotti in giudizio dal
lavoratore.
2. Con il secondo
motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che,
in ogni caso, anche i profili lavorativi risultanti dalla predetta
documentazione non corrispondevano affatto a quelli della qualifica
di operaio specializzato, di cui alla richiesta di avviamento, poiché
i profili di muratore e carpentiere ben potevano essere ascritti alla
qualifica di operaio qualificato, giusta la classificazione del
c.c.n.l. Per le imprese edili.
3. Il terzo motivo
denuncia violazione della citata L. n. 68 del 1999, artt. 2, 8 e 9, e
della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 6, nonché del D.P.R. n.
333 del 2000, art. 7. Si lamenta che i giudici di merito non abbiano
disapplicato l’atto di avviamento, stante la evidente
difformità della qualifica ivi indicata rispetto a quella
richiesta dalla società e considerato che, ai sensi delle
citate disposizioni, l’avviamento di lavoratori con qualifiche
solo “simili” a quelle richieste è possibile solo
previo addestramento o tirocinio.
4. Il quarto motivo
denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di merito trascurato
la specifica eccezione della società riguardo alla predetta
illegittimità dell’avviamento.
5. I motivi di
ricorso, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione,
sono fondati.
5.1. Il thema
decidendum della presente controversia impone di considerare la
portata da assegnare al termine “qualifica” di cui alla
L. n. 68 del 1999, art. 9. Ed infatti le specifiche finalità
sottese al disposto di quest’ultima norma e la lettera della
stessa L. n. 68, art. 2 – nella parte in cui fa riferimento a
strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con
disabilità “nelle loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto”, nonché ad “analisi di
posti di lavoro.... e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di
lavoro” - portano ad escludere una opzione ermeneutica volta ad
assegnare al termine “qualifica”, di cui al summenzionato
art. 9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di
contro doverosa una interpretazione che – in conformità
delle linee guida della vigente normativa sul lavoro dei disabili –
assegni al suddetto termine un significato più concreto, da
intendersi cioè come specificazione delle capacità
tecnico-professionali -di cui deve essere provvisto l’assumendo
– che siano richieste per la sua collocazione lavorativa.
Soluzione che, come questa Corte ha già precisato con la
sentenza n. 6017 del 2009, pronunciata in analoga controversia, oltre
ad accreditarsi sulla base della considerazione che la domanda di
avviamento non possa, in ragione delle esigenze da soddisfare, che
risultare attualizzata dalla effettiva e specifica situazione
aziendale nell’ambito della quale deve collocarsi la posizione
lavorativa del disabile, trova sul piano normativo un pieno riscontro
anche nell’art. 10 della legge in esame. Tale norma, infatti –
nel regolare, come detta la sua rubrica, il “rapporto di lavoro
dei disabili obbligatoriamente assunti”, e nello statuire, al
comma 1, che ai lavoratori assunti a norma della presente legge si
applica “il trattamento economico e normativo previsto dalle
leggi e dai contratti collettivi”, e nel rimarcare ancora, al
comma 2, che “il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni”
- conforta l’assunto secondo cui in un sistema di c.d.
Avviamento mirato, che sia funzionalizzato a trovare un giusto
equilibrio tra gli interessi del lavoratore disabile e del datore di
lavoro, deve assegnarsi il dovuto rilievo alle specifiche, variegate
e speculari caratteristiche dell’area produttiva in cui si
opera, ed in relazione alle quali va parametrato il trattamento,
oltre che economico, anche normativo, del lavoratore disabile.
5.2. né di
certo può essere trascurato il rilievo che un ancoraggio della
richiesta e dell’avviamento del disabile alle concrete mansioni
che egli andrà a svolgere nell’azienda sulla base della
sua capacità tecnico-professionale finisce per accrescere i
margini di garanzia per la sua intregità psico-fisica,
agevolando l’applicazione dell’articolato apparato
normativo – incentrato in primo luogo sui D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626, e D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, attuativi della
direttiva della Comunità Europea 12 giugno 1989 n. 391 e di
altre direttive ad essa collegate – volto alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Motivo questo che non
è certo estraneo alla disposizione della L. n. 68 del 1999,
art. 9, comma 2, nella parte in cui condiziona l’obbligo del
datore di lavoro di assumere il lavoratore, che sia in possesso di
una qualifica “simile” a quella di cui alla richiesta, a
condizione che sia rispettato l’ordine di graduatoria e sia
operato il necessario “addestramento o tirocinio da svolgere
anche attraverso le modalità previste dall’art. 12”.
5.3. Discende, da ciò,
che l’obbligo dell’impresa di procedere all’assunzione
viene meno allorchè l’avviamento sia avvenuto per una
qualifica diversa, se pure simile, a quella specificata nella sua
richiesta, non potendosi addossare all’impresa richiedente la
responsabilità di sopperire a tale formale difformità
mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore
e su quanto da lui riferito in sede di colloquio “preassuntivo”
(v. Cass. 6017(09 cit.)- Deve quindi enunciarsi il principio di
diritto secondo cui: “La ratio della L. 2 marzo 1999, n. 68,
art. 9 – che attribuisce al datore di lavoro la facoltà
di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore
disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di
c.d. Avviamento mirato – va ravvisata nel consentire, mediante
il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle
prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo
qualitativo delle capacità tecnico – professionali di
cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale
indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua
collocazione nell’organizzazione aziendale, che sia utile
all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire
l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è
stato assunto, non si traduca in una lesione della sua
professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di
lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non
soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto
di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica
“simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo
addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità
previste dalla stessa L. n. 68 del 1999, art. 12”.
6. La sentenza
impugnata non si è attenuta a tale principio, avendo ritenuto
l’obbligo dell’assunzione a prescindere dalla –
pure accertata – diversità della qualifica posseduta dal
lavoratore rispetto a quella richiesta dall’impresa e non
avendo considerato che, invece, la normativa prescritta per
l’avviamento al lavoro vincola il datore di lavoro solo con
riferimento ad una richiesta che trovi riscontro, formalmente,
nell’atto di autorizzazione all’avviamento. La decisione
va pertanto cassata con rinvio della causa alla stessa Corte
d’appello, in diversa composizione, perchè definisca la
controversia in base all’enunciato principio di diritto,
pronunciando anche sulla domanda della società – rimasta
assorbita – di restituzione delle somme corrisposte in
esecuzione della sentenza di primo grado. Il medesimo giudice di
rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010